farmacisti
02 Settembre 2026
Fasifar ed Emapi sono le forme di assistenza sanitaria integrativa per i farmacisti che prevedono prestazioni e modalità di accesso differenti. Sinasfa richiama l’attenzione sulle tutele disponibili, spiega cosa verificare e cosa prevede il Ccnl in caso di mancata iscrizione o versamento dei contributi.
di Simona Zazzetta
I farmacisti possono accedere a forme di assistenza sanitaria integrativa che consentono di ottenere prestazioni o rimborsi per spese sostenute per visite specialistiche, accertamenti diagnostici, ricoveri e altre cure. Per i dipendenti delle farmacie private c’è Fasifar, previsto dal Ccnl e ai professionisti iscritti all’Enpaf è anche destinata la copertura Emapi. Due tutele differenti e non completamente sovrapponibili, che possono coesistere per il farmacista dipendente, ma, secondo Sinasfa, ancora “poco conosciute e sottoutilizzate”.
A richiamare l’attenzione sul tema è il Sindacato nazionale farmacisti non titolari (Sinasfa), che ha ritenuto necessario un approfondimento sulle due coperture e sulle modalità per accedervi. Una necessità, spiega a Farmacista33 il presidente Francesco Imperadrice, emersa dal confronto diretto con i professionisti.
“Quando ci contattano o ci sono occasioni di incontro, spesso chiediamo se conoscano queste coperture e se sappiano di poterne usufruire. Nella grande maggioranza dei casi si riscontro una conoscenza molto limitata: molti non ne sanno nulla, altri ne hanno sentito parlare, ma non hanno mai approfondito né utilizzato le prestazioni. I farmacisti iscritti all’Ordine beneficiano anche della copertura attivata da Enpaf, ma molti non ne sono consapevoli e quindi non utilizzano i servizi. Non basta avere formalmente una tutela se il professionista non sa di averla e quindi non è nelle condizioni di utilizzarla”.
Fasifar, a chi spetta e come funziona
Fasifar è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti da Farmacie Private. La tutela, spiega Sinasfa, è stata introdotta con il rinnovo del Ccnl Farmacie private del 2021 e “non è qualcosa che il dipendente deve chiedere al momento dell’assunzione, ma un diritto irrinunciabile previsto dal Ccnl”.
L’articolo 49 del contratto stabilisce che, a decorrere dal 1° novembre 2021, il datore di lavoro sostenga per l’assistenza sanitaria integrativa un contributo di 13 euro al mese per 12 mensilità. Come ricorda Sinasfa, la somma è sostitutiva di un equivalente aumento salariale previsto dal rinnovo contrattuale e fa quindi parte del trattamento economico complessivo: non viene corrisposta in busta paga, ma destinata dal datore di lavoro all’assistenza sanitaria integrativa.
È il datore di lavoro a dover registrare presso Fasifar i dipendenti aventi diritto e a versare la relativa contribuzione. La tutela non riguarda soltanto i farmacisti, ma il personale delle farmacie private avente diritto, compresi i lavoratori part-time assunti a tempo indeterminato.
In base al Piano sanitario e alle condizioni previste, è possibile accedere a prestazioni o rimborsi per spese relative, tra l’altro, a cure mediche, ricoveri, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, maternità, cure odontoiatriche, implantologia e protesi. Per ciascuna prestazione vanno verificati massimali, franchigie e condizioni applicabili.
Come verificare la posizione Fasifar e utilizzare la copertura
Il primo passaggio per il lavoratore è verificare che la propria posizione sia regolare. Sinasfa invita i dipendenti di farmacia privata aventi diritto a controllare l’iscrizione a Fasifar e, in caso di dubbi o problemi, a rivolgersi al Fondo e a chi gestisce il personale della farmacia. I versamenti sono riferiti ai singoli lavoratori ed è quindi possibile ricostruire la posizione contributiva.
Una volta attiva la copertura, per le prestazioni e le richieste di rimborso si utilizza UniSalute che le gestisce, secondo procedure e condizioni previste dal Piano sanitario.
“La criticità principale che riscontriamo è la scarsa conoscenza delle coperture, più che la difficoltà nell’utilizzarle che di per sé è molto semplie”, osserva Imperadrice. “Esiste una documentazione dettagliata e, una volta registrati sui portali, le procedure per presentare una richiesta di rimborso sono abbastanza guidate, anche se naturalmente chi ha meno familiarità con gli strumenti digitali può incontrare qualche difficoltà”.
Per il presidente Sinasfa è soprattutto importante conoscere in anticipo le tutele disponibili e le relative modalità di utilizzo: “Per prestazioni sanitarie più importanti è utile informarsi preventivamente sulle strutture convenzionate e sulle procedure da seguire, invece di scoprire soltanto dopo aver sostenuto la spesa quali possibilità erano disponibili”.
Mancata iscrizione o contributi non versati: cosa prevede il Ccnl
Cosa succede se il datore di lavoro non versa la contribuzione prevista per Fasifar? L’articolo 49 del Ccnl, evidenzia Sinasfa, stabilisce che “il datore di lavoro che ometta il versamento dei suddetti contributi è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 25 lordi, da corrispondere per 14 mensilità”.
In caso di omesso versamento, cioè, è previsto a favore del lavoratore un elemento distinto della retribuzione (Edr) non assorbibile di 25 euro lordi per 14 mensilità.
Il contratto fa inoltre salvo “il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito”. Il punto riguarda, per esempio, il caso in cui, in assenza della regolare copertura, il dipendente abbia sostenuto personalmente una spesa sanitaria che sarebbe rientrata nelle prestazioni previste dal Piano. L’esistenza e l’entità dell’eventuale maggior danno devono essere valutate nel caso concreto, verificando se la prestazione sarebbe stata effettivamente coperta, in quale misura e a quali condizioni.
Il pagamento dell’Edr, inoltre, non fa venir meno il diritto alla copertura. L’articolo 49 precisa, infatti, che “la corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie”.
Emapi, la copertura attivata da Enpaf
Diverso è il meccanismo di Emapi (Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani. Dal 1° gennaio 2018 Enpaf ha attivato attraverso Emapi una copertura di assistenza sanitaria integrativa a favore dei propri iscritti, secondo i requisiti e le condizioni previsti dalla convenzione.
In questo caso la tutela non deriva dal rapporto di lavoro dipendente in una farmacia privata, ma riguarda una platea è più ampia che comprende, nel rispetto dei requisiti previsti dalla convenzione Enpaf-Emapi, gli iscritti indipendentemente dal settore nel quale lavorano.
La convenzione comprende l’assistenza sanitaria integrativa e, tra le altre tutele indicate da Sinasfa, la Long Term Care (Ltc), destinata alle situazioni di non autosufficienza secondo le condizioni previste dalla copertura, e la Temporanea Caso Morte (Tcm), anch’essa regolata da specifici requisiti e condizioni.
Emapi comunica agli aventi diritto le modalità di accesso ai servizi. Chi non dispone delle credenziali può rivolgersi direttamente all’Ente per verificare la propria posizione e le modalità di utilizzo delle prestazioni.
Fasifar ed Emapi: due coperture diverse che possono coesistere
Per un farmacista dipendente di farmacia privata le due tutele possono coesistere: Fasifar deriva dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro, mentre la copertura Emapi è attivata da Enpaf per i propri iscritti aventi diritto.
“Le prestazioni erogate attraverso Emapi e Fasifar non sono pienamente sovrapponibili”, sottolinea Sinasfa. Proprio per consentire agli iscritti di conoscere le tutele disponibili e le relative condizioni di accesso, Enpaf ha predisposto un prospetto di confronto tra le due coperture.
Secondo Imperadrice, è proprio la conoscenza delle diverse possibilità a rappresentare uno degli aspetti più critici: “Nel caso di un farmacista dipendente possono entrare in gioco sia Emapi sia Fasifar e occorre conoscere le modalità previste dalle due coperture”.
Cosa controllare e quali documenti conservare
Per chi è dipendente a tempo indeterminato di una farmacia privata, Sinasfa raccomanda innanzitutto di verificare la regolarità della posizione Fasifar. Qualora risultino contributi omessi, è possibile controllare anche nelle buste paga se sia stato corrisposto l’Edr previsto dall’articolo 49.
Il sindacato consiglia inoltre di conservare la documentazione relativa alle spese sanitarie sostenute negli anni nei quali venga accertata l’assenza della regolare copertura. Tale documentazione potrebbe infatti essere necessaria per valutare l’esistenza e l’entità di un eventuale maggior danno.
Sul versante Emapi , invece, chi non conosce o non dispone delle proprie credenziali può verificare direttamente con l’Ente la propria posizione e le modalità di accesso alle prestazioni.
Sinasfa: segnalati casi di mancata iscrizione, ma fenomeno non quantificato
Sinasfa riferisce di essere a conoscenza anche di situazioni di irregolarità “ma il problema è difficile da quantificare”, afferma Imperadrice.
“Se un lavoratore non conosce Fasifar difficilmente andrà a verificare se sia stato iscritto. Il problema può emergere quando prova a utilizzare una prestazione o a chiedere un rimborso e scopre che la propria posizione non è regolare. Sulla base dei contatti con farmacisti, banconisti e magazzinieri, la mia impressione è che possa essere più ampio di quanto emerge dalle segnalazioni. Non abbiamo però dati che consentano di quantificarlo e quindi questa resta una percezione legata alla nostra esperienza”.
Imperadrice sottolinea inoltre che Federfarma ha svolto attività di informazione: “Ha informato ampiamente le farmacie sugli adempimenti relativi a Fasifar, attraverso circolari dettagliate sulle modalità di iscrizione e di versamento. Inoltre l’Enpaf invia comunicazioni periodiche su sull’assistenza e su Emapi”. Alla base del sottoutilizzo delle coperture, secondo Imperadrice, c’è una limitata conoscenza dei diritti contrattuali. “Credo che ci sia innanzitutto una scarsa attitudine a conoscere il proprio contratto di lavoro e a informarsi sui diritti che prevede. Il problema, quindi, non è semplicemente una mancanza di informazioni. Resta però fondamentale che ciascun lavoratore conosca almeno le principali tutele previste dal proprio contratto, perché si tratta di diritti che possono avere anche un valore economico rilevante”.
Sinasfa auspica infine una verifica della platea effettivamente iscritta a Fasifar, attraverso un confronto tra il numero dei lavoratori aventi diritto e quello degli iscritti al Fondo, per capire se le situazioni arrivate all’attenzione del sindacato siano circoscritte o più diffuse. “La nostra è una percezione basata sui contatti con molti colleghi e non abbiamo dati per quantificarla. Sarebbe utile incrociare le informazioni disponibili per conoscere la reale portata del problema”.
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TAG: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL), FARMACISTI, SINASFA, SINDACATO UNITARIO DI CATEGORIA DEI FARMACISTI NON TITOLARI
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