In un nuovo procedimento avviato dopo la riforma del 2025, il Tribunale di Brescia decide di attendere la Corte di giustizia dell’Unione europea prima di pronunciarsi nel merito e fissa una nuova udienza per giugno 2027.
L’effetto del rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea comincia a manifestarsi concretamente nei procedimenti sulla cittadinanza italiana. Dopo Catanzaro, che ha deciso di attendere Lussemburgo prima di procedere sul merito di un ricorso presentato dopo la riforma del 2025, ora è il Tribunale di Brescia a seguire la stessa strada. Il nuovo provvedimento è stato emesso il 4 settembre dal giudice Andrea Gaboardi, della Settima Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Brescia, specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Nel procedimento, registrato con il numero RG 14323/2025, il magistrato ha deciso di non affrontare per il momento il merito della domanda e ha fissato una nuova udienza per il 24 giugno 2027.
La decisione assume particolare importanza perché riguarda un’azione proposta dopo il 27 marzo 2025. Lo stesso giudice registra questa circostanza all’inizio del provvedimento e osserva che, per tale ragione, la pretesa è potenzialmente soggetta all’articolo 3-bis della Legge n. 91/1992, introdotto dalla riforma della cittadinanza italiana, salvo l’eventuale applicazione delle eccezioni previste dalla stessa norma. È proprio l’articolo 3-bis a trovarsi ora sotto l’esame della giustizia europea. Nell’Ordinanza n. 147/2026, la Corte Costituzionale italiana ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale riguardante la compatibilità della nuova disciplina con gli articoli 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
In sintesi, Lussemburgo dovrà esaminare se il diritto dell’Unione consenta una norma che stabilisca un impedimento originario all’acquisto della cittadinanza italiana per le persone nate all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, quando possiedono un’altra cittadinanza e non rientrano nelle eccezioni stabilite dal legislatore italiano.
Dopo aver ricordato la questione sottoposta alla Corte europea, il giudice di Brescia la collega direttamente al procedimento che ha davanti a sé. Gaboardi afferma che la questione interpretativa è rilevante anche per quel giudizio e ritiene opportuno attendere la decisione della Corte di giustizia. Subito dopo rileva che la causa, allo stato attuale, non è ancora matura per una decisione nel merito.
La decisione è stata trasmessa a Insieme dall’avvocato Bruno Troya, che assiste la parte nel procedimento. Secondo quanto riferito dal legale, la difesa aveva chiesto al tribunale di attendere il giudizio della Corte di giustizia dell’Unione europea prima di decidere la causa. “Mi sembra una decisione sensata”, ha affermato Troya nel comunicare il provvedimento.
Su questo punto è necessaria una distinzione. Il documento giudiziario non afferma espressamente che il rinvio dell’udienza sia avvenuto accogliendo una richiesta dell’avvocato. Questa informazione è fornita da Troya, in qualità di professionista che opera nel procedimento. Ciò che risulta direttamente dalla decisione è che lo stesso giudice considera rilevante per la causa la questione sottoposta a Lussemburgo e, per questa ragione, ritiene opportuno attendere la pronuncia europea prima di decidere nel merito.
La circostanza che il procedimento sia stato avviato dopo la riforma rende il caso particolarmente significativo. Non si tratta di un’azione introdotta prima del 27 marzo 2025 e protetta, in linea di principio, dal termine temporale stabilito dalla nuova legislazione. Il provvedimento di Brescia riguarda proprio un procedimento sul quale l’articolo 3-bis può produrre effetti diretti.
Nel menzionare le possibili eccezioni alla nuova regola, il giudice cita le lettere “a”, “a-bis”, “c” e “d” dell’articolo 3-bis. La lettera “b”, relativa alle situazioni comprese nel termine del 27 marzo 2025, non compare tra le ipotesi menzionate nel provvedimento, coerentemente con il fatto che l’azione è stata proposta successivamente.
Brescia arriva appena un giorno dopo Catanzaro e conferisce una nuova dimensione al fenomeno. Due decisioni non sono sufficienti per parlare di un orientamento consolidato della magistratura italiana, tanto meno di una sospensione generalizzata dei procedimenti. Ma non si tratta più di un unico tribunale che, isolatamente, adotta la cautela di attendere Lussemburgo.
In due tribunali diversi, davanti a procedimenti presentati dopo la riforma, la questione sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea ha iniziato a produrre una conseguenza processuale concreta: la decisione sul merito è stata rinviata al 2027 mentre si attende una risposta che potrà incidere direttamente sul modo in cui dovrà essere applicato l’articolo 3-bis.
Ciò non significa che Brescia abbia disapplicato la riforma, dichiarato illegittimo l’articolo 3-bis o riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla cittadinanza. Né si tratta di una vittoria nel merito. Il giudice ha semplicemente deciso che non è ancora il momento di giungere a una conclusione definitiva sul caso. Ma è proprio questa scelta a rendere significativo il provvedimento. Invece di applicare immediatamente la nuova disciplina e pronunciare una decisione che potrebbe poi essere confrontata con l’interpretazione della Corte di giustizia, Brescia preferisce attendere.
Dopo Catanzaro, dunque, emerge un secondo segnale del fatto che il passaggio della questione della cittadinanza italiana per Lussemburgo può cominciare a modificare il ritmo e la gestione dei procedimenti successivi alla riforma. Da questo momento, la questione sarà capire se Catanzaro e Brescia resteranno decisioni isolate oppure se anche altri tribunali italiani riterranno prudente attendere la Corte di giustizia prima di decidere azioni direttamente interessate dall’articolo 3-bis.
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