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Interventi candidabili all’inserimento nel Piano degli interventi strutturali di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1149/2026, a valere sul “Fondo per la prevenzione del rischio sismico – Legge 77/2009”.
L’articolo 11 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 77 del 24 giugno 2009 ha istituito il “Fondo per la prevenzione del rischio sismico”.
Fra le azioni di prevenzione strutturale finanziate vi sono gli interventi strutturali sugli
edifici di interesse strategico e sulle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, di proprietà
pubblica.
Al fine di accedere alle risorse del Fondo, ogni Regione è tenuta a definire una proposta di
Piano degli interventi strutturali, che tenga conto dei criteri e delle cause di esclusione
previste nel Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1149/2026.
Con deliberazione della Giunta regionale 899 di data 26.06.2026 è stata adottata la
Manifestazione di interesse per la formazione del Piano degli interventi strutturali su edifici ed
opere infrastrutturali di proprietà pubblica.
Si rimanda alla sezione “Normativa” della presente pagina per la consultazione dell’Avviso
approvato.
Beneficiari
La domanda di contributo può essere presentata da tutti i Comuni della Regione caratterizzati da
un ag ≥ a 0,125g (dove “ag” rappresenta il valore di accelerazione al suolo) al fine di realizzare
interventi strutturali – vedasi Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 899 di data
26.06.2026
I Comuni caratterizzati da una ag < 0,125g possono presentare domanda nel caso rispettino
le condizioni previste dall’art. 2, comma 2, della Manifestazione d’interesse.
Interventi finanziabili
Ciascun Comune può presentare
una sola richiesta di finanziamento per la realizzazione di un intervento
strutturale di:
• rafforzamento locale;
• miglioramento sismico;
• demolizione e ricostruzione;
riferita ad un unico edificio, di sua proprietà, di interesse strategico e ad un’opera
infrastrutturale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le
finalità di protezione civile
Sono finanziabili esclusivamente interventi strutturali su edifici di interesse strategico e su
opere infrastrutturali strategiche di proprietà pubblica, inseriti nel piano di protezione civile
comunale.
Non possono essere finanziati con le risorse della Manifestazione d’interesse
interventi su edifici scolastici, palestre, impianti sportivi, né su fabbricati per i quali il
Comune benefici di altri contributi per la stessa finalità.
Al momento della presentazione della domanda gli interventi proposti devono disporre di uno dei
seguenti livelli progettuali: documento di fattibilità delle alternative progettuali (art.41, Dlgs.
n.36/2023 e art.2 dell’All. I.7 allo stesso Dlgs –
DOCFAP), documento di indirizzo della progettazione (art.41, co.2, Dlgs. n.36/2023
e art.3 dell’All. I.7 allo stesso Dlgs –
DIP) o, in alternativa, il progetto di fattibilità tecnico economica (art.41, co.6
–
PFTE) o il progetto esecutivo (art.41, co.8), con indicazione dei relativi
provvedimenti di approvazione e (se prevista) di validazione.
Modalità e termini di presentazione delle domande domande – proroga termini
Le istanze di inserimento nel Piano possono essere presentate a partire dalla pubblicazione del
presente avviso in questa pagina web,
ed entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 30 settembre 2026.
La domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Comune, viene presentata
alla Direzione centrale infrastrutture e territorio presentata sulla base del modello Allegato B),
corredata della documentazione indicata all’art. 5 della Manifestazione d’interesse, tramite il
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
territorio@certregione.fvg.it.
La modulistica necessaria per presentare istanza di inserimento nel Piano è scaricabile dalla
sezione “Modulistica” della presente pagina.
Determinazione dell’importo di contributo
L’importo del contributo, calcolato secondo quanto disposto dall’art. 9 del DCDPC rep. n.
1149/2026, è determinato moltiplicando il “costo convenzionale”, distinto in base alla tipologia di
intervento (rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione) che si vuole
realizzare, per il volume lordo espresso in: m. 3 dell’edificio soggetto ad intervento, oppure per
la superficie espressa in m. 2 di impalcato di ponte.
Il contributo copre esclusivamente i costi “strettamente connessi” all’esecuzione delle opere
strutturali (sono inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti
strettamente connessi all’esecuzione delle opere strutturali).
Qualora, contestualmente all’intervento di riqualificazione sismica dell’edificio, sia previsto
anche l’efficientamento energetico dello stesso,
il costo convenzionale può essere incrementato del 10%.
Il contributo richiesto, a carico del Fondo di cui all’articolo 1, è pari ad una quota del costo
convenzionale di intervento dipendente dall’esito della verifica tecnica, espresso in termini di
rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio riportato all’art 8 della
Manifestazione d’i nteresse.
Costituisce condizione necessaria per l’inserimento nel Piano l’impegno a cofinanziare con
fondi propri l’eventuale quota eccedente il contributo che sarà riconosciuto ovvero per la
copertura delle spese non ammissibili a contributo.
Selezione degli interventi e criteri di priorità
La selezione degli interventi per l’inserimento nel Piano darà priorità agli edifici strategici
rispetto alle opere infrastrutturali.
Le istanze saranno subordinatamente ordinate sulla base della maggior vulnerabilità in
termini di indice di rischio simico, a parità di indice di rischio, sulla base della presenza di
una progettazione almeno di fattibilità tecnico-economica dell’intervento.
In caso di ulteriore parità, verrà privilegiato l’intervento nel Comune con pericolosità sismica
maggiore.
Per ogni ulteriore dettaglio riguardante la Manifestazione d’interesse o Decreto del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 1149/2026 si rimanda alla sezione “Normativa” della
presente pagina.
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ultimo aggiornamento: martedì 01 settembre 2026
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