Con riferimento alla ns. circolare n. 4/2026 LEGGE DI BILANCIO 2026 comunichiamo che l’INPS con circolare n. 82/2026 illustra l’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratrici madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (art. 1, c. 210-213 L. n. 199/2025).
Datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo
Possono accedere all’esonero contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, con esclusione dei datori di lavoro domestici. Pertanto, l’esonero in trattazione non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni (come definite ed elencate dal d.lgs. 165/2001).
Lavoratrici per le quali spetta l’esonero
L’esonero contributivo spetta in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) / indeterminato e per le trasformazioni dei rapporti di lavoro agevolati da tempo determinato a tempo indeterminato, (con esclusione dei contratti di lavoro domestico, di apprendistato e intermittenti / a chiamata) effettuate a decorrere dal 01/01/2026, di donne che soddisfino i seguenti requisiti:
– essere madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni (dovendosi intendere 17 anni e 364 giorni); tale requisito deve sussistere al momento dell’assunzione e resta fermo anche se, successivamente, cambia la composizione del nucleo familiare o uno dei figli compie 18 anni; la misura vale anche per figli adottivi o affidati, compresi pre-affido e preadozione;
– essere prive, al momento dell’assunzione, di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ossia lavoratrice che nei sei mesi precedenti l’assunzione non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, oppure attività autonoma o parasubordinata con reddito sotto le soglie esenti, pari a 5.500 euro per l’autonomo e 8.500 euro per co.co.co. e prestazioni assimilate.
Rapporti di lavoro incentivati, assetto e durata dell’incentivo
L’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui da riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Sono esclusi dall’esonero:
– i premi e contributi dovuti all’INAIL;
– i contributi eventualmente dovuti al Fondo di Tesoreria INPS (ex co. 755, L. 296/2006);
– i contributi eventualmente dovuti ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi di solidarietà bilaterali o fondo integrazione salariale per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale);
– il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% (finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua);
– il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
– il contributo solidarietà per gli sportivi, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166;
– il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997.
L’INPS precisa che nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
La durata dell’esonero cambia secondo il tipo di rapporto:
– 12 mesi per l’assunzione a termine, anche in somministrazione; l’esonero in argomento spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di dodici mesi;
– 18 mesi se il contratto a termine già agevolato è trasformato in tempo indeterminato;
– 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato.
Si precisa che il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.
Condizioni di spettanza dell’esonero
Per accedere all’esonero, che sarà comunque riconosciuto entro il limite delle risorse stanziate, è necessario che
siano rispettati sia l’art. 1, c. 1175, L. 296/2006 (possesso DURC e rispetto della normativa sul lavoro, degli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti e delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 DLGS 150/2015, pertanto l’esonero non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
- l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto;
- presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- la lavoratrice è stata licenziata nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, o risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero in trattazione NON è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (c.d. MAXI DEDUZIONE costo del personale nuove assunzioni a tempo indeterminato).
I benefici in argomento sono inoltre compatibili con l’esonero disciplinato dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162 a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.
L’esonero in trattazione è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero, sino al 31 dicembre 2026, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice madre.
Procedimento di ammissione agli incentivi. Adempimenti dei datori di lavoro
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi del modulo di istanza on-line denominato “ELM3” disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)” – la domanda di ammissione all’agevolazione.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta telematica, provvede a:
– verificare l’esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
– calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
– verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
– in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
L’importo dell’esonero riconosciuto costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.
Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto di lavoro (compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno), il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Invece nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro (compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time), è onere del datore di lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto.
L’esonero autorizzato potrà essere fruito a decorrere dal mese di competenza agosto 2026; l’esonero spettante con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2026 a luglio 2026), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto 2026, settembre 2026 e ottobre 2026.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire delle misure in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che verranno elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.
Distinti saluti.
TERRAZZINI & PARTNERS
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link










