Che cos’è il posto orario completo nelle supplenze 2026?
Il posto orario completo nelle supplenze 2026 è un incarico formato dall’Ufficio scolastico attraverso l’unione di ore disponibili in una o più scuole. Le singole disponibilità non sarebbero sufficienti a costituire una cattedra, ma la loro aggregazione permette di creare un posto con un numero maggiore di ore o, quando possibile, con orario completo.
Quando il posto compare nel quadro delle disponibilità, l’Ufficio scolastico lo ha già costituito come un’unica unità. Il candidato non deve quindi comporlo accettando separatamente più spezzoni.
La disciplina si trova nell’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che regola le GPS e le supplenze per il biennio 2026/2028.
La norma punta a:
- Ridurre il numero di contratti stipulati su spezzoni orari.
- Aumentare il numero di ore degli incarichi disponibili.
- Privilegiare, quando possibile, la costituzione di cattedre intere.
- Facilitare la copertura delle ore rimaste disponibili.
Prima di procedere all’aggregazione, gli Uffici coprono i posti e le cattedre con il personale di ruolo dell’organico dell’autonomia. Successivamente, uniscono le ore residue che non formano autonomamente una cattedra.
Nella scuola secondaria, l’aggregazione segue i criteri utilizzati per costituire le cattedre orario esterne e deve rispettare l’orario contrattuale previsto per il grado scolastico.
Qual è la differenza tra posto orario e spezzone?
Il posto orario e lo spezzone derivano entrambi da disponibilità inferiori all’orario completo, ma rappresentano due incarichi differenti.
Il posto orario nasce dall’aggregazione di più gruppi di ore. L’Ufficio scolastico li unisce per creare un incarico che si avvicini il più possibile all’orario completo.
Lo spezzone, invece, è una disponibilità a orario ridotto che non viene aggregata e viene assegnata con il numero di ore originario.
L’orario completo corrisponde generalmente a:
- 18 ore settimanali nella scuola secondaria.
- 22 ore di insegnamento, più le ore di programmazione, nella scuola primaria.
- 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia.
Chi ottiene un posto orario stipula un contratto relativo a un incarico già definito. Chi accetta uno spezzone riceve invece un contratto a orario ridotto e può conservare il diritto al completamento.
Come si calcolano le ore di programmazione nella scuola primaria?
Per la scuola primaria, l’Ordinanza ministeriale disciplina anche le ore di programmazione da aggiungere ai posti comuni, di sostegno e di educazione motoria, oltre che agli spezzoni residui e ai rapporti di lavoro part-time.
L’orario viene integrato con:
- Un’ora di programmazione per incarichi fino a 11 ore settimanali di insegnamento.
- Due ore di programmazione per incarichi superiori a 11 ore e fino a 22 ore settimanali.
Le ore di programmazione non possono comunque superare le due ore complessive.
Questa integrazione incide sia sull’orario settimanale sia sulla retribuzione del docente.
Perché gli Uffici scolastici formano posti interi?
L’ordinanza stabilisce che gli Uffici devono privilegiare la costituzione di posti interi e cattedre complete. Quando non è possibile raggiungere l’orario pieno, devono formare aggregazioni con il maggior numero di ore disponibile.
Una disponibilità che negli anni precedenti sarebbe stata pubblicata come spezzone da 8 o 10 ore può quindi confluire in un posto orario più ampio o completo.
La costituzione di questi posti dipende però dalle ore che rimangono disponibili dopo:
- Le immissioni in ruolo.
- Le operazioni di mobilità.
- Le utilizzazioni.
- Le assegnazioni provvisorie.
- La copertura dei posti con il personale dell’organico dell’autonomia.
- Le altre operazioni preliminari previste dalla normativa.
Il numero dei posti orario cambia quindi in base alla provincia, alla classe di concorso e alle disponibilità effettive.
Un posto orario può comprendere più scuole?
Sì. Un posto orario completo può essere distribuito tra più istituzioni scolastiche.
Il docente può quindi raggiungere l’orario completo, ma dover prestare servizio in due o più sedi. Prima di accettare l’incarico è importante controllare:
- Le scuole coinvolte.
- I comuni nei quali si trovano.
- Le distanze tra le sedi.
- I tempi necessari per gli spostamenti.
- L’organizzazione dell’orario settimanale.
- La compatibilità con eventuali esigenze personali o familiari.
L’orario completo non comporta necessariamente l’assegnazione a un’unica scuola.
Quante scuole e quanti comuni può comprendere il completamento?
L’articolo 14, comma 20, dell’Ordinanza ministeriale n. 27/2026 stabilisce che il completamento d’orario può realizzarsi su un massimo di tre sedi scolastiche situate in non più di due comuni.
La norma ammette il completamento:
- Tra insegnamenti della stessa classe di concorso.
- Tra classi di concorso differenti.
- Tra la scuola secondaria di primo e secondo grado.
- Tra scuole statali e non statali.
- Nella scuola dell’infanzia e primaria.
L’abbinamento deve rispettare il criterio della facile raggiungibilità delle sedi.
Il limite delle tre scuole e dei due comuni riguarda espressamente il completamento d’orario. La formazione iniziale dei posti orario segue invece i criteri utilizzati per le cattedre orario esterne e le disposizioni applicative definite dagli Uffici scolastici.
Cosa significa facile raggiungibilità delle sedi?
La facile raggiungibilità non costituisce una semplice indicazione organizzativa, ma un criterio previsto dall’ordinanza.
Le scuole abbinate devono consentire al docente di rispettare l’orario di servizio e di spostarsi tra le sedi in tempi compatibili con l’attività didattica.
Se l’abbinamento rende materialmente impossibile raggiungere le scuole negli orari stabiliti, il docente deve segnalare tempestivamente la situazione all’Ufficio scolastico che ha costituito il posto.
La scuola di assegnazione non può modificare autonomamente la composizione stabilita dall’Ufficio territoriale.
Il completamento può avvenire in province diverse?
No. Il completamento d’orario deve avvenire all’interno della stessa provincia.
La regola vale sia per gli incarichi conferiti attraverso GAE e GPS sia per quelli assegnati dalle graduatorie di istituto.
Non è possibile sommare ore ottenute in province diverse per raggiungere l’orario completo.
Chi ottiene per primo gli spezzoni fino a sei ore?
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, le ore pari o inferiori a sei settimanali che non concorrono a formare una cattedra seguono regole specifiche.
Prima delle aggregazioni, il dirigente scolastico può assegnarle ai docenti di ruolo già in servizio nella scuola che possiedono l’abilitazione o la specializzazione richiesta.
L’attribuzione richiede il consenso del docente e può avvenire fino al limite massimo di 24 ore settimanali, considerando le ore aggiuntive oltre l’orario obbligatorio.
Il dirigente comunica poi all’Ufficio scolastico gli spezzoni rimasti disponibili, affinché possano rientrare nelle operazioni di aggregazione.
Dopo l’inizio delle lezioni, gli spezzoni fino a sei ore rimasti dopo le aggregazioni vengono assegnati, con il consenso dell’interessato:
- Prima al personale a tempo determinato già in servizio nella scuola e avente diritto al completamento.
- Successivamente al personale che possiede già l’orario completo.
- In caso di esaurimento delle graduatorie previste, al personale in possesso del titolo di studio richiesto.
Le ore aggiuntive non vengono assegnate automaticamente. Devono essere rimaste disponibili dopo le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e la formazione dei posti orario.
Questa disciplina riguarda la scuola secondaria e, per il personale di ruolo, opera nella scuola di titolarità.
Chi ottiene un posto a orario ridotto ha diritto al completamento?
Sì. Il docente che ottiene una supplenza a orario non intero conserva il diritto al completamento, in base alla posizione occupata nelle graduatorie.
Il completamento può proseguire fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio previsto per il personale di ruolo dello stesso grado scolastico.
L’articolo 12, comma 12, dell’ordinanza riconosce questo diritto anche a chi ha ottenuto un posto costituito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, ma con un numero di ore inferiore all’orario completo.
Accettare un posto a orario ridotto, quindi, non determina automaticamente l’esclusione dalle successive operazioni di completamento.
Come viene assegnato il completamento d’orario?
Gli Uffici scolastici territoriali possono assegnare il completamento anche al di fuori della procedura informatizzata.
L’Ufficio tiene conto:
- Della posizione occupata in graduatoria.
- Delle preferenze espresse nella domanda.
- Della compatibilità tra le sedi.
- Del limite massimo di orario.
- Della facile raggiungibilità.
- Delle disponibilità sopraggiunte.
Le preferenze inserite nella domanda continuano quindi ad avere effetti anche dopo una prima nomina a orario ridotto.
Le ore che diventano disponibili successivamente, anche a causa della rinuncia di un altro candidato, possono essere utilizzate per completare l’orario di chi ne ha diritto.
Accettare un posto ridotto esclude dai turni successivi?
No. Chi ottiene un posto a orario ridotto conserva il diritto al completamento secondo le regole dell’articolo 12, comma 12, dell’Ordinanza ministeriale.
Le nuove disponibilità vengono assegnate agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse e del diritto al completamento di chi è già in servizio con un orario parziale.
Non esiste però una precedenza generica per chi ritiene di essere stato escluso da una precedente assegnazione. Restano determinanti:
- La posizione in graduatoria.
- Le preferenze presentate.
- La disponibilità dei posti.
- Il diritto al completamento.
- La compatibilità delle sedi.
Differenza tra completamento da GPS e da graduatoria di istituto
Nel canale delle GAE e delle GPS, il completamento viene attribuito senza frazionare le disponibilità.
Quando la nomina arriva dalle graduatorie di istituto, invece, l’ordinanza consente anche il frazionamento delle ore, purché si rispetti l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
La possibilità concreta di completare l’orario dipende quindi anche dal canale attraverso il quale il docente ha ricevuto la supplenza.
Cosa succede nei turni successivi di nomina?
Le disponibilità che emergono dopo un primo turno vengono attribuite agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che non hanno ottenuto un incarico sulla base delle preferenze espresse.
L’algoritmo e gli Uffici tengono conto della posizione del candidato e delle preferenze indicate nella domanda. Non è possibile ottenere una sede o una tipologia di posto che non sia stata espressa tra le proprie scelte.
Resta comunque tutelato il diritto al completamento per chi ha già ricevuto una supplenza a orario ridotto.
Cosa succede se si rinuncia a un posto orario da GPS?
La rinuncia o la mancata presa di servizio su un incarico annuale o fino al 30 giugno conferito da GAE o GPS produce conseguenze rilevanti.
Il candidato perde la possibilità di partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze per il periodo di validità delle graduatorie, quindi per il biennio 2026/2028, secondo le condizioni previste dall’ordinanza.
La preclusione riguarda anche la partecipazione agli interpelli. Rimane invece possibile ricevere supplenze brevi dalle graduatorie di istituto, nei casi consentiti.
Prima di rinunciare è quindi importante controllare attentamente:
- La durata del contratto.
- Il numero delle ore.
- Le scuole comprese nel posto.
- La distanza tra le sedi.
- La possibilità di completare l’orario.
- Le conseguenze previste dall’ordinanza.
Cosa succede se si rifiuta una supplenza da graduatoria di istituto?
Le conseguenze cambiano quando la proposta proviene dalle graduatorie di istituto.
La rinuncia comporta la perdita della possibilità di ottenere altre supplenze da quella specifica graduatoria per l’anno scolastico in corso. Anche la mancata risposta entro il termine indicato nella convocazione equivale a rinuncia.
La sanzione è quindi diversa da quella prevista per gli incarichi annuali o fino al 30 giugno conferiti attraverso GAE e GPS.
Si può lasciare una supplenza breve per un incarico annuale?
Sì. Chi sta svolgendo una supplenza breve può lasciarla per accettare:
- Una supplenza annuale fino al 31 agosto.
- Una supplenza fino al termine delle attività didattiche, normalmente al 30 giugno.
Questo passaggio non comporta sanzioni, perché permette al docente di accettare un incarico di maggiore durata.
Chi ha già un contratto può partecipare agli interpelli?
L’articolo 14, comma 22, dell’Ordinanza ministeriale disciplina gli interpelli pubblicati dalle scuole dopo l’esaurimento delle graduatorie di istituto.
Non può partecipare agli interpelli chi è già stato individuato come destinatario di un contratto a tempo determinato.
Chi ha accettato un posto orario non può quindi utilizzare gli interpelli per ottenere un incarico diverso. Se l’orario è incompleto, deve seguire la procedura prevista per il completamento.
La MAD resta invece utilizzabile come candidatura spontanea presso le scuole paritarie, ma non attribuisce punteggio nelle graduatorie statali.
Domande frequenti sul posto orario completo
Il posto orario completo è uguale a uno spezzone?
No. Il posto orario nasce dall’aggregazione di ore residue effettuata dall’Ufficio scolastico. L’obiettivo è creare un incarico con il maggior numero possibile di ore e, quando le disponibilità lo consentono, raggiungere l’orario completo.
Lo spezzone è invece una disponibilità a orario ridotto che resta fuori dall’aggregazione e viene assegnata con il numero di ore originario.
Un posto orario può comprendere tre scuole diverse?
Sì, il posto può comprendere più istituzioni scolastiche. L’articolo 14, comma 20, prevede per il completamento un limite massimo di tre sedi situate in non più di due comuni, nel rispetto della facile raggiungibilità.
La formazione iniziale dei posti segue i criteri delle cattedre orario esterne e le disposizioni applicate dall’Ufficio scolastico territoriale.
Se accetto un posto a orario ridotto perdo le chiamate successive?
No. Chi riceve una supplenza a orario non intero conserva il diritto al completamento nella provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario previsto per il personale di ruolo.
L’Ufficio può assegnare le ore mancanti anche al di fuori della procedura informatizzata, seguendo le preferenze già espresse nella domanda.
Cosa rischio se rinuncio a un posto orario conferito da GPS?
La rinuncia o la mancata presa di servizio su un incarico annuale o fino al 30 giugno conferito da GAE o GPS comporta l’esclusione dalle successive fasi di attribuzione previste durante il periodo di validità delle graduatorie 2026/2028.
La preclusione si estende anche agli interpelli. Restano possibili le supplenze brevi conferite dalle graduatorie di istituto, secondo le condizioni previste dalla normativa.
Chi riceve per primo gli spezzoni fino a sei ore?
Nella scuola secondaria, prima delle aggregazioni, il dirigente può attribuire le ore pari o inferiori a sei settimanali ai docenti di ruolo già in servizio nella scuola, con il loro consenso e fino al limite di 24 ore settimanali.
Dopo l’inizio delle lezioni, gli spezzoni residui vengono proposti prima al personale a tempo determinato che ha diritto al completamento e successivamente a chi possiede già un orario completo.
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Spezzoni fino a sei ore per i docenti di ruolo
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