Immaginate un artigiano veronese con partita IVA, cinquantamila euro di debiti tra IVA non versata, contributi INPS arretrati e interessi maturati nel corso di anni di crisi silenziosa. Arriva all’OCC, predispone un concordato minore, propone di pagare il quaranta per cento del debito fiscale in tre anni. Il tribunale dichiara la proposta inammissibile. Non perché il piano fosse irrealistico dal punto di vista finanziario, ma perché lo scenario liquidatorio allegato era costruito male: non dimostrava, in modo tecnico e verificabile, che l’Erario avrebbe ottenuto di meno in caso di liquidazione controllata dei beni. Il piano è crollato su quella prova, non sul numero.
Questo scenario, tutt’altro che ipotetico, è al centro di una questione che la giurisprudenza più recente sta definendo con crescente precisione: la falcidia di IVA e contributi previdenziali nel sovraindebitamento è oggi pienamente ammessa, ma il suo fondamento tecnico-giuridico è più esigente di quanto molti professionisti e debitori credano.
Il percorso normativo: da divieto assoluto a regola condizionata
Per capire dove siamo oggi, occorre sapere da dove veniamo. Per anni, l’IVA è stata considerata un credito intoccabile nelle procedure concorsuali: la sua natura di risorsa propria dell’Unione Europea sembrava rendere qualsiasi falcidia incompatibile con il diritto comunitario. La Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione con la sentenza n. 245 del 2019, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma che escludeva la possibilità di falcidiare l’IVA nelle procedure di sovraindebitamento. La Corte ha riconosciuto che tale impossibilità violava i principi di uguaglianza e ragionevolezza, oltre a ostacolare il diritto del debitore a una seconda chance, aprendo la strada alla falcidia anche per i soggetti non fallibili.
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) ha poi recepito e sistematizzato questo principio. Oggi è chiaro che anche i debiti tributari rientrano a pieno titolo nelle procedure di sovraindebitamento, e ciò include IRPEF, IVA, contributi e qualsiasi imposta, fatte salve eventuali eccezioni di legge. La regola generale è dunque l’includibilità: non c’è più un divieto di principio.
Il problema si sposta però sul piano della prova. Nel concordato minore la falcidia dei crediti privilegiati può essere presa in considerazione, ma con una condizione decisiva: occorre dimostrare che il creditore privilegiato riceverebbe almeno quanto otterrebbe in un’ipotesi di liquidazione. Questo significa che serve una stima credibile dello scenario liquidatorio — valori di mercato, realizzo presumibile, tempi e costi — perché la sostenibilità giuridica del piano dipende anche dalla qualità di tali valutazioni.
Il segnale più forte: la Cassazione n. 23318 del 15 luglio 2026
La pronuncia più recente e rilevante sul punto è l’ordinanza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione n. 23318 del 15 luglio 2026, Pres. Iofrida, Rel. Leuzzi, che affronta gli effetti dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento sulla riscossione dei crediti erariali, con particolare riguardo a sanzioni e interessi.
La vicenda origina dall’impugnazione di una cartella IVA emessa dopo l’omologa di un accordo di ristrutturazione che ricomprendeva anche i debiti fiscali, rispetto al quale l’Agenzia aveva disposto la sospensione amministrativa limitata alla quota d’imposta, proseguendo invece la riscossione di interessi e sanzioni ritenuti estranei al piano. La Corte territoriale aveva ritenuto legittima tale scelta, escludendo la violazione della par condicio sul presupposto che nessun credito erariale ricompreso nel piano fosse stato azionato, perché il ruolo sulla sorte capitale risultava sospeso.
La Cassazione ribalta questa lettura: se il piano omologato ha ricompreso nella sua perimetrazione anche sanzioni e interessi (ancorché con la previsione di una falcidia o di una moratoria), l’Erario non può poi riscuoterli separatamente attraverso la leva della cartella esattoriale. L’effetto protettivo del piano omologato è unitario e non si presta a frammentazioni tattiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Questa pronuncia non riguarda solo i tecnicismi processuali: contiene un messaggio pratico di enorme rilevanza. Il debitore che ha ottenuto l’omologa di un piano che include il debito fiscale — IVA, sanzioni, interessi — può opporre tale piano alla riscossione coattiva anche nelle sue componenti accessorie. Ma, specularmente, il piano deve essere costruito in modo da ricomprendere esplicitamente tutte queste componenti: un piano che falcidia la sorte capitale dell’IVA ma tace su sanzioni e interessi espone il debitore a una riscossione separata perfettamente legittima.
Il secondo fronte giurisprudenziale attivo nel 2026 riguarda la struttura interna del piano. Il Tribunale di Bari, Sezione concorsuale, con pronuncia del 14 gennaio 2026, Giudice Delegato Giuseppe Rana, si è occupato del concordato minore in continuità, affrontando la questione della formazione delle classi e dell’accorpamento in una stessa classe di crediti di grado diverso per i quali sia prevista la stessa percentuale di falcidia, fissando le condizioni di ammissibilità di tale tecnica. La pronuncia barese fissa un confine importante: le classi non si costruiscono a piacere per inglobare crediti eterogenei (ad esempio IVA privilegiata e contributi INPS) in un unico calderone dove la falcidia è uniforme senza che vi sia una giustificazione nella comparazione con la liquidazione. Il criterio di classamento deve riflettere la reale gerarchia dei privilegi e il rispettivo grado di soddisfazione atteso in sede liquidatoria.
Sulla stessa lunghezza d’onda, il Tribunale di Napoli, Sezione VII civile, con pronuncia del 14 gennaio 2026, Giudice delegato Loredana Ferrara, si è concentrato sulle verifiche che il tribunale è tenuto a compiere in sede di omologazione del concordato minore, ribadendo che il controllo giudiziale sull’omologa non è un atto formale ma un esame sostanziale della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria per ciascuna classe di creditori.
Il profilo dei contributi previdenziali — spesso percepito come meno urgente rispetto all’IVA — merita un ragionamento distinto. Con il Correttivo ter, il legislatore ha introdotto la restrizione per cui non è possibile utilizzare la transazione fiscale per definire i contributi e premi previdenziali, assistenziali e assicurativi. Questo non significa che i contributi siano infalcidiabili nel sovraindebitamento, ma che lo strumento della transazione fiscale — disponibile per la composizione negoziata e altri istituti — non è replicabile automaticamente nelle procedure minori. I contributi INPS possono comunque essere falcidiati nel concordato minore o nel piano del consumatore, ma solo attraverso lo schema generale della convenienza liquidatoria, senza appoggiarsi all’alveo normativo della transazione.
La distinzione è tutt’altro che teorica. Il debitore non può proporre, ad esempio, di pagare per intero un creditore ipotecario e solo una percentuale minima ai creditori privilegiati generali — Erario e INPS — se così facendo questi ultimi ottengono meno di quanto avrebbero da una liquidazione. Un caso emblematico ha visto un professionista proporre un concordato minore pagando al cento per cento la banca con ipoteca sulla casa e solo il cinque per cento al Fisco: il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta e la Cassazione ha confermato, perché tale struttura alterava l’ordine legale dei privilegi senza base normativa.
Il brocardo summum ius summa iniuria, risalente alla tradizione ciceroniana, torna qui con tutta la sua forza: applicare rigidamente la regola dell’intangibilità del debito tributario in una situazione di crisi genuina e conclamata può produrre un risultato concretamente peggiore per l’Erario stesso — che dalla liquidazione controllata di un’attività modesta potrebbe ricavare cifre ben inferiori a quelle proposte nel piano. Il sistema lo sa, e lo ha risolto costruendo attorno alla prova dello scenario liquidatorio il cardine dell’intera architettura.
Come scriveva Rudolf von Jhering in Lo scopo nel diritto, il diritto non è fine a se stesso ma strumento al servizio di scopi sociali verificabili: e lo scopo del sovraindebitamento — consentire al debitore onesto ma sfortunato di liberarsi da un peso insostenibile — trova il suo limite ragionevole nel non consentire che il Fisco riceva meno di quanto avrebbe in una liquidazione disordinata. Non è una concessione al debitore: è un calcolo di efficienza collettiva.
Dal punto di vista pratico, chi si trova nella condizione di dovere includere IVA e contributi in un piano di sovraindebitamento deve prestare attenzione a quattro nodi operativi che la giurisprudenza del 2026 ha reso ancora più critici. Il primo è la perimetrazione del debito fiscale: il piano deve elencare in modo analitico non solo la sorte capitale dell’IVA o dei contributi, ma anche le sanzioni e gli interessi, specificando il trattamento di ciascuna componente — diversamente, come chiarito dalla Cassazione n. 23318/2026, l’Erario potrà riscuotere separatamente le voci non espressamente contemplate. Il secondo nodo è la qualità dello scenario liquidatorio: non basta indicare un valore di perizia dell’azienda o del patrimonio; occorre costruire un’analisi dei tempi di realizzo, dei costi di procedura, e del ricavato netto effettivamente attribuibile a ciascun creditore privilegiato, calibrando il confronto classe per classe. Il terzo profilo riguarda il classamento: accorpare IVA e contributi INPS in un’unica classe con la stessa percentuale di falcidia è possibile, ma richiede una dimostrazione — come ha esplicitato il Tribunale di Bari del 14 gennaio 2026 — che tale accorpamento non alteri la gerarchia delle prelazioni e non comprima nessun creditore al di sotto del floor liquidatorio. Il quarto aspetto, spesso trascurato, è il timing: la Circolare n. 5/E, per la parte già pubblicata, ammette che falcidia e rateazione possano convivere nella stessa proposta, mentre la parte dedicata al sovraindebitamento e all’esdebitazione ha visto la consultazione pubblica aperta fino al 24 luglio 2026. L’evoluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate su questi temi non è ancora definitivamente assestata.
Il punto di osservazione che la giurisprudenza del 2026 suggerisce è, in conclusione, di natura sistemica: la falcidiabilità di IVA e contributi nel sovraindebitamento non è una concessione discrezionale del giudice né una trattativa con il Fisco. È il risultato di una comparazione economica rigorosa tra due scenari alternativi — piano proposto versus liquidazione controllata. Chi costruisce il piano su questa comparazione in modo serio e documentato ha strumenti giuridici solidi a propria disposizione. Chi la trascura, o la affronta in modo sommario, rischia che il piano venga dichiarato inammissibile prima ancora che il merito venga esaminato.
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