La decadenza quinquennale blocca la richiesta anche se il beneficiario non aveva comunicato compensi minimi
L’Inps non può recuperare le somme erogate a titolo di Naspi quando la richiesta arriva oltre cinque anni dall’erogazione, anche se il beneficiario non aveva comunicato compensi percepiti nel frattempo. In questo articolo analizziamo il seguente problema: l’Inps può chiedere indietro la Naspi dopo cinque anni?. Il termine quinquennale previsto dalla legge 335/1995 non è una semplice prescrizione, ma una vera e propria decadenza dal potere di accertamento dell’istituto, che decorre dalla data di erogazione di ogni singola mensilità, indipendentemente dal momento in cui l’ente scopre l’irregolarità.
Come è nata la richiesta di restituzione dell’Inps?
Il caso riguarda un dipendente di uno studio professionale, licenziato a gennaio 2016, che aveva ottenuto la Naspi, la Nuova assicurazione sociale per l’impiego, fino a febbraio 2018. Il 7 maggio 2026, a distanza di oltre otto anni dal licenziamento e più di cinque dall’ultima erogazione, l’Inps ha chiesto la restituzione dell’intera indennità percepita, poco più di 13mila euro, per presunta mancanza dei requisiti.
Il motivo della contestazione risiede nella posizione dell’ex dipendente, che era socio di una Srl e aveva ricevuto, una tantum, compensi come amministratore, deliberati come premio: 1.700 euro nel 2017 e 1.500 euro nel 2018. Questi importi erano stati regolarmente dichiarati nel modello Redditi Pf, ma non erano stati comunicati all’Inps tramite il modello Naspi-Com. Lo stesso soggetto aveva inoltre percepito 4.500 euro annui, esenti da imposizione, per attività svolta in associazioni sportive ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (dpr 917/1986).
Perché il termine di cinque anni non è una semplice prescrizione?
Il punto preliminare, e assorbente, riguarda la natura del termine di cinque anni previsto dall’articolo 3, comma 9, della legge 335/1995 per l’azione di recupero degli indebiti previdenziali. Sebbene il testo normativo si riferisca letteralmente alla prescrizione, la giurisprudenza costante della Cassazione ha definitivamente qualificato questo termine come decadenza dall’esercizio del potere amministrativo di accertamento.
Questo orientamento è confermato da una serie di pronunce di legittimità: le sentenze 29404 e 29406 del 2019, e le sentenze 11028 e 11030 del 2021. La conseguenza pratica di questa qualificazione è rilevante: il tempo utile per la contestazione decorre stabilmente dalla data di erogazione di ogni singola mensilità della prestazione, e non dal momento in cui l’ente viene a conoscenza dell’eventuale irregolarità.
Un ente previdenziale che scopre solo nel 2026 un’irregolarità relativa a una prestazione erogata nel 2018 non può far decorrere il termine di decadenza dalla data della scoperta: il termine è già maturato cinque anni dopo l’erogazione, indipendentemente da quando l’ente se ne sia accorto.
Il termine è già scaduto nel caso esaminato?
Nel caso specifico, poiché l’ultimo pagamento della prestazione risale al febbraio 2018, il termine di cinque anni è decorso nel febbraio 2023. La richiesta dell’Inps, notificata nel maggio 2026, arriva quindi oltre tre anni dopo la scadenza del termine decadenziale, senza che l’istituto possa validamente eccepire un differimento della decorrenza alla data di scoperta dell’asserito indebito.
L’omessa comunicazione dei compensi configura un comportamento doloso?
Un aspetto rilevante riguarda la qualificazione della condotta del beneficiario. L’omessa comunicazione dei redditi da amministratore, percepiti ai sensi dell’articolo 50 del Tuir, tramite il modello Naspi-Com, viola effettivamente l’obbligo informativo previsto dall’articolo 9, comma 2, del dlgs 22/2015.
Questa violazione, tuttavia, costituisce una mera irregolarità formale, e non un comportamento doloso dell’assicurato. L’elemento decisivo è che tali somme erano state regolarmente esposte nelle dichiarazioni dei redditi presentate all’amministrazione finanziaria, e non erano quindi mai state intenzionalmente occultate. Questa circostanza esclude qualunque ipotesi di dolo idonea, eventualmente, a incidere sul computo dei termini.
Un contribuente che dichiara regolarmente al fisco i compensi ricevuti come amministratore, ma omette di comunicarli separatamente all’Inps tramite l’apposito modello, commette una dimenticanza procedurale, non un occultamento doloso: le stesse informazioni erano già disponibili e verificabili nelle banche dati fiscali.
I compensi percepiti erano comunque compatibili con la Naspi?
Oltre al profilo, assorbente, della decadenza, la pretesa dell’ente previdenziale risulta infondata anche nel merito. I compensi percepiti come amministratore, pari a soli 1.700 euro nel 2017 e 1.500 euro nel 2018, risultano talmente modesti da essere pienamente compatibili con il mantenimento dell’indennità di disoccupazione.
Quanto ai compensi sportivi, percepiti ai sensi dell’articolo 67 del Tuir, questi rimangono del tutto irrilevanti e privi di impatto sulla prestazione, trattandosi di somme esenti che la normativa fiscale colloca in una categoria reddituale specifica, priva di effetti sul diritto alla Naspi.
Anche senza decadenza, l’Inps potrebbe chiedere la restituzione integrale?
Un ultimo profilo riguarda la proporzionalità della sanzione. Secondo il principio riaffermato dalla stessa Cassazione nella sentenza 11028/2021, l’omessa comunicazione tempestiva non avrebbe mai potuto determinare la perdita integrale e retroattiva del diritto alla Naspi, ma soltanto una riduzione proporzionale della stessa, commisurata all’incidenza reale dei compensi non comunicati.
Un beneficiario che percepisce compensi occasionali di importo modesto durante la fruizione della Naspi non perde l’intera indennità già erogata, ma può al più vedersi ridotta la prestazione in misura proporzionale a quei compensi, secondo un calcolo che tenga conto dell’effettiva incidenza economica delle somme non dichiarate.
Anche volendo prescindere dall’intervenuta decadenza, quindi, l’operazione che l’Inps avrebbe dovuto compiere era una rideterminazione proporzionale del debito, commisurata ai soli redditi da amministratore effettivamente percepiti, e non la richiesta di restituzione dell’intera somma erogata nell’arco di due anni. Anche questa eventuale contestazione, in ogni caso, avrebbe dovuto essere sollevata entro il medesimo termine quinquennale, ormai definitivamente spirato.
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