ma l’Europa cosa può fare oggi per difendere lo Stato di diritto?


Se la prospettiva europea fosse davvero quella auspicata da Mario Draghi, la solidità dello Stato di diritto sarebbe il minimo sindacale richiesto dall’ambizione di costruire una federazione di Stati. Un fondamento talmente imprescindibile da risultare quasi scontato. Forse anche per Bruxelles, che infatti produce un report sul tema solo dal 2020. Circostanza singolare: il mercato unico, prima di tutto (e tutti), è monitorato e “relazionato” da decenni, il rapporto sui diritti fondamentali è stato introdotto già nel 2010, quello sul clima è centrale almeno dal protocollo di Kyoto (1997). E ce ne sono sull’innovazione già dagli anni ‘80, mentre quelli sull’immigrazione sono regolarmente in agenda da Maastricht.

È possibile che questo sia accaduto perché la spinta dei padri fondatori, che già guardavano a una sempre più stretta integrazione politica, si basava su principi condivisi e considerati inscalfibili, specie dopo i disastri causati dai nazionalismi. E quindi sì, democrazie liberali che intrapresero quel percorso probabilmente diedero per scontati alcuni elementi su cui si fondava il patto che li univa. Ma c’è anche altro: il rapporto sullo Stato di diritto ha una forte connotazione politica ed è suscettibile di urtare le diverse sensibilità nazionali. Qui arriva il punto dolente. L’allargamento dell’Ue e le spinte nazionaliste potrebbero aver svelato la fragilità di ciò che si considerava dato una volta per tutte, tanto da non meritare una relazione annuale dedicata.

Ma in cosa consiste il monitoraggio europeo sullo Stato di diritto? Sostanzialmente nella verifica dell’adeguamento degli Stati membri agli standard fissati dall’ordinamento europeo per quattro grandi macroaree: il sistema giudiziario, la lotta alla corruzione, la libertà e il pluralismo dei media e gli equilibri istituzionali, cioè il principio anglosassone di checks and balances derivante dalla teoria della separazione dei poteri elaborata da Montesquieu.

Il fatto è che il sistema si limita a individuare scostamenti rispetto a determinati standard, ma gli strumenti a disposizione dell’Unione per correggerli non sono molti. Una delle possibilità è l’attivazione dell’articolo 7 del Trattato dell’Unione europea (Tue) che, su iniziativa del Parlamento europeo, della Commissione o di un terzo degli Stati membri, consente al Consiglio di «constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori» fondamentali che legano i Paesi dell’Unione. Tra questi, espressi nell’articolo 2 dello stesso Trattato, c’è appunto lo Stato di diritto. Qualora sia verificata la persistenza di queste criticità, si può procedere, attraverso vari passaggi, a sanzioni, come per esempio la sospensione di alcuni diritti derivanti dai Trattati dello Stato in questione (tra i quali, in determinate circostanze, il diritto di voto in Consiglio). Finora non si è arrivati a questo punto.

Ma l’articolo 7 è stato comunque attivato per due Paesi: Polonia e Ungheria. Il primo, nel 2017, per la controversa riforma giudiziaria che secondo l’Ue mina l’indipendenza dei giudici. Il secondo, l’anno successivo, per più violazioni su diversi ambiti: giustizia, media, corruzione, diritti fondamentali. Nel caso della Polonia la procedura si è chiusa nel 2024, dopo l’arrivo del nuovo governo guidato da Donald Tusk, che ha avviato un percorso di riforme per ripristinare l’indipendenza della giustizia. Le questioni relative allo Stato di diritto, tuttavia, non sono del tutto superate: ancora nel 2025 la Corte di giustizia dell’Ue è intervenuta più volte sulla Polonia, censurando violazioni relative all’indipendenza dei giudici, alla composizione e al ruolo della Corte costituzionale e al rispetto del primato del diritto dell’Unione.

La procedura nei confronti dell’Ungheria è tuttora aperta, ma è probabile che verrà chiusa dopo la sconfitta di Viktor Orbán ad opera di Péter Magyar alle ultime elezioni. A differenza della Polonia, tuttavia, qui il problema non è strettamente giudiziario ma sistemico, per così dire. Nel mirino ci sono vari aspetti: indipendenza della magistratura (nomine dei procuratori, pressioni su giudici); corruzione ad alto livello con track record limitato (basse condanne e inefficacia repressiva) e interferenze su media e Ong. Interferenze che sono state praticate anche attraverso leggi dedicate, come quella che istituisce l’Ufficio per la protezione della sovranità, un organo con ampi poteri di indagine sulle attività ritenute suscettibili di minacciare la sovranità dell’Ungheria, comprese quelle sostenute da finanziamenti stranieri. La Commissione europea ritiene che la legge possa incidere negativamente sulla libertà di associazione.

Ma cosa accade quando forze nazionaliste vanno al potere? Il nazionalismo è contrario allo Stato di diritto? La risposta, tecnicamente, sarebbe un no. Nel senso che una formazione che rivendica l’autodeterminazione nazionale, di per sé, non è incompatibile con lo Stato di diritto. Ma se si ritiene che una maggioranza, solo perché legittimata dal voto popolare, abbia il diritto di sovvertire gli ordinamenti e le istituzioni europee, bersaglio preferito dei populismi, il rischio inizia a essere alto. Un governo nazionalista è fuori dallo Stato di diritto se adotta una concezione illimitata della sovranità popolare. Se accetta la Costituzione, non limita i diritti, tutela le minoranze e rispetta la separazione dei poteri, non ci sono controindicazioni istituzionali. Quando invece considera se stesso come espressione diretta e più autentica della volontà popolare il rischio è che legga nei contrappesi istituzionali un ostacolo alla sovranità e si adoperi per delegittimarli. Il punto, quindi, non è tanto la nazione, né la sacralità conferita all’idea di un popolo sovrano, quanto la presunzione che chi parla in nome della nazione, magari legittimato da un consenso elettorale anche molto ampio (come nel caso dell’AfD in Sassonia-Anhalt), non si ponga limiti.

È chiaro allora che il rapporto sullo Stato di diritto, per quanto necessario, rischia di diventare un esercizio retorico se l’Unione non dispone al contempo di strumenti di governo capaci di garantire il rispetto di un percorso condiviso. E lo stesso vale per il sistema sanzionatorio, che non garantisce di per sé un cambiamento di rotta nei Paesi che presentano criticità sul piano dello Stato di diritto. È chiaro allora che la tutela dello Stato di diritto non può essere separata dalla capacità dell’Unione di far rispettare efficacemente le regole che essa stessa si è data. L’ambizione federalista non può che prendere le mosse da questo dato di fatto.


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