La SA8000 (Social Accountability 8000) è lo standard internazionale più longevo nel campo della responsabilità sociale d’impresa. Pubblicato per la prima volta nel 1997 da Social Accountability International (SAI), organizzazione senza scopo di lucro con sede a New York, riflette le disposizioni sul lavoro contenute nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nelle convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, e assiste oggi oltre 2,8 milioni di lavoratori in imprese certificate di ogni settore.
L’1 gennaio 2026 è stata pubblicata la SA8000:2026, quinta edizione dello standard, che sostituisce la SA8000:2014 dopo un processo di revisione durato dal 2023 al 2025, con oltre mille contributi raccolti da più di seicento stakeholder. La nuova versione riorganizza l’intero impianto attorno all’approccio della due diligence dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e ridisegna, con essa, il modo in cui gli audit vengono condotti e i rilievi classificati.
Contesto legale di riferimento
La revisione arriva mentre il quadro europeo sulla dovuta diligenza sociale viene ridimensionato. La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, direttiva UE 2022/2464) e la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD, direttiva UE 2024/1760) sono state modificate dalla direttiva (UE) 2026/470, primo dei pacchetti di semplificazione presentati dalla Commissione Europea (Omnibus I):
- la rendicontazione riguarda ora le imprese con oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di fatturato netto, dagli esercizi che iniziano dall’1 gennaio 2027;
- la due diligence si applica invece alle sole imprese con oltre 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato netto mondiale, con applicazione dal 26 luglio 2029;
- sono venuti meno l’obbligo di piano di transizione climatica e il regime armonizzato di responsabilità civile, ora rimessa al diritto nazionale.
La riduzione del perimetro soggettivo non allevia peraltro la posizione dei fornitori, i quali continuano a incontrare i medesimi requisiti per via contrattuale, attraverso i codici di condotta dei clienti e le condizioni di gara.
Nel Regno Unito, frattanto, lo UK Modern Slavery Act 2015 impone alle imprese con fatturato superiore a 36 milioni di sterline una dichiarazione annuale sulle misure adottate contro la schiavitù moderna nelle proprie catene di fornitura.
Claim di ‘sostenibilità’ e obbligo di certificazione
Un secondo ambito normativo, finora meno considerato, riguarda l’uso commerciale delle dichiarazioni di sostenibilità delle imprese e dei loro prodotti. Tali dichiarazioni ricadono ora infatti nel campo di applicazione della direttiva (UE) 2024/825 che integra la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali con apposite previsioni sui c.d (social and) environmental claim — ed è stata recepita in Italia con il d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30. Il quale a sua volta integra il Codice del Consumo e si applica a decorrere dal 27 settembre 2026 (Dongo et al., 2026; Dongo, 2026).
Il perimetro è più ampio di quanto il dibattito sul greenwashing lasci intendere, poiché l’etichetta di sostenibilità è definita come qualsiasi marchio di fiducia o di qualità, pubblico o privato, avente carattere volontario, che distingua o promuova un prodotto, un processo o un’impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe. La dimensione sociale rientra quindi a pieno titolo nella definizione.
Da tale premessa discendono due appositi divieti:
– è vietato esibire un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non stabilita da un’autorità pubblica. Il sistema di certificazione è a sua volta definito come verifica di parte terza, aperta a tutti gli operatori in condizioni trasparenti ed eque, con requisiti pubblici elaborati in consultazione con esperti e portatori d’interesse, procedure di reclamo e monitoraggio delle non conformità;
– è vietato formulare un’asserzione ambientale generica quando il professionista non sia in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, ancorata alla Ecolabel UE o a un sistema di tipo I secondo la norma EN ISO 14024.
I due divieti operano su piani diversi: quello sulle etichette di sostenibilità copre l’intero spettro, ambientale e sociale, ed è assoluto; quello sulle asserzioni generiche riguarda le sole asserzioni ambientali. Ciò peraltro non rende lecita la dichiarazione sociale vaga: la direttiva 2024/825 ha inserito le caratteristiche ambientali e sociali — equità delle condizioni di lavoro, salari adeguati, protezione sociale, sicurezza, dialogo sociale, diritti umani lungo la catena del valore — tra quelle rispetto alle quali una pratica è ingannevole caso per caso (Codice del consumo, articolo 21).
Cambia dunque l’onere probatorio, non la liceità: per l’etichetta la scorrettezza è presunta, per l’asserzione sociale va accertata. In entrambi i casi chi non abbia una certificazione a supporto deve dimostrare la fondatezza delle dichiarazioni all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alle altre autorità di vigilanza nei Paesi UE di destino.
In tale contesto le certificazioni di schemi come SA8000 e FSSC 24000 acquisiscono un valore che eccede quello reputazionale: verifica di parte terza, accreditamento indipendente, requisiti pubblici, meccanismi di reclamo. La certificazione, in altri termini, è la condizione di liceità della comunicazione sociale d’impresa.
Lo schema di certificazione SA8000
Fondamenti normativi e struttura
La SA8000:2026 si articola in due sezioni interdipendenti, precedute da cinque criteri fondamentali (F1-F5). Tra questi, la regole secondo cui:
- quando i requisiti di legge divergono dallo standard, l’organizzazione applica i criteri più favorevoli al personale;
- quando la legge contraddice lo standard, l’organizzazione deve comunque identificare, prevenire, mitigare e rimediare i rischi per il personale nei limiti consentiti.
La Sezione 1 disciplina il sistema di gestione, la governance e la due diligence, con undici principi — leadership, responsabilità, autonomia decisionale e dignità, integrazione, pianificazione a lungo termine, reattività, trasparenza, partecipazione e inclusione, dialogo sociale, sostegno, miglioramento continuo — e dieci criteri (M1-M10), costruiti sui Principi guida delle Nazioni Unite, sulle linee guida OCSE sulla dovuta diligenza e sull’Annex SL dell’ISO.
La Sezione 2 enuncia i principi del lavoro dignitoso e i relativi criteri di prestazione. Le definizioni dell’Appendice A hanno anch’esse valore normativo.
Un elemento distintivo della governance dello schema è la separazione tra la proprietà dello standard, che spetta a SAI, e la supervisione dell’accreditamento, affidata a Social Accountability Accreditation Services (SAAS).
I sette principi del lavoro dignitoso
La Sezione 2 dello standard si articola in sette clausole, ciascuna composta da principi di diritto e da criteri di prestazione:
– protezione dei bambini e dei giovani lavoratori (D1): divieto di impiego sotto i quindici anni, o sotto l’età dell’obbligo scolastico se superiore, con limiti stringenti di orario per i giovani lavoratori e tutele per i bambini presenti negli ambienti di lavoro;
– libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva (D2), inclusa la contrattazione in buona fede e il rispetto degli accordi settoriali;
– assunzione, impiego e licenziamento liberi ed equi (D3): divieto di lavoro forzato, di servitù per debiti e di oneri di reclutamento a carico del lavoratore, libertà di movimento e accesso continuativo ai documenti di identità, disciplina delle pratiche disciplinari, divieto di condizioni che isolino il personale o lo costringano a separarsi dai figli;
– orari di lavoro, salari e benefici adeguati (D4): quarantotto ore settimanali ordinarie e dodici di straordinario al massimo, salario di sussistenza o minimo legale se superiore, ventiquattro ore di riposo dopo sei giorni consecutivi, busta paga chiara e completa;
– libertà dalla discriminazione (D5), con divieto espresso di test di gravidanza, HIV e verginità;
– salute e sicurezza (D6), estesa ai rischi psicosociali, agli alloggi, ai trasporti e alla ristorazione forniti dal datore di lavoro;
– privacy (D7): raccolta e trattamento dei dati personali limitati alle finalità del rapporto di lavoro e alle esigenze del ruolo.
Ambito di applicazione
La certificazione copre l’intera sede e tutte le operazioni, inclusi siti remoti e lavoratori a domicilio che operino sotto un sistema di gestione comune. Il perimetro è più esteso di quanto la nozione di dipendente suggerisca: lo standard definisce ‘personale’ chiunque svolga un lavoro per l’organizzazione o per i suoi partner commerciali, incluso il personale indiretto — somministrati, autisti, lavoratori a domicilio, piccoli agricoltori, addetti a sicurezza, manutenzione, pulizie e mensa — e gli ‘ambienti di lavoro’ comprendono alloggi e trasporti messi a disposizione dal datore di lavoro.
Ne discendono conseguenze operative precise:
– i fornitori che operano presso il sito certificato sono trattati come parte dell’organizzazione e i loro lavoratori entrano nel computo delle giornate di audit; lo stesso vale per i fornitori esclusivi, dentro e fuori sito;
– le agenzie di somministrazione e le cooperative di lavoro devono includere i lavoratori somministrati, ciascuno contato come unità e non riproporzionato a tempo pieno;
– la certificazione è preclusa alle società prive di operatività effettiva. L’organizzazione deve svolgere l’attività dichiarata da almeno sei mesi e disporre di contratti attivi al momento della domanda.
Una regola è scritta espressamente per l’Italia: quando l’ambito viene desunto dalla visura camerale, la certificazione va limitata alle attività effettivamente svolte e sotto il controllo operativo dell’organizzazione, poiché l’iscrizione al registro delle imprese, spesso ampia e programmatica, non prova di per sé l’esercizio dell’attività. Sono escluse le attività marittime coperte dalla convenzione MLC, oltre a quelle indicate nell’elenco delle esclusioni pubblicato da SAI.
Ogni organizzazione certificata riceve infine un codice settore SAI primario, che ne determina l’indicizzazione nel registro pubblico. Il settore D — Food & Beverage distingue prodotti agricoli, bevande alcoliche, distribuzione e commercio al dettaglio alimentare, carni, pollame e lattiero-caseario, bevande analcoliche, alimenti trasformati, ristorazione e tabacco (la cui filiera è invece esclusa da FSSC 24000).
Processo di certificazione e ciclo di sorveglianza
Il percorso inizia con l’implementazione del sistema di gestione e la selezione di un organismo di certificazione accreditato SAAS, e prosegue con un audit iniziale in due stadi: lo Stage 1, di natura documentale, e lo Stage 2, di verifica dell’effettiva implementazione.
Il certificato ha validità triennale e il ciclo decorre dalla data della decisione di certificazione. Per i siti singoli la scansione è predeterminata a finestre: primo audit di sorveglianza entro sei mesi, verifica di follow-up entro dodici mesi di regola a distanza, secondo audit di sorveglianza entro diciotto mesi, seconda verifica di follow-up entro ventiquattro mesi, audit di ri-certificazione entro trenta mesi, riesame finale tra il trentatreesimo e il trentacinquesimo mese. Ne risultano due audit di sorveglianza in loco per ciclo e comunque una verifica almeno ogni dodici mesi. Le organizzazioni multi-sito seguono un regime distinto.
Gli audit di sorveglianza sono semi-annunciati: l’organizzazione conosce la finestra di otto settimane, comunicata con almeno altrettanto anticipo, ma non il giorno della visita. La finestra non è negoziabile né spostabile una volta comunicata, e chi non accolga la visita entro il termine vede il certificato annullato. I rinvii sono ammessi solo per forza maggiore, con sospensione immediata del certificato e ritiro se la ripresa supera i tre mesi; due sorveglianze non possono in nessun caso venire accorpate.
Due previsioni meritano attenzione nella filiera alimentare, dove la stagionalità è la regola:
- ogni sorveglianza deve raccogliere evidenze riferite tanto al picco produttivo quanto alla bassa stagione, con particolare riguardo agli orari di lavoro;
- nell’arco del triennio tutti gli elementi dello standard devono venire riesaminati, benché non tutti in ciascuna visita.
L’intensità della verifica è a sua volta predeterminata:
- in un’azienda con 251-500 addetti ogni sorveglianza richiede quattro colloqui individuali e un colloquio di gruppo con tre lavoratori, per almeno due ore e mezza complessive, oltre all’esame di sei fascicoli personali con le relative buste paga;
- sopra i mille addetti si sale a dieci lavoratori intervistati e cinque ore. I fascicoli dei lavoratori intervistati vanno esaminati integralmente, gli altri quantomeno scorsi alla ricerca di anomalie. Le organizzazioni certificate figurano nel registro pubblico consultabile sul sito SAI.
Rilievi di audit e soglie di certificazione
Lo schema SA8000:2026 non sostituisce il modello pass/fail con un punteggio, ma con una matrice di rischio applicata a ciascun rilievo. L’uso del nuovo SA8000 Audit Tool è obbligatorio e ogni scostamento rilevato deve confluire in almeno un rilievo formale. Sono così venuti meno tre istituti dell’impianto precedente: le opportunità di miglioramento e le non conformità a termine, che lasciavano margini di rinvio, e la Management System Maturity Declaration, sostituita dalla valutazione della maturità dentro l’audit.
Il gruppo di audit consolida anzitutto gli scostamenti che condividono la stessa carenza di sistema, la stessa responsabilità organizzativa o la stessa causa radice, con il divieto espresso di usare il consolidamento per attenuare la criticità del rilievo più grave. Segue una doppia classificazione:
- la prima riguarda la criticità, determinata incrociando la gravità dell’impatto con l’incidenza degli impatti effettivi o la probabilità di quelli potenziali. Ne derivano quattro esiti: concern, non conformità minore, maggiore, critica. Una gravità elevata produce sempre una non conformità maggiore, anche a fronte di un caso isolato; la non conformità critica è riservata alle violazioni flagranti, agli atti fraudolenti, all’ostruzione dell’accesso del gruppo di audit e alla ripetizione, entro cinque anni, di una non conformità maggiore o critica già chiusa;
- la seconda classificazione, mutuata dai Principi guida delle Nazioni Unite, riguarda il contesto: l’organizzazione causa il rilievo, lo causa insieme ad altri, vi contribuisce, oppure vi è collegata. Non è un’etichetta descrittiva, perché determina i tempi. Le non conformità causate dall’organizzazione vanno chiuse entro sei mesi se minori, tre se maggiori, uno se critiche. Quelle non causate in via esclusiva seguono un percorso di verifiche periodiche, con decisioni di proroga o innalzamento fino a ventiquattro o quarantotto mesi secondo la gravità, subordinate alla prova di impegno documentato, azioni proporzionate alle risorse disponibili, piani con obiettivi misurabili e progressi verificabili.
Il mutamento più rilevante per le imprese sta nelle soglie: a differenza della SA8000:2014, un’organizzazione può ottenere e mantenere la certificazione con una non conformità maggiore aperta, purché non causata in via esclusiva da essa e purché il percorso di rientro venga rispettato. Una non conformità critica, in qualsiasi contesto, impedisce invece il rilascio del certificato e, per le organizzazioni già certificate, apre il procedimento di sospensione.
Organismi di certificazione e qualificazione degli auditor
Gli organismi di certificazione devono essere accreditati da SAAS secondo la Procedure 200 e la norma ISO/IEC 17021-1:2015, con accreditamento distinto per ciascun Paese ove operano. La decisione di certificazione richiede il riesame indipendente di un Senior Lead Auditor estraneo al processo di audit in ogni caso di certificazione iniziale, ri-certificazione, modifica dell’ambito, sospensione o ritiro, e ogniqualvolta una sorveglianza produca non conformità maggiori o critiche.
Sul fronte dell’indipendenza, lo schema prevede che il responsabile del gruppo di audit non possa ricoprire tale ruolo per più di un ciclo di certificazione presso la stessa organizzazione senza un ciclo di intervallo, regola che segue l’auditor anche quando il cliente cambia organismo. La composizione del gruppo deve inoltre rispecchiare l’equilibrio di genere e le altre caratteristiche della forza lavoro, così da consentire, ove praticabile, colloqui individuali condotti da un auditor dello stesso genere del lavoratore.
Le ricerche preliminari a carico dell’organismo sono state ampliate: stima del salario dignitoso per il territorio e il settore, accertamento di procedimenti legali in corso o passati, esame di reclami e contenziosi nei sei mesi precedenti lo Stage 1, consultazione di sindacati, organizzazioni non governative e portatori d’interesse locali almeno una volta l’anno. Il piano di audit deve richiedere all’organizzazione il calcolo del salario dignitoso e della retribuzione più bassa corrisposta, con l’evidenza del minimo legale o contrattuale applicabile.
La transizione alla versione 2026
Dall’1 gennaio 2027 ogni nuova certificazione e ri-certificazione deve avvenire secondo la SA8000:2026; entro il 31 maggio 2029 tutte le organizzazioni certificate devono avere completato il passaggio, che può avvenire solo in sede di ri-certificazione. Le imprese già certificate dovevano intanto completare, entro il 31 dicembre 2026, la formazione e l’autovalutazione previste da SAI.
Vantaggi e oneri legati all’adozione di SA8000
Vantaggi
L’adozione dello standard offre alle organizzazioni vantaggi di diversa natura:
– fornisce una verifica indipendente e riconosciuta a livello internazionale delle condizioni di lavoro, opponibile a clienti, investitori e autorità;
– soddisfa il requisito del sistema di certificazione richiesto dal Codice del Consumo per l’uso lecito di un’etichetta di sostenibilità sociale;
– riduce l’audit fatigue, perché consente di rispondere alle richieste di compliance sociale di più committenti senza ospitare verifiche di seconda parte ripetute.
La revisione 2026 aggiunge un vantaggio di metodo. Il passaggio dalla logica del rilievo puntuale a quella della matrice di rischio e del contesto riconosce che una parte dei problemi sociali non dipende dalla sola impresa certificata, e permette di mantenere la certificazione mentre si lavora su cause che richiedono la collaborazione di terzi. È un realismo che la versione precedente non contemplava.
Oneri
Gli oneri, a loro volta, non sono trascurabili. L’allestimento del sistema richiede investimenti in formazione, revisione delle procedure, mappatura dei rischi e, spesso, consulenza esterna; ai corrispettivi di audit, calcolati sulle giornate previste dalle tabelle dello schema, si aggiungono i costi indiretti della disponibilità permanente imposta dalle visite semi-annunciate.
L’onere maggiore riguarda però l’estensione della due diligence. Lo standard chiede di identificare, valutare e affrontare gli impatti negativi non solo nelle proprie operazioni, ma lungo l’intera catena del valore, a monte e a valle, e di stabilire con i partner commerciali aspettative reciproche documentate, comprensive delle condizioni per la cessazione dei rapporti.
Conclusioni
Lo schema SA8000:2026 aggiorna un modello che ha trent’anni di applicazione, allineandolo alla dovuta diligenza dei Principi guida delle Nazioni Unite e alla logica di analisi del rischio. Il nucleo rimane quello del 1997: sette diritti, un sistema di gestione che li presidia, un audit indipendente che lo verifica.
Il suo impiego cambia però di natura con la riforma della disciplina delle pratiche commerciali sleali. Nessuna etichetta di sostenibilità, ambientale o sociale, può più venire esibita senza un sistema di certificazione che la sorregga: la SA 8000 diventa così il titolo che legittima ciò che l’impresa dichiara al consumatore.
Dario Dongo
Credit cover SAI – Social Accountability Consultant
Riferimenti
Fonti normative dell’Unione Europea
Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directives 2004/109/EC, 2006/43/EC and 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting. Consolidated text: 18/03/2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/2026-03-18
Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information. Official Journal of the European Union, L, 6.3.2024. http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj
Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859. Consolidated text: 18/03/2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/2026-03-18
Directive (EU) 2026/470 of the European Parliament and of the Council of 24 February 2026 amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760. Official Journal of the European Union, L, 26.2.2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj
Fonti normative italiane
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Normattiva. Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 15/05/2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206
Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. Attuazione della direttiva (UE) 2024/825. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 56 del 9 marzo 2026. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/SG
Documenti di schema e fonti istituzionali
SAAS. (2020). SAAS Procedure 200:2020. Procedures and Requirements for Accredited Certification Bodies, versione 4.2, in vigore dal 6 marzo 2020. Social Accountability Accreditation Services. https://sa-intl.org/resources/saas-document-library/
SAI. (2026). SA8000:2026. Standard per il lavoro dignitoso. Social Accountability International. https://sa-intl.org/wp-content/uploads/2026/01/SA8000-2026_final_IT-1.pdf
SAI. (2026). SAI Procedure 200 Supplement. SA8000:2026 Interim (Bridging) Requirements, revisione 1, valida dall’1 giugno 2026. Social Accountability International. https://sa-intl.org/resources/saas-document-library/
SAI. (2026). SA8000 Certification Program Timeline. Transitioning to SA8000:2026. Social Accountability International. https://sa-intl.org/sa8000-certification-program-timeline/
SAI. (2026). 2023-2025 SA8000 Standard Revision. Social Accountability International. https://sa-intl.org/sa8000-standard-revision/
SAI. (2026). SA8000:2026 Standard. Social Accountability International. https://sa-intl.org/resources/sa8000-standard/
Articoli di approfondimento giuridico
Dongo, D., Della Penna A.A. (2026, 15 maggio). Asserzioni ambientali e pratiche commerciali sleali. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/
Dongo, D. (2026, 14 luglio). Environmental e scorte di magazzino, la road-map. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/environmental-claims-scorte-magazzino-road-map/
Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE – GIFT – Food Times) ed Égalité.
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