Il lavoratore dipendente che si ammala potrà ottenere la tutela previdenziale anche per il giorno precedente a quello in cui viene redatto il certificato medico, anche quando la visita viene effettuata presso l’ambulatorio del medico di medicina generale. È la principale novità contenuta nella circolare Inps n. 92 del 2026, adottata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Malattie, quando scatta l’indennizzo
L’Istituto ha deciso di modificare il precedente orientamento alla luce dei cambiamenti intervenuti nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale. La nuova interpretazione punta in particolare a evitare che le difficoltà organizzative nell’accesso al medico di famiglia si traducano in una perdita di tutela per il lavoratore.
La regola, tuttavia, non vale indistintamente per tutti i giorni: il giorno precedente deve essere un normale giorno feriale. La copertura non viene riconosciuta se cade di sabato, domenica oppure in un giorno festivo infrasettimanale. In queste situazioni il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale, la cosiddetta guardia medica.
Malattia, da quando decorre il certificato
La regola generale rimane invariata: ai fini della tutela previdenziale, l’evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico con il quale il medico attesta l’incapacità temporanea al lavoro. Il principio è legato anche al calcolo di diversi elementi della prestazione. La data di inizio della malattia determina infatti il conteggio del periodo di carenza, vale a dire i primi tre giorni normalmente non indennizzati dall’Inps, oltre alle percentuali di indennizzo, al periodo massimo assistibile e, in determinate circostanze, all’applicazione di sanzioni, per esempio in caso di assenza ingiustificata alla visita medica di controllo.
La disciplina deriva da norme risalenti e dalle successive indicazioni fornite dall’Inps nel corso degli anni. In linea generale, quindi, il primo giorno dell’evento viene fatto coincidere con la data di rilascio della certificazione.
Esisteva però già un’eccezione: il lavoratore poteva vedersi riconoscere, ai fini previdenziali, anche il giorno immediatamente precedente alla certificazione quando il medico curante effettuava una visita domiciliare e indicava nel certificato la data dalla quale il paziente dichiarava di essere ammalato.
La novità: vale anche per la visita in ambulatorio
Visita in ambulatorio: è proprio su questo punto che interviene la nuova circolare. L’Inps, superando il precedente orientamento applicativo, stabilisce che la tutela previdenziale può essere riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche quando il lavoratore viene visitato presso l’ambulatorio del medico curante.
In altre parole, se i sintomi compaiono in un determinato giorno ma il medico riesce a visitare il paziente soltanto il giorno successivo, la malattia può essere fatta decorrere anche dal giorno precedente, purché siano rispettate le condizioni previste dalla circolare.
Si tratta di una modifica importante soprattutto alla luce delle difficoltà di accesso alla medicina generale. La progressiva riduzione del numero dei medici di famiglia, l’aumento dei carichi di lavoro e dei compiti organizzativi e assistenziali hanno infatti reso sempre più frequente la programmazione degli accessi negli studi medici, anche per evitare il sovraffollamento delle sale d’attesa.
Perché l’Inps ha cambiato orientamento
La decisione nasce proprio dalla trasformazione dell’assistenza territoriale. La normativa che disciplina l’attività dei medici di medicina generale consente, in determinate condizioni, di effettuare la visita domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12 del giorno successivo e quando il medico la ritenga strettamente necessaria.
Nella pratica, però, l’organizzazione degli studi e la crescente pressione sull’assistenza primaria possono rendere impossibile visitare il paziente nello stesso giorno in cui manifesta i sintomi. Secondo l’Inps, non sarebbe quindi equo far ricadere sul lavoratore le conseguenze previdenziali di un ritardo nella visita determinato da ragioni organizzative o assistenziali.
La nuova interpretazione serve dunque a garantire una tutela più uniforme, evitando che la decorrenza della malattia dipenda dal fatto che il medico riesca a visitare il paziente nello stesso giorno oppure soltanto in quello successivo.
Il limite delle 24 ore
La retroattività non può comunque estendersi oltre il giorno immediatamente precedente. Il medico deve indicare nel certificato, nell’apposito campo «Dichiara di essere ammalato dal…», una data coincidente con il giorno precedente a quello della visita.
Se invece la data indicata è anteriore di più di un giorno rispetto alla visita, la tutela previdenziale non può essere riconosciuta retroattivamente. In questo caso, infatti, non è possibile ricondurre quella data alla giornata in cui il lavoratore ha contattato il medico.
La regola vale anche per le certificazioni relative alla continuazione e alla ricaduta della malattia.
Weekend e festivi: quando il giorno precedente non viene riconosciuto
C’è poi un’importante eccezione legata al calendario. Il giorno precedente alla visita non può essere riconosciuto ai fini della tutela previdenziale se cade:
- di sabato;
- di domenica;
- in un giorno festivo infrasettimanale.
In questi casi il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale. La ragione è che nei giorni nei quali il medico di famiglia non è ordinariamente disponibile è previsto un servizio sanitario dedicato proprio alla gestione delle necessità assistenziali non differibili.
Di conseguenza, non è possibile utilizzare la nuova regola sulla retroattività del certificato per coprire un giorno nel quale il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi alla continuità assistenziale.
Cosa deve fare il lavoratore
La novità non significa che il lavoratore possa semplicemente dichiarare di essere malato dal giorno precedente. La decorrenza retroattiva deve risultare dal certificato medico e deve essere attestata dal medico sulla base della valutazione clinica.
In generale, quindi, il lavoratore deve contattare il proprio medico il prima possibile. Se la visita viene effettuata il giorno successivo alla comparsa della malattia, il medico può indicare nel certificato il giorno precedente come data di inizio dell’evento, sempre nei limiti e alle condizioni stabilite dall’Inps.
La nuova regola riguarda la tutela previdenziale della malattia e non modifica gli eventuali ulteriori obblighi previsti dal contratto collettivo o dal rapporto di lavoro, come le modalità e i tempi con cui il dipendente deve comunicare l’assenza al datore di lavoro.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link




