Un plagio a Gran Burrone


Un plagio a Gran Burrone

 

Abstract

L’ordinanza del Tribunale di Venezia del 28 novembre 2024 affronta il delicato confine tra idea, espressione creativa e plagio nell’ambito della tutela autorale. La controversia riguardava il progetto editoriale “The Elf on the Shelf”, il relativo personaggio “Scout Elf” e un’opera italiana avente ad oggetto un elfo natalizio, nonché il pupazzo correlato. Il Tribunale ha rigettato il ricorso cautelare per difetto del fumus boni iuris, ritenendo che le analogie individuate dalla ricorrente non fossero sufficienti a dimostrare la riproduzione della forma espressiva tutelabile. La decisione ribadisce così un principio centrale del diritto d’autore: la protezione non si estende all’idea, al tema o al modello narrativo in quanto tali, ma alla concreta forma espressiva nella quale l’apporto creativo dell’autore si manifesta.

 

The order of the Court of Venice of 28 November 2024 offers an interesting analysis of the boundary between idea, creative expression and plagiarism in copyright law. The dispute concerned the editorial project “The Elf on the Shelf”, its “Scout Elf” character, and an Italian work featuring a Christmas elf, together with the related doll. The Court dismissed the interim application for lack of fumus boni iuris, holding that the similarities relied upon by the claimant were insufficient to establish reproduction of protected creative expression. The decision confirms a fundamental principle of copyright law: protection does not extend to ideas, themes or general narrative schemes as such, but to the concrete form of expression in which the author’s creative contribution is embodied.

 

 

Il caso veneziano.

L’ordinanza del Tribunale di Venezia del 28 novembre 2024, resa dalla Sezione specializzata in materia di impresa, prende le mosse dalla controversia relativa al progetto editoriale statunitense “The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition”, al personaggio “Scout Elf” e al relativo pupazzo, contrapposti al libro italiano “L’Elfo di Babbo Natale” e al personaggio-pupazzo denominato “Fratellino Magico”.

La ricorrente lamentava la violazione del diritto d’autore, il plagio e la contraffazione della propria opera, oltre a ipotesi di imitazione servile e concorrenza parassitaria.

Il Tribunale ha tuttavia rigettato il ricorso cautelare per difetto del fumus boni iuris.

La decisione è particolarmente interessante perché non si limita a verificare la presenza di elementi comuni, ma procede a distinguere ciò che appartiene alla sfera dell’idea e del patrimonio culturale generale da ciò che costituisce invece forma espressiva individualizzata e, quindi, potenzialmente protetta.

Secondo la ricostruzione della decisione, il libro italiano presenta una diversa forma espressiva, sia sotto il profilo della forma interna sia sotto quello della forma esterna, risultando frutto di un autonomo apporto creativo. Quanto al pupazzo, il Tribunale ha inoltre escluso la sussistenza di quel grado minimo di originalità necessario per riconoscere una tutela autorale piena, rilevando comunque significative differenze rispetto al prodotto della ricorrente.

È stata infine esclusa anche la prospettata concorrenza parassitaria e l’imitazione servile. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese.

L’idea non è l’opera

Il punto centrale della decisione veneziana si colloca all’interno di un orientamento consolidato della giurisprudenza italiana ed europea.

L’art. 1 della legge n. 633 del 1941 protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo. La creatività richiesta dalla legge non coincide con una novità assoluta o con un livello di originalità eccezionale: è sufficiente un apporto personale, anche minimo, purché riconoscibile nella forma espressiva dell’opera.

Ciò che non può essere monopolizzato è invece l’idea in quanto tale.

La distinzione è essenziale. L’idea di un elfo natalizio, la sua collocazione nel periodo delle feste, la funzione narrativa attribuitagli, oppure l’idea generale di un personaggio fantastico che interagisce con i bambini appartengono a un patrimonio concettuale che non può essere sottratto alla libera utilizzazione.

La tutela nasce soltanto quando tali elementi siano organizzati e rappresentati attraverso una forma espressiva che rifletta le scelte libere e creative dell’autore.

È precisamente questo il punto nel quale il Tribunale di Venezia colloca la propria valutazione.

La Cassazione: prima l’opera, poi il plagio

Particolarmente significativa è Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2020, n. 10300.

La Corte ha affermato che la protezione del diritto d’autore postula il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non nell’idea alla base dell’opera, ma nella forma della sua espressione. L’opera deve riflettere la personalità dell’autore attraverso sue scelte libere e creative.

La verifica dell’autonomo apporto creativo costituisce poi un accertamento di fatto riservato al giudice del merito.

Ancora più importante, per la struttura logica del ragionamento, è Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2011, n. 25173.

La Corte ha chiarito che il carattere creativo e la novità costituiscono elementi costitutivi del diritto d’autore e che, prima ancora di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, occorre stabilire se l’opera originaria possieda essa stessa i requisiti per beneficiare della protezione.

Il principio è di grande rilievo: non si può parlare di plagio di un’opera che, per difetto di compiutezza espressiva o di autonomia creativa, non sia a sua volta adeguatamente protetta.

Nella stessa direzione si colloca Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2005, n. 24594, relativa alla controversia concernente le quattro battute musicali di “Nelle mie notti”. Anche in quel caso la Corte ha sottolineato che il giudice deve verificare preliminarmente la creatività e la novità dell’opera asseritamente plagiata, prima di affrontare il problema della sua eventuale riproduzione.

Ne deriva una sequenza logica precisa:

viene prima la proteggibilità dell’opera; poi l’individuazione del suo nucleo creativo; infine il confronto con l’opera successiva.

Le sentenze che mostrano il volto opposto: quando il plagio c’è

L’orientamento restrittivo non significa affatto che il plagio sia difficilmente configurabile.

Quando la seconda opera riproduce gli elementi individualizzanti e creativi della prima, la tutela può essere pienamente riconosciuta.

È significativo il caso deciso dal Tribunale di Milano con sentenza n. 11259/2009, nel quale un pittore aveva riprodotto pedissequamente un ciclo di fotografie realizzate da un fotografo professionista, trasferendole su tela e commercializzandole.

Il Tribunale riconobbe la violazione dei diritti morali e patrimoniali dell’autore, disponendo l’inibitoria, la distruzione delle opere plagiarie e il risarcimento del danno.

Il confronto con Venezia è illuminante.

A Milano non era stata semplicemente ripresa l’idea di rappresentare determinati soggetti: erano stati riprodotti gli specifici elementi compositivi e rappresentativi delle fotografie.

È dunque la forma concreta dell’opera a determinare il passaggio dalla libera utilizzazione dell’idea alla violazione del diritto esclusivo.

Anche Cass. civ., 29 maggio 2015, n. 11225, resa nella controversia relativa a “The Most Beautiful Girl in the World” di Prince, si colloca nel versante della tutela effettiva dell’opera quando sia accertata una violazione del diritto d’autore. La pronuncia è inoltre significativa per i criteri di determinazione del danno derivante dall’utilizzazione abusiva dell’opera.

La Corte di giustizia dell’Unione europea: la creatività come scelta libera

Il quadro nazionale deve essere letto insieme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Fondamentale è la sentenza CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV.

La Corte ha individuato il criterio dell’“opera” nella presenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività e, soprattutto, nell’esistenza di una creazione intellettuale propria dell’autore.

La creatività rilevante è quella che manifesta scelte libere e creative.

La Cassazione italiana ha espressamente richiamato Cofemel nella propria ricostruzione del requisito della creatività.

Il principio europeo rafforza quindi la distinzione operata dal Tribunale di Venezia: non ogni caratteristica che renda riconoscibile un personaggio o un prodotto è necessariamente protetta; occorre individuare gli elementi nei quali si manifesta una vera scelta creativa dell’autore.

Sabel, Canon e Lloyd: il contributo europeo sul metodo comparativo.

Un secondo gruppo di precedenti della Corte di giustizia è costituito dalle note sentenze in materia di marchi:

CGUE, 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel BV v Puma AG;

CGUE, 29 settembre 1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.;

CGUE, 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV.

Queste pronunce non sono precedenti diretti in materia di plagio autorale: riguardano il rischio di confusione tra marchi. Il loro valore, nel nostro discorso, è dunque soprattutto metodologico.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti e dell’impressione complessiva prodotta dai segni. Sabel costituisce il punto di riferimento per questo criterio; Canon sviluppa il principio dell’interdipendenza tra i diversi fattori; Lloyd precisa ulteriormente il ruolo della percezione del consumatore medio.

Il dato metodologico è prezioso anche nel confronto tra opere: non è corretto isolare artificialmente una singola coincidenza e trasformarla nella prova del plagio. Occorre invece verificare quali siano gli elementi realmente caratterizzanti, quale sia il loro peso nell’economia complessiva dell’opera e quale sia l’impressione complessiva derivante dal confronto.

Il punto di equilibrio: né monopolio dell’idea né libertà di copia

La giurisprudenza consente così di tracciare una linea abbastanza netta.

Da una parte, non può essere attribuito all’autore un monopolio su un tema, un genere, un personaggio archetipico, una situazione narrativa o un’idea.

Dall’altra, la libertà creativa del secondo autore non può trasformarsi nella libertà di appropriarsi della forma espressiva individualizzata dal primo.

La domanda corretta non è dunque:

“Le due opere si assomigliano?”

La domanda è:

“La seconda opera riproduce elementi creativi individualizzanti della prima, oppure utilizza liberamente un’idea, un tema o un patrimonio espressivo comune?”

È questa la domanda che, in sostanza, consente di comprendere la decisione veneziana.

Il confronto tra Venezia, Cassazione e Corte di giustizia

Il Tribunale di Venezia si colloca in un punto di equilibrio tra due esigenze apparentemente contrapposte.

Da un lato, la Cassazione impone di accertare anzitutto che l’opera originaria sia effettivamente protetta e che contenga un autonomo apporto creativo. Cass. 10300/2020 e Cass. 25173/2011 costituiscono, sotto questo profilo, i riferimenti più immediati.

Dall’altro, la giurisprudenza della Corte di giustizia, attraverso Cofemel, riconduce la protezione alla presenza di una creazione intellettuale propria dell’autore, fondata su scelte libere e creative.

Sabel, Canon e Lloyd aggiungono, su un diverso terreno – quello dei marchi – il criterio della valutazione globale, evitando che il giudizio venga deformato dalla scomposizione artificiosa dei singoli elementi.

Il risultato è una metodologia comparativa articolata in tre passaggi: individuare l’opera protetta; isolare il suo nucleo creativo; verificare se tale nucleo sia stato riprodotto nella seconda opera.

Nel caso dell’Elfo, il Tribunale di Venezia ha ritenuto che tale percorso non conducesse al riconoscimento del plagio: l’elemento comune apparteneva, almeno in larga misura, alla dimensione tematica e culturale generale, mentre la concreta forma espressiva presentava differenze sufficienti a escludere la sovrapposizione dell’apporto creativo.

Il confronto con i precedenti nei quali il plagio è stato invece riconosciuto conferma che la distinzione non passa dalla quantità astratta di somiglianze, ma dalla loro qualità creativa e individualizzante.

In definitiva, il diritto d’autore protegge la creatività senza trasformarla in un diritto di proprietà sulle idee.

È forse questa la lezione più interessante della decisione veneziana: l’idea appartiene al campo; il diritto d’autore protegge il modo in cui l’autore gioca la partita.


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