Con la risposta ad interpello n. 166 dell’1 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di settembre 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il trattamento IVA delle attività di accompagnamento escursionistico, divulgazione naturalistica e laboratori didattici svolti in aree liberamente accessibili al pubblico, nonché delle visite a un’aula immersiva inserita in un percorso museale.
Il chiarimento distingue nettamente le diverse prestazioni. Le visite guidate, l’accompagnamento escursionistico e le attività didattico-divulgative svolte in aree aperte al pubblico non costituiscono attività di spettacolo o intrattenimento e non richiedono, quindi, la certificazione dei corrispettivi mediante biglietteria automatizzata SIAE. Ai fini IVA, tuttavia, trattandosi di autonome prestazioni di servizi non collegate all’accesso a un luogo culturale mediante biglietto d’ingresso, i relativi corrispettivi restano assoggettati all’imposta secondo le regole ordinarie. Diversamente, la visita all’aula immersiva, in quanto inserita nel percorso museale e assimilabile alla visita di un luogo di interesse culturale, può beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nella stessa giornata sono state pubblicate anche le risposte n. 167 e 168 del 2026. Con la prima, l’Agenzia ha esaminato il trasferimento di risorse da un Comune a un Consorzio pubblico nell’ambito di un accordo di cooperazione istituzionale, precisando che le somme restano fuori dal campo IVA quando l’accordo è effettivamente diretto allo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico, con una reale ripartizione di funzioni e responsabilità, mero ristoro dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni. In tale situazione, il trasferimento finanziario non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi e manca, pertanto, il presupposto oggettivo dell’IVA.
La risposta n. 168 interviene, invece, sulla disciplina agevolativa dei masi chiusi. L’Agenzia riconosce che la permuta di terreni di eguale estensione, effettuata mediante il contestuale distacco e l’incorporazione di superfici equivalenti e autorizzata dalla competente Commissione locale per i masi chiusi, non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in sede di donazione. Resta necessario che sia rispettato l’impegno alla conduzione diretta del maso per il periodo decennale previsto dalla disciplina agevolativa.
A queste si è aggiunta la risposta n. 169 del 3 settembre 2026, dedicata al credito d’imposta ZES Unica e, in particolare, al principio di incentivazione applicabile agli investimenti realizzati nel 2026. Il chiarimento assume particolare importanza per gli investimenti effettuati mediante leasing: l’Agenzia precisa che il rispetto del principio di incentivazione non richiede che il progetto sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Ai fini di tale verifica, per “avvio” deve intendersi il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento. Ne consegue che, nel caso esaminato, il contratto di leasing stipulato nel febbraio 2026 può accedere al credito d’imposta ZES Unica, essendo stato concluso dopo l’entrata in vigore della disciplina agevolativa e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.
La raccolta di settembre 2026, ancora in aggiornamento, riunisce così i primi chiarimenti del mese su temi che spaziano dall’IVA applicabile alle attività culturali e di valorizzazione del territorio alla cooperazione tra amministrazioni pubbliche, dalle agevolazioni per i masi chiusi fino al credito d’imposta ZES Unica.
Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.
Risposta n. 166 dell’01/09/2026
Visite escursionistiche e aula immersiva: niente biglietteria SIAE; IVA ordinaria per le attività autonome in aree aperte ed esenzione per la visita museale
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 166 dell’1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizi di accompagnamento escursionistico, attività divulgative e laboratori didattici in aree liberamente accessibili – Visita in aula immersiva nell’ambito di percorso museale – Esclusione da spettacolo e intrattenimento – Certificazione dei corrispettivi senza biglietteria automatizzata SIAE – Applicazione dell’esenzione IVA per la sola prestazione inerente alla visita museale – Articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
I corrispettivi per visite guidate, accompagnamento escursionistico e laboratori svolti in aree liberamente accessibili non sono riferibili ad attività di spettacolo o intrattenimento e, pertanto, non richiedono l’utilizzo della biglietteria automatizzata SIAE. Tali servizi, se autonomamente considerati, sono assoggettati all’IVA ordinaria. Può invece beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni inerenti alla visita di musei e luoghi similari la visita all’aula immersiva inserita nell’ambito del percorso museale.
Riferimenti normativi e documentali
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, primo comma, n. 22).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 74-quater.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella C allegata.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, articolo 1 e tariffa allegata.
Decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articolo 132, paragrafo 1, lettera n).
Circolare Ministero delle Finanze 7 settembre 2000, n. 165.
Risoluzione Ministero delle Finanze 23 aprile 1998, n. 30.
Risoluzione Ministero delle Finanze 18 gennaio 1999, n. 4.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 15 giugno 2004, n. 85/E.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2007, n. 30/E.
Risoluzione Ministero delle Finanze n. 395008 del 2 maggio 1985.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 125 del 30 aprile 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 161 del 18 giugno 2025.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 229 del 3 settembre 2025.
Risposta n. 167 dell’01/09/2026
Senza IVA il contributo dal Comune al Consorzio se l’accordo è cooperazione pubblico-pubblico senza scambio sinallagmatico
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 167 dell’1 settembre 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni per interventi su impianto sportivo – Trasferimento di risorse dal Comune al Consorzio pubblico soggetto attuatore – Esclusione da IVA per assenza di rapporto sinallagmatico e carenza del presupposto oggettivo – Articolo 3 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.
Le somme trasferite dal Comune al Consorzio pubblico in esecuzione di un accordo di cooperazione istituzionale, stipulato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA quando l’accordo è diretto alla realizzazione di compiti di interesse pubblico comune, con riparto di funzioni, rimborso dei costi sostenuti e assenza di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni delle amministrazioni coinvolte.
Riferimenti normativi e documentali
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, articoli 2 e 73.
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, articolo 7, comma 4.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15.
Direttiva 2014/24/UE, considerando n. 33 e articolo 12, paragrafo 4.
Circolare Agenzia delle Entrate 21 novembre 2013, n. 34/E.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 81 del 19 gennaio 2023.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 131 del 7 giugno 2024.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 193 del 4 ottobre 2024.
Corte di Giustizia UE, sentenza 3 marzo 1994, causa C-16/93.
Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2006, causa C-210/04.
Corte di Giustizia UE, sentenza 5 luglio 2018, causa C-544/16.
| Corte di Giustizia UE, sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19. – Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — San Domenico Vetraria SpA / Agenzia delle Entrate
(Causa C-94/19) (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 2 e 6 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata – Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti) (2020/C 215/21) Lingua processuale: l’italiano Giudice del rinvio: Corte suprema di cassazione Parti nel procedimento principale Dispositivo L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente. |
Corte di Giustizia UE, sentenza 4 luglio 2024, causa C-87/23.
Corte di Giustizia UE, sentenza 20 gennaio 2005, causa C-412/03.
Corte di Giustizia UE, sentenza 12 maggio 2016, causa C-520/14.
Corte di Giustizia UE, sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06.
Corte di Giustizia UE, sentenza 23 dicembre 2009, causa C-305/08.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15 luglio 2013, n. 3849.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 28 novembre 2012, n. 9004.
Consiglio di Stato, Sez. II, parere 22 aprile 2015, n. 1178.
ANAC, parere n. 66 del 17 gennaio 2024.
Risposta n. 168 dell’01/09/2026
Maso chiuso: la permuta autorizzata di terreni equivalenti non fa decadere dalle agevolazioni, se resta la conduzione decennale
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 168 dell’1 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE – Maso chiuso – Permuta di terreni di eguale estensione autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi – Esclusione della decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in sede di donazione – Obbligo di conduzione diretta decennale – Articolo 5-bis, comma 3, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228.
La permuta di terreni appartenenti a masi chiusi di pari estensione, autorizzata dalla Commissione locale competente e realizzata mediante il contestuale distacco e l’incorporazione di superfici equivalenti, non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in occasione della donazione del maso chiuso, purché resti fermo l’impegno alla conduzione diretta per dieci anni.
Riferimenti normativi e documentali
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3.
Legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 5-bis, commi 1 e 2.
Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, articoli 1, 4, 5 e 11.
Circolare Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2002, n. 13/E.
Corte di cassazione, sentenza 6 ottobre 2011, n. 20460.
Consiglio di Stato, sentenza 14 marzo 2025, n. 2096.
Risposta n. 169 del 03/09/2026
ZES Unica 2026: leasing agevolabile anche se stipulato prima della comunicazione, purché l’avvio segua l’entrata in vigore della misura
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 169 del 3 settembre 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – CREDITI D’IMPOSTA – ZES Unica – Investimenti 2026 in beni strumentali mediante leasing – Principio di incentivazione e comunicazione preventiva – Rilevanza dell’avvio del progetto dopo l’entrata in vigore della misura agevolativa – Gli investimenti possono essere avviati anche prima della comunicazione preventiva, ma non possono essere avviati prima dell’entrata in vigore della misura agevolativa – Articolo 16 del D.L. 19/09/2023, n. 124, conv., con mod., dalla L 13/11/2023, n. 162
Ai fini del credito d’imposta ZES Unica 2026, il principio di incentivazione non richiede che l’investimento sia avviato successivamente alla presentazione della comunicazione preventiva. Un investimento realizzato mediante leasing, con contratto stipulato e bene consegnato nel febbraio 2026, può pertanto risultare agevolabile se il progetto di investimento è stato avviato dopo l’entrata in vigore della misura agevolativa, ferma restando la verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina. Questo perché, “per ‘avvio’ dell’investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (cfr. articolo 2, paragrafo 1, punto 23 del GBER)”. (Nella specie, acquisito mediante contratto di locazione finanziaria stipulato il […] febbraio 2026 e consegna il […] febbraio 2026, vale a dire prima dell’invio della comunicazione preventiva, da presentare nel periodo compreso dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026).
Riferimenti normativi e documentali
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 109, commi 1 e 2, e 110.
D.L. 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, articolo 16,
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 438, 439 e 443.
Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 485 e 491.
Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 17 maggio 2024.
DM 17 maggio 2024, articolo 3, commi 1, 4 e 7.
DM 17 maggio 2024, articolo 4, comma 5.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2026, n. 3882, punto 1.2.
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, articoli 2, paragrafo 1, punto 23; 6, paragrafi 2 e 4; 14.
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, articoli 107, paragrafo 3, lettere a) e c), e 108.
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