Il servizio prestato con contratti a tempo determinato può rilevare anche se risale a prima della direttiva europea sul lavoro a termine e l’anzianità può essere accertata senza limiti di tempo. Ma per il personale delle scuole comunali non si applicano automaticamente le regole del CCNL Scuola. È quanto chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 24951/2026. Per approfondimenti in materia, consigliamo il nuovo volume “Controversie di lavoro e previdenziali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli.

Controversie di lavoro e previdenziali
L’opera affronta con taglio pratico le principali problematiche del processo del lavoro e previdenziale, nel quadro delineato dalla riforma Cartabia e dal relativo decreto correttivo.
Sono analizzate le numerose novità in tema di licenziamenti: le ricadute applicative del rito unico, le recenti pronunce della Cassazione e le peculiarità del licenziamento nell’ambito dei rapporti associativi.
Tra gli altri interventi si segnalano la convenzione di negoziazione assistita per la definizione delle controversie e le nuove modalità di svolgimento delle udienze, dalla partecipazione a distanza alla trattazione cartolare.
La seconda parte del volume approfondisce il rapporto tra tutela previdenziale e rito del lavoro, con particolare attenzione a ricorsi amministrativi, autotutela ed evasione contributiva.
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Vito Salvatore Manfredi
Avvocato con patrocinio presso le magistrature superiori, relatore in seminari e autore di diverse pubblicazioni in materia lavoristica. È stato membro del CdA AGAM e giudice d’appello nella commissione arbitrale dell’ENCI.
Leggi descrizione
Vito Salvatore Manfredi, 2026, Maggioli Editore
26.00 €
24.70 €
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Analisi del caso
La controversia nasce dalla posizione di una maestra che aveva lavorato alle dipendenze del Comune di Bologna dal 1977 al 1997 attraverso una pluralità di contratti a tempo determinato, per poi essere assunta a tempo indeterminato, con le stesse mansioni, dal 1° settembre 1997.
Al momento della ricostruzione della carriera, alla lavoratrice erano stati riconosciuti soltanto cinque anni di servizio pre-ruolo.
La docente sosteneva invece di avere maturato 6 anni, 6 mesi e 14 giorni di anzianità, chiedendone il riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici e, in particolare, ai fini delle progressioni stipendiali.
Il Tribunale di Bologna aveva inizialmente respinto il ricorso.
La Corte d’appello aveva invece accolto le richieste della lavoratrice, dichiarandone il diritto all’integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo e ritenendo discriminatorio il diverso trattamento riservato ai periodi lavorati a tempo determinato. Il Comune ha quindi presentato ricorso in Cassazione.
Il servizio a termine può contare anche se precedente alla direttiva europea
Uno dei punti più rilevanti della decisione riguarda l’applicazione della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Il problema nasceva dalle date. La docente era stata immessa in ruolo nel 1997 e il decreto di ricostruzione della carriera era stato comunicato nel maggio 1999, quindi prima dell’entrata in vigore della disciplina europea invocata dalla lavoratrice.
Secondo il Comune, riconoscere oggi quei periodi avrebbe significato attribuire alla direttiva un’efficacia retroattiva.
La Cassazione non condivide questa impostazione.
Il principio richiamato dalla Corte è che la disciplina europea può trovare applicazione agli effetti futuri di situazioni sorte quando era ancora vigente la normativa precedente.
In particolare, ai fini delle progressioni stipendiali e degli sviluppi di carriera successivi all’entrata in vigore della disciplina europea, il datore di lavoro pubblico deve considerare l’anzianità maturata sulla base di contratti a tempo determinato nella stessa misura prevista per il dipendente assunto fin dall’origine a tempo indeterminato, salvo che esistano ragioni oggettive idonee a giustificare un trattamento differente.
La Cassazione richiama anche la Corte di Giustizia UE
Sul punto la Cassazione richiama espressamente anche la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 19 settembre 2024, causa C-439/23.
La CGUE ha stabilito che la clausola 4 dell’Accordo quadro osta a una disciplina che impedisca di prendere in considerazione, nel calcolo della retribuzione dopo l’assunzione a tempo indeterminato, l’anzianità maturata attraverso contratti a termine eseguiti integralmente o parzialmente prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva, salvo la presenza di ragioni oggettive.
Per la Cassazione, quindi, non era necessario un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: la questione interpretativa era già stata risolta.
L’anzianità di servizio non si prescrive
La sentenza n. 24951/2026 contiene poi un chiarimento destinato ad avere particolare interesse nelle controversie relative alla ricostruzione della carriera.
La Cassazione distingue infatti tra anzianità di servizio e crediti economici derivanti dall’anzianità.
L’anzianità non è, secondo la Corte, un autonomo diritto patrimoniale: costituisce piuttosto un fatto giuridico, dal quale possono derivare diversi diritti.
Per questa ragione non è possibile sostenere che l’anzianità sia autonomamente soggetta a prescrizione.
Possono invece prescriversi i singoli crediti economici che trovano nell’anzianità il loro presupposto, come le differenze retributive relative a determinati periodi.
In altre parole, il decorso del tempo può impedire al lavoratore di recuperare alcune somme arretrate, ma non necessariamente impedisce di accertare quale sia la sua effettiva anzianità e di farla valere per diritti successivi non ancora prescritti.
La Corte sintetizza il principio affermando che l’anzianità di servizio può essere oggetto di accertamento giudiziale senza limiti di tempo, purché il lavoratore abbia un interesse concreto ad agire.
Quanto alle somme eventualmente dovute, resta invece fermo il limite della prescrizione quinquennale del diritto alla retribuzione.
Perché allora la Cassazione ha accolto il ricorso del Comune?
È a questo punto che la sentenza prende una direzione diversa da quella seguita dalla Corte d’appello.
Il problema non riguardava tanto il principio generale sul riconoscimento dell’anzianità maturata a tempo determinato, quanto il contratto collettivo utilizzato per stabilire quali effetti economici quella anzianità dovesse produrre.
La Corte d’appello aveva ragionato applicando alla docente il CCNL del Comparto Scuola e facendo riferimento anche all’articolo 485 del d.lgs. n. 297/1994.
Ma la lavoratrice non era dipendente della scuola statale: era dipendente di una scuola comunale. Secondo la Cassazione, questo cambia il quadro giuridico.
Scuole comunali: si applica il contratto degli Enti locali
La Suprema Corte ribadisce che ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad applicare la contrattazione collettiva del comparto al quale appartiene.
Per il personale delle scuole comunali, la disciplina applicabile è quindi quella del Comparto Regioni e Autonomie locali, e non il CCNL Scuola.
Il principio assume particolare importanza nel pubblico impiego.
A differenza di quanto avviene nel settore privato, infatti, il datore di lavoro pubblico non può liberamente attribuire ai dipendenti un diverso inquadramento o un trattamento economico non previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.
La circostanza che un’amministrazione abbia eventualmente riconosciuto nel tempo condizioni ispirate a un diverso contratto collettivo non è sufficiente a trasformarle in un diritto del dipendente se quel trattamento non trova fondamento nella disciplina del comparto correttamente applicabile.
L’anzianità, negli Enti locali, non determina automaticamente lo scatto di stipendio
La distinzione è decisiva anche sotto il profilo economico.
La Cassazione evidenzia infatti che, diversamente dal sistema preso in considerazione per il personale scolastico, nel comparto degli Enti locali non esiste un automatismo tra anzianità di servizio e progressione economica.
La progressione orizzontale, secondo la disciplina richiamata nella sentenza, avviene sulla base del merito comparativo, e non per il solo decorso dell’anzianità.
Di conseguenza, non era possibile concludere automaticamente che il mancato riconoscimento di un determinato periodo di servizio pre-ruolo avesse comportato per la docente una corrispondente perdita di progressione stipendiale. Era necessario valutare la domanda alla luce del contratto collettivo effettivamente applicabile.
La Corte d’appello dovrà decidere nuovamente
È per questa ragione che la Cassazione ha accolto il ricorso del Comune di Bologna.
La valutazione compiuta dalla Corte d’appello sull’interesse ad agire della lavoratrice e sulla natura discriminatoria del trattamento era stata infatti effettuata sulla base di una contrattazione collettiva non applicabile al rapporto di lavoro e dell’articolo 485 del d.lgs. n. 297/1994, anch’esso ritenuto non applicabile al caso. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio.
Sarà ora la Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, a dover riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Cassazione e verificando quali conseguenze possano effettivamente derivare dall’anzianità maturata dalla docente alla luce della corretta disciplina degli Enti locali.
I principi ricavabili dalla decisione
La pronuncia non afferma, dunque, che ogni periodo di precariato debba automaticamente produrre uno scatto stipendiale.
Stabilisce però alcuni punti rilevanti.
Il servizio svolto a tempo determinato non può essere escluso dalla valutazione soltanto perché risale a un periodo precedente alla direttiva 1999/70/CE, quando vengono in rilievo effetti successivi. L’anzianità di servizio, inoltre, non si prescrive autonomamente, anche se possono prescriversi i crediti economici che da essa derivano.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato resta quindi centrale.
Ma il confronto deve essere effettuato sulla base della disciplina realmente applicabile al rapporto di lavoro.
Ed è proprio questo l’elemento decisivo nel caso delle scuole comunali: prima di stabilire quali conseguenze economiche derivino dal riconoscimento del servizio pre-ruolo, occorre individuare il contratto collettivo corretto e verificare quali effetti quel contratto ricolleghi effettivamente all’anzianità.
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