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La Corte di Cassazione chiarisce quando un avviso bonario INPS inviato tramite raccomandata può interrompere la prescrizione dei contributi previdenziali.
Con l’ordinanza n. 24978/2026, pubblicata il 3 settembre 2026, la Sezione Lavoro distingue l’avviso bonario dall’avviso di addebito e individua nell’articolo 1335 del Codice civile la regola applicabile alla conoscenza della comunicazione.
Avviso bonario INPS e prescrizione: il caso
La controversia riguardava contributi dovuti alla Gestione Separata INPS per l’attività libero-professionale di avvocato svolta nell’anno 2010.
Il termine per il pagamento era stato individuato nel 6 luglio 2011. Ai fini della prescrizione quinquennale assumeva quindi rilievo una comunicazione INPS, qualificata nella decisione come avviso bonario, datata 22 giugno 2016.
La raccomandata non era stata consegnata al primo tentativo per assenza del destinatario ed era stata successivamente ritirata presso l’ufficio postale il 12 luglio 2016.
I giudici di merito avevano ritenuto prescritto il credito, considerando rilevante il momento del ritiro della raccomandata. La Corte d’appello aveva escluso che la presunzione prevista dall’articolo 1335 c.c potesse operare già con il rilascio dell’avviso di giacenza e aveva applicato, in via analogica, il meccanismo previsto dall’articolo 8, comma 4, della legge n. 890/1982.
L’INPS ha impugnato la decisione davanti alla Cassazione.
Quando l’avviso bonario si considera conosciuto
La Cassazione è partita dalla diversa natura dell’avviso di addebito e dell’avviso bonario.
L’avviso di addebito costituisce titolo esecutivo e produce effetti che richiedono di individuare con certezza il momento della notificazione. L’avviso bonario, invece, non ha efficacia esecutiva ma può assumere la funzione di costituzione in mora quando contiene un esplicito invito ad adempiere.
Per tale comunicazione trova quindi applicazione l’articolo 1335 c.c. sulla presunzione di conoscenza. La norma prevede che una dichiarazione diretta a una determinata persona si presume conosciuta quando giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che quest’ultimo dimostri di essere stato, senza propria colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
In caso di raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, la Cassazione individua nel rilascio dell’avviso di giacenza il momento al quale opera la presunzione di conoscenza prevista dall’articolo 1335 c.c., salva la prova contraria del destinatario.
Per l’avviso bonario esaminato, la Corte ha escluso quindi l’applicazione analogica dell’articolo 8, comma 4, della legge n. 890/1982. Non occorre attendere né il ritiro materiale della raccomandata né il decorso dei dieci giorni previsti dalla disciplina richiamata per la compiuta giacenza. Secondo la Cassazione, una soluzione diversa farebbe dipendere la data dell’effetto interruttivo dalla scelta del destinatario sul momento del ritiro.
Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’INPS e ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Catania.
La causa è stata rinviata alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché applichi i principi indicati nell’ordinanza.
La Cassazione non ha tuttavia dichiarato direttamente non prescritto il credito. Il giudice del rinvio dovrà infatti effettuare un ulteriore accertamento sulla data effettiva del tentato recapito, tenendo conto delle diverse annotazioni presenti nella documentazione postale richiamata nel giudizio.
Avviso di giacenza e interruzione della prescrizione: il principio
Dall’ordinanza n. 24978/2026 emerge un principio rilevante per la prescrizione dei crediti contributivi.
Quando un avviso bonario INPS con funzione di costituzione in mora viene inviato mediante raccomandata e non è consegnato per assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza prevista dall’articolo 1335 c.c. può operare dal momento del rilascio dell’avviso di giacenza, secondo il meccanismo previsto dalla stessa norma.
Sul tema la Cassazione era già intervenuta con l’ordinanza n. 19480 del 2026, relativa anch’essa all’efficacia dell’avviso bonario INPS ai fini dell’interruzione della prescrizione. Anche in quella pronuncia la Corte aveva valorizzato, in caso di raccomandata non consegnata per assenza del destinatario, il momento del rilascio dell’avviso di giacenza ai fini della presunzione di conoscenza prevista dall’articolo 1335 c.c.
Il destinatario conserva la possibilità di superare tale presunzione, ma deve dimostrare di essere stato, senza propria colpa, nell’impossibilità di conoscere la comunicazione.
Il momento del rilascio dell’avviso di giacenza può quindi assumere rilievo decisivo ai fini dell’interruzione della prescrizione, ferma restando la necessità di accertare con precisione la data risultante dalla documentazione postale nel singolo caso.
Ordinanza n. 24978/2026: sintesi
| Profilo | Sintesi |
|---|---|
| Il caso | La controversia riguardava contributi dovuti alla Gestione Separata INPS per l’attività libero-professionale di avvocato svolta nel 2010. Il nodo nasceva da un avviso bonario inviato con raccomandata e ritirato dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione. |
| La questione dibattuta | Stabilire se, ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’avviso bonario dovesse considerarsi conosciuto al momento del rilascio dell’avviso di giacenza, al momento del ritiro della raccomandata oppure dopo il decorso dei dieci giorni di compiuta giacenza. |
| La soluzione della Cassazione | Per l’avviso bonario con funzione di costituzione in mora trova applicazione l’articolo 1335 c.c.. La presunzione di conoscenza può operare dal rilascio dell’avviso di giacenza, salva la prova contraria del destinatario. La Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio per un ulteriore accertamento sulla data del tentato recapito. |
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