Una proposta progettuale premiata nell’ambito di un concorso può
essere utilizzata, in una successiva gara, come servizio di
ingegneria e architettura? È sufficiente che l’amministrazione che
ha bandito il concorso ne abbia riconosciuto la spendibilità
curriculare oppure, quando il nuovo disciplinare richiede servizi
effettivamente espletati, occorre verificare quale attività
professionale sia stata realmente svolta?
A rispondere negativamente è il TAR Lazio,
Roma, sez. II bis, con la
sentenza 28 luglio 2026, n. 13747, relativa a una
procedura negoziata per l’affidamento di un appalto integrato,
nella quale la seconda classificata ha contestato il possesso dei
requisiti tecnico-professionali dei progettisti indicati
dall’aggiudicataria.
Concorsi di progettazione e requisiti dei progettisti: il nodo
della gara
Nel caso esaminato, la procedura si era conclusa con uno scarto
minimo tra la prima e la seconda classificata, che ha impugnato
l’esito della gara contestando, tra gli altri profili, alcune
esperienze utilizzate per dimostrare i requisiti
tecnico-professionali dei progettisti indicati
dall’aggiudicataria.
Le referenze erano state dichiarate come prestazioni di
progettazione di fattibilità tecnico-economica, ma
risultavano maturate nell’ambito di concorsi di progettazione
conclusi con il secondo posto e con l’attribuzione del relativo
premio.
Una diversa esperienza non era stata considerata utile neppure
dalla stazione appaltante, perché, pur essendo stati prodotti il
contratto di affidamento e la relativa fattura, mancava il
certificato di buona esecuzione richiesto dal
disciplinare.
Il giudizio si è concentrato quindi sulla possibilità di
utilizzare le esperienze maturate nei concorsi come servizi di
ingegneria e architettura ai fini della qualificazione.
Requisiti dei progettisti: cosa prevedeva il disciplinare di
gara
Il disciplinare prevedeva, a pena di esclusione, che i soggetti
incaricati della progettazione avessero eseguito servizi di
ingegneria e architettura relativi alla progettazione
preliminare o di fattibilità tecnico-economica, definitiva o
esecutiva, oppure alla direzione dei lavori.
La lex specialis distingueva tra servizi espletati nel decennio
precedente, per determinati importi e categorie, e uno o due
cosiddetti “servizi di punta”, ma entrambe le previsioni, come
evidenziato dal TAR, presupponevano un servizio
effettivamente conferito ed espletato.
Anche il servizio di punta, pur caratterizzato da una
particolare rilevanza, doveva quindi consistere in una prestazione
professionale riconducibile alla progettazione o alla direzione dei
lavori.
La formulazione del disciplinare assume così un ruolo decisivo,
perché non basta che l’esperienza abbia contenuto progettuale:
occorre che corrisponda alla tipologia di servizio
richiesta dalla gara.
Concorsi di progettazione e servizi di ingegneria: il quadro
normativo
La distinzione valorizzata dal TAR trova oggi un riferimento
anche nella struttura del D.Lgs. n. 36/2023.
L’art.
46 disciplina il concorso di progettazione, che può
avere ad oggetto un progetto con livello di approfondimento
corrispondente al PFTE, ma tiene distinto questo
momento dall’eventuale successivo affidamento del progetto
esecutivo al vincitore, che può avvenire, quando previsto dal
bando, mediante procedura negoziata e sempre a condizione che siano
posseduti i requisiti richiesti.
Sul versante della qualificazione, l’art. 66 individua invece i
soggetti ammessi agli affidamenti dei servizi di architettura e
ingegneria e rinvia all’Allegato II.12 per i relativi requisiti
minimi, mentre l’art. 100 ricomprende tra i requisiti di ordine
speciale le capacità tecniche e professionali.
Il quadro normativo conferma quindi la necessità di distinguere
tra esperienza maturata nell’ambito di un concorso
e servizio professionale effettivamente affidato ed
eseguito, distinzione che, nella singola procedura, deve
comunque essere letta alla luce di ciò che la lex specialis
richiede ai fini della partecipazione.
Quando il concorso di progettazione non vale come servizio
professionale
Dalla documentazione esaminata emergeva che le esperienze
contestate erano maturate attraverso la partecipazione a
concorsi di progettazione indetti ai sensi dell’art. 152
del D.Lgs. n. 50/2016.
I certificati prodotti attestavano la partecipazione alle
procedure, la presentazione degli elaborati previsti dai bandi e il
conseguimento di un premio, ma non dimostravano
l’affidamento e la successiva esecuzione di un servizio
professionale nell’ambito di un rapporto contrattuale.
Non risultava, quindi, l’esecuzione di un incarico avente ad
oggetto la redazione di un progetto di fattibilità
tecnico-economica, definitivo o esecutivo, né di una delle altre
attività contemplate dal disciplinare.
Il TAR non mette in discussione il valore tecnico della proposta
premiata, ma verifica se quell’esperienza possa soddisfare il
requisito previsto dalla legge di gara. Per le referenze esaminate
la risposta è negativa.
Proposta premiata e certificazione curriculare: cosa conta per la
lex specialis
La questione non cambia per il fatto che le precedenti
amministrazioni avessero attribuito alle esperienze una determinata
rilevanza curriculare.
In un caso l’esperienza era stata qualificata come utilizzabile
a tali fini, mentre nell’altro la disciplina concorsuale prevedeva
un’assimilazione delle proposte premiate a servizi di
progettazione.
Secondo il TAR, però, la spendibilità di una referenza in una
nuova gara non può dipendere dalla volontà dell’ente
certificatore o dalle previsioni contenute in un’altra procedura
selettiva, ma deve essere verificata alla luce della nuova
lex specialis.
L’assimilazione prevista nel precedente concorso può quindi
operare, secondo il Collegio, come una fictio funzionale
alla spendibilità curriculare nell’ambito in cui è stata prevista,
senza per questo trasformarsi automaticamente in un
requisito utilizzabile in una diversa procedura.
Sebbene una partecipazione premiata a un concorso di
progettazione possa assumere rilievo in una gara, nel caso
esaminato essa non corrispondeva al servizio professionale
richiesto dal disciplinare.
Verifica dei requisiti tecnici: prima il servizio, poi importi e
categorie
La motivazione si sofferma anche sul modo in cui la stazione
appaltante aveva verificato le referenze. L’amministrazione aveva
controllato la corrispondenza tra lavori, percentuali di
partecipazione, categorie e importi dichiarati dai professionisti,
senza affrontare preliminarmente la natura delle esperienze e la
loro riconducibilità ai servizi di ingegneria e architettura
richiesti.
La sequenza della verifica diventa quindi
essenziale: prima occorre stabilire se l’attività
dichiarata rientri nella tipologia di servizio prevista dal
disciplinare e soltanto dopo possono essere esaminati categorie, ID
delle opere, importi, percentuali di partecipazione ed eventuali
caratteristiche del servizio di punta.
Carenza dei requisiti: annullata l’aggiudicazione e dichiarato
inefficace il contratto
Una volta espunte dal computo le esperienze maturate nei
concorsi di progettazione, il requisito richiesto a pena di
esclusione non risultava più integrato.
L’aggiudicataria avrebbe quindi dovuto essere esclusa dalla
procedura, con conseguente illegittimità della sua ammissione e
della successiva aggiudicazione.
Poiché il contratto era stato nel frattempo stipulato, il TAR ne
ha dichiarato anche l’inefficacia ai sensi degli artt. 121
e 122 c.p.a..
Concorsi di progettazione e requisiti: le verifiche da fare
Sul piano operativo, la pronuncia impone soprattutto attenzione
al rapporto tra la referenza dichiarata e il requisito
formulato dalla lex specialis.
Per chi partecipa alla gara non basta verificare importi,
categorie e periodi temporali, perché occorre valutare anche il
titolo in base al quale l’attività è stata svolta e la sua
effettiva riconducibilità al servizio richiesto.
Per la stazione appaltante, invece, il controllo quantitativo su
categorie, importi e percentuali dovrebbe arrivare solo dopo avere
accertato la natura dell’esperienza dichiarata.
La certificazione rilasciata in una precedente procedura resta
quindi un elemento da valutare, senza che possa sostituire il
confronto tra l’esperienza realmente maturata e ciò che il
disciplinare richiede ai fini della partecipazione.
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