Distanze non rispettate, il direttore dei lavori risarcisce il committente


Nei contratti pubblici il direttore dei lavori è una nomina
obbligatoria, perché l’art. 114 del
D.Lgs. n. 36/2023
(Codice dei contratti pubblici)
impone alla stazione appaltante di designarlo su proposta del RUP
prima dell’avvio della procedura di affidamento. Nel cantiere
privato la sua presenza sembra una scelta, visto che il d.P.R. n.
380/2001 non ne impone in via generale la nomina e per l’agibilità
si accontenta dell’attestazione del direttore dei lavori oppure, se
non nominato, di un professionista abilitato.

Eppure quella figura compare nella modulistica edilizia, diventa
obbligatoria per le opere in conglomerato cementizio armato e a
struttura metallica, e viene richiamata dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico
Sicurezza Lavoro)
come possibile responsabile dei
lavori incaricato dal committente. Soprattutto, una volta nominata,
entra nel perimetro di responsabilità disegnato dall’art. 29 del
Testo Unico Edilizia.

Su quel perimetro si è poi depositata una giurisprudenza
fittissima, che negli anni ha riempito gli spazi lasciati aperti
dalle norme, e lo ha fatto quasi sempre a partire da cantieri
finiti male. Ad esempio, il direttore dei lavori risponde anche lui
quando l’edificio viene costruito a una distanza inferiore a quella
consentita? E se poi bisogna demolire una parte di quanto è stato
realizzato, quel costo ricade su di lui?

A questi interrogativi risponde la Corte di Cassazione con
l’ordinanza
n. 22545 del 1° luglio 2026
, che chiarisce uno degli
aspetti più sottovalutati dal direttore dei lavori, perché nel
calcolo della distanza minima tra edifici conta l’ingombro reale
delle strutture, pilastri e portici compresi, e non la sola parete
perimetrale disegnata in progetto. Chi ha firmato il progetto e
seguito il cantiere può ritrovarsi a rimborsare al committente
l’arretramento dei pilastri, il restringimento del terrazzo e del
portico, le pratiche che ne sono seguite e le relative parcelle; e
nei gradi di merito non hanno retto né le dimissioni rassegnate
prima della fine dei lavori, né il mancato incarico per il
tracciamento.

Distanze non rispettate in cantiere, come nasce la causa contro il
direttore dei lavori

La vicenda nasce da una permuta, con cui una società ha ricevuto
un terreno edificabile per costruirvi un fabbricato bifamiliare,
impegnandosi a realizzare in cambio un fabbricato monofamiliare sul
lotto confinante. I lavori sono partiti nell’estate del 2010, con
un ingegnere incaricato come progettista e direttore unico dei
lavori, dimessosi nel marzo del 2014.

Durante il cantiere i sopralluoghi dell’ufficio tecnico comunale
hanno fatto emergere difformità tra il progetto approvato e le
opere eseguite, oltre alla violazione della disciplina sulle
distanze, con l’ordine di sospensione dei lavori e, poi,
un’ordinanza di demolizione di alcune porzioni. Sono stati avviati
un procedimento amministrativo e uno penale, quest’ultimo a carico
del legale rappresentante della società e non del tecnico, e per
rimettere le cose a posto la committente ha demolito una parte di
uno dei due fabbricati, arretrando alcuni pilastri posti a meno di
dieci metri dall’altra costruzione e restringendo il terrazzo e il
portico.

Ripristinati i luoghi in conformità al progetto, il procedimento
penale si è chiuso per la sopravvenuta conformità e quello
amministrativo con il rigetto delle domande. La società ha allora
citato l’ingegnere per il danno da inesatto adempimento del
contratto d’opera professionale, chiedendo i costi del ripristino,
delle procedure di sanatoria e delle spese tecniche collegate, e il
Tribunale, in parziale accoglimento, lo ha condannato a titolo di
responsabilità contrattuale a poco più di 23.500 euro, oltre
interessi e spese.

In appello il professionista ha contestato la prova
dell’inadempimento e l’utilizzabilità degli atti formati negli
altri giudizi, richiamando anche le dimissioni, il mancato mandato
per il tracciamento e le tolleranze costruttive, ma il gravame è
stato respinto. Il ricorso per cassazione si è ridotto a due
motivi, sulla prova della violazione e sul calcolo delle distanze,
ed è stato coltivato nonostante la comunicazione di una proposta di
definizione accelerata.

Art. 29 del Testo Unico Edilizia e distanza minima di dieci metri,
le regole in gioco

Per comprendere la decisione degli ermellini è necessario
inquadrare bene la normativa applicabile che, in questo caso, è
racchiusa nel Testo Unico Edilizia e nel decreto che fissa i limiti
inderogabili di distanza tra i fabbricati (il D.M. 2 aprile 1968, n.
1444
).

Il primo riferimento è l’art. 29 del d.P.R. n.
380/2001
(Testo Unico Edilizia), il
cui comma 1 mette titolare del permesso, committente e costruttore
sullo stesso piano per la conformità delle opere alla disciplina
urbanistica e alle previsioni di piano, e vi affianca il direttore
dei lavori per la conformità alle prescrizioni del permesso e alle
modalità esecutive.

Il comma 2 costruisce l’unica via d’uscita per chi dirige i
lavori, ed è una via stretta. Il direttore dei lavori non risponde
soltanto se ha contestato agli altri soggetti la violazione delle
prescrizioni del permesso, escluse le varianti in corso d’opera,
dandone contemporanea e motivata comunicazione al dirigente
dell’ufficio comunale; e nei casi di totale difformità o variazione
essenziale deve anche rinunziare all’incarico contestualmente, pena
la segnalazione al consiglio dell’ordine, con possibile sospensione
dall’albo da tre mesi a due anni.

Sul fronte delle misure opera l’art. 9 del D.M. n. 1444/1968,
che per i nuovi edifici ricadenti nelle zone diverse dalla A
prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di dieci
metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, con una
prescrizione di finalità igienico-sanitaria e non di tutela dei
rapporti di vicinato. Restano sullo sfondo l’art. 2697 del codice
civile sull’onere della prova e l’art. 380-bis del codice di
procedura civile sulla definizione accelerata dei ricorsi.

Perché nel calcolo delle distanze contano anche i pilastri del
portico

Alla luce di questo quadro, la Cassazione definisce del tutto
corretto il principio applicato in appello, secondo cui nel computo
delle distanze rilevano anche pilastri e porticati, elementi
costruttivi capaci di generare intercapedini pregiudizievoli per
l’igiene e la salubrità, e lo stesso vale per ogni struttura
stabile e non meramente ornamentale, come balconi e terrazze,
destinata ad ampliare la consistenza del fabbricato. Basta che un
solo segmento della parete, colonnato compreso, si collochi sotto i
dieci metri perché la norma risulti violata, e su questo la Corte
richiama un proprio precedente.

La tesi del pilastro puramente decorativo non ha potuto trovare
ingresso, perché muove dalle proporzioni dell’elemento, mai
accertate nei gradi di merito anche perché il pilastro era stato
nel frattempo demolito, e sollecita un’indagine preclusa in sede di
legittimità.

Sull’altro fronte, quello della prova, la violazione dell’art.
2697 del codice civile si ha soltanto quando il giudice rovescia
l’onere probatorio, non quando pesa le prove in un modo che la
parte non condivide, come la giurisprudenza di legittimità ripete
da tempo. I giudici d’appello avevano d’altronde lavorato su un
compendio ampio, fatto di provvedimenti amministrativi, del decreto
di sequestro preventivo e della consulenza d’ufficio, oltre che su
documenti formati in altri procedimenti e passati al vaglio
critico.

Netta è la posizione sul verbale di accertamento dell’illecito
edilizio, che fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti
attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, per
cui la misurazione di 9,74 metri fra il pilastro e la parete
antistante è rimasta incontestabile. Il ricorrente aveva puntato
sul mancato deposito del verbale, ma il suo contenuto, proprio
nella parte sulle distanze, risultava riportato nella relazione del
consulente e non era stato specificamente contestato.

Cosa deve verificare il direttore dei lavori prima del
tracciamento

Dal punto di vista tecnico va detto subito che la natura
ornamentale del pilastro e l’esattezza del metodo di misurazione
non sono state in realtà decise, perché la pronuncia si è arrestata
prima, sul terreno della prova e dei limiti del giudizio di
legittimità.

Resta però l’indicazione operativa, e pesa. Il tracciamento va
impostato sull’ingombro delle strutture e non sul filo delle
murature, e va riverificato dopo ogni modifica esecutiva. La misura
va presa e messa a verbale prima dei getti, quando correggere costa
poco, non dopo il sopralluogo, quando è già diventata un danno da
risarcire.

Sul piano sistematico, e senza che la pronuncia lo affronti,
l’esonero del comma 2 dell’art. 29 non premia chi si allontana dal
cantiere, ma chi mette per iscritto il proprio dissenso nei tempi
giusti, verso gli altri operatori e verso il Comune, e vi colloca
la rinuncia all’incarico come adempimento aggiuntivo nei casi più
gravi, non come alternativa alla contestazione. Quell’esonero,
peraltro, riguarda la responsabilità verso l’amministrazione,
mentre il rapporto con chi ha conferito l’incarico corre su un
binario contrattuale distinto.

Quando
il direttore dei lavori paga i danni al committente

In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso
e ha lasciato in piedi la condanna risarcitoria pronunciata nei
gradi di merito, aggiungendo, per la conformità dell’esito alla
proposta di definizione accelerata già comunicata, il pagamento di
un ulteriore importo in favore della controparte e della Cassa
delle ammende.

La postura che ne discende è di metodo prima che di merito. La
chiusura favorevole del procedimento penale non ha cancellato il
danno, perché il ripristino era già stato eseguito e i suoi costi
sono rimasti sul tavolo di qualcuno; e quei costi, in primo grado e
in appello, sono ricaduti in buona parte sul tecnico che aveva
diretto il cantiere.

La decisione si inserisce in un orientamento che da decenni
conta, nel calcolo delle distanze, tutto ciò che è stabile e non
decorativo, e lo affianca a una linea processuale sempre più rigida
verso chi chiede alla Corte di rifare i conti sul fatto. Per chi
dirige i lavori tutto si gioca su una misura sola, quella presa sul
terreno prima del getto, perché è lì che si decide chi pagherà la
demolizione.

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