pubblicato il modello ufficiale per la comunicazione


Il Ministero del Lavoro pubblicato il modello TFR3 ufficiale da utilizzare. Dal 1° luglio sono in vigore le nuove regole per i neo assunti

Dal Ministero del Lavoro arriva la versione ufficiale del modulo TFR3, da utilizzare per comunicare la scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto.

I neo assunti dal 1° luglio hanno 60 giorni di tempo per decidere se tenere il trattamento di fine servizio in azienda oppure se destinarlo ad un fondo pensione.

Fino ad oggi è stato possibile utilizzare il modulo provvisorio, fornito sempre dal Ministero.

Il nuovo modulo TFR3 sostituisce il modello provvisorio. Sarà questo il documento che datori di lavoro e dipendenti dovranno utilizzare per la comunicazione. Vediamo in dettaglio tutte le sezioni da compilare.

TFR3: pubblicato il modulo ufficiale per la comunicazione

Dal 1° luglio sono in vigore le nuove regole per la destinazione del TFR, il trattamento di fine servizio. Tutti i neo assunti a partire da tale data hanno 60 giorni di tempo per decidere se:

  • lasciare il TFR in azienda (o al Fondo Tesoreria INPS per aziende che superano la soglia dimensionale prevista dalla legge), dove continua a maturare secondo le regole ordinarie;
  • destinare il TFR a un fondo pensione (quello previsto dal CCNL o un altro), che investirà le somme per generare rendimenti nel tempo.

Senza una scelta esplicita, trova applicazione il cosiddetto meccanismo del silenzio-assenso, per cui il TFR maturando viene automaticamente trasferito al fondo pensione di riferimento previsto dall’accordo sindacale aziendale o, in mancanza di questo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) oppure, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti in azienda.

Se, invece, non è previsto un fondo pensione di riferimento il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa, ovvero il fondo “Cometa”.

Per effettuare la scelta di destinazione è necessario l’apposito modulo TFR3. Da luglio, in fase di prima applicazione delle novità, il Ministero ha messo a disposizione una versione provvisoria del modello e ora, con la pubblicazione del decreto 4 settembre 2026, è stato rilasciata la versione ufficiale.

La versione ufficiale del modulo TFR3 è disponibile online sul sito del Ministero e si può scaricare di seguito in formato .pdf.

Ministero del Lavoro – Decreto interministeriale del 4 settembre 2026

Scarica il modello TFR3 ufficiale in versione .pdf

Il modulo contiene:

  • l’attestazione dell’avvenuta informativa;
  • l’indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore;
  • le dichiarazioni relative alla posizione previdenziale pregressa;
  • le avvertenze relative agli effetti dell’adesione automatica.

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e rilasciargliene una copia.

Il modulo TFR3 sarà disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del Lavoro e potrà essere compilato online.

La prima parte, comune a tutti, contiene i dati anagrafici e quelli relativi all’assunzione. Qui è presente anche l’informativa sul meccanismo di adesione automatica secondo le nuove regole.

Poi, a seconda dei casi, dovrà essere compilata una delle b previste. Vediamole in dettaglio.

Sezione 1: lavoratore di prima assunzione

Il modulo TFR3, come anticipato, si compone di due sezioni. La Sezione 1 è dedicata ai lavoratori di prima assunzione, e deve essere compilata esclusivamente da chi si interfaccia con il mondo del lavoro dipendente privato per la primissima volta (o non ha posizioni pregresse).

Sulla destinazione del TFR sono quattro le opzioni a disposizione:

  • Opzione A) – Conferire il TFR in modo automatico: si sceglie di assecondare l’adesione automatica al fondo pensione collettivo/aziendale previsto dal proprio contratto. Di norma il TFR viene trasferito al 100 per cento, a meno che gli accordi collettivi non prevedano percentuali diverse.
  • Opzione B) – Non conferire il proprio contributo economico, in caso di retribuzione annua lorda (RAL) inferiore all’assegno sociale;
  • Opzione C) – Conferire il TFR in modo esplicito: è possibile scegliere di destinare il TFR a un fondo pensione specifico diverso da quello previsto dal CCNL;
  • Opzione D) – Mantenere il TFR in azienda: il lavoratore rifiuta l’adesione alla previdenza complementare e opta per il mantenimento del TFR in azienda o al Fondo di tesoreria INPS. Questa scelta non è vincolante per sempre, ma è possibile iscriversi a un fondo pensione anche in futuro.

Sezione 2: lavoratore non di prima assunzione

La Sezione 2 del modulo è destinata invece ai lavoratori non di prima assunzione con un fondo di pensione già attivo.

Per questa categoria di dipendenti, ossia per chi cambia azienda e ha già attivo un fondo pensione in cui sta versando (o ha versato) il proprio TFR, è possibile scegliere se:

  • Opzione A) – Conferire il TFR in modo automatico: il TFR viene destinato automaticamente al fondo collettivo/aziendale previsto dai contratti della nuova azienda;
  • Opzione B) Non conferire il proprio contributo economico: esattamente come per i neoassunti, in caso di RAL inferiore all’assegno sociale è possibile evitare il versamento del contributo personale, attivando solo il TFR e la quota a carico del datore di lavoro;
  • Opzione C) – Conferire il TFR in modo esplicito: si può scegliere un fondo di previdenza complementare specifico alternativo rispetto a quello previsto dal contratto (ad esempio, il “vecchio” fondo pensione precedente).

In ogni caso alla fine bisogna dichiarare di aver compreso le conseguenze delle dichiarazioni rese e di aver ricevuto l’informativa prevista dalla normativa vigente. Il modulo si conclude con l’apposizione di data e firma da parte del dipendente e la dichiarazione del datore di lavoro di aver fornito al lavoratore l’informativa.

Se la comunicazione attraverso il modulo TFR3 non avviene entro 60 giorni, come detto, scatta la regola del silenzio-assenso.


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