Il 31 dicembre non è la scadenza di quasi nessun bando. È la data in cui si chiude un esercizio, e questo basta a produrre ogni anno la stessa serie di errori: ordini firmati a dicembre e pagati a gennaio che escono dal perimetro rendicontabile, plafond de minimis che si crede si azzerino con il cambio di anno, rendicontazioni rinviate a quando l’ufficio è chiuso e il fornitore pure.
Da qui a fine anno restano una quindicina di settimane, non tutte utili: il calendario delle imprese si stringe proprio quando quello degli enti si allarga. Questi sono i sette punti su cui vediamo saltare più contributi nel quarto trimestre, con la regola che li governa, l’articolo che la fissa e la mossa che li evita.
In sintesi, cosa controllare prima del 31 dicembre
- Spese: nei bandi conta la data della fattura e del pagamento tracciato, non la data dell’ordine; l’ordine pesa solo in senso opposto, perché nei bandi GBER se precede la domanda fa perdere l’intero progetto.
- De minimis: il plafond non si azzera a gennaio, il periodo di tre anni si calcola su base mobile a ritroso da ogni concessione.
- Iperammortamento: sono agevolabili gli investimenti completati e interconnessi tra il 1 gennaio 2026 e il 30 settembre 2028; il 31 dicembre non è un termine di decadenza, ma l’anno in cui trasmetti la comunicazione di completamento decide da quale periodo d’imposta parte la maggiorazione.
- Rendicontazioni: quelle con scadenza a fine anno vanno chiuse a novembre, perché a dicembre i fornitori non emettono e non rispondono.
- Documenti: DURC, firma digitale e PEC scadono nel modo peggiore, cioè sotto le feste.
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I sette snodi del quarto trimestre
| Snodo | Chi riguarda | Cosa si perde se sbagli | Quando muoverti |
|---|---|---|---|
| Imputazione delle spese all’esercizio | Chi ha un progetto in corso | La spesa esce dal periodo ammissibile | Entro novembre, con i fornitori |
| Capienza del plafond de minimis | Chi presenta domande a cavallo d’anno | Concessione ridotta o domanda inammissibile | Prima di ogni nuova domanda |
| Adempimenti dell’iperammortamento | Chi investe in beni 4.0 | La maggiorazione, se salta una delle comunicazioni al GSE o uno dei suoi termini | Appena l’investimento è definito: preventiva, poi conferma entro 60 giorni dall’esito GSE |
| Rendicontazioni con termine 31 dicembre | Beneficiari con progetti in chiusura | Decadenza o taglio delle spese non documentate | Chiudere entro fine novembre |
| Validità di DURC, firma digitale, PEC | Tutti | Esclusione in concessione, trattenuta sull’erogazione, domande non sottoscritte | Controllo a ottobre |
| Contributi da iscrivere in bilancio | Chi ha contributi deliberati | Errata rappresentazione e imposte calcolate male | In sede di chiusura |
| Preparazione dei click day di inizio anno | Chi punta a sportelli competitivi | La finestra, che dura secondi | Progetto pronto a dicembre |
Errore 1: confondere la data dell’ordine con la data della spesa
È il più costoso e il più frequente. Nei bandi la spesa si considera sostenuta quando esiste un documento fiscale valido e un pagamento tracciato e quietanzato, non quando si firma il preventivo: il Codice degli incentivi chiede spese comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili con valore probatorio equivalente (art. 15, comma 8, D.Lgs. 184/2025), pagate con strumenti tracciabili e con il CUP sui documenti di spesa (art. 11, comma 2, lettera b). La data dell’ordine conta invece per un’altra ragione: nei bandi in esenzione GBER l’ordine firmato prima della domanda rompe l’effetto incentivante e rende inammissibile l’intero progetto. Un ordine di dicembre con fattura di gennaio e bonifico di febbraio, su un progetto che si rendiconta entro il 31 dicembre, produce una spesa che semplicemente non entra.
Il fisco ragiona in modo simile ma non identico, e la sovrapposizione confonde: ai fini della competenza l’articolo 109 del TUIR guarda alla consegna o spedizione per i beni mobili, mentre il bando guarda al pagamento. Le due date possono cadere in esercizi diversi, ed è normale che sia così. Quello che non è normale è scoprirlo a consuntivo.
Consiglio operativo. A ottobre chiedi ai fornitori una conferma scritta della data di consegna e della data di emissione della fattura. Se la consegna slitta a gennaio e il tuo progetto chiude a dicembre, hai ancora il tempo di sostituire la voce con una spesa realizzabile, oppure di chiedere una proroga motivata prima della scadenza. Dopo, la proroga non si chiede più.
Errore 2: credere che il de minimis si azzeri a gennaio
Questa convinzione circola da anni ed è sbagliata. Il Regolamento UE 2023/2831 fissa il massimale in 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni (art. 3, paragrafo 2), e il considerando 11 chiarisce che il periodo si valuta su base mobile: a ogni nuova concessione si guardano indietro i tre anni precedenti, giorno per giorno. Non c’è nessun azzeramento al 1 gennaio.
Le conseguenze pratiche sono due, e vanno nella stessa direzione:
- Aspettare gennaio non libera plafond. Quello che libera capienza è il tempo trascorso dalla singola concessione: un aiuto concesso a marzo 2024 esce dal calcolo a marzo 2027, non a gennaio.
- Conta la data di concessione, non quella di incasso. L’aiuto si considera concesso quando l’impresa acquisisce il diritto a riceverlo, quindi con il provvedimento, anche se i soldi arrivano l’anno dopo (art. 3, paragrafo 3, dello stesso regolamento).
Un esempio di calcolo rende evidente la differenza. Impresa che presenta una nuova domanda in de minimis il 15 gennaio 2027, con questi aiuti alle spalle:
| Aiuto ricevuto | Data di concessione | Importo | Rientra nel triennio al 15/01/2027? |
|---|---|---|---|
| Voucher digitalizzazione | 10 novembre 2023 | 15.000 € | No, uscito il 10 novembre 2026 |
| Contributo regionale investimenti | 3 marzo 2024 | 120.000 € | Sì, esce il 3 marzo 2027 |
| Contributo formazione | 22 luglio 2025 | 40.000 € | Sì |
| Contributo fiere ed export | 9 dicembre 2026 | 60.000 € | Sì |
| Plafond residuo | 80.000 € | 300.000 meno 220.000 |
Aspettando il 10 marzo 2027, quando esce dal calcolo anche il contributo regionale da 120.000 euro, il plafond residuo sale a 200.000 euro. Sono poco meno di otto settimane che valgono 120.000 euro di capienza: è questo il calcolo che va fatto prima di scegliere quando presentare, e non si fa guardando il calendario ma le date esatte delle concessioni.
Chi ha più domande in preparazione dovrebbe quindi ordinare le presentazioni guardando le date esatte delle concessioni passate, verificate sul Registro Nazionale Aiuti: la sezione Trasparenza del portale ufficiale del Registro Nazionale Aiuti di Stato è consultabile senza registrazione per codice fiscale, mentre la Visura Aiuti de minimis è il documento che l’ente concedente estrae dal Registro prima di ogni concessione (artt. 13 e 14 del DM 115/2017). Il riferimento è quello, non il calendario civile. Una domanda presentata tre settimane dopo, quando un vecchio aiuto è uscito dal triennio, può ottenere il contributo pieno invece che ridotto.
Errore 3: pensare che l’iperammortamento scada il 31 dicembre
Il meccanismo delle vecchie misure sui beni strumentali, con la prenotazione entro dicembre e la consegna nei primi mesi dell’anno successivo, ha lasciato un riflesso condizionato. Con l’iperammortamento introdotto dall’articolo 1, commi 427 e seguenti, della Legge 199/2025 le regole sono diverse: sono agevolabili gli investimenti completati e interconnessi tra il 1 gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, con comunicazione di completamento al GSE entro il 15 novembre 2028 (art. 2 e art. 3, comma 3, del decreto interministeriale 7 maggio 2026). Il 31 dicembre non è un termine di decadenza. Conta però per un’altra ragione: la maggiorazione parte dal periodo d’imposta in cui si trasmette la comunicazione di completamento, con il bene già entrato in funzione (art. 4, comma 1, dello stesso decreto), quindi un completamento comunicato a gennaio sposta di un anno l’inizio della deduzione.
I termini veri sono altri e sono mobili. La comunicazione preventiva sulla piattaforma del GSE prenota la maggiorazione; entro dieci giorni il GSE comunica l’esito e da quella notifica di esito positivo partono sessanta giorni per la comunicazione di conferma, che deve indicare data e importo dell’ultima quota dell’acconto con cui si raggiunge il 20% del costo di ciascun bene e gli estremi delle fatture (art. 3, commi 2 e 4, DM 7 maggio 2026). Al termine, la comunicazione di completamento va inviata entro il 15 novembre 2028, prorogabile di venti giorni se il GSE chiede integrazioni. Chi ordina e paga a dicembre per inseguire una scadenza che non esiste, e poi manca uno di questi passaggi o i suoi termini, non perfeziona la procedura e perde la maggiorazione per una ragione puramente procedurale (art. 3, comma 5, dello stesso decreto). Nessuna norma, invece, lega la comunicazione preventiva alla data dell’ordine: la piattaforma ha aperto il 12 giugno 2026 per investimenti agevolabili dal 1 gennaio 2026, quindi gli ordini del primo semestre sono per forza anteriori alla comunicazione.
| Comunicazione al GSE | Cosa contiene | Termine | Fonte |
|---|---|---|---|
| Preventiva | Dati dell’impresa e della struttura produttiva, tipologia e ammontare degli investimenti, data prevista di interconnessione | Nessun termine legato all’ordine; piattaforma aperta dal 12 giugno 2026 | Art. 3, comma 1, DM 7 maggio 2026; DD 10 giugno 2026 |
| Esito del GSE | Esito positivo, oppure elenco dei dati da integrare entro dieci giorni | Entro dieci giorni dalla ricevuta di invio | Art. 3, comma 4 |
| Conferma | Data e importo dell’ultima quota di acconto che porta al 20% del costo di ciascun bene, estremi delle fatture | Entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo; piattaforma aperta dal 21 luglio 2026 | Art. 3, comma 2; DD 20 luglio 2026 |
| Completamento | Data di completamento di ciascun bene, attestazioni di possesso della documentazione richiesta dal decreto | Dopo l’interconnessione e comunque entro il 15 novembre 2028, più venti giorni se il GSE chiede integrazioni | Art. 3, comma 3 |
| Periodica e integrativa | Investimenti effettuati, costo sostenuto e previsione di utilizzo; poi il piano di ammortamento con le quote imputate a ogni esercizio | 20 gennaio e 30 giugno di ogni anno, dalla prima preventiva fino alla fine della fruizione | Art. 3, comma 6 |
Va poi ricordata la comunicazione periodica entro il 20 gennaio, che riguarda chi ha trasmesso almeno una comunicazione preventiva e dura fino alla fine della fruizione, anche a investimenti conclusi; entro il 30 giugno va integrata con il piano di ammortamento (art. 3, comma 6, DM 7 maggio 2026). Quella sì è una scadenza di inizio anno, e va messa in agenda a dicembre insieme al resto. Un’avvertenza per chi completa un investimento nel 2026: mentre scriviamo la piattaforma del GSE accetta le comunicazioni preventive dal 12 giugno 2026 e le conferme dal 21 luglio 2026, ma la fase di completamento non è ancora aperta, perché il decreto direttoriale del 20 luglio 2026 la rinvia a un provvedimento successivo. Finché quel provvedimento non arriva, non è possibile dire se una comunicazione di completamento potrà essere trasmessa entro il 31 dicembre 2026 e far partire la maggiorazione già dal periodo d’imposta 2026. Le tre fasi sono descritte nella pagina come accedere al Nuovo Piano Transizione 5.0 sul sito del GSE, il funzionamento completo della misura è nella nostra guida all’iperammortamento 2026, mentre gli adempimenti ufficiali sono riepilogati nella scheda MIMIT del nuovo piano Transizione 5.0.
Errore 4: rinviare a dicembre una rendicontazione che scade a dicembre
Le rendicontazioni con termine al 31 dicembre si preparano a novembre, per una ragione banale: a dicembre mancano i pezzi che servono e le persone che li producono. Servono fatture quietanzate, estratti conto con i movimenti, dichiarazioni dei fornitori, verbali di collaudo, a volte una perizia. Ognuno di questi documenti dipende da qualcun altro, e a dicembre quel qualcun altro è in chiusura di bilancio o in ferie.
La sequenza che funziona è questa: a fine ottobre si fa l’inventario di quello che manca, a novembre si sollecitano i fornitori e si chiudono i pagamenti, la prima settimana di dicembre si carica. Il margine serve anche per un’altra ragione: quasi tutte le piattaforme rallentano negli ultimi giorni utili, e un caricamento che non si completa entro il termine equivale a un caricamento non fatto.
Attenzione ai pagamenti di fine anno. Un bonifico disposto il 30 dicembre ma eseguito e addebitato il 4 gennaio è, per la contabile bancaria, un pagamento dell’anno nuovo. Alcuni enti guardano la data di esecuzione, altri la valuta: nei bandi che chiedono la quietanza entro una data, quel passaggio d’anno può spostare la spesa fuori dal periodo ammissibile. Sui pagamenti di dicembre usa disposizioni con data certa e conserva la contabile, non solo l’ordine di bonifico.
Errore 5: scoprire sotto le feste che un documento è scaduto
Tre scadenze silenziose bloccano più pratiche di qualunque errore tecnico:
- DURC: la regolarità contributiva è condizione per la concessione e per l’erogazione, e il documento vale 120 giorni dal rilascio. Un DURC che segnala un’inadempienza a fine anno, magari per una rata di un piano di dilazione, in fase di concessione fa scattare il preavviso di rigetto e, senza regolarizzazione, l’esclusione (art. 9, comma 1, lettera d, e art. 18, comma 3, lettera b, del Codice degli incentivi); in fase di erogazione l’ente trattiene dal contributo l’importo dell’inadempienza e lo versa direttamente agli enti previdenziali (art. 18, comma 4, lettera a), con i tempi che questo comporta. Il controllo va fatto a ottobre, quando c’è ancora tempo per regolarizzare.
- Firma digitale: i certificati hanno una scadenza fissata dal certificatore, in genere di pochi anni, e il rinnovo richiede qualche giorno. Una domanda firmata con certificato scaduto equivale a una domanda non sottoscritta (art. 24, comma 4-bis, del CAD) e, quando il bando richiede la firma a pena di inammissibilità, non è sanabile con una nuova firma dopo il termine (art. 14, comma 2, del Codice degli incentivi).
- PEC: caselle piene o domicili digitali non aggiornati fanno perdere le comunicazioni degli enti, comprese le richieste di integrazione, che hanno termini brevi fissati dal bando o dalla richiesta stessa, spesso dieci giorni (art. 14 del Codice degli incentivi; dieci giorni, per esempio, per rispondere alle integrazioni chieste dal GSE sull’iperammortamento).
Sono controlli che costano venti minuti a ottobre e settimane a gennaio. Nella checklist sul DURC e la regolarità contributiva abbiamo messo i casi in cui l’irregolarità nasce da un errore di comunicazione e non da un debito reale.
Errore 6: chiudere il bilancio senza guardare i contributi
A fine esercizio i contributi vanno rilevati con criteri precisi, e la scelta sbagliata produce due danni: un bilancio che rappresenta male l’impresa e un carico fiscale calcolato su basi errate. I punti da verificare in sede di chiusura sono tre:
- Quando iscrivere il contributo: la rilevazione avviene quando esiste la ragionevole certezza che le condizioni siano soddisfatte e che il contributo sarà erogato (OIC 16, paragrafo 87, edizione marzo 2024), condizione che di norma coincide con il provvedimento di concessione e con il rispetto delle condizioni previste, non con la semplice presentazione della domanda.
- Conto impianti, conto esercizio o conto capitale: la natura del contributo determina se concorre al reddito lungo l’ammortamento del bene, integralmente nell’esercizio di competenza oppure, per il conto capitale non riferito a beni ammortizzabili, nell’esercizio dell’incasso. La scelta del metodo, diretto o indiretto (OIC 16, paragrafo 88), lascia uguali utile e patrimonio netto ma cambia i valori lordi di bilancio e gli indici, come spieghiamo nella guida sul contributo in bilancio tra conto impianti e conto esercizio.
- Ritenuta del 4%: l’articolo 28, secondo comma, del DPR 600/1973 la impone a Regioni, enti locali e altri enti pubblici e privati su tutti i contributi corrisposti a imprese, esclusi soltanto quelli per l’acquisto di beni strumentali. Riguarda quindi i contributi in conto esercizio e anche quelli in conto capitale che non finanziano beni strumentali. Verificare come è stato trattato l’incasso evita sorprese in dichiarazione.
Errore 7: aspettare gennaio per preparare quello che si gioca a gennaio
Gli sportelli competitivi si vincono a novembre. Su un click day la domanda si compila in anticipo, la documentazione tecnica si prepara mesi prima, e il giorno dell’apertura conta solo la velocità di trasmissione. Chi comincia quando esce l’avviso arriva quasi sempre tardi: la dinamica, con le contromisure che funzionano, è nella guida su come funzionano i click day e come prepararsi.
C’è poi una ragione in più per non rinviare, e riguarda il quadro normativo: il Regolamento generale di esenzione per categoria, la base con cui viene concessa gran parte degli aiuti in esenzione, arriva alla sua scadenza il 31 dicembre 2026, e il regolamento che lo sostituirà, mentre scriviamo non ancora pubblicato, potrebbe cambiare intensità e condizioni. Cosa cambia e cosa conviene anticipare lo abbiamo analizzato nel pezzo sulla scadenza del GBER e i bandi dal 2027.
Il calendario operativo da qui a fine anno
- Ottobre: verifica DURC, scadenza della firma digitale, capienza PEC. Inventario delle rendicontazioni con termine a dicembre e di quello che manca.
- Ottobre e novembre: conferme scritte dai fornitori su consegne e fatturazione. Chiusura dei pagamenti che devono cadere nell’esercizio.
- Novembre: caricamento delle rendicontazioni. Consultazione del Registro Nazionale Aiuti (sezione Trasparenza) per calcolare il plafond de minimis residuo con le date esatte di concessione.
- Dicembre: preparazione delle domande per gli sportelli di inizio anno, comunicazioni preventive al GSE per gli investimenti già decisi, con la conferma da inviare entro 60 giorni dall’esito, e agenda della comunicazione periodica del 20 gennaio.
Le misure aperte in questo momento, con dotazioni e termini aggiornati, sono nella nostra panoramica mensile dei bandi a fondo perduto attivi.
Domande frequenti sulle scadenze di fine anno
Se pago a gennaio una fattura di dicembre, la spesa è ammissibile?
Dipende dal periodo di ammissibilità del bando. Se il termine per sostenere le spese è il 31 dicembre e il bando richiede la quietanza, il pagamento di gennaio resta fuori. Se il termine riguarda solo l’emissione del documento, o se il periodo di rendicontazione si estende oltre, la spesa può rientrare. È una verifica da fare sul singolo avviso, non una regola generale.
Posso chiedere una proroga del termine di rendicontazione?
Molti bandi la prevedono, ma quasi sempre a due condizioni: che sia richiesta prima della scadenza e che sia motivata da circostanze documentabili. Una richiesta presentata dopo il termine viene respinta quasi sempre, perché a quel punto la decadenza è già maturata.
Il plafond de minimis si calcola sull’anno solare o sull’esercizio?
Su nessuno dei due. Il Regolamento UE 2023/2831 usa un periodo di tre anni calcolato su base mobile, guardando indietro dalla data di ogni nuova concessione. Le guide che parlano ancora di tre esercizi finanziari riportano la regola del vecchio regolamento 1407/2013.
La comunicazione preventiva dell’iperammortamento va inviata prima dell’ordine al fornitore?
Nessuna norma lo chiede: né i commi 427 e seguenti della Legge 199/2025, né il DM 7 maggio 2026, né i decreti direttoriali che hanno aperto la piattaforma legano la preventiva alla data dell’ordine. La preventiva chiede la data prevista di interconnessione, e quello che fa perdere la maggiorazione è il mancato invio di una delle comunicazioni nei termini. Un punto resta aperto: i documenti pubblici non dicono come la piattaforma tratti una preventiva su un bene già completato e interconnesso prima dell’invio, quindi in quel caso conviene chiedere conferma al GSE prima di contare sul beneficio.
Ho ricevuto la concessione a dicembre e incasserò a marzo: quando è tassato il contributo?
La rilevazione contabile segue la ragionevole certezza del diritto a ricevere il contributo, quindi tipicamente l’esercizio in cui interviene la concessione con le condizioni rispettate. Il trattamento fiscale poi dipende dalla natura: in conto impianti concorre al reddito lungo l’ammortamento del bene, in conto esercizio nell’esercizio di competenza (art. 85, comma 1, lettere g e h, TUIR). Il contributo in conto capitale che non finanzia beni ammortizzabili segue invece la cassa: concorre al reddito nell’esercizio in cui è incassato (art. 88, comma 3, lettera b, TUIR, nel testo in vigore dal 4 luglio 2026, che non prevede più la ripartizione in cinque esercizi), quindi nell’esempio a marzo dell’anno dopo, qualunque sia l’anno della concessione. Dal 1 gennaio 2027 il riferimento da citare cambia, perché il TUIR viene sostituito dal nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).
Se il bando chiude il 31 dicembre conviene presentare gli ultimi giorni?
Su uno sportello a esaurimento risorse no, perché il rischio è trovare la dotazione già assorbita. Su un bando valutativo con graduatoria la data non incide sul punteggio, ma incide sul margine per correggere: presentare con qualche giorno di anticipo consente di rimediare a un errore di caricamento, presentare l’ultimo giorno no.
Le spese del personale interno seguono le stesse regole di fine anno?
Hanno una complicazione in più, perché vanno documentate con cedolini, prospetti di calcolo del costo orario e time sheet. La quota di tredicesima e i ratei maturati a fine anno sono il punto in cui le rendicontazioni divergono più spesso dal costo aziendale: il criterio corretto è quello del costo orario rendicontabile, che parte dal costo effettivo al netto degli sgravi.
Conviene rimandare un investimento a gennaio per ragioni fiscali?
La domanda va posta al contrario: conviene se l’agevolazione applicabile è migliore nell’anno successivo o se la capienza fiscale dell’impresa lo suggerisce. Sull’iperammortamento le maggiorazioni (180, 100 e 50 per cento) sono le stesse per tutto il periodo dal 2026 al 2028, con due variabili che dipendono davvero dall’anno: gli scaglioni da 2,5, 10 e 20 milioni di euro si applicano agli investimenti completati in ciascuna annualità (art. 4, comma 2, DM 7 maggio 2026), quindi chi supera i 2,5 milioni ha interesse a distribuire i completamenti su più anni; e la maggiorazione parte dal periodo d’imposta in cui si trasmette la comunicazione di completamento. Dal 1 gennaio 2027 la disciplina passa nell’articolo 364 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026) con testo identico: cambia il riferimento, non la regola. La variabile decisiva resta la sequenza degli adempimenti, che va rispettata in qualunque anno.
Come arrivare a dicembre senza sorprese
La regola pratica che consigliamo è una sola: tratta ogni scadenza del bando come se cadesse trenta giorni prima. Il margine serve per i documenti che dipendono da altri, per le piattaforme che rallentano e per gli errori che si scoprono solo caricando. Chi lavora con questo margine chiude i progetti senza perdere spese, chi lavora sul filo perde qualcosa quasi ogni anno.
Le regole richiamate in questo articolo vengono dal Regolamento UE 2023/2831 sugli aiuti de minimis, dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della Legge 199/2025 e dal decreto interministeriale 7 maggio 2026 sull’iperammortamento con i decreti direttoriali del 10 giugno e del 20 luglio 2026, dal Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025), dagli articoli 85, 88 e 109 del TUIR, dall’articolo 28 del DPR 600/1973, dall’articolo 24 del CAD, dal DM 115/2017 sul Registro Nazionale Aiuti e dal principio contabile OIC 16 nell’edizione di marzo 2024, tutti letti nel testo vigente a settembre 2026.
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