Balneari, ITB Italia al governo: «Abrogare gli artt. 3 e 4 della legge 118/2022». Dopo l’ordinanza UE del 10 luglio le concessioni restano a durata illimitata


ITB Italia torna a scrivere al governo, al Parlamento e alle Regioni costiere e questa volta la richiesta è netta: abrogare gli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118, la legge annuale sulla concorrenza che ha imposto la scadenza delle concessioni demaniali marittime e l’obbligo di gara. Il documento — 134 pagine di nuove osservazioni al Tavolo di consultazione per la redazione del bando-tipo previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 11 marzo 2026 n. 32 — è firmato dal presidente Giuseppe Ricci e dall’avvocato Vincenzo De Michele, ed è stato notificato via PEC a Presidenza della Repubblica, Palazzo Chigi, MIT, MEF, Presidenze di Senato e Camera, Corte dei conti, Mediatore europeo, Commissione europea, AGCM, ANCI e a tutte le Regioni costiere.

Il punto di partenza è l’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione VII, del 10 luglio 2026 nella causa C-574/25 “Balneari Rimini II”, depositata in risposta al rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Rimini del luglio 2025.

Le richieste principali al governo

Nelle considerazioni conclusive ITB Italia mette sul tavolo cinque richieste precise.

1. Abrogazione degli artt. 3 e 4 della legge 118/2022. Per l’associazione le due norme «devono essere abrogati», perché — si legge nel documento — sono stati inseriti nel disegno di legge concorrenza 2022 in cui originariamente non erano previsti, al solo scopo di «coprire» l’impianto argomentativo delle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, costruito sul «falso presupposto» di dover applicare l’articolo 12 della direttiva Bolkestein.

2. Applicare la normativa vigente sulla durata illimitata o con proroga automatica. La richiesta centrale è di riconoscere che alle concessioni balneari si applica la direttiva 2006/123/CE, ma soltanto nella regola generale dell’articolo 11 (autorizzazioni di durata illimitata o rinnovabili automaticamente), e non l’eccezione dell’articolo 12 sulla durata limitata con procedura selettiva. Le norme interne che, secondo ITB, già disciplinano correttamente la materia e sono tuttora vigenti sono:

  • art. 10, comma 1, della legge n. 88/2001;
  • art. 10, comma 1, e art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 59/2010, decreto di recepimento della Bolkestein;
  • art. 24, comma 3-septies, del d.l. n. 113/2016.

3. Un intervento legislativo chiarificatore nel ddl concorrenza 2026. ITB Italia chiede di usare il disegno di legge annuale sulla concorrenza per il 2026 come veicolo per «sanare gli errori commessi con la legge n. 118/2022», mettendo ordine in una materia oggi definita caotica anche per la carente pianificazione regionale dell’uso dell’arenile ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 400/1993 e art. 1, comma 254, della legge n. 296/2006.

4. Nessun bando-tipo applicabile alle concessioni in corso. L’associazione riconosce che governo, MIT e molte Regioni «abbiano ben operato» non avendo ancora adottato né il decreto interministeriale previsto dall’art. 4, comma 9, della legge 118, né approvato il bando-tipo dell’art. 8 del d.l. 32/2026, che «allo stato non potrebbe trovare alcuna pratica applicazione» sulle concessioni turistico-ricreative in essere, tutte considerate di durata illimitata o con proroga automatica. Sul bando-tipo il confronto al MIT era ripartito con la riunione del 13 luglio 2026 alla presenza del ministro Salvini.

5. Tutela dei titoli concessori esistenti e certezza degli investimenti. In subordine, ITB invoca la non oppugnabilità dei numerosi titoli assegnati con la procedura degli “atti formali” ex art. 37 cod. nav. e art. 18 del regolamento di attuazione, con proroga fino al 31 dicembre 2033 ai sensi dell’art. 1, commi 682-683, della legge n. 145/2018, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 6835/2026. L’obiettivo dichiarato è dare «definitive certezze di continuità aziendale e di investimenti al settore» ed evitare «devastanti contenziosi civili».

Cosa dice l’ultima ordinanza della Corte UE

Il fulcro dell’ordinanza del 10 luglio 2026 è la scarsità della risorsa naturale. La Corte conferma che le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative rientrano nell’ambito della direttiva 2006/123 «purché il numero di autorizzazioni disponibili sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1», e che tale accertamento «spetta all’autorità nazionale competente, sotto il controllo di un giudice nazionale».

Ai punti 50-57 la Corte prende atto della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2023, che ha escluso la scarsità sulla base di un approccio generale e astratto, proporzionato e non discriminatorio, e dei dati citati dal Giudice di pace: su 7.458 km di costa italiana, 4.970 km balneabili e solo circa 2.000 km in concessione. Al giudice del rinvio spetta ora verificare se il Consiglio dei ministri sia l’autorità competente, se la nota abbia carattere vincolante e se il diritto italiano consentisse al Comune di Rimini di discostarsene con dati locali. Per ITB Italia la risposta è no: la competenza sulla pianificazione dell’arenile è regionale (in Emilia-Romagna la L.R. n. 9/2002, con PUAD non più vigente), mentre la tutela della concorrenza è competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. e) e l), della Costituzione.

Dello stesso passaggio si è occupato Marcovalerio Pozzato, presidente della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti, in un intervento su ItaliaOggi del 4 settembre 2026: la novità è una vera inversione dell’onere della prova, perché la scarsità delle spiagge non può più essere presunta ma va provata concretamente, con istruttorie e dati certi.

L’incrocio con l’idroelettrico

ITB Italia lega l’ordinanza balneare alla sentenza della Corte UE del 3 settembre 2026 nella causa C-653/24 Regione Emilia-Romagna, che ha escluso le piccole derivazioni idroelettriche dall’applicazione della Bolkestein perché l’attività consiste nella produzione di un bene, l’energia elettrica, e non nella prestazione di un servizio. In quella pronuncia la Corte ha precisato che la sentenza Promoimpresa non ha affermato che la direttiva servizi si applica a tutte le concessioni su beni demaniali. Lette insieme, secondo l’associazione, le due decisioni «cancellano gli errori di Promoimpresa».

Il messaggio politico

La conclusione delle osservazioni è esplicitamente istituzionale: l’ordinanza del 10 luglio 2026 «ha restituito al Governo e al Parlamento la potestà legislativa e regolamentare espropriata», con un giudizio severo sul ruolo della Commissione europea, dell’AGCM e del Consiglio di Stato e con l’accusa di un trattamento discriminatorio rispetto ai balneari di Spagna e Portogallo. Ora la palla torna a Roma: il Tavolo sul bando-tipo prosegue, ma per ITB Italia il vero atto dovuto è la cancellazione degli articoli 3 e 4 della legge 118/2022.


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