E’ entrato in vigore alcuni giorni fa il decreto del 1° luglio scorso, firmato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2026, nel quale vengono definite le regole operative per i finanziamenti indiretti a valere sul Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo.
Cosa sono i finanziamenti indiretti
Si tratta di un tassello attautivo della Legge 125/2014 che prevedeva all’articolo 27 la possibilità di concedere finanziamenti non soltanto in forma diretta alle imprese, ma anche attraverso intermediari finanziari qualificati — banche di sviluppo, fondi di investimento, istituzioni finanziarie internazionali — che a loro volta li avrebbero veicolati verso le imprese impegnate in iniziative di sviluppo nei Paesi partner. Questo strumento, detto appunto “finanziamento indiretto”, è rimasto finora lettera morta per l’assenza di norme attuative. Il decreto colma questo vuoto, aprendo la strada a un nuovo strumento finanziario per la cooperazione italiana che si affianca agli strumenti più tradizionali dei contributi a dono e dei prestiti diretti. La logica è quella della finanza mista: usare le risorse pubbliche del Fondo rotativo come leva per attivare capitali privati e istituzionali, amplificando l’impatto complessivo degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo.
Chi può ricevere i fondi: gli intermediari ammissibili
Il decreto individua le categorie di soggetti che possono accedere al Fondo rotativo in qualità di intermediari. Non le imprese direttamente, ma soggetti finanziari qualificati tra cui: istituzioni finanziarie europee, banche e altri enti creditizi sottoposti a vigilanza prudenziale, istituzioni finanziarie di sviluppo bilaterali, regionali, multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali di sviluppo, fondi di investimento in debito o partecipazioni, fondi multilaterali di sviluppo, altri organismi di investimento collettivo individuati dal Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo. Quest’ultima clausola introduce un elemento di flessibilità che il Comitato potrà usare per adattare la platea degli intermediari alle esigenze operative, caso per caso.
Le imprese beneficiarie finali: chi e dove
Le risorse messe a disposizione dagli intermediari devono raggiungere imprese che rispettino alcuni criteri. Sul piano geografico, possono essere finanziate imprese con sede legale nell’Unione Europea o nei Paesi partner stessi — un elemento rilevante perché apre esplicitamente al finanziamento di imprese locali africane o asiatiche, non solo di aziende italiane o europee che operano in quei contesti. Le iniziative devono essere coerenti con i settori e le finalità del Documento triennale di programmazione della cooperazione italiana.
Sul piano qualitativo, l’investimento deve contribuire alla creazione di occupazione locale — nel rispetto degli standard internazionali sul lavoro — e produrre valore aggiunto locale per uno sviluppo sostenibile e inclusivo. L’impresa beneficiaria finale non deve inoltre trovarsi in stato di difficoltà economico-finanziaria al momento della concessione.
Una delle sezioni più tecniche del decreto riguarda i requisiti che devono soddisfare i Paesi in cui vengono realizzate le iniziative. Tre le condizioni alternative: la presenza di un accordo bilaterale di protezione degli investimenti tra il Paese partner e l’Italia; l’adesione del Paese alla Convenzione ICSID per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti; un livello di debito sostenibile, valutato sulla base delle analisi del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale.
Anche in assenza di questi requisiti, il Comitato Congiunto può ammettere un’iniziativa se ne riconosce la rilevanza strategica e politica — una clausola di salvaguardia che consente una certa flessibilità in situazioni particolari.
Forme tecniche e limite alle partecipazioni
I finanziamenti indiretti possono assumere qualsiasi forma tecnica, con l’eccezione esplicita delle garanzie — escluse per evitare sovrapposizioni con strumenti già attivi. Tra gli strumenti ammessi figurano la sottoscrizione di titoli di debito e, per determinate categorie di fondi, la sottoscrizione di quote o strumenti di partecipazione al capitale. In questo secondo caso, il finanziamento dal Fondo rotativo non può superare il 50% dell’ammontare complessivo dello strumento di investimento — una soglia che garantisce che le risorse pubbliche svolgano una funzione di leva e non di sostituzione del capitale privato. Il decreto prevede inoltre la possibilità di alimentare il Fondo con apporti aggiuntivi di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, incluse risorse europee, con contabilità separate per ciascuna fonte.
I prossimi passi: 180 giorni per le disposizioni attuative
Il quadro normativo è ora definito, ma diventerà pienamente operativo solo dopo che il Comitato Congiunto avrà adottato — entro 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta — le disposizioni attuative di dettaglio. Sarà in quella sede che si definiranno le modalità concrete di accesso, i criteri di valutazione delle iniziative e le condizioni finanziarie applicabili, inclusa l’eventuale concessionalità consentita dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
Per le organizzazioni della cooperazione internazionale, questo decreto apre uno scenario inedito: le imprese locali dei Paesi partner possono ora essere finanziate attraverso intermediari con risorse del Sistema Italia, superando la logica della bilateralità diretta governo-governo. È un passo verso una cooperazione economica più strutturata — ma la sua efficacia dipenderà dalla qualità delle disposizioni attuative che verranno adottate nei prossimi mesi e dall’aderenza agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
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