Principali nuove politiche che entreranno in vigore a partire da settembre 2026.


Pagamenti pensionistici tramite VNeID

I residenti della provincia di Lam Dong utilizzano l’applicazione VNeID per integrare documenti e svolgere procedure amministrative online. (Foto illustrativa: Nguyen Huy Thanh/TTXVN)

Il Decreto n. 320/2026/ND-CP modifica e integra alcuni articoli del Decreto n. 69/2024/ND-CP del 25 giugno 2024 del Governo, relativo alla regolamentazione dell’identificazione e dell’autenticazione elettronica, in vigore dal 28 settembre 2026.

Di conseguenza, il “conto previdenziale” è definito come l’informazione identificativa presente nell’Applicazione di Identificazione Nazionale (VNeID), che consente l’integrazione delle informazioni relative ai conti di pagamento, ai portafogli elettronici o ai conti di moneta elettronica per ricevere sussidi, pensioni, pagamenti previdenziali e altri fondi legittimi.

In precedenza, il collegamento dei conti bancari con il VNeID era stato implementato per facilitare l’erogazione di sussidi e fondi di assistenza sociale. Dal 28 settembre 2026, questo meccanismo è regolamentato in modo più specifico dal Decreto 320/2026/ND-CP.

Ai bambini di età inferiore ai 6 anni viene rilasciata una carta d’identità.

Il Decreto del Governo n. 301/2026/ND-CP del 30 luglio 2026, che modifica e integra alcuni articoli del Decreto del Governo n. 63/2024/ND-CP del 10 giugno 2024, e che prevede l’attuazione dell’interconnessione elettronica di due gruppi di procedure amministrative: registrazione delle nascite, registrazione della residenza permanente, rilascio delle tessere sanitarie per i bambini di età inferiore a 6 anni; registrazione dei decessi, cancellazione della registrazione della residenza permanente, liquidazione delle spese funerarie e delle indennità di morte, entrerà in vigore dal 1° settembre 2026.

Pertanto, i genitori possono richiedere la carta d’identità per i bambini di età inferiore ai 6 anni, se necessario, durante la procedura elettronica di registrazione della nascita, senza dover seguire una procedura separata come in precedenza.

Punizione per atti di adescamento, inganno e pubblicità ingannevole volti a raggirare i lavoratori.

Il Governo ha emanato il Decreto n. 283/2026/ND-CP del 15 luglio 2026, che prevede sanzioni amministrative per le violazioni in materia di lavoro, previdenza sociale e lavoratori vietnamiti che si recano all’estero per lavoro con contratto.

Nello specifico, il decreto prevede una sanzione pecuniaria da 50 a 75 milioni di VND per ciascuno dei seguenti atti: adescamento; inganno; false promesse; pubblicità ingannevole o altri stratagemmi per raggirare i lavoratori o reclutarli allo scopo di sfruttarli o sottoporli a lavoro forzato, ma non nella misura necessaria per un procedimento penale.

Le suddette norme entreranno in vigore a partire dal 10 settembre 2026.

Ogni sede avrà un identificativo di 12 cifre, visualizzato su VneID.

Il governo ha appena emanato il Decreto n. 326/2026/ND-CP del 19 agosto 2026, che disciplina l’identificazione dei luoghi.

Il presente decreto disciplina l’identificazione dei luoghi situati nel territorio della Repubblica Socialista del Vietnam (esclusi quelli elencati nel Catalogo dei Segreti di Stato); la creazione, la gestione, la connessione, la condivisione e lo sfruttamento della banca dati per l’identificazione dei luoghi; e i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli enti, delle organizzazioni e delle persone interessate.

Il decreto definisce i principi per l’identificazione delle sedi. Di conseguenza, ogni sede possiede un unico codice identificativo, in conformità a una struttura unificata a livello nazionale, garantendo continuità e stabilità ed evitando duplicazioni all’interno del sistema.

Una volta creato, il codice identificativo della posizione, che assegna un codice univoco a uno specifico oggetto, deve essere stabile nel tempo. Il codice identificativo della posizione è una sequenza di 12 cifre di numeri naturali stabilita dal Database di Identificazione delle Posizioni. A ogni posizione viene assegnato un codice identificativo univoco e non ripetitivo, garantendo stabilità, scalabilità e la possibilità di collegare, integrare, connettere, condividere e utilizzare le informazioni all’interno dei database nazionali e specializzati.

Gli enti statali incaricati della gestione di settori specializzati relativi a oggetti elencati nel catalogo di identificazione della posizione geografica, o gli enti che gestiscono banche dati nazionali e specializzate contenenti dati originali sulla formazione, l’esistenza e le modifiche degli oggetti, sono responsabili della supervisione della revisione, della standardizzazione, della raccolta e della sincronizzazione dei dati nella banca dati di identificazione della posizione geografica al fine di rilasciare i codici di identificazione della posizione geografica.

Secondo il Decreto, il database di identificazione delle posizioni è un database nazionale, centralizzato e unificato su tutto il territorio nazionale, standardizzato, che memorizza e gestisce le informazioni relative all’ubicazione degli oggetti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Decreto.

Regolamento sul principio di integrazione tra sicurezza e sviluppo socio -economico.

Didascalia della foto
Le guardie di frontiera, in coordinamento con i funzionari doganali, ispezionano i bagagli dei passeggeri in arrivo. (Foto a scopo illustrativo: Vu Sinh/TTXVN)

Il Governo ha emanato il Decreto n. 312/2026/ND-CP del 7 agosto 2026, sull’integrazione della sicurezza con lo sviluppo socio-economico e dello sviluppo socio-economico con la sicurezza.

Il Decreto afferma chiaramente: Integrare la sicurezza con lo sviluppo socio-economico significa soddisfare i requisiti e le condizioni per garantire la sicurezza durante il processo di elaborazione e attuazione di strategie, piani, progetti e programmi per lo sviluppo socio-economico; utilizzare le risorse e fornire prodotti e servizi specifici delle forze di pubblica sicurezza del popolo al servizio dello sviluppo socio-economico.

Integrare lo sviluppo socioeconomico con la sicurezza implica sviluppare e rafforzare il potenziale del settore della sicurezza, nonché elaborare e attuare strategie, piani, progetti e programmi in ambito socioeconomico al fine di garantire la sicurezza nazionale, l’ordine sociale e la tranquillità.

Il decreto stabilisce: L’ente o l’organizzazione incaricata di raccogliere pareri o di effettuare valutazioni deve trasmettere il dossier al Ministero della Pubblica Sicurezza o al Dipartimento provinciale della Pubblica Sicurezza in conformità con la legge sulla pianificazione, gli investimenti e le leggi connesse.

Il Ministero della Pubblica Sicurezza e i dipartimenti di polizia a livello provinciale riceveranno e scambieranno le informazioni con l’ente o l’organizzazione incaricata di raccogliere pareri o valutare le componenti del dossier, conformemente alla legge sulla pianificazione, sugli investimenti e alle leggi correlate, entro 2 giorni lavorativi.

Il Ministero della Pubblica Sicurezza e gli organi di pubblica sicurezza a livello provinciale forniscono pareri o valutazioni sul rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dall’articolo 6, comma 2, e dall’articolo 7, comma 2, del presente decreto, e ne trasmettono i risultati all’ente o all’organizzazione incaricata di richiedere tali pareri o valutazioni entro il termine previsto dalla legge o su richiesta dell’ente o dell’organizzazione stessa. Qualora la legge non preveda ancora tali disposizioni, il Ministero della Pubblica Sicurezza e gli organi di pubblica sicurezza a livello provinciale trasmettono i risultati all’ente o all’organizzazione incaricata di richiedere tali pareri o valutazioni entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione completa e valida.

L’ente o l’organizzazione responsabile della raccolta o della valutazione dei pareri è tenuto a ricevere e a rispondere ai pareri del Ministero della Pubblica Sicurezza e dei dipartimenti di polizia a livello provinciale, conformemente alla legge.

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal 22 settembre 2026.

Creazione di diverse posizioni con l’autorità di imporre sanzioni amministrative.

Il Governo ha emanato il Decreto n. 311/2026/ND-CP del 6 agosto 2026, che modifica e integra numerosi articoli del Decreto n. 189/2025/ND-CP del 1° luglio 2025, il quale disciplina la Legge sulla gestione delle violazioni amministrative in merito all’autorità di imporre sanzioni amministrative.

Il Decreto n. 311/2026/ND-CP modifica e integra diverse disposizioni dell’articolo 6 del Decreto n. 189/2025/ND-CP riguardanti l’autorità dei responsabili degli enti che svolgono funzioni di gestione statale in settori e ambiti specializzati, nonché alcune altre posizioni. Nello specifico, come segue:

Articolo 6, comma 1: Le modifiche e le aggiunte includono la ridenominazione di alcune posizioni, come ad esempio: Capo del Sottodipartimento per la Sicurezza Alimentare, Capo del Sottodipartimento per la Popolazione e l’Infanzia presso il Dipartimento della Salute in Capo del Sottodipartimento per la Sicurezza e l’Igiene Alimentare, Capo del Sottodipartimento per la Popolazione, l’Infanzia e la Prevenzione dei Mali Sociali presso il Dipartimento della Salute; Capo del Sottodipartimento Provinciale di Statistica presso il Dipartimento di Statistica in Capo delle Statistiche Provinciali; Direttore dell’Assicurazione Sociale Regionale in Direttore dell’Assicurazione Sociale Provinciale.

Al contempo, viene rafforzata l’autorità di imporre sanzioni al capo del sottodipartimento in materia ambientale, facente capo al Ministero dell’Ambiente, al fine di allinearla alle realtà pratiche e garantire coerenza nell’autorità di imporre sanzioni amministrative nei settori di competenza del Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente (colture, protezione delle piante, allevamento, medicina veterinaria, gestione della qualità dei prodotti agricoli, forestali e acquatici, irrigazione, argini e prevenzione e controllo dei disastri).

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal 26 settembre 2026.

Nuove normative sui diritti d’autore nel settore giornalistico.

Il governo ha emanato il Decreto n. 287/2026/ND-CP che disciplina i diritti d’autore nei settori del cinema, delle belle arti, della fotografia, delle arti performative, del giornalismo e dell’editoria.

Per quanto riguarda la regolamentazione dei diritti d’autore per le opere giornalistiche, il Decreto stabilisce:

I diritti d’autore per le opere giornalistiche pubblicate su carta stampata e su media elettronici sono determinati secondo le normative di legge in materia di cessione, assegnazione o gara d’appalto.

I diritti d’autore per le opere giornalistiche in formato radiofonico e televisivo sono inclusi nei costi di produzione dell’opera giornalistica approvata dall’autorità competente per la produzione di contenuti nell’ambito di incarichi commissionati, progetti assegnati o progetti appaltati con fondi del bilancio statale.

In base ai casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del presente decreto, all’autorità di cui al comma 7 dell’articolo 3 del presente decreto e al meccanismo di autonomia delle agenzie di stampa previsto dalla legge, l’importo dei diritti d’autore incentivanti sarà determinato dal responsabile dell’agenzia di stampa o attuato secondo la decisione dell’autorità competente.

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 2026.

Il Decreto del Governo n. 18/2014/ND-CP del 14 marzo 2014, che disciplina il regime dei diritti d’autore nel settore del giornalismo e dell’editoria, e il Decreto del Governo n. 21/2015/ND-CP del 14 febbraio 2015, che disciplina i diritti d’autore e le remunerazioni per le opere cinematografiche, artistiche, fotografiche, teatrali e di altre arti performative, cessano di essere in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Fonte: https://baotintuc.vn/chinh-sach-va-cuoc-song/nhung-chinh-sach-moi-noi-bat-co-hieu-luc-tu-thang-92026-20260830082213572.htm


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