L’identificazione degli addetti nei cantieri è uno degli aspetti
più sottovalutati quando entrano più imprese, eppure il
D.Lgs. n. 81/2008 (Testo
Unico Sicurezza Lavoro) la costruisce su due obblighi distinti e
autonomi, quello del datore di lavoro di munire il lavoratore della
tessera di riconoscimento, all’art. 18, comma 1, lettera u), e
quello del lavoratore di esporla, all’art. 20, comma 3.
Per chi dirige un’impresa esecutrice questo significa che
l’ispettore, entrato in cantiere, non deve avere bisogno di
chiedere chi sia quell’uomo sul ponteggio, e se lo deve chiedere il
verbale è di fatto già scritto. Non protegge l’aver consegnato i
tesserini in ufficio, non protegge la tessera rilasciata dalla
Cassa Edile se è incompleta, non protegge il fatto che l’operaio
sia in cantiere da anni e lo conoscano tutti.
Su questo obbligo non esistono più scorciatoie, perché il
registro di cantiere vidimato non è più utilizzabile da nessuna
impresa, nemmeno da quelle più piccole che erano le sole a poterne
disporre, ed è un errore attendere il badge digitale annunciato dal
Decreto-Legge n.
159/2025, perché quel badge non sostituisce la tessera
ma vi aggiunge una caratteristica ulteriore.
Identificazione degli addetti in cantiere, gli errori più frequenti
in appalto e subappalto
Si prenda, a titolo esemplificativo, un cantiere di
ristrutturazione nella fase intermedia dei lavori, con l’impresa
affidataria, due subappaltatrici per le opere impiantistiche e un
lavoratore autonomo chiamato per una lavorazione di poche ore, le
squadre che si sovrappongono e il personale che cambia di settimana
in settimana.
Alla verifica ispettiva emerge il quadro che chiunque frequenti
i cantieri riconosce. Gli operai della prima subappaltatrice
espongono un tesserino corretto nella fotografia e nelle generalità
ma privo della data di assunzione, quelli della seconda mostrano un
badge intestato all’affidataria perché «tanto lavoriamo per loro»,
l’autonomo non ha nulla addosso perché conta di restare mezza
giornata.
Nessuno dei tre si sente davvero in difetto, ed è questo il
punto. La tessera viene trattata come un adempimento che si
esaurisce al momento dell’assunzione, mentre resta legata alla
commessa per tutta la durata dei lavori. Da quella premessa
discendono le due convinzioni che si incontrano più spesso, quella
per cui i documenti dell’affidataria coprono anche chi lavora per
suo conto e quella per cui una presenza di poche ore non meriti di
essere formalizzata. Chi dirige il cantiere e chi lo coordina se ne
accorgono quando l’organo di vigilanza è già entrato, e a quel
punto resta soltanto da stabilire chi risponde di che cosa.
Tessera di riconoscimento, cosa prevedono il D.Lgs. n. 81/2008 e la
Legge n. 136/2010
La disciplina distribuisce l’obbligo su destinatari diversi.
L’art. 18, comma 1, lettera u), del Testo Unico Sicurezza grava sul
datore di lavoro, che deve munire i lavoratori della tessera.
L’art. 20, comma 3, grava sul lavoratore, che deve esporla. L’art.
21, comma 1, lettera c), riguarda i lavoratori autonomi e, con
essi, i componenti dell’impresa familiare, i coltivatori diretti, i
soci delle società semplici agricole, gli artigiani e i piccoli
commercianti, tenuti a munirsene per proprio conto. L’art. 26,
comma 8, ripete l’obbligo per il personale occupato dall’impresa
appaltatrice o subappaltatrice ed è la disposizione a cui si
aggancia l’apparato sanzionatorio.
A queste norme si affianca, con pari valore precettivo, l’art. 5
della Legge n. 136/2010, rubricato proprio «Identificazione degli
addetti nei cantieri», che completa il contenuto della tessera
aggiungendo la data di assunzione e, in caso di subappalto, la
relativa autorizzazione, e per il lavoratore autonomo l’indicazione
del committente.
Il criterio che orienta tutto il resto è che il presupposto
dell’obbligo non è il cantiere in quanto tale ma lo svolgimento di
attività in regime di appalto o subappalto. La tessera segue dunque
l’assetto contrattuale, e per questo è dovuta anche fuori
dall’edilizia, per esempio negli appalti di servizi e di
manutenzione interni a uno stabilimento. Nella stessa logica va
letta la scomparsa del registro di cantiere vidimato, disposta
dalla Legge n. 203/2024, che ha modificato l’art. 304, comma 1,
lettera b), abrogando i commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del
Decreto-Legge n. 223/2006 con effetto dal 12 gennaio 2025, come ha
confermato l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota prot. n.
656 del 23 gennaio 2025.
Sul badge di cantiere introdotto dall’art. 3 del Decreto-Legge
n. 159/2025, convertito dalla Legge n.
198/2025, la Circolare INL n. 1 del 23
febbraio 2026 è netta. Il badge non sostituisce la tessera
prevista dal Testo Unico e dalla Legge n. 136/2010, ma vi aggiunge
il codice univoco anticontraffazione, e la piena operatività delle
nuove caratteristiche resta subordinata al decreto ministeriale
dell’art. 3, comma 3. Solo dopo quel decreto l’obbligo di dotare il
personale del badge riguarderà tutte le imprese e i lavoratori
autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto e
subappalto, pubblico o privato, anche quando non siano
qualificabili come imprese edili, oltre agli ulteriori ambiti a
rischio più elevato da individuare per via ministeriale. Sul punto
è utile ripercorrere
obblighi e tempistiche di attuazione del badge digitale e
la lettura completa della circolare dell’Ispettorato.
Chi deve fornire la tessera di riconoscimento e chi deve
esporla?
L’obbligo di fornitura grava sul datore di lavoro di ciascuna
impresa, esecutrice o subappaltatrice che sia, e non è trasferibile
all’affidataria. È il datore di lavoro del singolo lavoratore a
dover consegnare il tesserino, che deve recare l’indicazione di
quel datore di lavoro e non di altri, sicché nessun documento
rilasciato da terzi può sostituirlo. L’obbligo di esposizione è
invece del lavoratore, che ne risponde in proprio, e la sua
inosservanza non elide quella dell’impresa quando la tessera non
sia stata fornita o sia incompleta. Nell’ipotesi di distacco il
riferimento si sposta, perché l’art. 3, comma 6, pone tutti gli
obblighi di prevenzione a carico del distaccatario, salvo quello
del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi
tipici delle mansioni.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria non fornisce le
tessere altrui, ma verifica le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati e l’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento
(PSC) ai sensi dell’art. 97, comma 1, e resta destinatario degli
obblighi dell’art. 26.
Proprio qui si annida un equivoco frequente. L’art. 96, comma 2,
stabilisce che l’accettazione del piano di sicurezza e di
coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono adempimento, limitatamente al singolo cantiere, degli
obblighi dell’art. 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, ma non del
comma 8. La documentazione di cantiere, per quanto completa e
correttamente accettata, non copre l’identificazione degli
addetti.
Il committente o il responsabile dei lavori verifica a monte
l’idoneità tecnico professionale con le modalità dell’Allegato XVII
e, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera b-bis), il possesso
della patente a crediti o, per le imprese esonerate,
dell’attestazione di qualificazione SOA. Sono verifiche che
rispondono a una domanda diversa, perché accertano se quell’impresa
possa entrare in cantiere, non chi stia lavorando al suo interno in
un dato momento, e per questo restano autonome rispetto all’obbligo
di identificazione.
Il coordinatore per l’esecuzione esercita l’alta vigilanza e
dispone del potere di segnalazione dell’art. 92, comma 1, lettera
e), riferito però alle inosservanze degli artt. 94, 95, 96 e 97,
comma 1, e alle prescrizioni del piano. La norma non gli
attribuisce un presidio autonomo sui tesserini, anche se nella
pratica di cantiere il piano di sicurezza e di coordinamento spesso
lo prescrive, e in tal caso il controllo rientra nel suo raggio
d’azione.
Resta il preposto, che sovrintende e vigila ai sensi dell’art.
19 e che, nei lavori in appalto o subappalto, va indicato al
committente ai sensi dell’art. 26, comma 8-bis. La Commissione per
gli interpelli, con il parere n. 4/2024 e già con il n. 5/2023, ha
affermato che quell’indicazione è sempre obbligatoria e che il
ruolo può essere attribuito soltanto a chi sia effettivamente in
grado di adempierlo, condizione che non ricorre quando il
responsabile della commessa non si reca sul luogo delle
attività.
Cosa deve contenere il tesserino e cosa cambierà con il badge di
cantiere
Dal punto di vista tecnico la tessera è un documento minimo ma
rigidamente vincolato nei contenuti. Per il lavoratore subordinato
deve riportare fotografia, generalità del lavoratore, indicazione
del datore di lavoro e data di assunzione. Per il lavoratore
autonomo il contenuto è diverso e si compone di fotografia, proprie
generalità e indicazione del committente.
In caso di subappalto vanno riportati anche gli estremi della
relativa autorizzazione, che nei contratti pubblici è quella
rilasciata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 119 del
D.Lgs. n. 36/2023 e nell’appalto privato quella del committente ai
sensi dell’art. 1656 del codice civile. Ne discende una conseguenza
che in cantiere sfugge quasi sempre, e cioè che il tesserino non è
un documento anagrafico ma un documento di commessa, perché quando
cambia il subappalto cambia anche l’autorizzazione da
riportarvi.
Un secondo obbligo, già pienamente esigibile, riguarda invece la
fase che precede l’apertura del cantiere. Per effetto della
modifica dell’Allegato XII, la notifica preliminare dell’art. 99
deve indicare codice fiscale o partita IVA delle imprese già
selezionate e specificare quali operano in subappalto. La modifica
è immediatamente operativa e riguarda le notifiche trasmesse dal 31
ottobre 2025. Nella stessa direzione si muove l’art. 3, comma 1,
del Decreto-Legge n. 159/2025, per cui l’Ispettorato,
nell’orientare la vigilanza ai fini della lista di conformità,
dispone in via prioritaria i controlli sui datori di lavoro che
operano in regime di subappalto.
Sul piano sistematico, e al di là di quanto la singola
disposizione impone, conviene notare che nessun documento della
sicurezza porta l’elenco nominativo di tutti coloro che entrano in
cantiere, perché il piano operativo di sicurezza (POS), al punto
3.2.1 dell’Allegato XV, richiede il numero e le qualifiche dei
lavoratori e riserva l’indicazione nominativa alle sole figure con
compiti specifici. La tessera resta perciò l’unico anello che lega
la persona all’impresa in tempo reale. La norma non impone un
registro degli accessi, che resta però lo strumento capace di
ricostruire a posteriori chi fosse presente in una data giornata e
che, in sede di contestazione, fa la differenza tra un’affermazione
e una prova.
Dove il badge digitale è stato disciplinato, del resto, ha già
superato la fase sperimentale. Nei cantieri della
ricostruzione post-sisma, per effetto dell’ordinanza
commissariale 27 dicembre 2024, n. 216, e del decreto commissariale
13 aprile 2026, n. 332, il
sistema è operativo dal 13 maggio 2026, con timbrature via QR
code o NFC che alimentano il monitoraggio dei flussi di
manodopera.
Quali sanzioni scattano se manca la tessera di riconoscimento in
cantiere
Le violazioni in materia di identificazione non sono
contravvenzioni ma illeciti amministrativi, e questo cambia il modo
in cui la posizione può essere regolarizzata. Al datore di lavoro
l’art. 55, comma 5, lettera i), applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore per la
violazione dell’art. 26, comma 8, con un effetto moltiplicativo che
rende costosa la trascuratezza su una squadra numerosa. Il
lavoratore che non espone risponde ai sensi dell’art. 59, comma 1,
lettera b). Il lavoratore autonomo risponde a doppio titolo, ai
sensi dell’art. 60, comma 1, lettera b), se non si munisce della
tessera e ai sensi dell’art. 60, comma 2, se non la espone.
Sul piano procedurale non opera la prescrizione del D.Lgs. n.
758/1994, riservata alle contravvenzioni, ma l’estinzione agevolata
dell’art. 301-bis, che ammette il pagamento in misura minima se il
trasgressore regolarizza entro il termine assegnato con il verbale
di primo accesso ispettivo. Gli importi, in ogni caso, sono
soggetti alla rivalutazione periodica dell’art. 306, comma 4-bis, e
vanno riscontrati sull’ultimo provvedimento di aggiornamento prima
di essere richiamati in un verbale o in una difesa.
Il colpo più duro arriva però dalla patente a crediti, non
perché la tessera mancante produca da sola quell’effetto, ma perché
la verifica sull’identificazione è l’occasione in cui
l’irregolarità sostanziale del rapporto di lavoro viene alla luce.
Il numero 21 dell’Allegato I-bis, riscritto dal Decreto-Legge n.
159/2025, comporta la decurtazione di 5 crediti per ciascun
lavoratore in nero, a prescindere dalle giornate di impiego
irregolare, cui si aggiunge un ulteriore credito per ciascun
lavoratore nei casi aggravati del numero 24. Per queste due sole
fattispecie il nuovo art. 27, comma 7-bis, anticipa la decurtazione
al momento della notificazione del verbale di accertamento, mentre
per tutte le altre resta la regola generale che la àncora ai
provvedimenti definitivi. Queste decurtazioni si applicano agli
illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026.
Su un binario distinto corre la sanzione per chi opera senza
titolo. Chi scende sotto i 15 crediti non può più operare in
cantiere, ed è consentito soltanto il completamento delle attività
oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i
lavori già eseguiti superano il 30 per cento del valore del
contratto. Chi opera privo di patente o sotto soglia subisce invece
la sanzione dell’art. 27, comma 11, pari al 10 per cento del valore
dei lavori e comunque non inferiore a 12.000 euro, non soggetta a
diffida e accompagnata dall’esclusione semestrale dai lavori
pubblici. Qui la decorrenza è diversa, perché l’innalzamento della
soglia minima riguarda le violazioni commesse dopo il 31 ottobre
2025. Il quadro è ricostruito nell’approfondimento
su vigilanza, subappalti e patente a crediti.
Conviene infine sapere che cosa non accade, perché la confusione
su questo punto circola parecchio. La mancata tessera non compare
tra le fattispecie dell’Allegato I e non attiva quindi, di per sé,
la sospensione dell’attività imprenditoriale dell’art. 14, che
scatta invece quando almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti
risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione
del rapporto, oppure in presenza delle gravi violazioni elencate in
quell’allegato. Fermare un cantiere per un tesserino incompleto non
è previsto, ma il tesserino incompleto è spesso il primo indizio di
ciò che quel cantiere lo ferma davvero.
Identificazione degli addetti nei cantieri, cosa fare in
pratica
In conclusione, il professionista deve tenere presente che la
tessera di riconoscimento è un obbligo distribuito, che nasce in
capo a ogni singolo datore di lavoro e si chiude in capo a ogni
singolo lavoratore, senza possibilità di accentrarlo su un soggetto
solo.
Ne discende un metodo, quello di trattare l’identificazione come
parte della procedura di ingresso in cantiere e non come una
pratica amministrativa. Chi dirige l’impresa aggiorna le tessere a
ogni nuovo affidamento e conserva l’evidenza della consegna, chi
predispone la notifica preliminare vi riporta le imprese già
selezionate specificando quali operano in subappalto, chi
sovrintende alle lavorazioni interviene sul lavoratore che non
espone come interviene su chi non indossa il casco. Prepararsi al
badge, oggi, significa soprattutto avere già ordinati i dati che il
decreto chiederà di trasmettere.
La direzione di marcia, del resto, è dichiarata, perché dalla
patente a crediti alla notifica preliminare alla priorità dei
controlli sul subappalto la normativa chiede da anni che il
cantiere sia leggibile dall’esterno. Un cantiere in cui non si
capisce chi lavora per chi è, prima ancora che irregolare, un
cantiere che nessuno sta davvero coordinando.
Domande frequenti sulla tessera di riconoscimento in cantiere
Chi deve fornire la tessera di riconoscimento ai
lavoratori?
Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice o
subappaltatrice, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera u), e
dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. L’impresa affidataria
non può fornirla per conto delle altre, mentre il lavoratore
autonomo deve procurarsela da sé.
Cosa deve contenere il tesserino di riconoscimento?
Fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di
lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, gli estremi
della relativa autorizzazione. Per il lavoratore autonomo occorrono
fotografia, generalità e indicazione del committente.
Serve la tessera anche per poche ore di lavoro in
cantiere?
Sì. L’obbligo dipende dallo svolgimento di attività in regime di
appalto o subappalto e non dalla durata della presenza, quindi vale
anche per un intervento di mezza giornata.
Il badge di cantiere sostituisce la tessera di
riconoscimento?
No. Secondo la Circolare INL n. 1/2026 il badge non sostituisce
la tessera ma vi aggiunge il codice univoco anticontraffazione, e
le nuove caratteristiche diventano operative con il decreto
ministeriale previsto dall’art. 3, comma 3, del Decreto-Legge n.
159/2025.
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