La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 maggio 2026, n. 13173, ha deciso che, in materia di dimissioni per giusta causa, il requisito dell’immediatezza, pur dovendo essere valutato in senso relativo, costituisce elemento essenziale ai fini dell’esonero dall’obbligo di preavviso, ex art. 2119, c.c.; pertanto, deve escludersi la configurabilità della giusta causa quando il lavoratore, a fronte del trasferimento e del mutamento di mansioni comunicati dal datore di lavoro, prosegua il rapporto per circa 6 mesi e mezzo prima di rassegnare le dimissioni.
Nel caso di specie, un lavoratore, dimessosi per asserita giusta causa a fronte di un provvedimento datoriale ritenuto illegittimo, agiva in giudizio per l’accertamento della nullità di una clausola contenuta nel contratto di lavoro che prevedeva l’impegno del dipendente, in caso di dimissioni, a prestare un periodo di preavviso superiore rispetto al termine previsto dal CCNL; a tale prolungamento del preavviso in caso di dimissioni corrispondeva a favore del lavoratore medesimo un assegno ad personam non assorbibile.
Il caso
La Corte di Cassazione è intervenuta nella controversia tra un lavoratore e l’istituto di credito presso il quale era assunto in relazione alla natura delle dimissioni rassegnate.
Il lavoratore, già dipendente di un’altra banca, aveva inizialmente ricevuto una proposta per la sede di Siracusa, con mansioni di “specialista retail”, ma l’aveva rifiutata, manifestando l’interesse a rimanere a Caltanissetta e a ricoprire il ruolo di “coordinatore commerciale”. La banca aveva, quindi, formulato una nuova proposta, accogliendo tali richieste e prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato presso la sede di Caltanissetta, con inquadramento di quadro direttivo di quarto livello, 7 scatti di anzianità e un assegno ad personam non assorbibile, tale da garantire una retribuzione annua lorda complessiva di 70.000 euro. In considerazione del trattamento economico riconosciuto, il contratto individuale stabiliva a carico del dipendente, in caso di dimissioni, un preavviso di 12 mesi, superiore a quello previsto dal CCNL di settore. Dopo soli 7 mesi dall’assunzione, la banca aveva, però, disposto il trasferimento del lavoratore a Catania e la sua assegnazione alla posizione di “specialista retail”. Il dipendente aveva contestato il provvedimento, lamentando la modifica peggiorativa delle condizioni concordate, la perdita dell’indennità di ruolo e dell’auto aziendale e la necessità di sostenere le spese per un alloggio nella nuova sede. A distanza di oltre 6 mesi dal trasferimento, aveva rassegnato le dimissioni, comunicandole il 30 luglio 2007 con decorrenza dal 30 settembre successivo e riconoscendo, dunque, un preavviso di 2 mesi. La banca gli aveva addebitato l’indennità corrispondente ai 10 mesi mancanti e, dopo avere trattenuto le competenze finali pari a 6.491,31 euro, gli aveva richiesto il pagamento della differenza, quantificata in 51.376,49 euro.
Nel successivo giudizio, il Tribunale aveva dichiarato illegittimi il trasferimento e l’assegnazione alle nuove mansioni, perché contrari ai principi di correttezza e buona fede, condannando la banca al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla perdita dell’indennità di ruolo e dell’auto aziendale e dalle spese sostenute per la locazione. Aveva, tuttavia, ritenuto valida la clausola sul preavviso prolungato e condannato il lavoratore al pagamento della relativa indennità.
La Corte d’Appello, pronunciandosi in sede di rinvio, aveva confermato questa ricostruzione, riconoscendo in capo alla banca un obbligo implicito di mantenere inalterate la sede e le mansioni inizialmente concordate. Tale obbligo, pur non espressamente inserito nel contratto, emergeva dal comportamento tenuto dalle parti durante le trattative: l’istituto aveva, infatti, riformulato la prima proposta proprio per adeguarla alle richieste del candidato, inducendolo a lasciare il precedente impiego. Inoltre, la riorganizzazione aziendale posta alla base del trasferimento risultava già programmata al momento dell’assunzione, tanto che la banca, dopo pochi mesi, aveva sostanzialmente riproposto le condizioni contenute nell’offerta inizialmente rifiutata dal lavoratore. Secondo i giudici di merito, tale sequenza denotava un comportamento contrario a buona fede, poiché l’istituto aveva accettato le richieste del dipendente, pur essendo consapevole che, in breve tempo, lo avrebbe destinato alle mansioni e alla sede rispondenti alle proprie originarie esigenze.
La Cassazione ha confermato che, nell’interpretazione del contratto, assumono rilievo non soltanto il testo dell’accordo e il comportamento successivo delle parti, ma anche le dichiarazioni e le condotte tenute nella fase precontrattuale. Pertanto, dalle trattative può desumersi l’assunzione di un vincolo di stabilità relativo alla sede o alle mansioni, anche in assenza di un’apposita clausola scritta. L’accertamento di tale volontà negoziale costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione soltanto per la violazione dei criteri legali di interpretazione, non essendo sufficiente contrapporre una diversa lettura dell’accordo. La Corte ha, inoltre, escluso che i giudici territoriali avessero indebitamente sindacato le scelte organizzative dell’impresa: la valutazione non aveva riguardato l’opportunità della riorganizzazione, ma la correttezza del comportamento datoriale rispetto agli impegni assunti e alla ravvicinata successione temporale tra l’assunzione, le modifiche organizzative già programmate e l’esercizio dello ius variandi.
L’illegittimità del trasferimento e del mutamento delle mansioni non esonerava, tuttavia, il dipendente dall’osservanza del preavviso prolungato. L’obbligo di prestare 12 mesi di preavviso era stato posto in rapporto di corrispettività esclusivamente con l’assegno ad personam non assorbibile e non con il mantenimento della sede di Caltanissetta e del ruolo di coordinatore commerciale. I 2 obblighi erano, quindi, autonomi e l’inadempimento della banca non consentiva al lavoratore di invocare l’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460, c.c., per sottrarsi alla clausola sul preavviso.
Restava da verificare se la condotta datoriale potesse integrare una giusta causa di dimissioni, ai sensi dell’art. 2119, c.c. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che la lettera di dimissioni, diversamente dal licenziamento, non deve necessariamente indicare le ragioni del recesso: la giusta causa può essere allegata anche successivamente. È, però, indispensabile il requisito dell’immediatezza, da intendere in senso relativo e da valutare tenendo conto delle circostanze concrete. Nel caso in esame, il lavoratore aveva atteso 6 mesi e mezzo dal trasferimento prima di dimettersi, un periodo ritenuto incompatibile con l’affermazione secondo cui il comportamento datoriale avrebbe reso impossibile la prosecuzione del rapporto. Inoltre, aveva differito di altri 2 mesi l’efficacia delle dimissioni, dichiarandosi così disponibile a continuare a lavorare durante parte del preavviso. Proprio tale disponibilità escludeva, secondo la Cassazione, l’esistenza di circostanze tanto gravi da impedire la continuazione anche temporanea dell’attività. La verifica dell’immediatezza non costituiva un’ultrapetizione, benché il requisito non fosse stato specificamente discusso dalle parti, poiché esso rappresenta un elemento costitutivo della giusta causa che il giudice deve accertare quando il lavoratore la invochi per ottenere l’esonero dal preavviso.
La Corte ha confermato anche il diritto del dipendente al risarcimento dei danni patrimoniali direttamente causati dall’illegittimo comportamento della banca, costituiti dalla perdita dell’indennità di ruolo, del beneficio dell’auto aziendale e dalle spese di locazione sostenute a seguito del trasferimento. È rimasto, invece, escluso il danno non patrimoniale e biologico, poiché il lavoratore non aveva assolto l’onere di allegare specificamente il pregiudizio né prodotto un principio di prova, come certificazioni mediche o prescrizioni farmacologiche, sul quale fondare eventuali accertamenti tecnici.
La Cassazione ha, quindi, rigettato sia il ricorso principale del dipendente sia quello incidentale della banca, confermando, da un lato, l’illegittimità del trasferimento e il conseguente diritto al risarcimento e, dall’altro, l’insussistenza della giusta causa di dimissioni e l’obbligo del lavoratore di corrispondere l’indennità sostitutiva relativa ai 10 mesi di preavviso non prestati.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
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