Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 8 settembre 2026



Presidente: Lenaerts – Relatrice: Spineanu-Matei

«Rinvio pregiudiziale – Marchi – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 9, paragrafo 2, lettera c) – Direttiva (UE) 2015/2436 – Articolo 10, paragrafo 2, lettera c) – Articolo 10, paragrafo 6 – Diritto conferito dal marchio – Nozione di “uso nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, di qualsiasi segno” – Nozione di “giusto motivo” – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Bilanciamento dei diritti fondamentali – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali – Libertà d’espressione – Articolo 17 di tale Carta – Diritto di proprietà – Diritto del titolare di un marchio notorio di opporsi all’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile al marchio – Uso di tale segno da parte del terzo nell’ambito di una campagna politica».

Nella causa C‑298/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (Tribunale delle imprese di lingua neerlandese di Bruxelles, Belgio), con decisione del 4 maggio 2023, pervenuta in cancelleria l’8 maggio 2023, nel procedimento Inter IKEA Systems BV contro Algemeen Vlaams Belang VZW, S, T, U, V, Vrijheidsfonds VZW.

[…]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), nonché dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Inter IKEA Systems BV (in prosieguo: la «Inter IKEA»), da un lato, e la Algemeen Vlaams Belang VZW, S, T, U, V e il Vrijheidsfonds VZW, dall’altro, in merito ad un’azione per contraffazione di marchi Benelux e dell’Unione europea di cui la Inter IKEA è titolare.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La Carta

3. Ai sensi dell’articolo 11 della Carta, intitolato «Libertà di espressione e d’informazione»:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati».

4. L’articolo 17 della Carta, intitolato «Diritto di proprietà», così dispone:

«1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. (…)

2. La proprietà intellettuale è protetta».

5. L’articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», così dispone:

«1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

(…)

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»)] il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa.

(…)».

Direttiva 2015/2436

6. Il considerando 27 della direttiva 2015/2436 enuncia quanto segue:

«È opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio d’impresa non permettano al titolare di vietare l’uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. (…) È opportuno, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del marchio d’impresa al fine di identificare e menzionare prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare. (…) L’uso di un marchio d’impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe essere applicata in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione».

7. L’articolo 10 della suddetta direttiva, intitolato «Diritti conferiti dal marchio d’impresa», così recita:

«1. La registrazione di un marchio d’impresa conferisce al titolare diritti esclusivi.

2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che:

(…)

c) sia identico o simile al marchio d’impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d’impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare a norma del paragrafo 2:

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio;

b) di offrire o immettere in commercio o stoccare a tali fini i prodotti ovvero offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d) di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;

e) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;

f) di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU 2006, L 376, pag. 21)].

(…)

6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l’uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi».

Regolamento 2017/1001

8. Il considerando 21 del regolamento 2017/1001 prevede quanto segue:

«È opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio UE non permettano al titolare di vietare l’uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale. (…) L’uso di un marchio d’impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe essere applicato in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione».

9. L’articolo 9 di tale regolamento, intitolato «Diritti conferiti dal marchio [dell’Unione europea]», così dispone:

«1. La registrazione del marchio [dell’Unione europea] conferisce al titolare un diritto esclusivo.

2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio [dell’Unione europea], il titolare del marchio [dell’Unione europea] ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:

(…)

c) il segno è identico o simile al marchio [dell’Unione europea], a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio [dell’Unione europea] è stato registrato, se il marchio [dell’Unione europea] gode di notorietà nell’Unione e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio [dell’Unione europea] o reca pregiudizio agli stessi.

3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:

a) l’apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;

b) l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;

c) l’importazione o l’esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;

d) l’uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;

e) l’uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;

f) l’uso del segno nella pubblicità comparativa in una maniera contraria alla direttiva [2006/114].

(…)».

Convenzione Benelux

10. L’articolo 2.20 della Convenzione Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli), del 25 febbraio 2005, firmata all’Aia dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «Convenzione Benelux»), intitolato «Diritti conferiti dal marchio», prevede quanto segue:

«1. La registrazione di un marchio d’impresa di cui all’articolo 2.2 conferisce al suo titolare diritti esclusivi.

2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato e fatta salva l’eventuale applicazione del diritto comune in materia di responsabilità civile, il titolare di detto marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare un segno quando:

(…)

c. il segno è identico o simile al marchio d’impresa, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per cui il marchio d’impresa è stato registrato, se il marchio d’impresa gode di notorietà nel territorio del Benelux e se l’uso del segno nel commercio senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi;

d. il segno è utilizzato per fini diversi da quelli di contraddistinguere i prodotti o servizi, se l’uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi.

(…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11. La Inter IKEA è titolare dei seguenti quattro marchi (in prosieguo, congiuntamente: i «marchi IKEA»):

– il marchio denominativo Benelux IKEA, registrato il 29 gennaio 1971 per prodotti della classe 20 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondente alla seguente descrizione: «Mobili»;

– il marchio denominativo Benelux IKEA, registrato il 12 ottobre 1976 per prodotti della classe 11, della classe 24 e della classe 27 corrispondenti, rispettivamente, alle seguenti descrizioni: «Illuminazione», «Prodotti tessili» e «Tappeti»;

– il marchio semi-figurativo Benelux di seguito rappresentato, registrato il 27 febbraio 1987 per un insieme molto vasto di prodotti e servizi: – il marchio denominativo dell’Unione europea IKEA, registrato il 1º ottobre 1998 per un insieme molto vasto di prodotti e servizi.

12. Il 14 novembre 2022, il partito politico Vlaams Belang ha presentato pubblicamente, in occasione di una conferenza stampa, il suo programma politico intitolato «IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders» («Piano‑IKEA – l’immigrazione può davvero andare diversamente»), avente ad oggetto la riforma della politica di asilo e di immigrazione in Belgio. In occasione di tale presentazione, l’oratore ha indicato che tale programmo non significava «Ingvar Kamprad Elmtaryd e Agunnaryd [che è il] vero significato dell’acronimo IKEA». Detto programma elencava quindici proposte politiche descritte come pronte per l’assemblaggio da parte del governo belga. Tali proposte erano accompagnate da illustrazioni comprendenti segni corrispondenti ai marchi IKEA nonché personaggi somiglianti a quelli che compaiono nelle istruzioni di montaggio dei prodotti dell’impresa IKEA. Tale conferenza stampa e presentazione sono state completate da un programma politico più sviluppato, disponibile solo in forma elettronica sul sito Internet del Vlaams Belang. Detta conferenza stampa è stata menzionata sui canali dei social media del summenzionato partito politico.

13. Il 22 novembre 2022, la Inter IKEA ha proposto dinanzi al Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (Tribunale delle imprese di lingua neerlandese di Bruxelles, Belgio), giudice del rinvio, un’azione per contraffazione dei marchi IKEA diretta contro l’Algemeen Vlaams Belang VZW e il Vrijheidsfonds, due associazioni senza scopo di lucro, nonché contro le persone fisiche che rappresentano il Vlaams Belang. Il giudice del rinvio ha dichiarato tale azione ricevibile unicamente nei confronti del Vrijheidsfonds, che ha condotto la campagna del Vlaams Belang in nome e per conto di tale partito politico o dei suoi rappresentanti.

14. Il giudice del rinvio indica che il Vrijheidsfonds riconosce di aver utilizzato i marchi IKEA senza il consenso del loro titolare e che tale associazione si è impegnata a cessare tale utilizzo fino alla pronuncia della decisione conclusiva del procedimento principale. Tale giudice precisa che detta associazione sostiene di aver sfruttato la notorietà dei marchi di cui trattasi per rafforzare il proprio messaggio e aumentarne la diffusione, considerando che ciò costituisce un «giusto motivo», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 nonché dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della direttiva 2015/2436.

15. A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene che il diritto esclusivo del titolare di un marchio sia un diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, ma che tale diritto esclusivo non sia assoluto.

16. Infatti, l’esercizio del suddetto diritto esclusivo sarebbe limitato alle situazioni in cui l’uso del marchio in questione da parte di un terzo pregiudichi le funzioni di tale marchio. In particolare, poiché la funzione di un marchio, consistente nel garantire l’origine dei prodotti o servizi, è legata al principio di specialità, questa funzione potrebbe essere compromessa solo in presenza di un rischio di confusione nella mente del consumatore circa l’origine di un prodotto o servizio contraddistinto da tale marchio. Una lesione della funzione di investimento di un marchio sarebbe ipotizzabile solo qualora l’uso in questione da parte di un terzo ostacoli in modo sostanziale l’uso di tale marchio da parte del suo titolare per acquisire o conservare una reputazione idonea ad attirare o fidelizzare i consumatori. Una lesione della funzione pubblicitaria di un marchio autorizzerebbe il titolare di quest’ultimo a vietare tale uso da parte di un terzo solo ove siffatto uso leda tale marchio in quanto elemento di promozione delle vendite o come strumento di strategia commerciale del suo titolare.

17. Peraltro, la nozione di «giusto motivo», che può essere invocata da un terzo, dovrebbe essere interpretata in modo conforme al diritto fondamentale alla libertà di espressione, garantito dall’articolo 10 della CEDU, e dall’articolo 11 della Carta, fermo restando che neppure detto diritto è assoluto.

18. La libertà di espressione potrebbe, infatti, essere limitata per tutelare altri interessi. Sarebbero quindi legittime le restrizioni di tale libertà che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, segnatamente per la tutela della reputazione o dei diritti altrui, tra cui, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo vertente segnatamente sull’articolo 10 della CEDU, i diritti di proprietà industriale, in particolare i diritti di marchio.

19. Secondo il giudice del rinvio, la presente causa riguarda, pertanto, un conflitto tra diritti fondamentali di pari rango, vale a dire il diritto di proprietà e il diritto alla libertà di espressione, che esso deve bilanciare.

20. In primo luogo, tale giudice rileva che, secondo varie fonti, il diritto esclusivo del titolare di un marchio deve essere interpretato in modo da rispettare pienamente la libertà di espressione.

21. A tal riguardo, detto giudice rinvia, anzitutto, al rapporto tra il diritto di proprietà del titolare di un marchio e il diritto alla libertà di espressione di un terzo che sarebbe riconosciuto, in termini simili, sia dal considerando 27 della direttiva 2015/2436 sia dal considerando 21 del regolamento 2017/1001, come avrebbe sottolineato la Corte nella sentenza del 27 febbraio 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO (C‑240/18 P, EU:C:2020:118, punto 56).

22. La giurisprudenza della Corte si fonderebbe poi su un’interpretazione estensiva della libertà di espressione, il che risulterebbe in particolare dalle conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nelle cause riunite Google France e Google (da C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2009:569, paragrafi 102 e 103) nonché dalle conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa L’Oréal e a. (C‑324/09, EU:C:2010:757, paragrafo 48).

23. Infine, il giudice del rinvio rileva che, nel corso del procedimento legislativo che ha preceduto l’adozione della direttiva 2015/2436, il Parlamento europeo aveva proposto l’adozione di un’eccezione al diritto esclusivo a favore di qualsiasi uso parodistico del marchio, ma tale proposta non era stata accolta.

24. In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che il diritto esclusivo del titolare di un marchio non prevalga automaticamente sulla libertà di espressione. Secondo la giurisprudenza della Corte, occorrerebbe invece giungere, caso per caso e alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, ad un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà e la libertà di espressione, che sono di pari rango. Tale giudice fa riferimento, a tal riguardo, alla giurisprudenza della Corte nel settore del diritto d’autore.

25. In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, sebbene non siano ancora definite le circostanze che possono rientrare nella nozione di «giusto motivo» quando è in discussione la parodia di un marchio, la Corte, nella sua sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49, punti 45 e 46), ha abbandonato l’interpretazione restrittiva di tale nozione. Detto giudice rileva che la Corte ha indicato che la suddetta nozione può anche ricollegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizzi un segno identico o simile al marchio notorio, che la stessa nozione tende «a trovare un equilibrio tra gli interessi in questione», cosicché «l’invocazione da parte di un terzo di un giusto motivo per l’uso di un segno simile a un marchio notorio non può condurre al riconoscimento, a suo vantaggio, dei diritti connessi ad un marchio registrato, bensì obbliga il titolare del marchio notorio a tollerare l’utilizzo del segno simile».

26. Peraltro, detto giudice osserva che la nozione di «giusto motivo» ha dato luogo a interpretazioni divergenti nella giurisprudenza belga e dei Paesi Bassi. In particolare, i giudici belgi interpreterebbero tale nozione in modo molto restrittivo. La dottrina, a fini di armonizzazione, avrebbe proposto diversi criteri, quali la natura o la finalità dell’opinione espressa, l’entità del danno subito dal titolare a causa dell’opinione espressa, della durata o della frequenza dell’espressione dell’opinione, l’ampiezza della notorietà del marchio interessato, l’esistenza di un pregiudizio gratuito alla reputazione di tale marchio o, ancora, il nesso, nella mente del pubblico, tra il titolare di detto marchio e l’opinione espressa.

27. Il giudice del rinvio osserva altresì che la Corte di giustizia del Benelux, nella sua sentenza del 14 ottobre 2019, Moët Hennessy Champagne Service (MHCS)/Cedric Art (causa A 2018/1/8), ha dichiarato che «la libertà artistica costituisce un giusto motivo ai sensi dell'[articolo 2.20, paragrafo 2, lettera d), della Convenzione Benelux] per l’uso di un segno identico o simile al marchio, a fini diversi da quelli di contraddistinguere prodotti o servizi, se l’espressione artistica è il risultato originale di un processo di formattazione creativa che non è destinato a recare pregiudizio al marchio o al suo titolare». Il giudice del rinvio ritiene che, secondo tale interpretazione molto ampia della nozione di «giusto motivo», un siffatto motivo sarà escluso solo ove il terzo avesse l’intenzione di nuocere al titolare del marchio di cui trattasi. Tale sentenza avrebbe dato luogo a critiche nella dottrina, in particolare perché si riferirebbe unicamente alla libertà di espressione artistica, senza elencare i criteri che consentono di raggiungere un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà conferito da un marchio al suo titolare e la libertà di espressione del terzo, e rimarrebbe la questione se alla libertà di espressione politica debbano applicarsi criteri diversi da quello della sopra citata intenzione di nuocere.

28. In tali circostanze, il Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (Tribunale delle imprese di lingua neerlandese di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la libertà di espressione, compresa la libertà di esprimere opinioni politiche e la parodia politica, quale sancita dall’articolo 10 della [CEDU] e dall’articolo 11 della [Carta], configuri un “giusto motivo” per usare un segno identico o simile a un marchio che gode di notorietà, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del [regolamento 2017/1001] nonché dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della [direttiva 2015/2436].

Quali criteri il giudice nazionale deve eventualmente prendere in considerazione per valutare l’equilibrio tra detti diritti fondamentali, e quale rilevanza debba essere attribuita a ciascuno di tali criteri.

In particolare, se il giudice nazionale possa tenere conto dei criteri seguenti, e/o se esistano criteri integrativi:

– o la misura in cui l’espressione abbia un carattere o un obiettivo commerciale;

– o la misura in cui tra le parti svolgano un ruolo motivi concorrenziali;

– o la misura in cui l’espressione abbia un interesse generale, sia socialmente rilevante o provochi una discussione;

– o il rapporto tra i criteri che precedono;

– o il grado di notorietà del marchio invocato;

– o l’entità dell’uso illecito, la sua intensità e sistematicità e la misura di diffusione territoriale, temporale e quantitativa, tenendo conto altresì della misura in cui essa è proporzionata al messaggio perseguito dall’espressione;

– o la misura in cui l’espressione, e le circostanze che la accompagnano, come il nome dell’espressione e la sua promozione, arrechino pregiudizio alla rinomanza, al carattere distintivo e all’immagine dei marchi invocati (la “funzione pubblicitaria”);

– o la misura in cui l’espressione presenti un proprio contributo originale e la misura in cui si sia cercato di evitare confusione o associazione con i marchi invocati, o l’impressione che esista un legame commerciale o di altro genere tra l’espressione e il titolare del marchio (la “funzione di indicazione di origine”), tenuto conto del modo in cui il titolare del marchio ha costruito una determinata immagine e reputazione mediante pubblicità e comunicazione».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

29. Nelle sue osservazioni scritte, la Inter IKEA fa valere di aver interposto appello avverso la sentenza con cui la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata deferita alla Corte e che, pertanto, il giudice del rinvio sarebbe spogliato della controversia principale a causa dell’effetto devolutivo di tale appello. In tale contesto, la Inter IKEA sostiene, facendo riferimento all’ordinanza del 24 marzo 2009, Nationale Loterij (C‑525/06, EU:C:2009:179, punti 10 e 11), che, anche in caso di mancato ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale, non occorre rispondere alla questione sollevata, dato che la ratio del rinvio pregiudiziale non è la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì la necessità di dirimere concretamente un contenzioso. Inoltre, il giudice del rinvio non avrebbe fornito tutti gli elementi necessari e spiegato specificamente in che modo la risposta alla questione pregiudiziale sia utile e oggettivamente necessaria per il procedimento principale.

30. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere [v. sentenza del 1º dicembre 1965, Schwarze, 16/65, EU:C:1965:117, pag. 1094; ordinanza del 26 gennaio 1990, Falciola, C‑286/88, EU:C:1990:33, punto 7, e sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 21].

31. Nell’ambito di tale cooperazione, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [v. sentenze dell’8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, C‑231/89, EU:C:1990:386, punto 20, e del 25 febbraio 2025, Alphabet e a., C‑233/23, EU:C:2025:110, punto 26 e giurisprudenza citata).

32. Ne consegue che una questione pregiudiziale vertente sul diritto dell’Unione gode di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione del genere è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in modo utile alla questione che le viene sottoposta [sentenza del 25 febbraio 2025, Alphabet e a., C‑233/23, EU:C:2025:110, punto 27 e giurisprudenza citata].

33. Inoltre, nel caso di un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, l’articolo 267 TFUE non osta a che le decisioni di un siffatto giudice che adisce la Corte in via pregiudiziale restino soggette ai normali mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale. Tuttavia, nell’interesse della chiarezza e della certezza del diritto, la Corte deve attenersi alla decisione di rinvio, che deve produrre i suoi effetti finché non sia stata revocata (sentenze del 12 febbraio 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, EU:C:1974:12, punto 3, e del 16 dicembre 2008, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, punto 89).

34. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha indicato che è stato nel frattempo respinto in quanto irricevibile l’appello interposto dalla Inter IKEA avverso la sentenza con cui la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata deferita alla Corte. Inoltre, tale giudice non ha revocato la decisione di rinvio, ritenendo che spetti alla Corte statuire sulla questione pregiudiziale, circostanza che la Inter IKEA del resto non contesta più.

35. Pertanto, a differenza della causa che ha dato luogo all’ordinanza del 24 marzo 2009, Nationale Loterij (C‑525/06, EU:C:2009:179, punti da 8 a 11), che riguardava una controversia decisa da un giudice d’appello che ha riformato la decisione di rinvio pregiudiziale e che ha quindi assunto la responsabilità di garantire il rispetto del diritto dell’Unione, la controversia principale è pendente dinanzi al giudice del rinvio e rimane irrisolta.

36. Dalla decisione di rinvio risulta peraltro chiaramente che la controversia principale verte sulla questione della liceità dell’uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a marchi notori Benelux e dell’Unione europea, poiché tale uso, senza il consenso del titolare di tali marchi, costituirebbe una forma di libertà di espressione di detto terzo. A tal riguardo, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione della nozione di «giusto motivo» per fare uso di un segno identico o simile a un marchio notorio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001, nonché dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della direttiva 2015/2436, in particolare per quanto riguarda la questione se la libertà di espressione, compresa la libertà di esprimere opinioni politiche e la parodia politica, possa costituire un siffatto giusto motivo.

37. Per di più, detto giudice indica le ragioni precise che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione di tali disposizioni e a ritenere necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte.

38. Ciò posto, risulta che l’interpretazione richiesta di dette disposizioni abbia un rapporto con la realtà effettiva e con l’oggetto della controversia principale e che una risposta della Corte alla questione sollevata sia utile per la soluzione di quest’ultima.

39. Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

40. Occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è stato investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se del caso, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella sua questione (v. sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, punto 9, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591, punto 44).

41. In tali circostanze, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della direttiva 2015/2436, letti in combinato disposto con gli articoli 11 e 17, paragrafo 2, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, qualora un terzo utilizzi un segno identico o simile a un marchio notorio, la libertà di espressione, compresa la libertà di esprimere opinioni politiche e la parodia politica, può costituire un «giusto motivo» ai sensi, da un lato, del suddetto articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del suddetto articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e, dall’altro, del suddetto articolo 10, paragrafo 6. Inoltre, tale giudice si interroga sui criteri che il giudice nazionale deve eventualmente prendere in considerazione per valutare l’equilibrio tra i diritti fondamentali in questione e sull’importanza da attribuire a ciascuno di tali criteri.

Osservazioni preliminari

42. Va anzitutto rilevato che i marchi IKEA sono, da un lato, un marchio dell’Unione europea, disciplinato dal regolamento 2017/1001 e, dall’altro, tre marchi Benelux, che rientrano nel sistema di tutela della Convenzione Benelux, adottato sulla base della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), abrogata dalla direttiva 2015/2436, che determina il regime attualmente applicabile a tali marchi.

43. Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che è pacifico, nel procedimento principale, che i marchi IKEA godono di notorietà, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della direttiva 2015/2436 e che l’uso dei marchi IKEA, da parte del Vrijheidsfonds, è avvenuto senza il consenso della Inter IKEA, loro titolare.

44. Come emerge dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e dall’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436, la registrazione, rispettivamente, di un marchio dell’Unione europea o di un marchio nazionale conferisce al suo titolare un diritto esclusivo su detto marchio. Tale diritto consente al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le proprie funzioni. Pertanto, l’esercizio di tale diritto dev’essere riservato ai casi in cui l’utilizzo del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni del marchio. Fra tali funzioni rientrano non solo quella essenziale del marchio, che consiste nel garantire ai consumatori l’origine del prodotto o del servizio di cui trattasi, ma anche le altre sue funzioni, quali quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio in questione, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità (v., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, punti 37 e 38, nonché del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punto 30).

45. L’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436 determinano la portata della tutela conferita ai titolari di marchi notori. In forza di tali disposizioni, il titolare di un siffatto marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno identico o simile a tale marchio, indipendentemente dal fatto che i prodotti o servizi per i quali è utilizzato siano identici, simili o non simili a quelli per i quali detto marchio nazionale o dell’Unione europea è stato registrato, se tale uso senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso marchio o reca pregiudizio a tale carattere distintivo o a tale notorietà. Detta tutela del diritto esclusivo del titolare di un marchio dell’Unione europea o di un marchio nazionale è pienamente armonizzata.

46. L’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2015/2436 consente invece agli Stati membri, a determinate condizioni, di prevedere o mantenere nel loro diritto nazionale una tutela supplementare del diritto esclusivo del titolare di un marchio nazionale. Infatti, in forza di tale disposizione, i paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro relative alla tutela contro l’uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, qualora l’uso di tale segno senza giusto motivo tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio nazionale, o rechi loro pregiudizio. Per quanto riguarda i marchi Benelux, una siffatta tutela è prevista all’articolo 2.20, paragrafo 2, lettera d), della Convenzione Benelux.

47. Pertanto, a differenza dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436, l’articolo 10, paragrafo 6, della stessa direttiva non richiede che l’uso da parte di un terzo del segno di cui trattasi avvenga nel commercio e prevede che l’uso del segno da parte del terzo sia fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi. Tale uso può quindi avvenire nel commercio o al di fuori di esso, ma, in ogni caso, non per prodotti o servizi, e quindi non come marchio.

48. Nel caso di specie, la decisione di rinvio non consente di stabilire se l’uso dei marchi IKEA, da parte del Vrijheidsfonds, sia avvenuto nel commercio e per prodotti o servizi, sicché rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436, o se tale uso sia stato fatto per fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, ipotesi in cui esso rientra nell’ambito di applicazione di tale articolo 10, paragrafo 6. In particolare, tale decisione non contiene né elementi di analisi né conclusioni al riguardo. Il fatto che il giudice del rinvio chieda l’interpretazione dell’insieme di tali disposizioni sembra indicare che detto giudice non ha ancora stabilito in quale di queste due ipotesi rientri la controversia principale o che esso propende a ritenere che tale controversia possa rientrare contemporaneamente in queste due ipotesi.

49. Sebbene spetti al giudice del rinvio effettuare le valutazioni necessarie, tenendo conto della circostanza che detto uso è avvenuto nell’ambito di una campagna politica, da parte di un’associazione senza scopo di lucro che ha condotto tale campagna in nome e per conto di un partito politico, la Corte può, per fornire una risposta utile a tale giudice, fornirgli gli elementi relativi all’interpretazione del diritto dell’Unione sulla base dei quali lo stesso giudice potrà procedere a siffatte valutazioni.

50. A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, l’uso del segno identico o simile al marchio dell’Unione europea ha luogo «nel commercio» se si colloca nel contesto di un’attività commerciale finalizzata ad ottenere un vantaggio economico e non nell’ambito privato [v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, EU:C:2002:651, punto 40, e del 25 gennaio 2024, Audi (Fissaggio dell’emblema su una griglia per radiatori), C‑334/22, EU:C:2024:76, punto 34].

51. Peraltro, l’espressione «per prodotti o servizi» riguarda, in linea di principio, i prodotti o i servizi del terzo che utilizza il segno identico o simile al marchio notorio. Se del caso, essa può riguardare anche i prodotti o i servizi di un’altra persona per conto della quale il terzo agisce [v., in tal senso, sentenze dell’11 aprile 2019, ÖKO-Test Verlag, C‑690/17, EU:C:2019:317, punto 29 e giurisprudenza citata, nonché del 30 aprile 2020, A (Contraffazione attraverso importazione di cuscinetti a sfera), C‑772/18, EU:C:2020:341, punto 27 e giurisprudenza citata]. Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2015/2436 elencano in modo non esaustivo i tipi di uso che il titolare può vietare ai sensi del paragrafo 1 dei suddetti articoli.

52. Nel caso di specie, il Vrijheidsfonds è un’associazione senza scopo di lucro e dalla decisione di rinvio non risulta che tale associazione proseguirebbe un’attività economica, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. A tal riguardo, giova ricordare che l’uso di un marchio da parte di un’associazione senza scopo di lucro rientra nel commercio a condizione tuttavia che essa agisca in qualità di operatore economico (v., in tal senso, sentenze del 9 dicembre 2008, Verein Radetzky-Orden, C‑442/07, EU:C:2008:696, punti da 16 a 19, nonché del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C‑324/09, EU:C:2011:474, punto 54). Nelle sue osservazioni scritte, il Vrijheidsfonds ha fatto valere che, sebbene l’uso in questione fosse avvenuto nella sfera economica, esso non perseguiva un vantaggio commerciale, ma aveva lo scopo di avviare un dibattito politico, senza che ciò fosse legato alla vendita di prodotti o servizi. In udienza, in risposta ai quesiti della Corte, il Vrijheidsfonds ha nondimeno indicato che tale uso rientrava non nell’ambito privato bensì nel commercio, in quanto l’obiettivo perseguito era quello di ottenere un vantaggio economico.

53. Per quanto riguarda la questione se il Vrijheidsfonds abbia fatto uso dei marchi IKEA per prodotti o servizi, è pacifico che ne è stato uso fatto per promuovere un programma politico. Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 74 a 76 delle sue conclusioni, sebbene un simile programma, di per sé, non costituisca né un prodotto né un servizio, taluni usi di un marchio connessi all’organizzazione di riunioni politiche o, ancora, alla promozione di un siffatto programma, quali l’apposizione di quest’ultimo su oggetti promozionali o l’uso in contenuti online promozionali, possono essere considerati come effettuati per prodotti o servizi. Spetterà al giudice del rinvio stabilire se ciò si sia verificato nel caso di specie.

54. Nell’ipotesi in cui tale giudice constatasse che l’uso dei marchi IKEA di cui trattasi nel procedimento principale, da parte del Vrijheidsfonds, non è stato fatto nel commercio e per prodotti o servizi, esso dovrebbe esaminare tale uso, per quanto riguarda i soli marchi Benelux, tenendo conto delle disposizioni della Convenzione Benelux che attuano l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2015/2436.

55. Per contro, se detto giudice dovesse giungere alla conclusione che l’uso dei marchi IKEA di cui trattasi nel procedimento principale, da parte del Vrijheidsfonds, è stato fatto o anche fatto nel commercio, per prodotti o servizi, tale uso dovrebbe essere esaminato tenendo conto dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e delle disposizioni della Convenzione Benelux che hanno recepito l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436.

Sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e sull’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436

56. Quando un terzo fa uso, nel commercio, per prodotti o servizi, di un segno simile o identico a un marchio notorio, spetta al giudice nazionale esaminare se tale uso abbia consentito di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di tali marchi o abbia recato pregiudizio a tale carattere distintivo o a tale notorietà, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436, o se sussista un rischio serio che almeno uno di tali pregiudizi si produca in futuro, mentre l’onere della prova al riguardo grava sul titolare del marchio notorio di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punto 39).

57. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che sussiste un pregiudizio al carattere distintivo del marchio notorio (diluizione, corrosione o offuscamento) quando si trova indebolita la capacità di tale marchio di identificare i prodotti o i servizi per i quali esso è stato registrato, mentre un pregiudizio arrecato alla notorietà di un marchio (annacquamento o degradazione) si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è utilizzato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne sia diminuito (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, punto 73 e giurisprudenza citata).

58. La nozione di «trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio» (parassitismo o free-riding), dal canto suo, comprende, in particolare, il caso in cui un terzo, con l’uso di detto marchio, tenta di porsi nel solco tracciato da quest’ultimo al fine di approfittare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio del medesimo, e di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine del marchio di cui trattasi. Tale vantaggio non è correlato al danno subito dal marchio, bensì al vantaggio derivante dal terzo dall’uso di un segno identico o simile. Pertanto, potrebbe risultare indebito, anche qualora l’uso del segno identico o simile non pregiudichi la reputazione del marchio in questione o, più in generale, del suo titolare (v., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2009, L’Oréal e a., C‑487/07, EU:C:2009:378, punti 41, 43 e 50, nonché del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, punto 74).

59. Qualora il titolare di un marchio notorio abbia dimostrato l’esistenza di una siffatta violazione effettiva e attuale di tale marchio o, in mancanza, di un rischio serio che una siffatta violazione si produca in futuro, spetta al terzo che ha fatto uso di un segno identico o simile al marchio notorio dimostrare che tale uso ha un giusto motivo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 o dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436 (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, punto 39).

Sulla nozione di «giusto motivo»

60. Poiché il giudice del rinvio chiede se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436, letti in combinato disposto con gli articoli 11 e 17, paragrafo 2, della Carta, possano essere interpretati nel senso che la libertà di espressione può costituire un siffatto giusto motivo, occorre rilevare che gli atti di diritto dell’Unione in materia di marchi non definiscono la nozione di «giusto motivo» e che, pertanto, tale nozione deve essere interpretata in considerazione dell’economia generale e degli obiettivi del sistema nel quale essa si inserisce (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punti 27 e 28).

61. A tal riguardo, occorre ricordare che i diritti del titolare di un marchio sono coperti dall’articolo 17 della Carta, che garantisce il diritto di proprietà e il cui paragrafo 2 menziona la proprietà intellettuale. Inoltre, ai fini dell’interpretazione di tale articolo 17, occorre prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 1 del protocollo n. 1 della CEDU, che sancisce la tutela del diritto di proprietà, quale soglia di protezione minima [v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli), C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 72 e giurisprudenza citata]. Orbene, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già dichiarato che tale tutela vale anche per i diritti di proprietà intellettuale, compresi i marchi (Corte EDU, 11 gennaio 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, § 72).

62. Tuttavia, il diritto di proprietà intellettuale, sancito all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, non è assoluto, ma deve essere contemperato con gli altri diritti fondamentali, tra i quali figura, in particolare, la libertà di espressione, garantita dall’articolo 11, paragrafo 1, della Carta [sentenza del 14 aprile 2026, Pelham (Nozione di «pastiche»), C‑590/23, EU:C:2026:290, punto 46 e giurisprudenza citata].

63. Pertanto, sebbene la registrazione di un marchio, che si tratti di un marchio dell’Unione europea o di un marchio nazionale, conferisca al suo titolare un diritto esclusivo su di esso, tale diritto esclusivo non è assoluto, in quanto il legislatore dell’Unione ha, al contrario, delimitato in modo preciso la portata di tale diritto (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2019, ÖKO-Test Verlag, C‑690/17, EU:C:2019:317, punto 39).

64. Infatti, tanto il regolamento 2017/1001 quanto la direttiva 2015/2436 mirano, in generale, a contemperare, da un lato, gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare le funzioni di quest’ultimo e, dall’altro, gli interessi di altri operatori economici a disporre di segni idonei a designare i loro prodotti e servizi (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punto 41).

65. Ne consegue che la tutela dei diritti che il titolare di un marchio trae da tale regolamento o da tale direttiva non è incondizionata, poiché tale tutela è segnatamente limitata, allo scopo di contemperare i suddetti interessi, ai casi in cui tale titolare si mostri sufficientemente vigile opponendosi all’utilizzazione, da parte di altri operatori, di segni idonei a ledere il suo marchio (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punto 42).

66. Gli interessi di un terzo ad utilizzare, nel commercio, un segno identico o simile ad un marchio notorio sono presi in considerazione, in particolare, mediante la possibilità per l’utilizzatore di tale segno di invocare un «giusto motivo» (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punto 43), che è un’espressione dell’obiettivo generale menzionato al punto 64 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P e C‑86/16 P, EU:C:2018:349, punto 90).

67. Ne consegue che la nozione di «giusto motivo», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436, non comprende unicamente ragioni oggettivamente imperative, ma può anche collegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizza un segno identico o simile al marchio notorio (sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punto 45).

68. Per quanto riguarda, più in particolare, la questione se la libertà di espressione, garantita all’articolo 11, paragrafo 1, della Carta, possa rientrare nella nozione di «giusto motivo», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436, occorre constatare che né tale regolamento né tale direttiva contengono precisazioni al riguardo.

69. Tuttavia, sia il considerando 21 del regolamento 2017/1001 sia il considerando 27 della direttiva 2015/2436 sottolineano rispettivamente la necessità di applicare tale regolamento e tale direttiva in modo da garantire il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO, C‑240/18 P, EU:C:2020:118, punto 56).

70. Ciò premesso, occorre considerare che i diritti del titolare di un marchio, tutelati dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, in particolare il diritto esclusivo del titolare sul suo marchio notorio, possono essere limitati dall’esigenza di tutelare la libertà di espressione di un terzo, sancita all’articolo 11 della Carta. Pertanto, tale libertà può, in linea di principio, costituire un giusto motivo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436.

71. Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti loro dalla CEDU. Tuttavia, tale disposizione non osta a che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa. Ne consegue che, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 11 della Carta, la Corte deve tener conto dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 10 della CEDU, così come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in quanto soglia di protezione minima (sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, punto 52 e giurisprudenza citata).

72. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della Carta, ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

73. Detto articolo 11, paragrafo 1, nei limiti in cui riguarda «ogni persona», si applica anche alle persone giuridiche e alle società a scopo di lucro che esercitano attività commerciali (v., in tal senso, Corte EDU, 8 luglio 2025, Google LLC e altri c. Russia, CE:ECHR:2025:0708JUD003702722, § 63).

74. Lo stesso articolo 11, paragrafo 1, garantisce, in particolare, lo scambio indispensabile per una società democratica di idee e di opinioni culturali, politiche e sociali di ogni tipo (v., in tal senso, Corte EDU, 22 ottobre 2007, Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia, CE:ECHR:2007:1022JUD002127902, § 47). La libertà di espressione vale non solo per le «informazioni» o le «idee» accolte favorevolmente o considerate innocue o indifferenti, ma anche per quelle offensive, scioccanti o inquietanti. Questo è ciò che richiedono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali non può esistere una «società democratica» (Corte EDU, 8 luglio 1986, Lingens c. Austria, ECLI:CE:ECHR:1986:0708JUD000981582, § 41).

75. Tuttavia, sebbene i diritti e le libertà sanciti dall’articolo 11 della Carta costituiscano uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, la quale fa parte dei valori sui quali, conformemente all’articolo 2 TUE, si fonda l’Unione, neppure essi sono però prerogative assolute. Infatti, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, quest’ultima ammette limitazioni all’esercizio di tali diritti e libertà, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che le ingerenze nei diritti e nelle libertà garantiti da tale articolo 11 devono quindi essere limitate allo stretto necessario (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, punti da 47 a 49).

76. Inoltre, come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta attinenti al suo articolo 11, di cui occorre tener conto per l’interpretazione di tale articolo 11, le limitazioni che possono essere apportate al diritto alla libertà di espressione non possono eccedere quelle previste all’articolo 10, paragrafo 2, della CEDU, che corrisponde a detto articolo 11 della Carta [sentenza del 26 febbraio 2026, Commissione/Ungheria (Diritto di fornire servizi di media in una radiofrequenza), C‑92/23, EU:C:2026:108, punto 361].

77. A tal riguardo, occorre ricordare che la nozione di «giusto motivo», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436, mira a trovare un equilibrio tra i diritti e gli interessi in questione tenendo conto, nel contesto specifico di tali disposizioni nonché sulla base della tutela estesa di cui gode un marchio notorio, non solo dei diritti e degli interessi del titolare di tale marchio, ma anche di quelli del terzo che utilizza un segno identico o simile a quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, punto 46).

78. In tale contesto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 107 delle sue conclusioni, la mera invocazione da parte del terzo, che fa un siffatto uso, del suo diritto alla libertà di espressione non è sufficiente a dimostrare un giusto motivo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436. Infatti, se così fosse, si pregiudicherebbe l’effetto utile delle predette disposizioni e la nozione di «giusto motivo» sarebbe svuotata della sua sostanza, poiché qualsiasi uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a un marchio notorio potrebbe essere così giustificato da tale terzo, avvalendosi della sua libertà di espressione, in violazione della necessità di garantire il giusto equilibrio che dette disposizioni mirano a stabilire.

79. Pertanto, un terzo, che utilizzi un segno identico o simile a un marchio notorio, deve esporre i motivi concreti di tale uso connessi all’esercizio della sua libertà di espressione e dimostrare che tali motivi prevalgono sui diritti e interessi del titolare di tale marchio.

Sul bilanciamento tra diritti e interessi del titolare del marchio notorio e del terzo che utilizza un segno identico o simile a tale marchio

80. Spetta al giudice nazionale, per determinare se l’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile al marchio notorio sia riconducibile a un giusto motivo, effettuare un bilanciamento tra, da un lato, il diritto di proprietà del titolare di tale marchio e i suoi interessi, con particolare riguardo alle funzioni di detto marchio che devono essere salvaguardate, vale a dire la sua funzione essenziale nonché le altre sue funzioni ricordate al punto 44 della presente sentenza, e, dall’altro, il diritto alla libertà di espressione invocato dal terzo e gli interessi di quest’ultimo di usare un segno identico o simile a detto marchio, fermo restando che nessuno di questi due diritti è assoluto.

81. Nell’ambito di tale bilanciamento, il giudice nazionale deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie.

82. A tal riguardo, dalla giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che, in sede di bilanciamento di diritti fondamentali contrastanti sanciti dalla CEDU, la questione essenziale da risolvere è quella del peso relativo da attribuire, tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie, a ciascuno di questi due diritti, i quali richiedono, in linea di principio, lo stesso rispetto. Un simile bilanciamento impone di valutare l’importanza comparata di tali diritti nei loro aspetti concreti, la necessità di restringere, o di tutelare, ciascuno di essi, e la proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obiettivo perseguito (v., in tal senso, Corte EDU, 15 ottobre 2015, Perinçek c. Svizzera, ECLI:CE:ECHR:2015:1015JUD002751008, § 228).

83. Nel procedere all’analisi delle circostanze peculiari della controversia principale, il giudice nazionale deve prendere in considerazione, in primo luogo, l’intenzione del terzo che utilizza il segno identico o simile al marchio notorio.

84. A tal riguardo, il giudice nazionale deve segnatamente verificare che tale uso non sia guidato dall’intenzione del terzo di arrecare pregiudizio al marchio notorio o al suo carattere distintivo, o dal solo obiettivo di porsi nel solco tracciato da un marchio notorio. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 116 delle sue conclusioni, l’intenzione di un terzo di conseguire il risultato che l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436 mirano a vietare, vale a dire trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o arrecare loro pregiudizio, non può costituire un giusto motivo.

85. Inoltre, il giudice nazionale deve stabilire se, più in generale, l’uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio sia stato fatto in buona fede da tale terzo. Infatti, un uso effettuato in malafede non può rientrare in una concorrenza sana e leale né essere qualificato come «giusto».

86. Ne consegue che l’uso di un segno identico o simile ad un marchio notorio, da parte del terzo che invoca il suo diritto alla libertà di espressione per giustificare tale uso, deve essere imposto dall’obiettivo per tale terzo di esercitare detto diritto in buona fede. Ciò si verifica in particolare quando detto uso è fatto per veicolare un’idea o un’opinione che è in relazione con il marchio notorio in quanto tale, il titolare di tale marchio, le sue pratiche commerciali, i suoi prodotti o i suoi servizi o quando questo stesso uso è fatto per avviare o alimentare un dibattito di interesse generale o quando per altri motivi, quali il significato linguistico di un elemento di detto marchio o il fatto che quest’ultimo sia divenuto un riferimento culturale pubblico o una parte del linguaggio corrente, è necessario ai fini dell’esercizio di detta libertà in tale contesto.

87. In secondo luogo, in sede di bilanciamento del diritto di proprietà con la libertà di espressione, il giudice nazionale deve, da un lato, tener conto della questione se l’uso del marchio di cui trattasi contribuisca ad un dibattito di interesse generale. A tal riguardo, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare la libertà di espressione nel settore commerciale, fermo restando che la portata di quest’ultima deve essere relativizzata quando è in gioco non l’espressione strettamente «commerciale» di un individuo, bensì la sua partecipazione ad un dibattito riguardante l’interesse generale (v., in tal senso, Corte EDU, 10 gennaio 2013, Ashby Donald e altri c. Francia, CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, § 39). Infatti, le eccezioni cui è soggetta la libertà di espressione richiedono un’interpretazione restrittiva e l’articolo 11 della Carta lascia poco spazio a restrizioni alla libertà di espressione nell’ambito del discorso politico e in quello delle questioni di interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, punto 53 e giurisprudenza citata).

88. Inoltre, nella sua giurisprudenza relativa al settore del discorso e del dibattito politico, la Corte europea dei diritti dell’uomo presta attenzione anche alla forma dell’espressione e al suo eventuale carattere satirico, sottolineando che la satira è una forma di espressione artistica e di commento sociale che, a causa dell’esagerazione e della deformazione della realtà che la caratterizzano, mira naturalmente a provocare e ad agitare e che occorre esaminare con particolare attenzione qualsiasi ingerenza nel diritto di un artista, o di qualsiasi altra persona, ad esprimersi in tal modo (Corte EDU, 14 marzo 2013, Eon c. Francia, CE:ECHR:2013:0314JUD002611810, § 60), ove la parodia è una forme di satira.

89. D’altro lato, in sede di bilanciamento dei diritti e degli interessi in questione, il giudice nazionale deve tener conto delle conseguenze che l’uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio può comportare per il titolare di quest’ultimo o per la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di tale marchio, al fine di valutare se tale uso sia proporzionato rispetto alla gravità dell’ingerenza nei diritti e interessi del titolare che ne deriva.

90. In tale contesto, occorre ricordare che l’invocazione, da parte di un terzo, di un giusto motivo per l’uso di un segno identico o simile ad un marchio notorio non comporta il riconoscimento, a suo vantaggio, dei diritti connessi ad un marchio registrato, ma costringe il titolare del marchio notorio a tollerare l’uso del segno simile (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P e C‑86/16 P, EU:C:2018:349, punto 91 e giurisprudenza citata). Pertanto, nell’ipotesi in cui il terzo riesca a dimostrare di avere un giusto motivo per usare un segno identico o simile a un marchio notorio, il titolare di tale marchio deve accettare tale uso e tollerare così un certo pregiudizio, derivante da almeno uno dei pregiudizi previsti all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436.

91. Tuttavia, non si può imporre a tale titolare di tollerare un uso che possa arrecargli un danno sproporzionato, o addirittura che sia tale da ledere la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di tale marchio.

92. Nell’ambito della valutazione che il giudice nazionale deve quindi effettuare, costituiscono criteri pertinenti, in particolare, l’intensità dell’uso da parte del terzo di un segno identico o simile al marchio notorio, la portata di tale uso e delle modalità prescelte a tal fine, l’intensità della notorietà di tale marchio nonché il grado di somiglianza di tale segno e di detto marchio.

93. Inoltre, costituisce un criterio pertinente anche il fatto che l’uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio possa dare l’impressione che il titolare di tale marchio aderisca al messaggio politico trasmesso o alle idee politiche promosse, o addirittura li avalli in qualche modo, sebbene i valori promossi da tale titolare si basino sulla neutralità nei confronti di qualsiasi partito politico o siano incompatibili con tale messaggio politico.

94. Nel caso di specie, occorre rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che l’elemento denominativo dei marchi IKEA è un acronimo creato dal loro titolare sulla base dei propri nomi. Non si tratta quindi di un elemento denominativo avente un significato semantico che giustifichi la necessità del suo uso, da parte di un terzo, nel commercio, per prodotti o servizi. Inoltre, non risulta che tali marchi siano divenuti un riferimento culturale pubblico o una parte del linguaggio comune.

95. Da tale decisione emerge altresì che l’uso dei marchi notori IKEA, da parte del Vrijheidsfonds, non è avvenuto per avviare o alimentare una discussione riguardante il titolare di tali marchi o i suoi prodotti o servizi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

96. Tuttavia, occorre constatare che l’uso dei marchi notori IKEA, da parte del Vrijheidsfonds, è avvenuto nel contesto di un dibattito sulla politica di asilo e di immigrazione. Inoltre, dalla formulazione della questione pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio sembra ritenere che tale uso costituisca una forma di «parodia politica». Nondimeno, sebbene un dibattito sulla politica di asilo e di immigrazione possa essere considerato come un dibattito di interesse generale, risulta, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, che tale dibattito non ha alcun nesso con i marchi notori IKEA in quanto tali, dato che l’uso di tali marchi nell’ambito di detto dibattito si limita ad inserirsi nel solco tracciato da detti marchi.

97. In ogni caso, occorre rilevare che dalla decisione di rinvio emerge che il Vrijheidsfonds ha utilizzato segni molto simili, se non identici, ai marchi IKEA. Secondo il giudice del rinvio, il Vrijheidsfonds ha utilizzato diversi elementi visivi che fanno chiaramente riferimento ai marchi IKEA, in una tipografia e in una gamma di colori analoghi a quelli utilizzati per il marchio semi-figurativo Benelux della Inter IKEA. Esso non si è quindi limitato ad utilizzare l’elemento denominativo di tale marchio.

98. Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta altresì che tale uso, da parte del Vrijheidsfonds, non è avvenuto una sola volta, in occasione di una conferenza stampa, bensì si è trattato di un uso ripetuto e di una diffusione di tale uso anche su Internet, e quindi in modo da raggiungere un pubblico potenzialmente illimitato. Spetta al giudice del rinvio verificare se, di conseguenza, nella mente del pubblico, in senso ampio, sia stato possibile operare più facilmente un collegamento tra il segno utilizzato dal Vrijheidsfonds e i marchi IKEA.

99. In tale contesto, occorre altresì rilevare che la Inter IKEA ha sostenuto in udienza che il dibattito sulla politica di asilo e di immigrazione che ha dato luogo all’uso da parte del Vrijheidsfonds è contrario alla sua neutralità politica. Come rilevato al punto 12 della presente sentenza, dalla decisione di rinvio risulta che, in occasione della conferenza stampa, l’oratore ha certamente indicato che tale programma non significava «Ingvar Kamprad Elmtaryd e Agunnaryd [che è] il vero significato dell’acronimo IKEA». Tuttavia, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, non si può escludere che tale uso potesse creare l’impressione per il pubblico di riferimento interessato dai marchi IKEA che il titolare di questi ultimi aderisse, o addirittura desse in qualche modo il proprio avallo, al messaggio politico trasmesso o alle idee politiche promosse.

100. Occorre quindi constatare che, nel caso di specie, si tratta di un uso di segni molto simili, se non identici, ai marchi IKEA che, a causa della sua intensità, della sua portata e delle modalità prescelte, può arrecare un notevole pregiudizio alla notorietà di tali marchi e agli interessi del loro titolare.

101. Ciò premesso, non risulta che l’uso dei marchi IKEA di cui trattasi nel procedimento principale, effettuato dal Vrijheidsfonds al solo scopo di approfittare della notorietà di tali marchi per rafforzare il proprio messaggio politico e accrescerne la diffusione, prevalga sui diritti e interessi del titolare di tali marchi e possa quindi essere qualificato come giusto motivo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, in particolare di quelle menzionate ai punti da 83 a 99 della presente sentenza.

Sull’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2015/2436

102. Come rilevato al punto 54 della presente sentenza, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio constatasse che l’uso dei marchi IKEA di cui trattasi nel procedimento principale, da parte del Vrijheidsfonds, non è stato fatto nel commercio e per prodotti o servizi, esso dovrà esaminare tale uso, per quanto riguarda i soli marchi Benelux, tenuto conto delle disposizioni nazionali che attuano tale articolo 10, paragrafo 6, vale a dire l’articolo 2.20, paragrafo 2, lettera d), della Convenzione Benelux.

103. A tal riguardo, occorre ricordare che la possibilità per gli Stati membri, di cui all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2015/2436, di prevedere o mantenere nel loro diritto nazionale disposizioni relative ad una tutela supplementare dei marchi notori nazionali contro l’uso da parte di terzi a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, è subordinata alla condizione che l’uso senza giusto motivo tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio nazionale, o rechi loro pregiudizio.

104. Nei limiti in cui la possibilità di una simile tutela, prevista all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2015/2436, è quindi condizionata da nozioni contenute anche nell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, quali, in particolare, quella di «giusto motivo», queste devono ricevere la stessa interpretazione. È pertanto necessario fornire al giudice del rinvio precisazioni in merito alla portata del medesimo articolo 10, paragrafo 6.

105. A tal riguardo, risulta in particolare dal punto 80 della presente sentenza che, al fine di valutare l’esistenza di un giusto motivo, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2015/2436, qualora un terzo utilizzi un segno identico o simile ad un marchio notorio per promuovere opinioni politiche, il giudice nazionale deve procedere al bilanciamento tra due diritti fondamentali costituiti dal diritto alla proprietà intellettuale del titolare di tale marchio notorio e dal diritto alla libertà di espressione di tale terzo.

106. Nel procedere a tale bilanciamento, il giudice nazionale deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, tra le quali figurano quelle citate ai punti da 83 a 93 della presente sentenza.

107. Il giudice nazionale deve tener conto, più in particolare, del fatto che l’esercizio della libertà di espressione basato sull’uso da parte di un terzo di un segno al di fuori del settore commerciale può, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, beneficiare di una tutela più ampia di quella relativa all’espressione strettamente «commerciale» (v., in tal senso, Corte EDU, 10 gennaio 2013, Ashby Donald e altri c. Francia, CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, § 39), come nell’ambito dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436 o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001.

108. Pertanto, in linea generale, il risultato di detto bilanciamento non deve necessariamente essere lo stesso di quello all’esito della ponderazione effettuata nell’ambito di queste ultime disposizioni.

109. Tuttavia, nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze rilevate ai punti da 94 a 100 della presente sentenza, non risulta che il fatto che l’uso, esaminato nell’ambito dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2015/2436, sia avvenuto per fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, possa incidere sulla considerazione esposta al punto 107 di tale sentenza, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

110. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della direttiva 2015/2436, letti in combinato disposto con gli articoli 11 e 17, paragrafo 2, della Carta, devono essere interpretati nel senso che, qualora un terzo utilizzi un segno identico o simile ad un marchio notorio, la libertà di espressione di tale terzo, ivi compresa la libertà di esprimere opinioni politiche e la parodia politica, può costituire un giusto motivo, ai sensi delle summenzionate disposizioni, a condizione che tale libertà prevalga, nell’ambito del bilanciamento dei diritti in questione, sul diritto esclusivo del titolare di tale marchio. In sede di tale bilanciamento, il cui risultato non deve necessariamente essere lo stesso in esito alla ponderazione nell’ambito, da un lato, dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436 o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e, dall’altro, dell’articolo 10, paragrafo 6, della suddetta direttiva, il giudice nazionale deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, tra le quali figurano in particolare,

– l’intenzione del terzo, poiché l’uso in questione deve essere imposto dall’obiettivo del terzo di esercitare in buona fede la sua libertà di espressione, il che si verifica segnatamente quando tale uso avviene per veicolare un’idea o opinione che sia in relazione con il marchio notorio in quanto tale, il titolare di tale marchio, le sue pratiche commerciali, i suoi prodotti o servizi o quando detto uso avviene per avviare o alimentare un dibattito di interesse generale, o ancora quando per altri motivi, quali il significato linguistico di un elemento di detto marchio o il fatto che quest’ultimo sia divenuto un riferimento culturale pubblico o una parte del linguaggio corrente, è necessario ai fini dell’esercizio di detta libertà nel contesto di cui trattasi;

– la questione se l’espressione in questione contribuisce ad un dibattito di interesse generale e se tale espressione si inserisce o meno in un contesto strettamente commerciale;

– le conseguenze che l’uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio può comportare per il titolare del marchio notorio o la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di tale marchio, in particolare considerazione dell’intensità, della portata e delle modalità di tale uso, dell’intensità della notorietà di tale marchio, del grado di somiglianza del segno utilizzato e di detto marchio nonché, eventualmente, del fatto che tale uso possa dare l’impressione che il suddetto titolare aderisca al messaggio politico trasmesso o alle idee politiche promosse, o addirittura li avalli in qualche modo, sebbene i suoi valori si basino sulla neutralità nei confronti di qualsiasi partito politico o siano incompatibili con tale messaggio politico.

Sulle spese

111. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, e l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, letti in combinato disposto con gli articoli 11 e 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, qualora un terzo utilizzi un segno identico o simile ad un marchio notorio, la libertà di espressione di tale terzo, ivi compresa la libertà di esprimere opinioni politiche e la parodia politica, può costituire un giusto motivo, ai sensi delle summenzionate disposizioni, a condizione che tale libertà prevalga, nell’ambito del bilanciamento dei diritti in questione, sul diritto esclusivo del titolare di tale marchio. In sede di tale bilanciamento, il cui risultato non deve necessariamente essere lo stesso in esito alla ponderazione nell’ambito, da un lato, dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436 o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e, dall’altro, dell’articolo 10, paragrafo 6, della suddetta direttiva, il giudice nazionale deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, tra le quali figurano in particolare

– l’intenzione del terzo, poiché l’uso in questione deve essere imposto dall’obiettivo del terzo di esercitare in buona fede la sua libertà di espressione, il che si verifica segnatamente quando tale uso avviene per veicolare un’idea o opinione che sia in relazione con il marchio notorio in quanto tale, il titolare di tale marchio, le sue pratiche commerciali, i suoi prodotti o servizi o quando detto uso avviene per avviare o alimentare un dibattito di interesse generale, o ancora quando per altri motivi, quali il significato linguistico di un elemento di detto marchio o il fatto che quest’ultimo sia divenuto un riferimento culturale pubblico o una parte del linguaggio corrente, è necessario ai fini dell’esercizio di detta libertà nel contesto di cui trattasi;

– la questione se l’espressione in questione contribuisce ad un dibattito di interesse generale e se tale espressione si inserisce o meno in un contesto strettamente commerciale;

– le conseguenze che l’uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio può comportare per il titolare del marchio notorio o la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di tale marchio, in particolare considerazione dell’intensità, della portata e delle modalità di tale uso, dell’intensità della notorietà di tale marchio, del grado di somiglianza del segno utilizzato e di detto marchio nonché, eventualmente, del fatto che tale uso possa dare l’impressione che il suddetto titolare aderisca al messaggio politico trasmesso o alle idee politiche promosse, o addirittura li avalli in qualche modo, sebbene i suoi valori si basino sulla neutralità nei confronti di qualsiasi partito politico o siano incompatibili con tale messaggio politico.


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