Nel sistema previdenziale italiano, l’obbligo di versare i contributi ai fini pensionistici grava sul datore di lavoro, mentre il lavoratore resta, di regola, estraneo al rapporto contributivo che si instaura tra datore di lavoro ed ente previdenziale.
Questa impostazione genera però spesso un interrogativo cosa può fare il lavoratore quando scopre che il proprio datore di lavoro non ha versato i contributi dovuti, magari a distanza di anni, quando il diritto dell’INPS al recupero delle somme risulta ormai prescritto? Può rivolgersi direttamente all’ente previdenziale per ottenere la regolarizzazione della propria posizione, oppure deve necessariamente coinvolgere in giudizio il datore di lavoro?
Su questo tema è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 24749 2026 chiarendo i limiti dell’azione del lavoratore nei confronti degli enti previdenziali e richiamando gli strumenti di tutela a sua disposizione.
2) La motivazione della Suprema Corte e i precedenti
1) Il caso: rapporto di lavoro non riconosciuto e omissione contributiva
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un lavoratore che chiedeva di accertare l’illegittimità del provvedimento con cui l’INPS aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso, per un determinato periodo, con una società cooperativa, a seguito di un accertamento ispettivo dell’Istituto.
Il lavoratore aveva instaurato il giudizio nei confronti dell’INPS, senza chiamare in causa il datore di lavoro.
Il Tribunale di Ancona, in primo grado, aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto del ricorrente alla tutela previdenziale per l’attività svolta alle dipendenze della cooperativa.
La Corte d’Appello di Ancona ribaltava questa decisione, ritenendo che l’accertamento richiesto non potesse prescindere dal contraddittorio con la parte datoriale, unica legittimata a contestare, con effetti di giudicato, l’eventuale pretesa di recupero contributivo avanzata dall’INPS. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi sostanzialmente sovrapponibili, lamentando la violazione di plurime norme processuali e costituzionali per non avere il giudice d’appello ritenuto ammissibile un’azione instaurata nei confronti del solo ente previdenziale. Con l’ordinanza n. 24749 2026 e depositata il 24 agosto la Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente tutti i motivi di ricorso, ritenendoli infondati.
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2) La motivazione della Suprema Corte e i precedenti
La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito un principio già affermato dalla propria giurisprudenza (Cass 701 2024): in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore non ha alcun diritto di agire direttamente nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva.
Ciò vale anche quando l’ente, pur informato della violazione tramite denuncia del lavoratore, non abbia provveduto al recupero dei contributi e questi si siano nel frattempo prescritti. In tali ipotesi, il lavoratore dispone di due sole vie di tutela:
- agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita delle prestazioni previdenziali, oppure
- richiedere all’ente previdenziale la costituzione della rendita vitalizia prevista dall’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.
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Applicando questo principio al caso concreto, la Cassazione ha osservato che il ricorrente, trattandosi di un’ipotesi riconducibile alla disciplina della somministrazione di lavoro di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, avrebbe dovuto citare in giudizio i datori di lavoro coinvolti nella vicenda — il somministrante ed eventualmente l’utilizzatore — al fine di accertare quale tra essi fosse effettivamente tenuto all’obbligo contributivo, potendo eventualmente citare anche l’INPS al solo scopo di far accertare l’insussistenza del diritto dell’Istituto al recupero delle somme indicate nel verbale ispettivo. Non avendo il ricorrente agito in questi termini, il ricorso è stato integralmente respinto.
La Corte ha comunque disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della particolarità della fattispecie esaminata
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Dalla pronuncia emerge quindi la corretta sequenza processuale che il lavoratore è tenuto a seguire quando ritenga di aver subito un pregiudizio a causa dell’omesso o irregolare versamento dei contributi:
- l’azione va indirizzata anzitutto verso il soggetto tenuto per legge all’adempimento, cioè il datore di lavoro
- nelle ipotesi di somministrazione, va citato il soggetto che risulti effettivamente investito dell’obbligo tra somministrante e utilizzatore)
- il coinvolgimento dell’ente previdenziale è limitato all’accertamento dell’eventuale insussistenza della pretesa di recupero contributivo.
Solo qualora il lavoratore non riesca a ottenere il ristoro del danno subito, e ricorrano i presupposti di legge, potrà rivolgersi all’ente previdenziale per la costituzione della rendita vitalizia in luogo dei contributi omessi e ormai non più recuperabili.
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