La sesta edizione della ISO 9001, pubblicata dall’ISO il 16 settembre 2026, si affianca alla ISO 14001:2026 in vigore dal 15 aprile. Per il settore delle costruzioni non è un aggiornamento certificativo: è il processo gestionale base che attraversa i sei Processi del contratto di lavori del D.Lgs. 36/2023, dal DIP al collaudo.
L’articolo mappa le novità delle due norme sui compiti di RUP, progettisti, direzione lavori, imprese e produttori, e colloca la sostenibilità – nell’ordine Relazione di Sostenibilità, DNSH, CAM – come leva economica e sociale misurabile.
L’iter di revisione: dal Draft del 2025 alla pubblicazione del 16 settembre 2026
Il 16 settembre 2026 l’ISO pubblica la sesta edizione della ISO 9001, che annulla e sostituisce la ISO 9001:2015.
Il percorso è stato lineare: Draft International Standard del 2 luglio 2025, tradotto e diffuso da UNI in versione redline; Final Draft approvato il 7 agosto 2026 «con un sostegno internazionale schiacciante», nelle parole del sottocomitato ISO/TC 176/SC 2. [1]. L’adozione come UNI EN ISO 9001:2026 è in corso: fino alla pubblicazione nazionale il riferimento per la certificazione resta la UNI EN ISO 9001:2015 con l’emendamento A1:2024 sul cambiamento climatico.
Il punto 4.4: input, attività, output, e la grammatica del Codice
Per chi opera nelle costruzioni la domanda non è «che cosa cambia nel certificato», ma «che cosa cambia nel modo di condurre una commessa pubblica». La risposta sta nel punto 4.4 della norma, che questa edizione conferma e rafforza: l’organizzazione deve determinare i processi necessari e, per ciascuno, gli input necessari e gli output attesi, la sequenza e l’interazione, i criteri e i metodi – compresi monitoraggio, misurazioni e indicatori di prestazione -, le risorse, le responsabilità, i rischi e le opportunità, la valutazione e il miglioramento.
È la descrizione esatta di un processo gestionale: Input, Attività, Output. Ed è la stessa grammatica con cui il Codice dei contratti scandisce il ciclo di un’opera pubblica, dalla programmazione al collaudo.
Le sette novità operative per il settore delle costruzioni
La struttura resta quella armonizzata dei capitoli da 4 a 10, comune a tutte le norme ISO sui sistemi di gestione. [2].
Le novità sono mirate e, per il nostro settore, tutte operative.
- Contesto e clima (4.1, 4.2). L’organizzazione «deve determinare se il cambiamento climatico è un fattore rilevante»; le parti interessate «possono avere requisiti relativi al cambiamento climatico». Gli emendamenti del 2024 entrano nel corpo della norma. Per un’impresa che lavora su edifici e infrastrutture la rilevanza non è un’opzione: è il presupposto del vaglio DNSH.
- Cultura della qualità e comportamento etico (5.1.1, lett. i). L’alta direzione deve promuoverli; la nota li ancora a valori condivisi, atteggiamenti e prassi consolidate. Il tema torna nell’ambiente per il funzionamento dei processi (7.1.4) e nella consapevolezza delle persone (7.3). In cantiere significa che il comportamento di chi registra un controllo è parte del sistema, non un dettaglio.
- Rischi e opportunità separati (6.1.1, 6.1.2, 6.1.3). Due sottopunti distinti, con l’obbligo di determinare, analizzare e valutare gli uni e le altre e con un criterio di proporzionalità: le azioni devono essere «proporzionate all’impatto potenziale sulla conformità di prodotti e servizi». Una nota richiama la continuità operativa «durante e dopo una discontinuità».
- Pianificazione delle modifiche (6.3). Tre requisiti nuovi: come monitorare l’efficacia delle modifiche, come comunicarle, come riesaminarne i risultati. È la clausola delle varianti, degli ordini di servizio e delle sostituzioni di materiale.
- Processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno (8.1, 8.4). Il controllo si estende esplicitamente ai processi affidati all’esterno e ai prodotti approvvigionati: subappalto e forniture entrano nel perimetro del sistema, con i criteri di valutazione, selezione, monitoraggio e rivalutazione dei fornitori esterni.
- Riesame di direzione (9.3.2). Fra gli input entrano i cambiamenti nei fattori esterni e interni e nelle esigenze delle parti interessate, oltre alle informazioni di ritorno da queste ultime: il riesame diventa il luogo in cui il contesto — clima compreso — viene aggiornato.
- Miglioramento continuativo (10.1). I punti 10.1 e 10.3 del 2015 sono consolidati; la nota apre a cambiamenti incrementali e dirompenti, all’innovazione e alla riorganizzazione. L’Appendice A, molto ampliata, dedica un passaggio alle tecnologie emergenti e alla digitalizzazione, con un richiamo esplicito alla «dipendenza da dati validi e affidabili».
Figura 1 – La struttura armonizzata (capitoli 4-10) della ISO 9001:2026 con le novità evidenziate: 4.1 clima · 5.1 cultura ed etica · 6.1 rischi/opportunità · 6.3 modifiche · 8.4 filiera · 9.3 riesame · 10.1 miglioramento e tecnologie emergenti. Elaborazione Studio ARCHEXTRA su testo ISO/DIS 9001.
COMMENTO — Che cosa vuol dire, in pratica
La ISO 9001:2026 non aggiunge documenti: chiede che i processi esistano, siano misurati e siano governati da chi ne risponde. Nella commessa pubblica quei processi hanno già un nome nel Codice – programmazione, progettazione, gara, stipula, esecuzione, collaudo – e hanno già un titolare. Il sistema di gestione è il modo in cui ciascun titolare dimostra di averli condotti come pianificato.
Che cosa cambia nell’edizione 2026: contesto, ciclo di vita, modifiche, filiera
La norma ambientale è arrivata cinque mesi prima. La ISO 14001:2026 è stata pubblicata il 15 aprile 2026 e UNI l’ha resa disponibile in italiano lo stesso giorno come UNI EN ISO 14001:2026; Accredia ha fissato il termine della transizione al 30 aprile 2029, tre anni dall’ultimo giorno del mese di pubblicazione [3].
Anche qui l’impianto del 2015 regge e le modifiche chiariscono più che aggiungere: il contesto (4.1) include, oltre al cambiamento climatico, le altre condizioni ambientali – uso delle risorse naturali, livelli di inquinamento, biodiversità; gli aspetti ambientali (6.1.2) portano una nota che rafforza la prospettiva del ciclo di vita; la pianificazione delle modifiche diventa un punto autonomo (6.3); il controllo operativo (8.1) passa dai «processi in outsourcing» ai «processi, prodotti e servizi forniti esternamente»; il capitolo 10 è consolidato.
Una sola struttura, un solo sistema: perché le due norme vanno lette insieme
Le due norme sono state scritte per stare insieme.
I tre innesti comuni del 2026
La struttura armonizzata ha lo stesso indice, le stesse definizioni di base e, dal 2026, gli stessi tre innesti – clima nel contesto, modifiche pianificate, filiera esterna sotto controllo. La guida ISO/UNI sui sistemi di gestione integrati, nella terza edizione tradotta nel 2026, porta come primo caso proprio un’organizzazione di costruzione e manutenzione di infrastrutture che ha fuso qualità, ambiente e sicurezza in un unico sistema costruito sui processi, non sulle norme [4].
Il punto non è avere due manuali con lo stesso indice. È avere un solo processo di programmazione, un solo processo di progettazione, un solo piano di qualità di cantiere, in cui il requisito ambientale e quello di qualità sono due colonne della stessa riga.
La ISO 9001 dice come si governa il processo; la ISO 14001 dice quali aspetti ambientali quel processo deve tenere sotto controllo lungo il ciclo di vita.
Il D.Lgs. 36/2023 e i decreti CAM dicono quale prestazione ambientale l’opera deve raggiungere. Tre fonti, una sequenza.
Figura 2 – ISO 9001:2026 e ISO 14001:2026 sulla struttura armonizzata: punti comuni (4.1 clima, 6.3 modifiche, 8.1/8.4 forniti dall’esterno) e punti specifici (6.1.2 aspetti ambientali e ciclo di vita; 8.2.3 riesame dei requisiti). Elaborazione Studio ARCHEXTRA.
La catena di incorporazione: dall’art. 100 alla certificazione
Nel contratto pubblico di lavori la ISO 9001 non è volontaria.
L’Allegato II.12 al Codice, all’art. 4, comma 1, dispone che «ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II»; il comma 3 affida alle SOA l’attestazione del possesso della certificazione rilasciata da organismi accreditati [5].
Dalla classifica III in su, dunque, il sistema di gestione è condizione di accesso al mercato.
La conseguenza, argomentata in un precedente contributo su queste pagine, è la catena di incorporazione normativa: art. 100 del Codice e Allegato II.12 → attestazione SOA → certificazione ISO 9001. La norma tecnica richiamata da una fonte primaria acquista la forza della fonte che la richiama. L’impresa qualificata non possiede un certificato: promette un modello organizzativo, e la stazione appaltante può pretenderne l’attuazione [6].
Con la sesta edizione la promessa si aggiorna: chi si qualifica dal 2026 in poi si impegna a determinare la rilevanza del clima, a promuovere una cultura della qualità e un comportamento etico, a pianificare le modifiche, a tenere sotto controllo la propria filiera.
Quanto vale in gara: le riduzioni dell’art. 106, comma 8
Il Codice lo ripaga. L’art. 106, comma 8, riduce la garanzia provvisoria del 30 per cento per la certificazione di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, del 50 per cento – non cumulabile con la precedente – per le micro, piccole e medie imprese, del 10 per cento, cumulabile, per la fideiussione digitale, e «fino ad un importo massimo del 20 per cento», cumulabile, per le certificazioni e i marchi dell’Allegato II.13, fra cui la registrazione EMAS e la certificazione ambientale. Le riduzioni si applicano a cascata, ciascuna sull’importo già ridotto [7]. La coppia 9001-14001 ha quindi un prezzo di mercato immediato, prima ancora di produrre effetti sull’esecuzione.
Risultato e fiducia: i due principi che reggono il sistema (artt. 1 e 2)
Sullo sfondo stanno i due principi che aprono il Codice: il risultato (art. 1) e la fiducia (art. 2). Un sistema di gestione attuato è lo strumento con cui l’impresa rende oggettivo il risultato e con cui la stazione appaltante può accordare fiducia senza rinunciare al controllo.
Figura 3 – La catena di incorporazione: D.Lgs. 36/2023, art. 100 e Allegato II.12, art. 4 → attestazione SOA (classifica ≥ III) → certificazione UNI EN ISO 9001 → Regola Tecnica cogente nel contratto; a lato, le riduzioni dell’art. 106, comma 8. Elaborazione Studio ARCHEXTRA.
CRITICITÀ – ONERE PROBATORIO
La riduzione «fino al 20 per cento» dell’art. 106, comma 8, per le certificazioni dell’Allegato II.13 è un tetto, non un diritto automatico legato alla sola ISO 14001: la stazione appaltante individua nella lex specialis quali certificazioni e marchi rilevano per quell’affidamento e in quale misura. Un’offerta che applichi il 20 per cento senza quella previsione espone la garanzia a contestazione.
Prima di entrare nei sei Processi va fissato l’ordine con cui la sostenibilità entra nel contratto, perché è l’ordine che il sistema di gestione deve riprodurre in ogni processo. La sequenza è invariabile: Relazione di Sostenibilità dell’opera, vaglio DNSH, Criteri Ambientali Minimi. I CAM non precedono mai il vaglio da cui dipendono, e il vaglio non precede mai la relazione che ne fissa gli obiettivi.
- Relazione di Sostenibilità dell’opera — art. 11 dell’Allegato I.7. Nove contenuti, dalla lettera a) alla lettera i), «salva diversa motivata determinazione del RUP». È il documento di indirizzo: fissa gli obiettivi ambientali dell’intervento, il consumo complessivo di energia, la carbon footprint, la valutazione del ciclo di vita. Senza il dato energetico della lettera e) non si compila nulla di ciò che segue.
- DNSH — art. 17 del Reg. (UE) 2020/852. Il principio «non arrecare un danno significativo» a nessuno dei sei obiettivi ambientali; il vaglio climatico in cinque passaggi degli Orientamenti tecnici 2021/C 373/01; la Guida operativa MEF-RGS nella III edizione della Circolare n. 22 del 14 maggio 2024. È il filtro: dice che cosa l’opera non può fare [8].
- CAM — art. 57, comma 2, del Codice. Le stazioni appaltanti inseriscono nei documenti di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei decreti CAM, per l’intero valore dell’appalto. Per l’edilizia vige il D.M. 24 novembre 2025, applicabile dal 2 febbraio 2026; per strade, verde pubblico, illuminazione pubblica e gli altri ambiti valgono i rispettivi decreti, ciascuno con la propria numerazione dei criteri [9]. Sono la prestazione minima: dicono che cosa l’opera deve fare.
Perché l’ordine conta per il sistema di gestione? Perché la ISO 9001:2026 chiede di determinare i requisiti delle parti interessate (4.2) e la sua Appendice A precisa che le aspettative relative alla sostenibilità, quando determinate come rilevanti, «ricadono nel perimetro del sistema di gestione per la qualità»; la stessa Appendice, al punto 8.3, ammette che la progettazione riguardi «aspetti quali la sostenibilità, l’etica, la customer experience».
La ISO 14001:2026 chiede di determinare gli aspetti ambientali in una prospettiva di ciclo di vita (6.1.2). Se il sistema registra prima i CAM e poi il DNSH, registra il requisito prima del vincolo che lo condiziona, e a ogni modifica di progetto la coerenza va ricostruita a mano. Se registra nell’ordine giusto, ogni modifica (6.3) risale la catena una volta sola.
Figura 4 – La sequenza invariabile della sostenibilità nel contratto di lavori — Relazione di Sostenibilità (art. 11 All. I.7) → DNSH (art. 17 Reg. UE 2020/852) → CAM (art. 57 c. 2; D.M. 24.11.2025 e altri decreti CAM) — e i punti ISO 9001/14001 che la ospitano: 4.2, 6.1.2, 8.3, 8.4, 9.1. Elaborazione Studio ARCHEXTRA.
CRITICITÀ PRASSI DIFFORME
La prassi dei capitolati scrive ancora «CAM e DNSH», e spesso solo CAM. Un capitolato che richiama i CAM senza il vaglio DNSH a monte prescrive una prestazione senza il vincolo che la giustifica: in sede di verifica del progetto (art. 42) e di rendicontazione PNRR il difetto emerge come incoerenza documentale. Nei titoli, nelle didascalie e nel testo l’ordine si scrive sempre DNSH prima di CAM.
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Note
[1] ISO/TC 176/SC 2, «ISO 9001 revision update», 7 agosto 2026: «ISO/FDIS 9001 has been approved with overwhelming international support. The sixth edition of ISO 9001 is scheduled for publication on 16 September 2026». Il testo ISO/DIS 9001 porta la data 2 luglio 2025; la versione italiana redline è stata resa disponibile da UNI ai partecipanti alla piattaforma «Obiettivo 9001».
[2] Direttive ISO/IEC, Parte 1, Annex SL, Appendice 2: struttura armonizzata (Harmonized Structure, HS) per le norme sui sistemi di gestione, che ha sostituito la High Level Structure del 2012.
[3] UNI, «Ecco la nuova UNI EN ISO 14001», 15 aprile 2026; Accredia, circolare DC n. 14/2026 sulle disposizioni di transizione alla ISO 14001:2026: termine per le organizzazioni certificate 30 aprile 2029.
[4] ISO/UNI, «Sistemi di gestione integrati. Una guida pratica», terza edizione, edizione italiana 2026 (ISBN 978-88-95730-63-9): il Caso 1 riguarda un’organizzazione di costruzione e manutenzione di infrastrutture che integra ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 sulla struttura armonizzata.
[5] D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Allegato II.12, art. 4, comma 1: «Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II»; comma 3: il possesso della certificazione, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, è attestato dalle SOA.
[6] R. Maida, P. Gianforte, «ISO 9001 come Regola Tecnica cogente nel contratto pubblico: stand still, incongruenze tecniche e accordo bonario nel D.Lgs. 36/2023», INGENIO, 2026; R. Maida, P. Gianforte, «Appalti pubblici, sistemi di gestione ed obblighi contrattuali cogenti», INGENIO, 2025.
[7] D.Lgs. 36/2023, art. 106, comma 8: riduzione del 30 per cento per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000; del 50 per cento, non cumulabile con la precedente, per micro, piccole e medie imprese; del 10 per cento, cumulabile, per la fideiussione emessa e firmata digitalmente; «fino ad un importo massimo del 20 per cento», cumulabile, per le certificazioni e i marchi dell’Allegato II.13. «In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente».
[8] D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 11 (Relazione di sostenibilità dell’opera, lettere da a) a i), «salva diversa motivata determinazione del RUP»); Reg. (UE) 2020/852, art. 17 (principio DNSH, sei obiettivi ambientali); Orientamenti tecnici della Commissione 2021/C 373/01 (vaglio climatico in cinque passaggi); MEF-RGS, Guida operativa DNSH, III edizione, Circolare n. 22 del 14 maggio 2024; D.Lgs. 36/2023, art. 57, comma 2 (CAM).
[9] D.M. MASE 24 novembre 2025, Criteri ambientali minimi per l’affidamento della progettazione e dei lavori di edilizia, G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025, applicabile dal 2 febbraio 2026; Circolare MASE 10 aprile 2026 sul regime temporale. Per gli altri ambiti restano vigenti i rispettivi decreti CAM (strade, verde pubblico, illuminazione pubblica, arredo urbano)
CRITICITÀ FONTI DIVERGENTI
I contenuti e la numerazione richiamati in questo articolo derivano dal testo ISO/DIS 9001:2025 nella versione italiana UNI e dalle sintesi qualificate del FDIS. Il testo pubblicato il 16 settembre 2026 prevale su ogni sintesi: procedure, liste di riscontro e capitolati che citano un punto della norma vanno riscontrati sull’edizione pubblicata e, per l’uso in Italia, sulla UNI EN ISO 9001:2026 al momento della sua adozione.
FAQ tecniche – Nuova ISO 9001:2026 negli appalti – sei Processi, CAM e GWPtotal a confronto
Che cos’è la ISO 9001:2026 e che rapporto ha con la UNI EN ISO 9001:2015?
È la sesta edizione della norma sui sistemi di gestione per la qualità, pubblicata dall’ISO il 16 settembre 2026, che annulla e sostituisce la ISO 9001:2015. Mantiene la struttura armonizzata dei capitoli da 4 a 10 comune a tutte le norme ISO sui sistemi di gestione e interviene con modifiche mirate: cambiamento climatico nel contesto, cultura della qualità e comportamento etico, separazione fra rischi e opportunità, pianificazione delle modifiche, estensione del controllo ai processi e prodotti forniti dall’esterno. Fino all’adozione nazionale come UNI EN ISO 9001:2026 il riferimento per la certificazione accreditata in Italia resta la UNI EN ISO 9001:2015+A1:2024, in vigore dal 16 ottobre 2024, che ha già introdotto per emendamento i requisiti sul cambiamento climatico.
La certificazione ISO 9001 è obbligatoria per partecipare a un appalto di lavori?
Non per tutti gli appalti, ma è condizione di qualificazione oltre una soglia precisa. L’articolo 4, comma 1, dell’Allegato II.12 al Codice dispone che, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II: dalla classifica III in su, dunque, il sistema di gestione certificato è condizione di accesso. Il comma 3 affida alle SOA la verifica dell’autenticità del certificato, rilasciato da organismi accreditati, attraverso i registri ufficiali degli enti di accreditamento. La conseguenza pratica è che l’impresa qualificata non possiede un documento: assume l’impegno a un modello organizzativo che la stazione appaltante può pretendere sia attuato.
Quanto vale economicamente la certificazione in gara?
L’articolo 106, comma 8, del Codice riduce la garanzia provvisoria del 30 per cento per gli operatori in possesso della certificazione di qualità della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati; del 50 per cento — non cumulabile con la precedente — per le micro, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti e consorzi composti esclusivamente da esse; di un ulteriore 10 per cento, cumulabile, per la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente e gestita su piattaforme a registro distribuito o verificabile telematicamente; e fino a un massimo del 20 per cento, anch’esso cumulabile e nei limiti fissati dai documenti di gara iniziali, per il possesso delle certificazioni e dei marchi elencati nell’Allegato II.13, fra cui la registrazione EMAS e la certificazione ambientale. In caso di cumulo, ogni riduzione si calcola sull’importo già ridotto dalla precedente.
Entro quando va completata la transizione alle due nuove edizioni?
Per la ISO 14001 il calendario è deliberato. La Circolare informativa Accredia DC n. 14/2026 del 16 aprile 2026 fissa quattro termini a decorrere dalla pubblicazione del 15 aprile 2026: enti di accreditamento pronti entro il 30 ottobre 2026; organismi di certificazione che dichiarano la propria capacità di transizione entro il 30 gennaio 2027; enti di accreditamento che completano la transizione degli organismi entro il 30 aprile 2027; organizzazioni certificate che completano il passaggio entro il 30 aprile 2029, tre anni dall’ultimo giorno del mese di pubblicazione. Per la ISO 9001:2026 l’arrangement analogo sarà deliberato da Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI), nata dalla fusione di IAF e ILAC: alla data di redazione non risulta pubblicato. Applicando la stessa regola dei tre anni la scadenza cadrebbe il 30 settembre 2029, ma è una proiezione e non una data deliberata.
In quale ordine la sostenibilità entra nel contratto, e perché l’ordine conta?
La sequenza è invariabile: Relazione di Sostenibilità dell’opera → vaglio DNSH → Criteri Ambientali Minimi. La Relazione di Sostenibilità è disciplinata dall’articolo 11 dell’Allegato I.7, che ne fissa nove contenuti dalla lettera a) alla lettera i) — obiettivi primari e portatori di interesse, obiettivi ambientali sui sei obiettivi UE, carbon footprint di ciclo di vita, valutazione LCA, consumo energetico, approvvigionamenti sostenibili, impatti socio-economici, tutela del lavoro, innovazione tecnologica — salva diversa motivata determinazione del RUP. Il DNSH è il principio dell’articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, con il vaglio climatico in cinque passaggi degli Orientamenti tecnici 2021/C 373/01 e la Guida operativa MEF-RGS nella III edizione (Circolare n. 22 del 14 maggio 2024): è il filtro, dice che cosa l’opera non può fare. I CAM, inseriti in gara ai sensi dell’articolo 57, comma 2, dicono che cosa l’opera deve fare. Registrare i CAM prima del DNSH significa registrare il requisito prima del vincolo che lo condiziona: a ogni modifica di progetto la coerenza va ricostruita a mano, mentre nell’ordine corretto la pianificazione delle modifiche (6.3) risale la catena una volta sola.
Come si calcola e come si verifica il GWPtotal di un intervento?
Il D.M. MASE 24 novembre 2025 sui CAM edilizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 e applicabile dal 2 febbraio 2026, prescrive al criterio 2.1.1 la Relazione CAM di progetto, redatta a partire dal PFTE e aggiornata a ogni livello, con il valore complessivo dell’indicatore GWtotal secondo il modello ministeriale. Il metodo di calcolo è quello della valutazione del ciclo di vita definito dalla UNI EN 15978:2026 (pubblicata il 16 aprile 2026, sostituisce la UNI EN 15978:2011), che copre le fasi da A1-A3 (produzione dei materiali) ad A4-A5 (trasporto e costruzione), B1-B4 e B6 (uso, manutenzione, energia operativa), C1-C4 (fine vita) e D (benefici oltre il confine del sistema); il risultato si esprime in kg CO₂ equivalente per m² di superficie utile, su un periodo di riferimento di 50 anni. In esecuzione la verifica è compito proprio della direzione lavori, che confronta i mezzi di prova con gli indicatori LCA di progetto entro una tolleranza del 10 per cento (criterio 1.3.5).
Quali sono gli errori che fanno fallire l’integrazione fra le due norme in cantiere?
Quattro, ricorrenti. Il primo è tenere due manuali con lo stesso indice invece di un solo processo: la ISO 9001 dice come si governa il processo, la ISO 14001 quali aspetti ambientali quel processo deve controllare lungo il ciclo di vita, e il requisito ambientale e quello di qualità sono due colonne della stessa riga, non due documenti. Il secondo è prescrivere requisiti ambientali privi della terna indicatore, unità di misura, soglia: un requisito cui manchi anche uno solo dei tre elementi non è controllabile in cantiere e non è esigibile in collaudo. Il terzo è trattare lo stand still come tempo morto: i 32 giorni dell’articolo 18, comma 3, sono la finestra del riesame dei requisiti richiesto dall’8.2.3 prima di impegnarsi a fornire, e il verbale di quel riesame è ciò che alimenta l’eventuale riserva al verbale di consegna. Il quarto è omettere la clausola di flowdown nei contratti di subappalto e di fornitura: dal 2026 il controllo dell’8.4 si estende esplicitamente ai processi affidati all’esterno e ai prodotti approvvigionati, e senza flowdown l’impegno assunto verso la stazione appaltante non raggiunge chi esegue materialmente la lavorazione.
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