L’associazione in partecipazione, disciplinata dagli artt. 2549-2554 c.c., rappresenta uno degli istituti più controversi del diritto commerciale italiano. La sua matrice schiettamente negoziale – che consente di combinare apporto di risorse e partecipazione agli utili senza dar vita a un soggetto di diritto autonomo – ne ha fatto uno strumento duttile, ma al contempo esposto a un utilizzo distorto, specialmente quale tecnica di elusione della disciplina giuslavoristica.
Il legislatore è intervenuto ripetutamente per arginare tali abusi, dapprima con la presunzione di subordinazione introdotta dalla L. 92/2012 e, successivamente, con il divieto radicale di apporto di lavoro per le persone fisiche sancito dal D.Lgs. 81/2015. Parallelamente, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente affinato i criteri distintivi rispetto alla subordinazione, individuando gli elementi utili e necessari che possano orientare il giudice nell’accertamento dell’esistenza di un vincolo di subordinazione mascherato da associazione in partecipazione.
Riferimenti normativi: Art. 2549 c.c. – L. 92/2012 – D.Lgs. 81/2015
Associazione in partecipazione
Elementi caratteristici
- Pluralità di associazioni
- Partecipazione agli utili e alle perdite.
- Obbligo di rendiconto.
- Assenza di soggettività giuridica.
- Unilateralità della gestione.
Apporto di lavoro
Presunzione ex art. 1, c. 30 L. 92/2012
- I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’art. 2552 c.c., si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- È ammessa la prova contraria.
- Eccezione rilevabile d’ufficio.
D.Lgs. 81/2015
Divieto di apporto di lavoro da parte delle persone fisiche.
Giurisprudenza
Esclusione dalle perdite
La mancata partecipazione alle perdite non comporta automaticamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, poiché l’assenza di utili determina.
Eterodirezione: criteri di accertamento
- Pagamento del corrispettivo commisurato alle ore lavorate.
- Modalità di svolgimento del rapporto conformi a successivi rapporti formalizzati come subordinati.
- Continuità, ripetitività ed elementarità della prestazione.
- Inserimento stabile ed esclusivo del prestatore nell’organizzazione aziendale.
- Regolamentazione dell’orario di lavoro e assenza di organizzazione imprenditoriale propria in capo al prestatore.
Disciplina
Nozione e causa
L’art. 2549 c.c. definisce il contratto di associazione in partecipazione come quello con cui “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto“. La causa del contratto risiede, dunque, nello scambio tra l’apporto dell’associato e il vantaggio economico che l’associante si impegna a corrispondere, rappresentato dalla partecipazione agli utili dell’impresa o dell’affare.
Elementi caratteristici
La disciplina codicistica tratteggia un istituto dalle seguenti caratteristiche essenziali.
Innanzitutto, l’art. 2552, c. 1 c.c. attribuisce la gestione dell’impresa o dell’affare esclusivamente all’associante, salva la facoltà per le parti di determinare contrattualmente il controllo che l’associato può esercitare sull’impresa o sull’affare (art. 2552, c. 2 c.c.).
In secondo luogo, l’associazione è priva di personalità giuridica. Ed infatti, ai sensi dell’art. 2551 c.c., “i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante“.
L’associazione in partecipazione non genera dunque alcuna segregazione patrimoniale e non dà vita a un centro di imputazione distinto dalle parti contraenti, configurandosi come contratto puramente obbligatorio.
Inoltre, l’art. 2552, c. 3 c.c. riconosce all’associato il diritto al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della gestione, se questa si protrae per più di un anno. Si tratta di un diritto che la giurisprudenza considera parte del nucleo indefettibile del tipo contrattuale, ancorché l’autonomia negoziale possa modularne termini e modalità.
Ulteriore tratto distintivo dell’istituto de quo consiste nella partecipazione agli utili e alle perdite. L’art. 2553 c.c. stabilisce che, salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, con un limite massimo rappresentato dal valore del suo apporto. Si tratta, tuttavia, di una norma derogabile atteso che le parti possono limitare o escludere la partecipazione alle perdite.
L’art. 2550 c.c. pone inoltre un vincolo alla moltiplicazione dei rapporti associativi sulla medesima impresa o affare: salvo patto contrario, l’associante non può attribuire nuove partecipazioni senza il consenso dei precedenti associati. La norma, derogabile, tutela l’interesse dell’associato a non veder diluita la propria partecipazione.
Infine, l’art. 2554 c.c. estende le disposizioni in tema di diritti verso i terzi e obbligo di rendiconto ai contratti di cointeressenza senza partecipazione alle perdite e ai contratti senza apporto, facendo salva la disciplina dell’art. 2102 c.c. per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro subordinato.
Divieto di apporto di lavoro
Riforma del 2015
Con l’art. 53 D.Lgs. 81/2015 il legislatore ha modificato l’art. 2549 c.c. introducendo il divieto per cui, nel caso di associato persona fisica, “l’apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro“, e abrogando contestualmente il c. 3, che disciplinava proprio l’apporto di lavoro. La ratio della riforma è quella di recidere alla radice la possibilità di dissimulare rapporti di lavoro subordinato per il tramite dell’associazione in partecipazione.
Il divieto va letto in combinato disposto con l’art. 2 D.Lgs. 81/2015 che a far data dal 1.01.2016 estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche mediante piattaforme digitali. L’effetto combinato delle due norme è la sostanziale chiusura degli spazi di utilizzo dell’associazione in partecipazione in chiave di elusione della subordinazione.
Esclusione dalla partecipazione alle perdite
Per i contratti stipulati anteriormente alla riforma, la giurisprudenza ha fissato dei principi cardine utili ad inquadrare correttamente la problematica.
Il principio cardine, costantemente ribadito, è che “la riconducibilità del rapporto all’uno o all’altro schema contrattuale esige un’indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti” (Cass. 26708/2023; Cass. 444/2021; Cass. 3762/2022).
In particolare, mentre l’associazione in partecipazione implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’associante e l’esistenza per l’associato di un rischio di impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica invece un vincolo di subordinazione (Cass. 26708/2023).
Il punto più controverso riguarda la partecipazione alle perdite. Secondo un primo orientamento, più rigoroso, la partecipazione alle perdite costituisce “elemento necessario per il tipo associativo e deve consistere in un’effettiva condivisione del rischio di impresa inteso come fenomeno giuridico-contabile specifico relativo al risultato di esercizio dell’organizzazione“, non integrandosi tale requisito con il mero mancato pagamento del compenso nelle giornate in cui, per assenza di commesse, non vengano rese prestazioni lavorative (Cass. 4345/2023).
Un secondo orientamento, consolidatosi più di recente, afferma invece che: “non costituiscono elementi caratterizzanti del contratto di associazione in partecipazione la partecipazione alle perdite, atteso che l’associato che lavori in un’impresa con risultati negativi è comunque soggetto a un rischio economico“, né la mancanza del controllo da parte dell’associato, né la commisurazione della partecipazione al ricavo anziché agli utili netti (Cass. 32486/2025). La stessa pronuncia afferma che “la mancata partecipazione alle perdite non comporta automaticamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, occorrendo in ogni caso l’accertamento in concreto dei presupposti per l’operatività dell’art. 2094 c.c.“.
In senso conforme si è espressa anche Cass. 7398/2022 la quale ha ritenuto che la mera previsione contrattuale di esclusione dalle perdite non implica automaticamente né l’insussistenza degli elementi distintivi della causa dell’associazione in partecipazione né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In tale prospettiva anche la Cass. 13842/2023 ha affermato che “il rischio economico permane anche in assenza di partecipazione alle perdite, poiché l’assenza di utili comporta comunque l’assenza di compensi per l’associato“.
Si registra, in definitiva, la tendenza della giurisprudenza più recente di svalutare il dato formale (consistente nella clausola di esclusione dalle perdite), valorizzando piuttosto il rischio economico sostanziale derivante dalla dipendenza del compenso dall’andamento dell’impresa.
Eterodirezione
L’elemento che deve orientare la qualificazione del rapporto è l’eterodirezione. Come affermato da Cass. 4345/2023, “costituisce indice decisivo l’eterodirezione, anche quando esercitata indirettamente attraverso preposti o mediante l’osservanza di direttive provenienti dai clienti“.
In particolare, la giurisprudenza valorizza quali indici sintomatici della subordinazione:
a) il pagamento del corrispettivo in ragione delle ore lavorate (Cass. 4345/2023);
b) l’invarianza delle modalità di svolgimento del rapporto rispetto a successivi rapporti formalizzati come subordinati;
c) la continuità, ripetitività ed elementarità della prestazione, tale da non esigere poteri decisionali autonomi (Cass. 3762/2022);
d) l’inserimento stabile ed esclusivo del prestatore nell’organizzazione aziendale;
e) la regolamentazione dell’orario di lavoro e l’assenza di organizzazione imprenditoriale propria in capo al prestatore.
Presunzione ex art. 1, c. 30 L. 92/2012
L’art. 1, c. 30 L. 92/2012 – applicabile ratione temporis ai rapporti con apporto di lavoro anteriori al 25.06.2015 – stabiliva che “i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’art. 2552 c.c., si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato“.
La giurisprudenza ha chiarito che tale presunzione “non configura un’eccezione in senso stretto e deve essere applicata d’ufficio dal giudice quando ne ricorrano i presupposti” (Cass. 26706/2023). Si tratta di presunzione relativa, che ammette prova contraria, la quale tuttavia deve essere “univoca e convincente” e non può fondarsi su allegazioni generiche. Come affermato dalla giurisprudenza di merito, la prova contraria può consistere nella dimostrazione dell’inesistenza del vincolo di subordinazione, dovendo il giudice valutare tutti gli elementi fattuali, compresa l’emissione di fatture da parte di un professionista munito di Partita Iva e l’effettiva sussistenza o meno del vincolo di subordinazione nell’esecuzione concreta del rapporto (Trib. Perugia, sent. 65/2024).
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