Presidente e Relatrice: Jürimäe
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafo 2, TFUE – Nullità assoluta degli accordi vietati ai sensi dell’articolo 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 16, paragrafo 1 – Decisioni della Commissione europea che constatano una violazione dell’articolo 101 TFUE – Effetto vincolante di tali decisioni nei confronti di un giudice nazionale – Violazione unica e continuata nel settore dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro – Accordi e pratiche concordate aventi per oggetto l’alterazione del corso normale di fissazione dei prezzi in questo settore – Controversia tra un mutuatario e l’istituto bancario mutuante in merito alla validità di un tasso di interesse indicizzato al tasso Euribor».
Nella causa C‑60/25 [Livronsa] (*), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte d’appello di Cagliari (Italia), con ordinanza del 24 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2025, nel procedimento SR contro FT SpA, con l’intervento di: Assoutenti APS.
[…]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra SR e la FT SpA, un istituto bancario, in merito alla validità di una clausola del contratto di mutuo fondiario da essi concluso e che fa riferimento al tasso Euribor (Euro Interbank Offered Rate) per la determinazione del tasso d’interesse di tale mutuo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Trattato FUE
3. L’articolo 101 TFUE è così formulato:
«1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno (…).
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
(…)».
Regolamento (CE) n. 1/2003
4. L’articolo 16 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza», al paragrafo 1 così dispone:
«Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo [101] o [102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario о meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo [267 TFUE]».
Decisioni EIRD
5. Il 4 dicembre 2013 e il 7 dicembre 2016 la Commissione europea ha adottato, rispettivamente, le decisioni C(2013) 8512 final e C(2016) 8530 final, relative a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives) (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni EIRD»).
6. Con tali decisioni EIRD, la Commissione ha concluso che le imprese coinvolte avevano commesso una violazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), nel corso di periodi individuali compresi tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, nel settore dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro (Euro Interest Rate Derivatives). Tale infrazione, che si estendeva all’intero Spazio economico europeo (SEE), è consistita in accordi e/o pratiche concordate aventi lo scopo di falsare il corso normale delle componenti dei prezzi in tale settore, connessi segnatamente al tasso Euribor.
7. Con la sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione (T‑105/17, EU:T:2019:675), il Tribunale ha annullato l’articolo 2, lettera b), della decisione C(2016) 8530 final, relativo all’ammenda inflitta alla HSBC Holdings plc, alla HSBC Bank plc e alla HSBC Continental Europe, già HSBC France. Esso ha invece respinto il ricorso quanto al resto, vale a dire nella parte in cui era diretto all’annullamento dell’articolo 1 di tale decisione relativo alla loro partecipazione a una violazione unica e continuata avente lo scopo di falsare il corso normale delle componenti dei prezzi nel settore dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro. La Corte ha confermato tale rigetto nella sua sentenza del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./Commissione (C‑883/19 P, EU:C:2023:11).
Diritto italiano
Codice civile
8. L’articolo 1346 del Codice civile stabilisce quanto segue:
«L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile».
9. L’articolo 1418 del codice civile è così formulato:
«Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge».
Legge n. 287/90
10. L’articolo 2 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (GURI n. 240, del 13 ottobre 1990, pag. 3), intitolato «Intese restrittive della libertà di concorrenza», dispone quanto segue:
«1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
(…)
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11. Il 15 dicembre 2005 SR ha stipulato con la FT un contratto di mutuo fondiario. Tale contratto prevedeva un tasso di interesse iniziale del 3,60% per il primo semestre, poi un tasso variabile costituito da una componente fissa dell’1,50% e da una componente variabile determinata con riferimento al tasso Euribor a sei mesi.
12. SR ha proposto un’azione dinanzi al Tribunale di Oristano (Italia) al fine, in primo luogo, di ottenere la rideterminazione della somma dovuta a titolo di interessi corrispettivi pagabili per detto mutuo e, in secondo luogo, di accertare il controcredito esistente a suo favore. A sostegno di tali domande, egli deduceva la nullità di alcune clausole contrattuali, in particolare quella che fissava il tasso di interesse con riferimento all’Euribor, a causa della loro indeterminatezza e inaffidabilità.
13. Il tribunale suddetto ha respinto tali domande. Esso ha ritenuto che il tasso degli interessi corrispettivi convenuto rispondesse a criteri predeterminati, sottratti alla discrezionalità dell’istituto mutuante, così da escludere qualsiasi profilo di nullità del contratto.
14. SR ha interposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari (Italia), odierno giudice del rinvio, deducendo, in particolare, l’erronea valutazione dell’impiego del parametro Euribor nella convenzione di interessi, a causa della manipolazione artificiosa di cui tale tasso era stato oggetto, in violazione dell’articolo 101 TFUE, il che sarebbe stato constatato dalla Commissione nelle decisioni EIRD.
15. Nell’ambito del procedimento d’appello, SR ha chiesto al giudice del rinvio di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE e sulle decisioni EIRD.
16. A tal riguardo, detto giudice rileva l’esistenza di divergenze nella giurisprudenza della Corte suprema di cassazione (Italia), quanto al valore probatorio delle decisioni EIRD in controversie relative a contratti di mutuo conclusi durante il periodo dell’infrazione considerato dalla Commissione e che fissano il tasso di interesse con riferimento al tasso Euribor.
17. Più specificamente, secondo una prima corrente giurisprudenziale, la decisione C(2013) 8512 final dovrebbe considerarsi provvista di un valore probatorio privilegiato a sostegno di una domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di una clausola che determina il tasso di interesse mediante riferimento al tasso Euribor ed il ricalcolo degli interessi dovuti durante il periodo di manipolazione, indipendentemente dal fatto che la banca di cui trattasi abbia partecipato o meno all’intesa illecita. Conformemente a tale corrente giurisprudenziale, quando l’indice esterno al quale viene fatto riferimento in un contratto di mutuo a tasso variabile non è più adeguato per riflettere la volontà espressa dalle parti al momento della conclusione di tale contratto, poiché la sua sostanza è stata alterata a causa di comportamenti illeciti commessi da terzi, l’oggetto della clausola contrattuale che fissa il tasso di interesse sarebbe impossibile da determinare e la clausola stessa dovrebbe essere considerata viziata da nullità parziale.
18. Per contro, in base ad un secondo orientamento giurisprudenziale, l’infrazione considerata dalla Commissione sarebbe circoscritta al mercato dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro e non potrebbe produrre effetti sul mercato dei prestiti a tasso variabile che applicano il tasso Euribor risultante dall’intesa illecita. Tali prestiti non potrebbero, di conseguenza, essere considerati come risultanti dall’intesa vietata ed essere quindi dichiarati nulli.
19. In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sulla portata delle decisioni EIRD per i giudici nazionali. Infatti, la circostanza che il tasso Euribor, determinato sulla base di dati manipolati, possa validamente servire da riferimento su altri mercati, tra cui quello dei prestiti immobiliari a tasso variabile, potrebbe apparire in contraddizione con il perimetro dell’infrazione quale definito dalla decisione della Commissione adottata in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. D’altro lato, limitare la nullità prevista dall’articolo 101, paragrafo 2, TFUE al solo accordo anticoncorrenziale, ad esclusione dei contratti che fanno riferimento a tale tasso, potrebbe privare tale disposizione del suo effetto deterrente.
20. Sulla scorta di tali circostanze, la Corte d’appello di Cagliari ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, alla luce dell’articolo 16, paragrafo 1, del [regolamento n. 1/2003], la prova delle manipolazioni [del tasso] Euribor, come accertate nelle decisioni [EIRD] e nella sentenza [del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./Commissione (C‑883/19 P, EU:C:2023:11)], debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali e se la restrizione della concorrenza oggetto [di dette] pronunce della Commissione e [di detta sentenza] della Corte costituisca intesa vietata dall’articolo 101 [TFUE] soltanto nel mercato dei derivati [su tassi di interesse denominati in euro] o in qualunque mercato sia stato impiegato il [tasso] Euribor manipolato».
Sulla ricevibilità
21. La FT sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile per due motivi.
22. In primo luogo, tale domanda si fonderebbe su una controversia giurisprudenziale attualmente all’esame delle Sezioni Unite della Corte suprema di cassazione. La questione sottoposta alla Corte sarebbe pertanto prematura e ipotetica.
23. In proposito occorre ricordare che i giudici nazionali dispongono della più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che, in una causa dinanzi ad essi pendente, si pongano questioni che implicano un’interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione necessarie per definire la controversia di cui sono investiti, e che, in particolare, essi sono liberi di esercitare tale facoltà in qualsiasi momento del procedimento che essi reputino appropriato (sentenza del 14 novembre 2018, Memoria e Dall’Antonia, C‑342/17, EU:C:2018:906, punto 33 e giurisprudenza citata).
24. Inoltre, le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sottoposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema evocato abbia natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman, C‑415/93, EU:C:1995:463, punti 59 e 61; del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf, C‑355/97, EU:C:1999:391, punto 22, nonché dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24, EU:C:2025:962, punto 34).
25. Nel caso di specie, dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che la domanda di dichiarazione di nullità di cui al procedimento principale è stata presentata, quantomeno in origine, sulla base delle disposizioni di diritto civile dettate dagli articoli 1346 e 1418 del codice civile. Ciò premesso, si deve constatare che, da un lato, la questione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, l’accoglimento di tale domanda di dichiarazione di nullità dipende dall’interpretazione di tali disposizioni del diritto dell’Unione.
26. Infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la questione sollevata dal giudice del rinvio trae origine dalla controversia giurisprudenziale illustrata ai punti 16 e 22 della presente sentenza, la quale riguarda i ricorsi proposti da consumatori che intendono in particolare ottenere una dichiarazione di nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenute in contratti di mutuo conclusi con professionisti e, in tal modo, paralizzare gli effetti di un’intesa vietata dall’articolo 101 TFUE. Tale controversia giurisprudenziale mira, in particolare, a stabilire il valore probatorio delle decisioni EIRD nell’ambito di controversie relative a contratti di mutuo che fanno riferimento al tasso Euribor. Al centro della discussione dinanzi al giudice del rinvio sono dunque le conseguenze da trarre da una decisione della Commissione ai sensi della quale quest’ultima ha sanzionato un’intesa nel settore dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro sulla base dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
27. Inoltre, il giudice del rinvio menziona decisioni della Corte suprema di cassazione secondo le quali, in primo luogo, la tutela diretta ad evitare le distorsioni della concorrenza non può limitarsi all’azione di risarcimento e, in secondo luogo, la nullità di pieno diritto enunciata all’articolo 2, paragrafo 3, della legge n. 287/90 si applicherebbe anche a qualsiasi contratto a valle dell’intesa vietata che ne costituisca l’applicazione.
28. Orbene, secondo la posizione sostenuta dall’attore nel giudizio a quo, il contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale sarebbe un contratto a valle – giusta detta giurisprudenza della Corte suprema di cassazione – dell’intesa oggetto delle decisioni EIRD.
29. In tale contesto, non si può escludere che il giudice del rinvio sia indotto ad applicare le norme in materia di concorrenza per risolvere la controversia sottoposta alla sua cognizione ed abbia bisogno, a tal fine, dell’interpretazione delle disposizioni evocate nella questione pregiudiziale sollevata. A tal riguardo, anche supponendo che l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non trovi applicazione nell’ipotesi in cui ad un giudice nazionale venga sottoposta, nell’ambito di una controversia tra un consumatore e un istituto di credito che gli ha concesso un prestito, una domanda diretta a far dichiarare, ai sensi del diritto nazionale applicabile, la nullità di una clausola del contratto di mutuo, non risulta, quantomeno non in modo manifesto, che l’interpretazione richiesta sia priva di qualsiasi rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia sottoposta al giudice del rinvio.
30. In secondo luogo, la FT eccepisce l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale per il motivo che la domanda di dichiarazione di nullità della clausola di tale contratto di mutuo che fa riferimento al tasso Euribor, ai fini della determinazione del tasso d’interesse dovuto, è stata formulata per la prima volta in grado d’appello, il che non sarebbe autorizzato dalla normativa nazionale applicabile.
31. A questo proposito occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, non spetta, in linea di principio, alla Corte, vista la ripartizione delle funzioni tra essa e il giudice nazionale, verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata in conformità delle norme nazionali in materia di ordinamento giudiziario e di procedure giurisdizionali [v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2010, E ed F, C‑550/09, EU:C:2010:382, punto 35, nonché del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice), C‑718/21, EU:C:2023:1015, punto 42 e giurisprudenza citata].
32. Discende dalle suesposte considerazioni che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulla questione pregiudiziale
33. Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 debbano essere interpretati nel senso che la decisione con la quale la Commissione ha accertato l’esistenza di un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e ha constatato la manipolazione di un tasso di interesse di riferimento su un mercato specifico, da un lato, comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto che faccia riferimento a tale tasso di interesse, indipendentemente dal mercato interessato e dai soggetti coinvolti in tale intesa e, dall’altro, deve, quanto meno, essere presa in considerazione dai giudici nazionali chiamati a statuire sulla validità di una clausola siffatta.
34. In primo luogo, per quanto riguarda la portata della nullità di pieno diritto prevista dall’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, risulta da una consolidata giurisprudenza che, qualora i presupposti di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE siano soddisfatti e l’accordo di cui trattasi non possa giustificare la concessione di un’esenzione a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, la nullità prevista dal paragrafo 2 del medesimo articolo, che può essere invocata da tutti, deve obbligatoriamente essere dichiarata dal giudice. Poiché detta nullità ha carattere assoluto, essa può incidere su tutti gli effetti, passati o futuri, dell’accordo in questione (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 57; dell’11 settembre 2008, CEPSA, C‑279/06, EU:C:2008:485, punto 74, nonché del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG, C‑438/22, EU:C:2024:71, punto 58).
35. Ciò premesso, tale nullità di pieno diritto riguarda solo le clausole contrattuali dell’accordo in questione che sono incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Essa non si estende ai contratti adottati sulla base di un accordo ricadente sotto l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Le conseguenze di tale nullità per tutti gli altri elementi di tale accordo o per altri obblighi che ne derivano non rientrano nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione. Spetta ai giudici nazionali valutare, secondo il diritto del loro Stato membro di appartenenza, la portata e le conseguenze, per l’insieme dei rapporti contrattuali, di un eventuale divieto di talune clausole ai sensi dell’articolo 101 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 1983, Société de vente de ciments et bétons de l’Est, 319/82, EU:C:1983:374, punti 11 e 12; del 30 novembre 2006, Brünsteiner e Autohaus Hilgert, C‑376/05 e C‑377/05, EU:C:2006:753, punto 48, nonché del 20 aprile 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, C‑25/21, EU:C:2023:298, punto 71).
36. Come sottolineato, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, una siffatta interpretazione è conforme al carattere personale della responsabilità delle imprese per la commissione delle violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione, che implica in particolare che sia l’impresa che ha violato tali regole a rispondere del danno causato dalla violazione (v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, punto 78, e del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a., C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 31).
37. Pertanto, la nullità di pieno diritto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, di un accordo contrario all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e oggetto di una decisione della Commissione non può comportare la nullità delle clausole di un contratto che sia stato concluso da soggetti terzi rispetto alle imprese che hanno partecipato all’accordo suddetto e che riguardi un prodotto proprio di un mercato distinto da quello identificato dalla Commissione come pertinente.
38. Nel caso di specie, è pacifico, da un lato, che la FT non ha partecipato all’intesa presa in esame e sanzionata dalle decisioni EIRD e, dall’altro, che la clausola del contratto di cui trattasi nel procedimento principale non rientra tra gli accordi e le pratiche concordate che sono stati dichiarati incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in forza di tali decisioni. Dette decisioni non possono, pertanto, comportare la nullità di pieno diritto di tale clausola, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE.
39. In secondo luogo, per quanto riguarda la questione di stabilire in quale misura il giudice del rinvio debba tener conto di queste stesse decisioni, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, spetta unicamente ai giudici nazionali valutare, secondo il diritto nazionale del loro Stato membro di appartenenza, le conseguenze che un accordo vietato in forza dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può avere sui rapporti contrattuali che coinvolgono soggetti terzi rispetto a tale accordo.
40. È vero che, secondo una giurisprudenza costante, quando i giudici nazionali si pronunciano su accordi che sono oggetto di una decisione della Commissione adottata in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, essi non possono adottare decisioni che si pongano in contrasto con quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2000, Masterfoods e HB, C‑344/98, EU:C:2000:689, punto 52, nonché dell’11 novembre 2021, Stichting Cartel Compensation e Equilib Netherlands, C‑819/19, EU:C:2021:904, punto 56).
41. Tale giurisprudenza, ora codificata nell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2012, Otis e a., C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 50, nonché dell’11 novembre 2021, Stichting Cartel Compensation e Equilib Netherlands, C‑819/19, EU:C:2021:904, punto 57), si basa sull’applicazione coerente delle regole di concorrenza e sul principio generale di certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 1991, Delimitis, C‑234/89, EU:C:1991:91, punto 47; del 14 dicembre 2000, Masterfoods e HB, C‑344/98, EU:C:2000:689, punto 51, nonché del 9 dicembre 2020, Groupe Canal +/Commissione, C‑132/19 P, EU:C:2020:1007, punto 112).
42. Ne consegue che, pur risultando dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 che, quando un giudice nazionale è chiamato a statuire su accordi, decisioni o pratiche rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE che sono già oggetto o possono essere oggetto di una decisione della Commissione, esso deve astenersi dall’adottare o evitare di adottare decisioni in contrasto con tale decisione della Commissione, quest’ultima decisione vincola però i giudici nazionali soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione che sono state constatate nella decisione stessa.
43. Nel caso di specie, dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta che la clausola contrattuale in discussione nel procedimento principale, la quale si limita a rinviare al tasso Euribor come parametro pertinente nella determinazione del tasso d’interesse variabile applicabile a un mutuo fondiario concesso a un consumatore, non è un elemento costitutivo delle violazioni dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE constatate nelle decisioni EIRD. Inoltre, non si può ritenere che il contratto di mutuo, di cui tale clausola fa parte, sia stato concluso al fine di attuare o di dare effetto agli accordi anticoncorrenziali constatati e vietati dalla Commissione in tali decisioni.
44. Ne consegue che la manipolazione del tasso Euribor constatata dalla Commissione, nelle decisioni EIRD, deve ritenersi dimostrata, per quanto riguarda il mercato dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro e le banche coinvolte nell’intesa sanzionata. Per contro, come rilevato dall’avvocata generale ai paragrafi 32 e 33 delle sue conclusioni, poiché l’infrazione di cui trattasi in tali decisioni è stata qualificata come restrizione della concorrenza per oggetto, i comportamenti considerati dalla Commissione contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non consentono, di per sé soli, di concludere che vi siano stati effetti precisi sul livello del tasso summenzionato. Inoltre, dette decisioni riguardano il solo mercato dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro, distinto da quello in cui rientra il contratto di cui trattasi nel procedimento principale.
45. Date tali circostanze, non si può inferire dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 che, tenuto conto delle decisioni EIRD, il giudice investito di una domanda diretta a far dichiarare la nullità di una clausola di un contratto di mutuo come quella di cui al procedimento principale sia tenuto a concludere per l’invalidità di tale clausola sulla base della disposizione suddetta.
46. Alla luce delle motivazioni sopra esposte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 devono essere interpretati nel senso che la decisione mediante la quale la Commissione ha accertato l’esistenza di un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ed ha constatato la manipolazione di un tasso d’interesse di riferimento su un mercato specifico, da un lato, non comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto facente riferimento a tale tasso di interesse qualora tale contratto rientri in un mercato distinto e le parti di detto contratto non abbiano partecipato all’intesa e, dall’altro, deve essere presa in considerazione da un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sulla validità di una clausola siffatta soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione constatate nella decisione di cui sopra, cosicché, qualora detta clausola non sia un elemento costitutivo di tale infrazione e il contratto in cui essa si inserisce non sia stato concluso per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale oggetto di detta decisione, il quale afferisce ad un mercato distinto da quello in cui rientra tale contratto, la decisione in parola non può condurre all’invalidità di una clausola siffatta.
Sulle spese
47. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE], devono essere interpretati nel senso che la decisione mediante la quale la Commissione europea ha accertato l’esistenza di un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ed ha constatato la manipolazione di un tasso d’interesse di riferimento su un mercato specifico, da un lato, non comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto facente riferimento a tale tasso di interesse qualora tale contratto rientri in un mercato distinto e le parti di detto contratto non abbiano partecipato all’intesa e, dall’altro, deve essere presa in considerazione da un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sulla validità di una clausola siffatta soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione constatate nella decisione di cui sopra, cosicché, qualora detta clausola non sia un elemento costitutivo di tale infrazione e il contratto in cui essa si inserisce non sia stato concluso per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale oggetto di detta decisione, il quale afferisce ad un mercato distinto da quello in cui rientra tale contratto, la decisione in parola non può condurre all’invalidità di una clausola siffatta.
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