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Roma, 28 ago – Ratko Mladić è morto ieri all’Aia, mentre si trovava sotto custodia delle Nazioni Unite. Comandante dell’Esercito della Republika Srpska durante la guerra di Bosnia, era stato condannato all’ergastolo nel 2017 per genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra; la sentenza era stata confermata definitivamente nel 2021. Con la notizia della morte sono tornate immediatamente le definizioni che accompagnano il suo nome da trent’anni: il “macellaio della Bosnia”, il “boia di Srebrenica”, l’incarnazione stessa dei crimini serbi nella dissoluzione della Jugoslavia. Le reazioni hanno riprodotto la frattura consueta: condanna senza appello da parte delle istituzioni internazionali e delle associazioni delle vittime, commemorazione nel mondo serbo-bosniaco, con Milorad Dodik che ha nuovamente rivendicato la figura del generale.
Il lessico utilizzato attorno a Mladić dice però qualcosa che supera largamente la sua vicenda personale. A più di trent’anni dalla guerra, il conflitto jugoslavo continua a essere raccontato in Europa soprattutto attraverso le categorie prodotte dai tribunali internazionali e dall’ordine politico emerso dalla vittoria occidentale nei Balcani. Il generale serbo-bosniaco è morto, ma il problema storico e politico resta: fino a che punto una sentenza può diventare una lettura definitiva della storia? E soprattutto, fino a quando la riconciliazione europea con la Serbia potrà essere costruita sulla richiesta che Belgrado assuma integralmente la memoria politica elaborata dopo la propria sconfitta?
Mladić, dalla responsabilità penale alla colpa storica
Srebrenica occupa necessariamente il centro della vicenda. Nel luglio del 1995, dopo la conquista dell’enclave da parte delle forze della Republika Srpska, migliaia di uomini e ragazzi bosgnacchi furono uccisi. Il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia qualificò quei fatti come genocidio e la Corte internazionale di giustizia confermò nel 2007 che le uccisioni furono commesse da membri dell’Esercito serbo-bosniaco con l’intento specifico richiesto dalla Convenzione sul genocidio. Mladić è stato condannato definitivamente per il proprio ruolo in quei fatti e per altri crimini commessi durante la guerra.
La stessa sentenza della Corte internazionale di giustizia contiene, tuttavia, una distinzione fondamentale nella ricostruzione delle responsabilità. Nel giudizio del 26 febbraio 2007 la Corte stabilì che la Serbia non aveva commesso il genocidio, non aveva cospirato per commetterlo e non ne era stata complice. I giudici ritennero che le decisioni che portarono agli eccidi di Srebrenica fossero state assunte da membri dello Stato maggiore della VRS e che non fosse provato che Belgrado avesse impartito quelle istruzioni o esercitato il controllo effettivo necessario a imputare alla Serbia il genocidio. La responsabilità riconosciuta allo Stato serbo riguardò invece la violazione dell’obbligo di prevenirlo e, successivamente, la mancata piena cooperazione con l’ICTY, in particolare per il ritardo nella consegna di Mladić.
È una distinzione giuridica precisa che la memoria politica delle guerre jugoslave ha progressivamente appiattito. La responsabilità di dirigenti, comandanti e apparati della Republika Srpska ha finito spesso per sovrapporsi alla responsabilità storica della Serbia e, da questa, a una più generale rappresentazione dei serbi come parte essenzialmente aggressiva del conflitto. La dissoluzione violenta di una federazione multinazionale, le guerre civili, le secessioni, le pulizie etniche reciproche, gli interventi delle potenze straniere e la competizione geopolitica che accompagnò l’intero processo sono così entrati in una gerarchia della memoria nella quale alcuni fatti svolgono una funzione interpretativa assoluta e altri rimangono ai margini.
Un caso evidente è la Krajina serba. Nell’agosto 1995, poche settimane dopo Srebrenica, l’esercito croato lanciò l’Operazione Tempesta e riconquistò i territori controllati dai separatisti serbi. Secondo l’UNHCR, circa 250 mila serbi di Croazia finirono in esilio; la stessa agenzia delle Nazioni Unite ricorda che più di 200 mila abbandonarono la Krajina in quelle settimane. Human Rights Watch documentò successivamente esecuzioni, incendi sistematici e distruzioni di proprietà serbe dopo la riconquista croata, in un contesto che ostacolò concretamente il ritorno della popolazione espulsa. Nella memoria europea dell’epoca, tuttavia, questi eventi non assunsero mai la stessa capacità di definire moralmente un intero attore nazionale. Ed è proprio questa asimmetria a spiegare una parte del problema serbo contemporaneo.
La sentenza non è mai la storia
Che un tribunale internazionale non possa produrre da solo la narrazione definitiva di una guerra non è una tesi marginale. Nel 2020 la Oxford University Press ha pubblicato il volume Legacies of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: A Multidisciplinary Approach. Uno dei capitoli, scritto da Luigi Prosperi e Aldo Zammit Borda, porta un titolo particolarmente significativo: A Partial View of History: ICTY Judgments as “Judicial Truths”. Gli autori osservano che l’ICTY ha certamente contribuito in maniera decisiva alla conoscenza storica delle guerre balcaniche, ma distinguono il lavoro del tribunale dalla produzione di una ricostruzione storica complessiva. I tribunali penali internazionali producono necessariamente “verità giudiziarie”, determinate dalla struttura del processo, dagli imputati, dai capi d’accusa, dalla disponibilità delle prove e dalle regole della responsabilità penale. Aspettarsi che producano anche una narrazione storica legittima significa attribuire loro un compito che oltrepassa la loro funzione.
Il punto è essenziale perché nell’Europa post-jugoslava è accaduto progressivamente il contrario. La verità giudiziaria è diventata il perimetro entro cui stabilire anche la legittimità della memoria politica e, sempre più spesso, della stessa ricerca storica. Il Parlamento europeo lo ha reso evidente nella risoluzione del maggio 2025 sulla Serbia. Al punto 54 il testo approvato chiede esplicitamente che la negazione dei crimini di guerra e la glorificazione dei criminali di guerra siano inserite nel codice penale serbo, allo scopo di perseguire ogni forma di negazione dei crimini stabiliti dalle sentenze dell’ICTY e della Corte internazionale di giustizia. La Commissione europea, nel rapporto 2025 sulla Serbia, lamenta analogamente che partiti politici, esponenti pubblici e mezzi di informazione continuino a offrire spazio a criminali di guerra condannati e a negare crimini, compreso il genocidio di Srebrenica, «senza conseguenze».
La questione assume così una dimensione politica precisa. Allo Stato candidato non viene richiesto soltanto di collaborare con i tribunali, perseguire i responsabili e rispettare le sentenze, ma di conformare progressivamente a quelle sentenze anche il proprio spazio pubblico della memoria. La riconciliazione si trasforma in una disciplina del passato, stabilita attraverso una combinazione di diritto internazionale, condizionalità europea e diritto penale nazionale. È un problema particolarmente evidente nei Balcani, dove la memoria delle guerre non appartiene a un passato remoto ma continua a organizzare identità, confini e rapporti fra Stati.
Il 1999 e l’asimmetria della memoria europea
La grande cesura resta il 1999. Quattro anni dopo gli accordi di Dayton, la NATO intervenne contro la Repubblica Federale di Jugoslavia durante la crisi del Kosovo. L’Operazione Allied Force cominciò il 24 marzo e si concluse il 10 giugno dopo 78 giorni di bombardamenti e oltre 38 mila sortite. La campagna militare venne condotta senza una specifica autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite all’uso della forza. La giustificazione occidentale poggiava sulla necessità di arrestare la repressione e la catastrofe umanitaria in Kosovo; sul piano del diritto internazionale l’intervento aprì una controversia destinata a segnare profondamente il successivo dibattito sulla cosiddetta “guerra umanitaria”.
Gli effetti dei bombardamenti sulla popolazione jugoslava furono significativi. Human Rights Watch, dopo aver esaminato novanta episodi, stimò fra 488 e 527 i civili uccisi dagli attacchi NATO. Tra i casi più controversi vi furono il bombardamento della sede della Radio Televisione Serba a Belgrado, l’attacco al treno nella gola di Grdelica, i convogli colpiti in Kosovo e il bombardamento dell’ambasciata cinese. Le accuse relative alla condotta dell’Alleanza finirono anche davanti all’ufficio del procuratore dell’ICTY. Un comitato analizzò la campagna, valutando sia questioni generali sia alcuni degli episodi più problematici. Nel rapporto finale ammise che la selezione di determinati obiettivi poteva essere oggetto di «legal debate», ma concluse che le informazioni disponibili non giustificavano l’apertura di indagini. Carla Del Ponte decise nel giugno 2000 di non procedere penalmente contro esponenti della NATO.
È qui che l’asimmetria della memoria acquista una forma politica riconoscibile. I crimini attribuiti alla parte serba sono entrati nel lessico pubblico europeo attraverso imputazioni personali, sentenze, definizioni giuridiche, celebrazioni ufficiali e progressivi obblighi memoriali. La campagna NATO del 1999 è invece rimasta inserita soprattutto nella categoria dell’intervento necessario, accompagnato da errori e controversie sul rispetto del diritto umanitario. Per la popolazione serba, però, il 1999 coincide con settantotto giorni nei quali Belgrado e altre città furono bombardate da un’alleanza militare occidentale. Il rapporto con l’Europa contemporanea passa inevitabilmente anche attraverso quella frattura.
Il Kosovo e una guerra che continua nella politica
La questione è ancora più evidente guardando al Kosovo. Dopo la fine della campagna NATO il Consiglio di sicurezza approvò la Risoluzione 1244, che istituì l’amministrazione internazionale del territorio e, nello stesso tempo, riaffermò l’impegno degli Stati membri nei confronti della «sovranità e integrità territoriale della Repubblica Federale di Jugoslavia», prevedendo per il Kosovo una sostanziale autonomia e forme di autogoverno. Nel 2008 Pristina proclamò unilateralmente l’indipendenza. Due anni dopo la Corte internazionale di giustizia stabilì, nel proprio parere consultivo, che quella dichiarazione non aveva violato il diritto internazionale. Il quesito sottoposto ai giudici era tuttavia circoscritto alla legalità della dichiarazione stessa: la Corte non riconobbe un generale diritto del Kosovo alla secessione né impose agli Stati l’obbligo di riconoscerlo.
Nel frattempo la trasformazione demografica e politica del territorio aveva prodotto un’altra grande ondata di profughi. Secondo l’UNHCR, dopo il ritiro delle forze jugoslave e l’ingresso della KFOR nel giugno 1999 circa 200 mila serbi, rom e appartenenti ad altre minoranze lasciarono il Kosovo. Le valutazioni successive dell’agenzia continuarono a registrare problemi di sicurezza, libertà di movimento e ritorno delle comunità serbe e rom. Il Kosovo resta quindi la dimostrazione più evidente che le guerre jugoslave non appartengono soltanto al passato. Per Belgrado la provincia continua a fare parte della Serbia; per Pristina è uno Stato indipendente; il riconoscimento internazionale rimane incompleto e la presenza internazionale di sicurezza continua ancora oggi.
Ma soprattutto, la questione kosovara è ormai direttamente collegata al processo europeo della Serbia. Nell’Accordo sul percorso verso la normalizzazione promosso dall’Unione europea nel febbraio 2023, l’articolo 4 stabilisce che Serbia e Kosovo partano dal presupposto che nessuno dei due possa rappresentare l’altro sul piano internazionale e aggiunge esplicitamente: «Serbia will not object to Kosovo’s membership in any international organisation». L’articolo 6 lega il percorso a un successivo accordo giuridicamente vincolante di normalizzazione complessiva. La cosiddetta normalizzazione assume così per Belgrado un contenuto molto concreto: accettare progressivamente sul piano internazionale l’assetto territoriale emerso dalla guerra del 1999. La sequenza storica è difficilmente separabile dalla percezione serba del rapporto con l’Occidente: intervento NATO, ritiro delle forze jugoslave, amministrazione internazionale, dichiarazione unilaterale d’indipendenza e successiva pressione europea affinché la Serbia non ostacoli l’inserimento del Kosovo nelle organizzazioni internazionali. Il processo di adesione all’Unione e la sistemazione dell’eredità politica della guerra finiscono quindi per sovrapporsi.
Dall’Aia a Baghdad: la giustizia nell’ordine dei vincitori
C’è infine una questione più ampia che la morte di Mladić permette di riportare al centro: il ruolo assunto dalla giustizia penale internazionale nell’ordine politico nato dopo la Guerra fredda. L’ICTY venne istituito il 25 maggio 1993 con la Risoluzione 827 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, approvata all’unanimità, quindi anche dalla Russia e dalla Cina. Fu il primo tribunale internazionale per crimini di guerra creato dall’ONU e il primo del genere dopo Norimberga e Tokyo.
Dieci anni dopo, nel dicembre 2003, pochi mesi dopo l’invasione anglo-americana dell’Iraq e la caduta del governo baathista, per iniziativa dell’Iraqi Governing Council costituito sotto l’occupazione, venne elaborato con l’assistenza di consulenti della Coalition Provisional Authority, il tribunale che giudicò Saddam Hussein. Washington si oppose alla proposta di affidare Saddam a un tribunale internazionale o a una corte mista amministrata dalle Nazioni Unite. Con le dovute differenze, i due casi appartengono allo stesso ciclo storico: quello in cui la vittoria politica e militare dell’ordine occidentale viene accompagnata dalla costruzione di un dispositivo giudiziario incaricato di definire penalmente le responsabilità del nemico sconfitto e, inevitabilmente, di contribuire alla fissazione della memoria del conflitto.
Anche in quel caso il processo fu tutt’altro che immune da critiche. Human Rights Watch, dopo dieci mesi di osservazione delle udienze e decine di interviste a giudici, procuratori e difensori, lo definì «fundamentally unfair», documentando interferenze politiche sull’indipendenza del tribunale, problemi nella comunicazione delle prove alla difesa, limitazioni al controinterrogatorio dei testimoni e comportamenti del presidente della corte incompatibili con l’apparenza d’imparzialità. L’organizzazione arrivò a sostenere che tali difetti rendevano insicura la stessa solidità del verdetto. L’appello venne definito con velocità altrettanto controversa. La Camera d’appello confermò la condanna il 26 dicembre 2006 e Saddam venne impiccato quattro giorni dopo. Si osservò che l’esame di una sentenza di circa trecento pagine e delle argomentazioni della difesa era stato compiuto in meno di tre settimane e definì l’esecuzione successiva a quel processo un danno allo Stato di diritto.
È in questo senso che Baghdad e Belgrado appartengono alla stessa stagione. Dopo il 1989 l’Occidente ha progressivamente attribuito al diritto penale internazionale una funzione che supera il perseguimento dei singoli crimini. Il tribunale diventa uno degli strumenti attraverso i quali la guerra viene ordinata retrospettivamente in categorie di legittimità: chi ha agito contro l’ordine internazionale occidentale entra nel processo come imputato; chi ha esercitato la forza in nome di quell’ordine rimane prevalentemente soggetto politico chiamato a giustificare le proprie decisioni sul terreno della diplomazia, del diritto internazionale o dell’errore militare. Il problema è evidente e va oltre Mladić o Saddam. Riguarda il passaggio dalla giustizia alla produzione della memoria. Una condanna penale risponde alla domanda se un individuo sia responsabile di determinati crimini. Quando quella sentenza diventa invece la chiave attraverso cui interpretare un’intera guerra, la distinzione fra tribunale e storiografia comincia a dissolversi. Quando infine il suo contenuto entra nelle condizioni politiche poste agli Stati sconfitti, nella disciplina della memoria pubblica e persino nelle richieste di modifica del diritto penale nazionale, la verità giudiziaria diventa parte dell’architettura dell’ordine geopolitico.
Il problema europeo con la Serbia
A trent’anni da quella stagione sanguinosa, la questione centrale non riguarda più soltanto l’interpretazione delle guerre jugoslave. Riguarda quale rapporto l’Europa intenda costruire con la Serbia. La riconciliazione presuppone una memoria capace di comprendere l’intera tragedia della dissoluzione jugoslava: Srebrenica e Sarajevo, ma anche l’esodo serbo dalla Krajina; le repressioni contro gli albanesi del Kosovo e l’espulsione successiva di gran parte delle comunità serbe e rom; le responsabilità delle classi dirigenti locali e quelle delle potenze che trasformarono progressivamente il conflitto balcanico in una questione di ordine internazionale; fino ai bombardamenti del 1999 e alla sistemazione territoriale che ne seguì. L’Unione europea ha invece costruito con Belgrado un rapporto nel quale la condizionalità politica tende a estendersi dalla cooperazione giudiziaria alla memoria storica e dalla memoria storica al riconoscimento dell’assetto geopolitico prodotto dalla guerra. Da una parte il Parlamento europeo chiede di trasformare in reato la contestazione dei crimini stabiliti dalle sentenze internazionali; dall’altra Bruxelles lega il percorso europeo della Serbia alla normalizzazione dei rapporti con un Kosovo la cui separazione definitiva da Belgrado è figlia diretta della crisi del 1999.
Il risultato è un modello di riconciliazione fortemente asimmetrico. Alla Serbia viene chiesto di fare i conti con le proprie responsabilità attraverso le categorie elaborate dai tribunali internazionali, di disciplinare il proprio spazio pubblico sulla base di quelle categorie e di accettare progressivamente le conseguenze territoriali della propria sconfitta. Molto meno sviluppato è stato, in questi tre decenni, un analogo lavoro europeo sulle responsabilità politiche e strategiche dell’Occidente nella lunga crisi jugoslava e sull’esperienza storica vissuta dalla popolazione serba. È qui che la morte di Mladić assume un significato che va oltre il necrologio di uno dei protagonisti più controversi delle guerre balcaniche. La giustizia internazionale ha pronunciato la propria sentenza sul generale serbo-bosniaco. La storia della dissoluzione della Jugoslavia, invece, resta aperta alla ricerca, alla discussione e al conflitto delle memorie, come ogni grande tragedia europea.
Confondere i due piani non produce riconciliazione. Produce una memoria ufficiale nella quale il confine fra giudizio penale, interpretazione storica e disciplina politica diventa sempre più difficile da individuare. Ratko Mladić è morto all’Aia ma Serbia è ancora viva nel cuore dei Balcani, candidata all’Unione europea, sospesa fra Bruxelles, Mosca e una questione kosovara ancora irrisolta. Se l’Europa vuole davvero integrarla in un ordine continentale comune, dovrà superare l’idea che l’ingresso della Serbia passi attraverso una penitenza storica permanente. Mladić è stato processato. Non può esserlo in eterno anche la Serbia.
Sergio Filacchioni
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