AUDIZIONE UIL presso le Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) della Camera dei deputati sul Disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144
“Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”
3083 Governo
Signor Presidente, Onorevoli Deputate e Deputati,
desidero innanzitutto precisare che l’intervento che mi accingo a svolgere è espressione di un contributo unitario della UIL, elaborato attraverso il coinvolgimento delle strutture confederali e delle categorie direttamente interessate dalle materie oggetto del provvedimento, in particolare UIL Scuola e UIL FP.
Considerato il tempo a nostra disposizione per l’odierna audizione, abbiamo ritenuto opportuno trasmettere preventivamente alla Commissione e depositare agli atti il testo delle nostre osservazioni e proposte sulle disposizioni contenute nel decreto-legge, nel quale sono riportate in maniera puntuale e articolata le valutazioni della UIL. Il documento è il risultato di un lavoro istruttorio e di approfondimento condiviso, finalizzato a ricondurre a una lettura organica le diverse disposizioni del provvedimento e a evidenziarne tanto gli elementi di positività quanto i profili che, a nostro avviso, necessitano di integrazione, correzione o ulteriore specificazione in sede di conversione.
L’odierna audizione vede la partecipazione congiunta della UIL, della UIL Scuola e della UIL FP, sia in presenza sia da remoto, a testimonianza di un lavoro condiviso e di un’analisi condotta collegialmente, con l’obiettivo di ricondurre le diverse competenze a una posizione unitaria dell’Organizzazione.
Per questa ragione, ci limiteremo a richiamare in questa sede i principali elementi di carattere generale e le questioni che riteniamo maggiormente rilevanti, rinviando al testo già trasmesso e depositato agli atti per l’analisi puntuale delle singole disposizioni e per le specifiche proposte della UIL.
La UIL ringrazia le Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) della Camera dei deputati per l’opportunità di fornire il proprio contributo nell’ambito dell’esame, in sede referente, del DL 144/2026 – “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile” (C. 3083 Governo).
Il provvedimento interviene su un insieme articolato di materie che riguardano la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, la gestione delle emergenze di protezione civile, la prevenzione e la sicurezza del territorio, nonché i processi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici. Tali interventi devono essere valutati all’interno di una prospettiva più ampia, nella quale la risposta all’emergenza sia strettamente collegata alla prevenzione, alla sicurezza, al rafforzamento della capacità amministrativa e alla tutela del lavoro.
Entrando nel merito dei riferimenti relative alle disposizioni che interessano il sistema scolastico, il nostro giudizio muove da un principio generale: la funzionalità della pubblica amministrazione scolastica non può essere assicurata soltanto attraverso proroghe, deroghe e interventi emergenziali. La scuola ha bisogno di stabilità del personale, programmazione dei fabbisogni e uniformità dei diritti su tutto il territorio nazionale.
Nel provvedimento individuiamo alcune misure positive, che rispondono a problemi reali e urgenti. Allo stesso tempo, rileviamo criticità che, se non corrette nel corso dell’esame parlamentare, rischiano di trasformare soluzioni temporanee in nuove forme di precarietà strutturale.
La prima questione riguarda l’articolo 5, comma 1, relativo alle scuole paritarie.
La norma proroga fino all’anno scolastico 2027/2028 il regime straordinario in base al quale, ai soli fini del riconoscimento o del mantenimento della parità scolastica, bisogna avere docenti, che non abbiano potuto accedere ai percorsi abilitanti per mancanza dell’offerta formativa e che abbiano prestato servizio per almeno tre anni negli ultimi dieci con cui si si sostituisce il necessario requisito dell’abilitazione.
Comprendiamo la finalità della disposizione. Essa cerca di evitare che la carenza di docenti abilitati determini difficoltà nel funzionamento delle scuole paritarie e, soprattutto, nell’erogazione del servizio scolastico.
È inoltre condivisibile che non siano penalizzati i docenti che hanno chiesto di accedere a un percorso abilitante e non hanno potuto frequentarlo per l’assenza o l’insufficienza dei posti disponibili.
Tuttavia, la proroga presenta una criticità rilevante: per ulteriori due anni si consente che l’esperienza di servizio sostituisca l’abilitazione, senza rimuovere la causa originaria del problema, cioè l’inadeguatezza e la disomogeneità territoriale dell’offerta formativa universitaria.
Questo aspetto è stato a più riprese evidenziato dalla Uil Scuola allorché anche in sede di legge di bilancio venivano destinate risorse cospicue alle scuole private con un incremento, nell’ultima legge di bilancio, di 50 milioni di euro.
Del resto, la stessa relazione governativa riconosce un forte disallineamento tra fabbisogno di docenti e disponibilità dei percorsi. Particolarmente significativo è il caso della scuola primaria: a fronte di un fabbisogno indicato dal Ministero dell’istruzione di oltre 21.000 posti per il sostegno, l’offerta programmata dal Ministero dell’Università si ferma a meno di 12.000.
Non possiamo continuare a rispondere a un problema strutturale esclusivamente mediante deroghe.
Chiediamo, pertanto, che la proroga sia accompagnata:
– da un piano straordinario MIM-MUR per l’attivazione dei percorsi abilitanti relativi ai gradi scuola e alle classi di concorso nei territori in cui l’offerta risulta insufficiente. Anche su questo aspetto evidenziamo da tempo l’esigenza di una programmazione nella istituzione di corsi abilitanti, in particolare modo in relazione ai TFA per il sostegno. Non è possibile istituire, ad esempio, TFA sul sostegno per la secondaria di secondo grado in Sicilia con numeri pressoché simili alla Lombardia quando la realtà della regione Sicilia determina un numero di abilitati che non avranno mai la possibilità di insegnare nella propria regione vista la condizione ormai satura delle possibilità di impiego.
– da una corsia prioritaria per i docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio non solo nelle partitarie, ma soprattutto nelle statali e non sono stati ammessi ai percorsi per mancanza di posti;
– dalla possibilità di organizzare percorsi interuniversitari, anche con modalità didattiche flessibili, ferma restando la qualità della formazione e del tirocinio;
– dalla previsione di un termine certo entro il quale il personale interessato possa conseguire l’abilitazione;
– da un monitoraggio annuale, trasmesso al Parlamento, sul rapporto tra fabbisogno e posti effettivamente attivati.
Occorre inoltre garantire che la deroga non diventi uno strumento per mantenere indefinitamente i lavoratori in una condizione di debolezza contrattuale. Il servizio prestato deve essere regolare, integralmente riconosciuto e svolto nel rispetto dei contratti collettivi applicabili.
La seconda questione riguarda l’articolo 5, comma 2, che modifica gli effetti del superamento del periodo di formazione e prova.
La norma attuale stabilisce che il docente, dopo il superamento del test finale e la valutazione positiva, sia cancellato dalle graduatorie a esaurimento e da quelle di istituto, ma non dalle graduatorie dei concorsi ordinari.
Valutiamo positivamente questa misura che ha da sempre rappresentato una nostra richiesta.
La cadenza annuale dei concorsi può produrre sovrapposizioni: un docente può risultare vincitore di più procedure e, nel frattempo, superare l’anno di prova in relazione alla prima assunzione. La cancellazione automatica dalle altre graduatorie ordinarie determinerebbe una penalizzazione irragionevole e potrebbe alimentare nuovo contenzioso.
Proponiamo di prevedere:
– un termine breve e uniforme entro il quale il docente convocato deve accettare o rinunciare alla nuova immissione in ruolo;
– l’immediato scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia;
La terza questione riguarda l’articolo 5, comma 3, relativo ai servizi educativi e scolastici comunali dell’infanzia.
La proroga fino all’anno scolastico 2027/2028 delle graduatorie del personale educativo e scolastico costituisce una risposta utile alla necessità di garantire la continuità dei servizi. Positivo è anche l’aggiornamento del riferimento al CCNL del comparto Funzioni locali 2022-2024.
La continuità dei servizi educativi da zero a sei anni è un interesse primario delle famiglie e delle comunità. Sarebbe inaccettabile lasciare scoperti posti di educatore, insegnante o personale ausiliario all’inizio dell’anno educativo.
Tuttavia, la relazione tecnica afferma espressamente che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri e che le assunzioni rimangono limitate alle capacità assunzionali già disponibili.
Questo è il principale limite della misura.
La proroga delle graduatorie consente di utilizzare più a lungo gli elenchi esistenti, ma non crea un solo posto stabile in più. Analogamente, l’innalzamento del limite per il ricorso al lavoro flessibile può aiutare i Comuni nell’immediato, ma rischia di consolidare il precariato anziché superarlo.
Chiediamo quindi che la proroga sia accompagnata da un piano pluriennale di assunzioni stabili nei servizi educativi e scolastici comunali, con risorse nazionali dedicate e con procedure semplificate per gli enti caratterizzati da gravi carenze di organico.
Occorre inoltre assicurare:
– il pieno riconoscimento del servizio maturato dal personale precario;
– criteri omogenei per la valorizzazione dei titoli e dell’esperienza;
– il rispetto delle qualificazioni professionali richieste;
– il monitoraggio del ricorso ai contratti a termine;
– misure specifiche per le grandi città e per i territori nei quali la carenza di personale impedisce l’apertura regolare dei servizi.
La continuità educativa non può dipendere dalla reiterazione di rapporti di lavoro precari.
Accanto all’articolo 5, riteniamo necessario richiamare un’altra disposizione dell’articolo 1 che produce effetti anche sul personale scolastico ed è quella che riguarda le ferie non godute.
È positivo che il decreto adegui la normativa nazionale ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, riconoscendo che l’indennità sostitutiva non può essere esclusa automaticamente al momento della cessazione del rapporto.
Nel settore scolastico, tuttavia, serve una disciplina applicativa particolarmente chiara. Pensiamo al personale a tempo determinato, ai docenti con contratto fino al 30 giugno, al personale che non ha potuto fruire delle ferie per esigenze di servizio, malattia, maternità o altre cause non imputabili alla propria volontà.
Chiediamo che sia espressamente garantito il diritto all’indennità quando la mancata fruizione dipenda dall’organizzazione del servizio o da cause di forza maggiore e che le istituzioni scolastiche ricevano indicazioni operative uniformi. Inoltre, riteniamo importante che gli eventuali oneri non devono essere scaricati caricati sui bilanci delle singole scuole.
Un’ulteriore disposizione riguarda i crediti d’imposta destinati al personale scolastico che si trasferisce nei piccoli comuni montani caratterizzati dalla presenza di minoranze linguistiche storiche.
È positivo rimuovere il requisito, di fatto non verificabile, rappresentato dalla presenza di almeno il 15 per cento di residenti appartenenti alla minoranza linguistica.
L’intervento facilita l’applicazione degli incentivi e può contribuire alla copertura dei posti nelle aree interne.
Resta però una misura territorialmente molto circoscritta. La difficoltà di reperire personale non riguarda soltanto i comuni nei quali sono tutelate minoranze linguistiche, ma molte aree montane, insulari, periferiche e interne.
Chiediamo pertanto di valutare l’estensione dell’incentivo a tutti i territori nei quali sia documentata una persistente difficoltà di reclutamento e permanenza del personale attraverso una interazione con le Regioni interessate attraverso un protocollo con il quale individuare le aree particolarmente disagiate. Va inoltre chiarito che i benefici siano accessibili a tutte le categorie: docenti, personale ATA, dirigenti scolastici, Funzionari con Elevate Qualificazioni.
In conclusione, il decreto contiene interventi utili, ma non ancora sufficienti.
Sono positive la tutela dei docenti vincitori di più concorsi, la continuità dei servizi educativi comunali, la salvaguardia dei lavoratori rispetto alle ferie non godute e la concreta applicabilità degli incentivi per alcune aree montane.
Le criticità derivano dal carattere prevalentemente temporaneo delle soluzioni: si prorogano deroghe, graduatorie e forme di lavoro flessibile, senza affrontare in modo adeguato le cause strutturali della carenza di personale.
Mancano un investimento stabile sulla formazione iniziale, un piano per il superamento del precariato il vero e serio problema della scuola italiana divenuto ormai strutturale (1 docente su quattro è precario e nell’ultimo a.s. sono state impiegati oltre 180 mila docenti), risorse aggiuntive per i servizi educativi comunali e interventi organici per il personale ATA (sempre nel precedente a.s. sono stati impiegate circa 50 mila unità di personale precario), per il sostegno, per i dirigenti scolastici e per Funzionari EQ.
Il Parlamento ha oggi la possibilità di migliorare il provvedimento seguendo tre direttrici fondamentali:
– programmare l’offerta formativa sulla base dei fabbisogni reali;
– trasformare la continuità del servizio in stabilità del lavoro;
– garantire regole uniformi e diritti effettivi in tutto il territorio nazionale.
La scuola non chiede di prolungare indefinitamente l’emergenza. Chiede che le misure urgenti diventino il primo passo verso una programmazione stabile, una maggiore qualità del servizio e una concreta valorizzazione di tutto il personale.
Mentre, rispetto condizione delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata e sociosanitaria accreditata, ricordiamo che stiamo parlando di un settore che coinvolge circa 300 mila lavoratrici e lavoratori, professioniste e professionisti che ogni giorno assicurano assistenza, cura e servizi essenziali ai cittadini e rappresentano una componente fondamentale del Servizio Sanitario Nazionale.
A fronte di questa responsabilità, permane una situazione contrattuale e salariale che non può più essere tollerata. In alcuni ambiti del settore i contratti sono fermi da 14 anni, mentre continuano ad aumentare il costo della vita e la distanza retributiva rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori della sanità pubblica.
Una condizione che produce perdita del potere d’acquisto, difficoltà nel reperire e trattenere personale qualificato, abbandono delle professioni e una crescente disaffezione di chi ogni giorno garantisce servizi indispensabili alla salute dei cittadini.
Per questo riteniamo profondamente sbagliata anche la scelta di aver escluso il personale della sanità privata e sociosanitaria accreditata dalla tutela automatica prevista, in caso di mancato rinnovo del CCNL entro nove mesi dalla sua naturale scadenza, attraverso il riconoscimento di un’anticipazione economica pari al 50% della variazione dell’IPCA-NEI.
Una misura che avrebbe rappresentato una tutela concreta del potere d’acquisto e, soprattutto, avrebbe impedito che i ritardi della contrattazione continuassero a essere pagati esclusivamente dalle lavoratrici e dai lavoratori.
Allo stesso tempo occorre affrontare definitivamente il tema delle risorse pubbliche destinate alle strutture private accreditate.
Per la UIL deve essere affermato un principio semplice e inderogabile: chi opera per conto del Servizio Sanitario Nazionale e beneficia di risorse pubbliche deve garantire l’applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative e il loro rinnovo alle naturali scadenze, comunque in coerenza con le decorrenze previste per il contratto della sanità pubblica.
Gli incrementi delle tariffe riconosciuti alle strutture accreditate non possono essere disgiunti dal riconoscimento dei diritti e dei salari di chi quelle prestazioni le rende concretamente possibili ogni giorno.
Inoltre, il decreto in oggetto all’art.5 comma 3 interviene sui servizi educativi-scolastici comunali dell’infanzia con l’intento di prorogare fino all’anno scolastico 2027-2028 la validità delle graduatorie del personale educativo e scolastico interessato, adeguando il riferimento al CCNL Funzioni Locali 2022-2024, firmato lo scorso febbraio e il termine della disciplina al dicembre 2028.
Ad avviso della UIL esistono due problematiche che riguardano il settore educativo-scolastico dei comuni, una più strutturale che abbiamo evidenziato anche nella recente trattiva in Aran sul CCNL di comparto 2025-2027 e l’altra più contingente che però è conseguenza della prima.
Il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65 nell’istituire il sistema integrato di educazione e istruzione fino ai sei anni di età, individuava la laurea come requisito per l’esercizio della professione di educatore dei servizi per l’infanzia, riconoscendo la maggiore complessità e responsabilità di tali figure professionali.
Il contratto nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali 2019-2021 siglato il 16 novembre 2022, all’interno di un cambiamento dell’ordinamento professionale del personale, con il passaggio dalle categorie(A,B,C,D) alle aree professionali(operatori, operatori esperti, istruttori, funzionari ed elevate qualificazioni) sanciva che dalla data del 1 aprile 2023 entrasse in vigore questo nuovo sistema di classificazione del personale e collocava il personale educativo-scolastico all’interno dell’area dei funzionari ed elevate qualificazioni(ex cat.D) per accedere alla quale è necessario il possesso della laurea, rispetto a quanto stabilito fino a quel momento dai contratti precedenti che prevedevano l’inquadramento di questo personale all’interno dell’area degli istruttori (ex categoria C) per accedere alla quale era sufficiente il diploma della scuola secondaria superiore.
Il CCNL Funzioni Locali 2019-2021 inoltre ha stabilito che l’inquadramento del personale educativo scolastico collocato nell’area degli istruttori andasse ad esaurimento e i comuni dovessero procedere ad assumere il nuovo personale direttamente nell’area dei funzionari ed elevate qualificazioni.
La ricaduta pratica è stata che all’interno del settore educativo scolastico si è creata una situazione paradossale con personale che svolge le stesse mansioni con diverso inquadramento professionale e diversa retribuzione.
A questo problema è stata data solo una parziale soluzione con le progressioni verticali in deroga, finanziate con lo 0,55% del monte salari 2018, che però, essendo risorse esigue e destinate all’intero personale del comparto, hanno consentito la ricollocazione nell’area dei funzionari ed elevate qualificazioni solo di una parte del personale interessato.
Per questi motivi abbiamo richiesto, anche in sede di rinnovo del nuovo CCNL un intervento normativo ad hoc con lo stanziamento di un fondo perequativo che consenta di inquadrare il personale ancora presente nell’area degli istruttori in quella immediatamente superiore dei funzionari ed elevate qualificazioni.
In un quadro complessivo di questo tipo, apprezziamo l’intento della norma di dare continuità ai servizi attraverso il prolungamento del termine di scadenza delle graduatorie fino all’anno scolastico 2027/2028 e, al tempo stesso, di tutelare personale già inserito nelle graduatorie che ha maturato esperienza e professionalità nel settore. La possibilità di continuare ad attingere a queste graduatorie, anche in deroga al titolo di studio oggi previsto per l’accesso, rappresenta infatti una risposta importante per lavoratrici e lavoratori che hanno già svolto attività nei servizi educativi e scolastici comunali.
Infatti l’art. 15 bis comma 1 del decreto in oggetto testualmente recita ” Al fine di assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell’infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico, educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni posso essere utilizzate fino all’anno scolastico 2027/2028, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024, per l’immissione in servizio a tempo determinato nonché per l’immissione in servizio a tempo indeterminato nell’Area degli istruttori, nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell’attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie……”
Tuttavia, pur condividendo questa finalità di tutela, la possibilità concessa ai comuni di attingere alle graduatorie vigenti per immettere in servizio personale da collocare nell’area degli istruttori non risolve il problema strutturale già posto dalla UIL anche nella recente trattativa per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2025-2027: la compresenza di personale che svolge le stesse mansioni, ma con diverso inquadramento professionale e diversa retribuzione.
Il prolungamento delle graduatorie consente quindi di salvaguardare professionalità ed esperienze maturate e di offrire continuità lavorativa a personale che da tempo opera nel settore, ma il mantenimento dell’inquadramento nell’area degli istruttori rischia di prolungare nel tempo quella disparità rispetto al personale oggi assunto nell’area dei funzionari ed elevate qualificazioni che occorre invece superare.
Resta pertanto necessario affrontare in modo organico il tema del duplice inquadramento, individuando strumenti e risorse che consentano di riconoscere, a parità di mansioni e responsabilità, un coerente inquadramento professionale ed economico, secondo principi di uguaglianza e di giusta retribuzione.
In ragione di ciò, a nostro avviso, alle modifiche apportate al comma 1 dell’art.15bis del D.L. n.19/2024 va affiancato un intervento che, senza pregiudicare la tutela del personale già inserito nelle graduatorie, consenta di superare il riferimento all’area degli istruttori come collocazione del personale assumibile e di avviare a soluzione il problema del duplice inquadramento a parità di mansioni.
Le maggiori risorse pubbliche devono quindi essere destinate prioritariamente anche alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e agli incrementi economici delle lavoratrici e dei lavoratori.
Risorse pubbliche, accreditamento e rispetto dei contratti devono procedere insieme.
È necessario costruire un meccanismo che impedisca per il futuro il ripetersi di ritardi contrattuali di questa portata. Il rinnovo dei CCNL non può dipendere ogni volta da vertenze interminabili, mobilitazioni e attese che durano anni.
La sanità privata accreditata svolge una funzione pubblica e utilizza risorse pubbliche. A questa funzione devono necessariamente corrispondere precise responsabilità nei confronti del personale.
Per questo chiediamo alle Istituzioni di assumere fino in fondo la propria responsabilità e di intervenire affinché le risorse destinate al sistema dell’accreditamento siano accompagnate da garanzie certe sull’applicazione e sul rinnovo dei contratti.
La qualità dell’assistenza passa inevitabilmente dalla qualità del lavoro. Non può esserci un Servizio Sanitario Nazionale forte se una parte fondamentale delle persone che lo fanno funzionare continua a essere lasciata indietro sul piano salariale e contrattuale.
La UIL continuerà a sostenere con determinazione questa battaglia nell’interesse delle circa 300 mila lavoratrici e lavoratori della sanità privata e sociosanitaria accreditata, affinché si chiuda definitivamente una stagione di ritardi contrattuali e si costruisca un sistema nel quale le risorse pubbliche garantiscano insieme qualità dei servizi, diritti, salari adeguati e contratti rinnovati nei tempi previsti.
Infine, con riferimento agli articoli 12-24, la UIL ritiene necessario valutare le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 144/2026 non soltanto nella loro dimensione emergenziale, ma all’interno di una prospettiva più ampia, capace di tenere insieme la protezione delle persone, la prevenzione e la sicurezza del territorio, il rafforzamento della capacità amministrativa, la qualità dei servizi pubblici, la tutela del lavoro, la ricostruzione e lo sviluppo delle aree colpite da calamità.
In questo contesto, valutiamo positivamente l’attenzione rivolta dal Governo alla ricostruzione e alla gestione dei rischi sismici e bradisismici che interessano territori di particolare valore, ma al tempo stesso caratterizzati da una significativa vulnerabilità, come l’area dei Campi Flegrei e i territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.
L’esame delle singole disposizioni evidenzia, tuttavia, una criticità più generale che riguarda la capacità del nostro Paese di affrontare in modo strutturale il rischio e le conseguenze delle calamità. Troppo spesso, infatti, l’emergenza tende a diventare una condizione permanente, mentre la prevenzione viene considerata una voce di spesa comprimibile e non come un investimento strategico per la sicurezza delle persone e dei territori. Per la UIL questo approccio deve essere superato. Non è possibile accelerare i processi di ricostruzione, rafforzare la sicurezza delle comunità e ridurre l’esposizione ai rischi continuando, da un lato, a trasferire una parte crescente dei costi sulle famiglie e, dall’altro, a intervenire sulle risorse destinate alla prevenzione strutturale. Allo stesso modo, non è sostenibile mantenere in una condizione di precarietà lavorativa le professionalità che, negli Uffici speciali, nei Comuni e nelle altre strutture coinvolte, rappresentano una componente essenziale della capacità concreta di programmare, progettare e realizzare la ricostruzione.
Il tema centrale che emerge dall’esame del provvedimento è quindi, per la UIL, il passaggio dalla gestione dell’emergenza alla costruzione di una capacità permanente di prevenzione, risposta e ricostruzione. Occorre evitare che la risposta alle calamità continui a fondarsi su una successione di interventi frammentari, proroghe e finanziamenti temporanei, senza una programmazione stabile e pluriennale. Le emergenze sismiche e il fenomeno bradisismico dei Campi Flegrei dimostrano con particolare evidenza che la prevenzione non può essere considerata una fase successiva all’emergenza. Deve diventare una politica ordinaria e strutturale dello Stato, sostenuta da risorse pluriennali, personale qualificato e stabile, adeguate capacità progettuali degli enti territoriali e una programmazione certa degli interventi. L’Italia non può continuare a costruire la propria politica di protezione del territorio attraverso la sola successione delle emergenze. Emergenza, prevenzione e ricostruzione devono essere considerate come parti di un’unica politica pubblica, capace di intervenire prima dell’evento, garantire una risposta tempestiva quando l’emergenza si verifica e accompagnare nel tempo la ricostruzione fisica, sociale ed economica dei territori.
Gli articoli 12 e 13 intervengono sull’emergenza sismica e bradisismica dei Campi Flegrei mediante l’istituzione di un Fondo (100 milioni di euro) per la ricostruzione e la manutenzione straordinaria. La UIL valuta positivamente l’attenzione rivolta dal Governo a un territorio che, per la particolare natura del fenomeno bradisismico, richiede una capacità di intervento costante, tempestiva e strutturale. Al tempo stesso, riteniamo necessario esprimere una forte criticità rispetto alla modalità con cui vengono individuate le risorse finanziarie destinate agli interventi. Infatti, se l’attenzione al territorio è apprezzabile, la copertura finanziaria individuata appare del tutto inaccettabile sotto il profilo politico e metodologico. Si sceglie di definanziare la Struttura di Missione “Casa Italia”, attingendo alle risorse destinate alla prevenzione sismica strutturale su scala nazionale per coprire un’emergenza in corso. Non è condivisibile utilizzare le risorse destinate alla prevenzione strutturale per finanziare un’emergenza già in corso. La risposta alle esigenze dei Campi Flegrei deve essere sostenuta attraverso risorse statali aggiuntive e straordinarie, senza indebolire la capacità nazionale di prevenire e ridurre il rischio sismico. La UIL ritiene inoltre necessario prestare particolare attenzione alla natura del fenomeno bradisismico. In questo contesto, la valutazione del rischio e del danno non può essere ricondotta esclusivamente alla magnitudo del singolo evento. Una successione di eventi sismici, anche di magnitudo inferiore, può infatti determinare effetti cumulativi sugli edifici e sulle infrastrutture, soprattutto in presenza di condizioni di vulnerabilità preesistenti. Per questo motivo, l’eventuale individuazione di soglie sismiche rigide come unico criterio di accesso agli interventi rischia di non rappresentare adeguatamente la reale esposizione al rischio e il danno effettivamente prodotto sul patrimonio edilizio. È pertanto necessario che l’accesso alle misure di sostegno sia collegato alla valutazione tecnica dell’inagibilità e del danno effettivamente subito, considerando anche gli effetti cumulativi determinati dalla successione degli eventi.
La UIL, poi, valuta positivamente l’estensione del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS) ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026. Si tratta di una misura necessaria per garantire una prima forma di tutela concreta alle famiglie che, a causa dell’inagibilità della propria abitazione, sono costrette a sostenere costi aggiuntivi per trovare una sistemazione alternativa. È altresì condivisibile la previsione di una maggiorazione del contributo in presenza di persone anziane o con disabilità, poiché consente di tenere conto delle maggiori difficoltà e dei maggiori costi che possono caratterizzare le situazioni familiari più fragili. Il contributo, tuttavia, viene determinato sulla base di una stima del numero dei nuclei interessati effettuata mentre sono ancora in corso le attività di ricognizione degli sgomberi e di valutazione dei danni. È questo il primo elemento sul quale la UIL ritiene necessario intervenire. La durata effettiva del sostegno alle famiglie non può essere subordinata esclusivamente alla consistenza dello stanziamento iniziale, quando il numero definitivo dei nuclei interessati e la durata dell’emergenza non sono ancora pienamente determinabili. Il fabbisogno finanziario è infatti necessariamente costruito, almeno nella fase iniziale, sulla base di stime e di precedenti esperienze. Questo approccio può essere utile per garantire una prima copertura, ma non può diventare un limite all’effettiva tutela delle famiglie. La UIL chiede pertanto l’introduzione di un meccanismo automatico di adeguamento delle risorse al fabbisogno effettivamente rilevato, prevedendo il tempestivo rifinanziamento della misura qualora il numero dei beneficiari o la durata dell’emergenza risultino superiori alle stime iniziali. Il principio deve essere chiaro: la durata della tutela deve seguire la durata dell’emergenza, e non viceversa. Particolare attenzione dovrà inoltre essere riservata ai nuclei familiari caratterizzati da condizioni di maggiore fragilità, prevedendo adeguate maggiorazioni del contributo per la presenza di persone con disabilità grave e minori nella fascia 0-6 anni, in considerazione delle specifiche esigenze assistenziali e organizzative che tali situazioni comportano.
È infine necessario assicurare un sistema di monitoraggio costante, pubblico e trasparente dei beneficiari, delle risorse impegnate e del fabbisogno residuo, così da consentire al Parlamento e alle amministrazioni territoriali di intervenire tempestivamente qualora si renda necessario un ulteriore stanziamento.
L’articolo 14 affronta la spinosa questione degli abusi edilizi presenti nelle parti comuni dei condomini, consentendo di non bloccare i contributi di ricostruzione per i proprietari “incolpevoli” delle singole unità immobiliari. Valutiamo positivamente questo sblocco burocratico, che in passato ha paralizzato centinaia di cantieri private nei crateri sismici. Tuttavia, l’articolo introduce una criticità grave sul piano dell’equità sociale: limita il contributo pubblico per la ricostruzione o il consolidamento dell’immobile al 70% della spesa, lasciando il restante 30% a carico dei privati cittadini. Particolarmente importante è la possibilità di utilizzare le risorse già stanziate anche a favore di nuclei familiari che, a seguito degli eventi successivi, erano rimasti esclusi dal precedente perimetro normativo. Per la UIL, la parità di trattamento tra cittadini colpiti dalla medesima emergenza deve rappresentare un principio fondamentale dell’intervento pubblico. La UIL, pertanto, valuta positivamente l’intervento volto ad affrontare la questione degli abusi edilizi presenti nelle parti comuni degli edifici condominiali, nella misura in cui consente di evitare che la posizione irregolare relativa a una parte dell’immobile determini automaticamente il blocco degli interventi spettanti ai proprietari delle singole unità che non risultino responsabili dell’abuso. Si tratta di uno sblocco procedurale importante, perché consente di evitare che situazioni non imputabili ai singoli proprietari possano paralizzare interventi necessari alla sicurezza dell’intero edificio. La semplificazione deve tuttavia essere accompagnata da regole chiare, tempi definiti e criteri uniformi di istruttoria, così da evitare interpretazioni differenti da parte delle amministrazioni competenti. La principale criticità individuata riguarda, come detto in premessa, la previsione di una copertura pubblica limitata al 70 per cento della spesa ammissibile, con conseguente quota residua a carico dei proprietari. Si tratta di una questione di particolare rilevanza sociale. In un contesto caratterizzato dall’aumento dei costi delle costruzioni, delle materie prime e della manodopera, una quota del 30 per cento può infatti rappresentare un onere molto significativo per i nuclei familiari, soprattutto per lavoratori e lavoratrici dipendenti, pensionati e famiglie con redditi medio-bassi. Il rischio concreto è che la quota non coperta dal contributo pubblico finisca per trasformarsi in un ostacolo alla realizzazione degli interventi e, conseguentemente, al rientro nelle abitazioni.
Per la UIL, l’obiettivo della sicurezza sismica deve essere perseguito senza creare condizioni di esclusione economica per le famiglie che non dispongono della capacità finanziaria necessaria a sostenere la quota residua. La UIL chiede pertanto di innalzare la percentuale di contribuzione pubblica per le abitazioni principali, arrivando, per i nuclei familiari in condizioni economiche più fragili, alla copertura integrale della spesa ammissibile. In alternativa, qualora si intendesse mantenere una quota di compartecipazione privata, è necessario prevedere strumenti di garanzia e sostegno finanziario pubblico che consentano alle famiglie di sostenere la parte non coperta dal contributo senza rinunciare agli interventi di messa in sicurezza. La differenziazione tra abitazione principale e altri immobili può rappresentare, a nostro avviso, un criterio utile per concentrare maggiormente le risorse pubbliche sulle situazioni nelle quali l’intervento incide direttamente sulla possibilità delle famiglie di continuare a vivere nel proprio territorio.
La UIL condivide la necessità di garantire la legalità urbanistica e edilizia, soprattutto quando sono impiegate risorse pubbliche. È tuttavia fondamentale distinguere con chiarezza le responsabilità individuali dalle situazioni riguardanti le parti comuni degli edifici, evitando che la presenza di irregolarità non imputabili al singolo proprietario impedisca interventi necessari alla sicurezza dell’immobile. La verifica della regolarità edilizia deve quindi essere accompagnata da procedure proporzionate, certe e coerenti con la finalità prioritaria della norma: mettere in sicurezza gli edifici e consentire, quando possibile, il ritorno delle persone nelle proprie abitazioni. La UIL valuta positivamente anche l’innalzamento dal 50 al 70 per cento del limite massimo del costo ammissibile per determinati interventi di riqualificazione sismica. L’incremento della quota riconoscibile può infatti favorire una maggiore capacità di intervento e rendere economicamente sostenibili opere che, in assenza di un adeguato sostegno pubblico, rischierebbero di essere rinviate o non realizzate. È importante, tuttavia, che tale misura sia inserita all’interno di una strategia complessiva che privilegi gli interventi capaci di ridurre effettivamente la vulnerabilità del patrimonio edilizio, anziché limitarsi al ripristino delle condizioni precedenti all’evento.
L’articolo 16 estende opportunamente le misure emergenziali al Comune di Monte di Procida e stabilisce la riserva del 50% nei concorsi pubblici per il personale che ha prestato servizio nelle strutture emergenziali flegree. Nonostante l’intento condivisibile, l’articolo soffre di una evidente debolezza strutturale: viene inserita la consueta “clausola di invarianza finanziaria” (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Si promettono assunzioni e stabilizzazioni a costo zero per lo Stato, scaricando l’onere economico sui bilanci già critici degli enti locali.
Particolarmente significativo è il riconoscimento della possibilità per gli enti interessati di prevedere, nell’ambito delle procedure concorsuali, una riserva fino al 50 per cento dei posti disponibili a favore del personale che abbia maturato almeno 36 mesi di servizio continuativo nelle attività connesse alla gestione dell’emergenza. Chi ha lavorato per anni nella gestione dell’emergenza ha infatti maturato competenze tecniche, amministrative e operative altamente specialistiche, oltre a una conoscenza diretta del territorio, delle procedure e delle criticità che non può essere considerata alla stregua di una normale esperienza lavorativa. Disperdere queste professionalità significherebbe perdere un patrimonio di competenze costruito nel corso dell’emergenza e, contemporaneamente, indebolire la capacità amministrativa necessaria per affrontare le successive fasi di prevenzione, ricostruzione e messa in sicurezza.
Il principale elemento di criticità riguarda però le condizioni concrete attraverso le quali gli enti potranno trasformare questo principio in effettive opportunità occupazionali. La previsione è infatti condizionata dalle facoltà assunzionali e dalle disponibilità finanziarie delle singole amministrazioni. Il rischio è quindi che venga riconosciuto formalmente il valore delle professionalità maturate durante l’emergenza senza mettere gli enti nelle condizioni economiche e organizzative necessarie per procedere alle assunzioni. Non è possibile immaginare un rafforzamento strutturale della capacità amministrativa affidandosi esclusivamente agli spazi assunzionali ordinari di Comuni che sono già chiamati a sostenere un carico straordinario di attività e che, proprio a causa dell’emergenza, possono trovarsi in una situazione di ulteriore pressione finanziaria e organizzativa.
Per la UIL, non si possono prevedere stabilizzazioni senza garantire agli enti le risorse necessarie per sostenerle. La gestione dell’emergenza e della ricostruzione richiede una pubblica amministrazione dotata di organici adeguati, competenze specialistiche e continuità organizzativa. Il personale assunto per fronteggiare l’emergenza non può essere considerato una componente temporanea destinata a scomparire con la fine della fase emergenziale. Al contrario, l’esperienza maturata deve essere trasformata in una capacità amministrativa permanente, soprattutto in un territorio caratterizzato da un rischio sismico e vulcanico strutturale. La previsione relativa al Comune di Monte di Procida, con il rafforzamento delle competenze specialistiche sul rischio sismico e vulcanico e l’organizzazione di una sala operativa attiva continuativamente, conferma quanto sia necessario disporre di professionalità stabili e adeguatamente formate.
L’articolo 17 prevede finanziamenti urgenti per la messa in sicurezza delle pareti rocciose, delle falesie e delle reti infrastrutturali strategiche (trasporti, idrico, fognario) sollecitate dalle scosse sismiche e dal sollevamento del suolo. Tuttavia, l’articolo trascura completamente il devastante impatto economico indotto dal bradisismo sui bilanci dei Comuni Flegrei (Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Napoli). Con centinaia di fabbricati sgomberati e attività commerciali chiuse o in crisi, i Comuni registrano un crollo verticale del gettito fiscale locale (IMU, TARI, CUP), rischiando il dissesto finanziario proprio nel momento in cui si richiede loro il massimo sforzo gestionale. Si tratta di interventi che devono essere considerati a tutti gli effetti come infrastrutture essenziali di sicurezza del territorio. La continuità dei servizi pubblici e delle reti strategiche rappresenta infatti una condizione indispensabile non soltanto per la gestione dell’emergenza, ma anche per la tenuta economica e sociale delle comunità interessate.
Lo sgombero degli edifici, la riduzione delle attività economiche, la sospensione o contrazione delle attività produttive e commerciali e il conseguente ridimensionamento della base imponibile possono incidere significativamente sulle entrate comunali, mentre contemporaneamente aumentano le esigenze di intervento e i costi connessi alla gestione dell’emergenza. Il rischio è quindi quello di chiedere ai Comuni interessati il massimo sforzo amministrativo proprio nel momento in cui la loro capacità finanziaria e organizzativa può risultare maggiormente indebolita. Per la UIL, il rafforzamento della Protezione civile e delle infrastrutture deve pertanto essere accompagnato da un adeguato sostegno finanziario agli enti territoriali coinvolti. La UIL ritiene inoltre necessario utilizzare questa fase per compiere un salto di qualità nell’impostazione delle politiche pubbliche. Non è sufficiente intervenire sulle infrastrutture dopo che il danno si è verificato. Occorre spostare progressivamente il baricentro dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione strutturale del rischio. La prevenzione deve riguardare non soltanto gli edifici privati, ma l’intero sistema territoriale: infrastrutture strategiche, reti idriche e fognarie, trasporti, strutture sanitarie e scolastiche, servizi essenziali, presidi di Protezione civile e tutte le infrastrutture che devono rimanere operative durante un’emergenza. È quindi necessario definire una programmazione pluriennale degli interventi, fondata sulla mappatura delle vulnerabilità e sulla priorità delle opere maggiormente esposte al rischio.
Nei bandi e negli affidamenti relativi agli interventi dovranno essere garantiti:
– l’applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di settore firmati dai sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi, a tutela delle condizioni economiche e normative dei lavoratori e delle lavoratrici;
– adeguati livelli di qualificazione delle imprese coinvolte;
– il rispetto della disciplina relativa a formazione, prevenzione e dispositivi di protezione;
– strumenti di controllo e monitoraggio sull’intera filiera degli appalti;
– l’inserimento, ove ne ricorrano i presupposti, di clausole sociali finalizzate alla tutela dell’occupazione e alla continuità lavorativa.
L’articolo 18 dispone la proroga della Gestione Straordinaria Commissariale per il sisma Centro Italia del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) fino al 31 dicembre 2029, disciplinando al contempo il superamento dello stato di emergenza di Protezione Civile entro il 31 dicembre 2026.
A dieci anni dal devastante terremoto del 2016, la proroga al 2029 è l’amara presa d’atto che la ricostruzione pubblica e privata è ancora lontana dal completamento. Ciò che riteniamo grave è il cortocircuito normativo che si viene a creare: si proroga per tre anni la governance straordinaria, ma si dimentica la proroga e la stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici che quella ricostruzione la fanno avanzare ogni giorno.
Tre anni aggiuntivi devono rappresentare una fase di consolidamento e accelerazione della ricostruzione, nella quale la gestione straordinaria sia accompagnata da obiettivi misurabili, responsabilità definite e una costante verifica dei risultati. È pertanto necessario rafforzare il sistema di monitoraggio degli interventi, garantendo piena trasparenza sull’avanzamento fisico e finanziario della ricostruzione e sulla capacità effettiva di trasformare le risorse disponibili in cantieri e opere concluse. In questo quadro, particolare attenzione deve essere riservata alla transizione tra la fase emergenziale e quella ordinaria della ricostruzione. Il passaggio deve essere governato evitando vuoti amministrativi, rallentamenti procedurali e dispersione delle competenze maturate in questi anni. La UIL ritiene infatti che la continuità amministrativa rappresenti una condizione essenziale per portare a compimento la ricostruzione.
Particolarmente significativa è la previsione relativa alla cancellazione dall’Anagrafe antimafia degli esecutori e dagli elenchi speciali degli operatori economici e dei professionisti che abbiano evidenziato gravi o persistenti inadempienze nell’ambito degli interventi di ricostruzione.
La UIL esprime una valutazione positiva su questo principio. La ricostruzione deve essere tutelata da fenomeni speculativi, infiltrazioni criminali e comportamenti inadempienti che possono determinare ritardi, maggiori costi e una riduzione della qualità degli interventi. Le risorse pubbliche destinate alla ricostruzione devono essere utilizzate da soggetti affidabili e qualificati, nel rispetto delle regole, dei tempi e degli standard previsti. Per la UIL, tuttavia, il concetto di affidabilità dell’operatore deve comprendere anche il pieno rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e dei diritti contrattuali dei lavoratori e delle lavoratrici. È tuttavia necessario rafforzare i controlli sulla filiera degli appalti, assicurando l’applicazione dei CCNL firmati dai sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi, la verifica della regolarità contributiva e, ove prevista, della congruità della manodopera. La UIL valuta poi positivamente la possibilità di finanziare prioritariamente le attività di progettazione degli interventi più urgenti. La progettazione costituisce infatti uno dei principali fattori che incidono sulla capacità di trasformare le risorse stanziate in interventi concretamente realizzabili. Accelerare la fase progettuale può quindi contribuire a ridurre i tempi complessivi della ricostruzione. La possibilità di operare in deroga alle procedure ordinarie deve tuttavia essere rigorosamente delimitata agli interventi e alle attività effettivamente necessarie per accelerare la ricostruzione, evitando che la semplificazione procedurale si trasformi in una riduzione delle garanzie. Crediamo però che semplificare deve significare accelerare le procedure, non abbassare gli standard. Infine, è positiva anche l’estensione delle disposizioni ai territori interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle Marche e in Umbria nel 2022-2023. Quest’ultima, infatti, consente di evitare la frammentazione degli strumenti di intervento e di garantire maggiore omogeneità nella gestione dei processi di ricostruzione. Anche in questo caso, tuttavia, sarà fondamentale assicurare adeguate risorse, personale e capacità amministrativa affinché le nuove misure non determinino un ulteriore appesantimento delle strutture già impegnate nella ricostruzione.
L’articolo 19 introduce disposizioni specifiche per i Comuni individuati come “Primo Cratere”, riconoscendo particolare attenzione ad Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, territori simbolo della tragedia del sisma del 2016. La UIL valuta positivamente le misure previste, in particolare quelle relative alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato impegnato nella ricostruzione e alla proroga delle agevolazioni previste dalla Zona Franca Urbana (ZFU). La possibilità di procedere all’assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia maturato almeno 36 mesi di servizio nelle strutture impegnate nella ricostruzione rappresenta, per la UIL, un riconoscimento importante del valore delle professionalità costruite durante questa lunga fase.
La ricostruzione richiede infatti competenze specialistiche, conoscenza del territorio, capacità di gestione delle procedure amministrative e conoscenza diretta delle problematiche tecniche connesse agli interventi. Queste professionalità costituiscono oggi un patrimonio della pubblica amministrazione e non devono essere disperse. Stabilizzare il personale della ricostruzione significa rafforzare la capacità dello Stato e degli enti locali di portare a termine la ricostruzione. La UIL valuta quindi positivamente l’istituzione di un fondo dedicato presso il MEF a sostegno delle stabilizzazioni. Proprio perché condividiamo il principio alla base della norma, riteniamo necessario evidenziarne con forza il principale limite. La stabilizzazione viene circoscritta al personale operante nei Comuni del Primo Cratere e nelle strutture espressamente individuate dalla disposizione, mentre rimangono potenzialmente esclusi lavoratori e lavoratrici che svolgono funzioni analoghe negli altri territori interessati dal sisma del 2016 e nelle strutture regionali impegnate nella ricostruzione. Questa impostazione rischia di produrre una ingiustificata disparità di trattamento tra chi svolge attività analoghe all’interno dello stesso processo di ricostruzione. La ricostruzione del Centro Italia è infatti un sistema amministrativo integrato: Comuni, Uffici Speciali per la Ricostruzione e strutture regionali operano all’interno di un unico processo. Non sarebbe quindi coerente valorizzare le professionalità presenti in una parte del territorio e lasciare nella precarietà quelle impegnate nelle altre strutture che contribuiscono alla medesima attività. Per la UIL, la stabilizzazione deve riguardare l’intero personale precario che ha maturato esperienza qualificata e continuativa nella ricostruzione, nel rispetto dei requisiti e delle procedure previste dalla normativa. La dotazione finanziaria prevista dovrà pertanto essere verificata alla luce del numero effettivo delle professionalità interessate e, se necessario, incrementata in misura adeguata a garantire l’effettiva applicazione della misura. Non sarebbe sufficiente riconoscere il principio della stabilizzazione se poi la scarsità delle risorse impedisse agli enti di procedere alle assunzioni.
L’articolo 20 autorizza il Commissario Straordinario a destinare fino al 4% degli stanziamenti annuali della ricostruzione a programmi per lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti, prevedendo che almeno il 5% di tali risorse sia riservato ai Comuni del Primo Cratere. La UIL valuta positivamente la possibilità di destinare fino al 4 per cento degli stanziamenti annuali della ricostruzione a programmi finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dal sisma. Si tratta di una scelta importante perché riconosce un principio che la UIL considera fondamentale: la ricostruzione non può esaurirsi nella ricostruzione materiale degli edifici, ma deve tradursi nella ricostruzione delle comunità e delle condizioni necessarie per tornare a vivere e lavorare nei territori colpiti. Ricostruire significa quindi ripristinare abitazioni e infrastrutture, ma anche rafforzare i servizi pubblici, sostenere le attività economiche, creare opportunità occupazionali e contrastare lo spopolamento. Da questo punto di vista, il collegamento tra ricostruzione e sviluppo economico e sociale rappresenta un’evoluzione positiva dell’impianto complessivo degli interventi. La UIL ritiene tuttavia necessario rafforzare significativamente questa impostazione. Particolare attenzione deve essere riservata ai territori del Primo Cratere, che hanno subito gli effetti più devastanti degli eventi sismici e che continuano a presentare condizioni di particolare fragilità demografica, economica e sociale. La previsione di destinare almeno il 5 per cento delle risorse assegnate ai programmi di sviluppo ai Comuni del Primo Cratere rischia infatti di produrre un effetto prevalentemente simbolico. Considerando che si tratta del 5 per cento del 4 per cento degli stanziamenti complessivi, la quota minima riservata corrisponde allo 0,2 per cento delle risorse annuali della ricostruzione.
Chiediamo di innalzare almeno al 20 per cento la quota delle risorse destinate ai programmi di sviluppo da riservare ai Comuni del Primo Cratere, assicurando una concentrazione degli interventi proporzionata alla gravità dei danni subiti e alle condizioni di particolare fragilità dei territori. Ma soprattutto riteniamo necessario che i programmi di sviluppo non siano costruiti esclusivamente come strumenti di finanziamento, bensì come vere e proprie strategie territoriali integrate, nelle quali le risorse siano orientate verso risultati concreti in termini di occupazione, servizi e capacità produttiva. Il Programma di sviluppo adottato dal Commissario dovrebbe pertanto prevedere un confronto strutturato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, affinché le politiche di sviluppo siano costruite anche sulla base delle esigenze occupazionali e sociali dei territori. Le risorse dovrebbero essere indirizzate, in particolare, al rafforzamento delle filiere locali, dall’agroalimentare al turismo sostenibile, dall’artigianato ai servizi, alla formazione professionale e alla riqualificazione delle competenze. È inoltre necessario introdurre indicatori occupazionali e sociali per valutare l’efficacia dei programmi: nuovi posti di lavoro, stabilità occupazionale, qualificazione professionale, mantenimento dei servizi essenziali, contrasto allo spopolamento e rafforzamento del tessuto produttivo locale. La ricostruzione deve quindi diventare anche una politica di sviluppo, di lavoro e di coesione territoriale. Per la UIL, ricostruire un territorio significa restituire alle persone non soltanto una casa, ma anche la possibilità concreta di viverci, lavorarci e costruirvi il proprio futuro.
La UIL, poi, comprende la finalità dell’articolo 21, che prevede il trasferimento gratuito ai Comuni delle Soluzioni Abitative di Emergenza e delle altre strutture temporanee realizzate dopo il sisma. In presenza di strutture che possono continuare a svolgere una funzione pubblica, il trasferimento della proprietà può rappresentare un’opportunità per valorizzare un patrimonio già esistente e utilizzarlo a beneficio delle comunità locali. La criticità principale riguarda però la distribuzione degli oneri finanziari. Il trasferimento della proprietà comporta infatti anche il trasferimento ai Comuni dei costi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e, quando necessario, di rimozione o demolizione. Si tratta di un problema tutt’altro che secondario. I Comuni del cratere sono amministrazioni che, da anni, sostengono costi straordinari legati alla gestione degli effetti del sisma e che spesso operano in territori caratterizzati da una ridotta capacità fiscale, dalla perdita di popolazione e dalla contrazione delle attività economiche. Trasferire loro la proprietà senza garantire adeguate risorse per il ciclo di vita delle strutture rischia quindi di trasformare quello che dovrebbe essere un trasferimento patrimoniale in un trasferimento permanente di costi. Il contributo previsto per il primo anno da parte del Dipartimento della Protezione civile non appare, per sua natura, sufficiente ad affrontare un problema che si svilupperà necessariamente su un arco temporale pluriennale.
La UIL considera condivisibile l’obiettivo previsto nell’articolo 22 di consentire una rimodulazione delle risorse assegnate alle diverse gestioni commissariali sulla base dell’effettivo andamento della spesa. L’esigenza di evitare che risorse non utilizzate rimangano immobilizzate mentre altri territori presentano fabbisogni finanziari più elevati risponde a un principio di efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. La possibilità di riallocare le risorse deve tuttavia essere utilizzata con particolare cautela. Un basso livello di spesa non coincide necessariamente con una scarsa capacità amministrativa o con un minore fabbisogno. I ritardi possono infatti dipendere dalla complessità degli interventi, dalle caratteristiche morfologiche dei territori, dalla difficoltà delle procedure autorizzative, dalla disponibilità di progettazioni adeguate o dalla carenza di personale tecnico e amministrativo. Esiste quindi il rischio che una lettura esclusivamente quantitativa della capacità di spesa finisca per penalizzare proprio i territori che presentano maggiori difficoltà strutturali.
Anche rispetto all’articolo 23, la UIL comprende l’esigenza di accompagnare l’avvio del nuovo ruolo degli esperti catastrofali con una fase transitoria che consenta di disporre di un numero adeguato di professionisti. La possibilità di considerare alternativi, nella fase di prima applicazione, il possesso del titolo di studio e l’esperienza professionale può contribuire ad ampliare la platea degli esperti disponibili ed evitare che la nuova disciplina produca colli di bottiglia nell’accertamento dei danni. È tuttavia necessario mantenere elevati standard di professionalità. La stima dei danni provocati da eventi calamitosi non costituisce infatti un’attività meramente tecnica o amministrativa: dalla qualità della valutazione possono dipendere l’entità del ristoro riconosciuto alle famiglie e alle imprese, i tempi della ricostruzione e la corretta destinazione delle risorse pubbliche e assicurative. L’ampliamento della platea professionale non deve quindi tradursi in un abbassamento degli standard.
L’articolo 24 interviene su due ambiti differenti: per quanto riguarda l’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, la UIL valuta positivamente le disposizioni finalizzate a consentirne l’immediata operatività e il rafforzamento, nella fase iniziale, della possibilità di utilizzare personale specialistico già formato. In un settore caratterizzato da attività ad elevata complessità e da specifici profili di rischio, la disponibilità di competenze specialistiche rappresenta infatti una condizione essenziale per garantire controlli efficaci e adeguati livelli di sicurezza. L’incremento dal 30 al 40 per cento della quota di personale specialistico comandato o distaccato può quindi essere considerato positivamente come misura transitoria. La UIL ritiene tuttavia necessario evitare che il ricorso a personale già formato si trasformi in una soluzione permanente basata esclusivamente sulla mobilità o sul comando.
La costituzione di una nuova Agenzia richiede la costruzione di un nucleo stabile di competenze altamente specialistiche. Occorre pertanto accompagnare la fase transitoria con un piano di progressivo consolidamento degli organici, prevedendo assunzioni e percorsi di valorizzazione delle professionalità necessarie. Positivo poi il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura per il 2026. Si tratta di uno strumento importante per sostenere un comparto particolarmente esposto agli effetti degli eventi climatici estremi e delle avversità atmosferiche. Il cambiamento climatico sta infatti modificando profondamente le condizioni nelle quali operano le imprese della pesca e dell’acquacoltura, aumentando l’esposizione a eventi che possono determinare danni economici rilevanti e compromettere la continuità delle attività. Il rifinanziamento rappresenta quindi una risposta necessaria, è anche opportuno interrogarsi sulla stabilità strutturale dello strumento. Una dotazione limitata al solo esercizio 2026 rischia di non essere sufficiente a garantire una tutela adeguata in presenza di eventi sempre più frequenti e intensi.
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