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Nel bando della Regione Valle d’Aosta per gli esercizi di vicinato ci sono due numeri che decidono quasi tutto e che nelle sintesi non compaiono mai: il volume d’affari medio del triennio 2023-2025 deve restare sotto i 120.000 euro e le unità lavorative annue non possono superare 2,5, entrambi misurati sul singolo negozio e non sull’intera impresa. Chi supera anche uno solo dei due limiti resta fuori dal contributo per il mantenimento, per quanto piccola sia l’attività.
La misura nasce dall’articolo 8 della legge regionale 17 giugno 2026, n. 10, ed è attuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 14 agosto 2026. Le domande si inviano via PEC dal 24 agosto ed entro le 23:59 del 9 ottobre 2026. Gli importi massimi sono 15.000 euro per l’apertura di un nuovo esercizio di vicinato, 6.000 euro per il mantenimento di uno esistente, 24.000 euro per i centri polifunzionali di servizio. Sono importi lordi, e non sono garantiti: su entrambi i punti serve una spiegazione che il testo del bando dà solo a chi lo legge fino in fondo.
In sintesi, i contributi valdostani per gli esercizi di vicinato
- Cosa è: contributo a fondo perduto in regime de minimis della Regione Autonoma Valle d’Aosta per il commercio di prossimità, previsto dall’art. 8 della l.r. 10/2026.
- Per chi: imprese che gestiscono esercizi di vicinato operanti esclusivamente nel commercio al dettaglio in Valle d’Aosta, e centri polifunzionali di servizio già riconosciuti dalla Regione.
- Quanto: fino a 15.000 euro per una nuova apertura nel 2026, fino a 6.000 euro per il mantenimento, 24.000 euro fissi per i centri polifunzionali. Su tutti si applica la ritenuta d’acconto del 4%.
- Quando: domande via PEC dal 24 agosto alle 23:59 del 9 ottobre 2026, fa fede la ricezione telematica.
- Come: modulistica regionale, imposta di bollo su pagoPA, invio a [email protected], istruttoria in ordine cronologico dal 12 ottobre.
1,2 mln €Stanziamento 2026
120.000 €Tetto di volume d’affari
9 ottobreTermine finale, ore 23:59
| Voce | Dato |
|---|---|
| Base giuridica | Art. 8 legge regionale Valle d’Aosta 17 giugno 2026, n. 10 |
| Atto attuativo | Deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 14 agosto 2026 (criteri e modalità 2026) |
| Ente competente | Assessorato turismo, sport e commercio, U.O. Commercio |
| Forma dell’aiuto | Contributo a fondo perduto, regime de minimis Reg. (UE) 2023/2831 |
| Stanziamento 2026 | 1.200.000 euro |
| Importi massimi | 15.000 euro nuova apertura, 6.000 euro mantenimento, 24.000 euro centri polifunzionali |
| Ritenuta | 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2 del DPR 600/1973 |
| Finestra domande | Dal 24 agosto alle 23:59 del 9 ottobre 2026, solo PEC |
| Istruttoria | Termini dal 12 ottobre 2026, conclusione entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre 2026 |
| DURC | Non richiesto |
Quanto arriva davvero in cassa
I contributi dell’articolo 8 della l.r. 10/2026 sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28, comma 2 del DPR 600/1973, come confermano sia l’art. 4 dei criteri sia le FAQ regionali aggiornate al 19 agosto 2026. È una ritenuta a titolo di acconto, quindi si recupera in dichiarazione, ma sul conto corrente arriva l’importo netto.
| Tipologia | Importo massimo lordo | Ritenuta 4% | Accredito netto |
|---|---|---|---|
| Nuova apertura di esercizio di vicinato nel 2026 | 15.000 euro | 600 euro | 14.400 euro |
| Mantenimento di esercizio di vicinato | 6.000 euro | 240 euro | 5.760 euro |
| Centro polifunzionale di servizio | 24.000 euro | 960 euro | 23.040 euro |
Il contributo per la nuova apertura si prende una sola volta, nell’anno di avvio dell’attività. Quello per il mantenimento è annuale, e la legge lo lega alla permanenza dei requisiti dimensionali.
Perché 15.000 e 6.000 euro non sono cifre garantite
Questo è il punto che cambia il modo di leggere il bando. L’articolo 4, comma 5 dei criteri prevede che, se lo stanziamento del 2026 non basta a pagare a tutti gli ammessi l’importo massimo, i contributi vengano ridotti proporzionalmente con una formula, e la riduzione lascia fermi due vincoli: il contributo per la nuova apertura resta sempre pari a 2,5 volte quello per il mantenimento, e i 24.000 euro dei centri polifunzionali di servizio restano fissi.
In pratica la Regione toglie dallo stanziamento la quota dei centri polifunzionali, poi divide il resto tra le due platee degli esercizi di vicinato mantenendo il rapporto 2,5 a 1. Con 1,2 milioni di euro disponibili, l’importo effettivo dipende da quante domande ammissibili arrivano entro il 9 ottobre: nessuno lo sa il giorno in cui si presenta la domanda, ed è la ragione per cui conviene evitare di costruire un piano di spesa sui 15.000 euro come se fossero certi.
Attenzione. Il contributo per gli esercizi di vicinato è un aiuto forfettario, non un rimborso di spese: non esiste una rendicontazione di costi ammissibili, ma esistono impegni pluriennali sull’attività. Rispetto a un bando a rendicontazione cambia tutto il profilo di rischio, perché la revoca non colpisce una spesa fatta male, colpisce la chiusura anticipata del negozio.
Chi può presentare domanda
Cosa conta come esercizio di vicinato
In Valle d’Aosta è esercizio di vicinato l’attività commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati nel Comune di Aosta e a 150 metri quadrati negli altri Comuni. La superficie di vendita comprende l’area destinata alla vendita, anche se occupata da banchi e scaffalature, ed esclude magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Il requisito di fondo, però, è un altro: l’esercizio deve operare esclusivamente nel commercio al dettaglio.
I codici ATECO ammessi
Serve almeno un’attività di commercio al dettaglio, principale o secondaria, risultante dalla visura della Camera valdostana delle imprese e classificata con uno dei codici ATECO 2025 elencati nei criteri. L’elenco è più ampio del solo alimentare e comprende, tra gli altri, 47.11 e 47.2 per alimentari, bevande e tabacchi, 47.3 carburanti, 47.4 informatica e telecomunicazioni, 47.52.10 ferramenta e materiale elettrico, 47.62.1 giornali e periodici, 47.62.2 cancelleria, 47.71 abbigliamento, 47.72 calzature, 47.73 farmaci ed erboristeria, 47.74 articoli medicali e ottica, 47.75.0 cosmetici, 47.76 fiori e prodotti per animali, 47.78.3 combustibili domestici e 47.78.4 prodotti per la pulizia.
I due limiti che valgono solo per il mantenimento
Per il contributo di mantenimento l’articolo 5 dei criteri chiede, per ogni esercizio di vicinato:
- un volume d’affari medio annuo non superiore a 120.000 euro, calcolato come media dei volumi dichiarati ai fini IVA per il 2023, il 2024 e il 2025 (se l’attività è partita nel 2024 o nel 2025 la media considera solo gli anni disponibili);
- ULA dell’anno solare 2025 superiori a zero e non superiori a 2,5. Nelle unità lavorative annue rientrano dipendenti, soggetti equiparati, proprietari, gestori e soci che lavorano regolarmente nell’impresa; restano fuori apprendisti con contratto di apprendistato, studenti in formazione e i periodi di congedo di maternità o parentale.
Entrambi i limiti si misurano sul singolo esercizio, non sull’impresa nel suo complesso: un’impresa che gestisce anche un laboratorio artigiano o un bar in un’altra unità locale non somma quei numeri, come chiarisce la FAQ regionale numero 13.
Centri polifunzionali di servizio
I 24.000 euro annui riguardano i centri polifunzionali di servizio previsti dall’articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12, cioè le strutture che uniscono la vendita di prodotti vari con la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali valdostane, il pubblico esercizio, la vendita di giornali e i servizi di informazione e telecomunicazione. C’è però un prerequisito che esclude ogni improvvisazione: il centro deve aver già ottenuto il riconoscimento formale della Regione con apposita deliberazione di Giunta. Chi non ce l’ha non può presentare domanda quest’anno.
Come si calcola il volume d’affari, caso per caso
Sul calcolo del volume d’affari le FAQ regionali dedicano cinque risposte, ed è la parte in cui si gioca l’ammissibilità di edicole, tabaccai e distributori di carburante.
| Situazione | Cosa si prende |
|---|---|
| Regime IVA ordinario | Importo del rigo VE50 della dichiarazione IVA, al netto delle sole cessioni di beni strumentali |
| Operazioni ex art. 74 DPR 633/1972 (libri, giornali, tabacchi) | Al VE50 vanno sommati gli aggi e i ricavi fissi: non si possono escludere per restare sotto soglia |
| Rivenditori con contratto estimatorio (giornali, tabacchi, carburanti) | Solo l’aggio o margine spettante, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del DPR 600/1973, non il corrispettivo pieno |
| Regime forfettario | Modello Redditi, quadro LM, rigo LM2 “totale componenti positivi” |
| Subentro nella gestione in corso d’anno | Media dei tre anni precedenti considerando, per i rispettivi periodi, sia i dati del cedente sia quelli del subentrante |
La differenza è tutt’altro che teorica: una libreria che vende anche con IVA ordinaria e in regime dell’art. 74 può stare sotto i 120.000 euro guardando solo il VE50 e superarli quando aggiunge gli aggi, e in quel caso la domanda non è ammissibile. Chi tiene la contabilità di questi esercizi farebbe bene a rifare il conto prima di firmare la dichiarazione sostitutiva, perché in caso di controllo si risponde di una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
Chi resta fuori, e le due deroghe che salvano alcuni negozi
L’articolo 9 dei criteri esclude dai contributi gli esercizi di vicinato in cui si svolge attività solo tramite distributori automatici, l’attività stagionale (definita come apertura inferiore a otto mesi nell’anno solare, anche non continuativi), il commercio all’ingrosso anche in forma secondaria e qualunque attività di settore diverso dal commercio al dettaglio, dall’artigianato alla somministrazione. È la regola che blocca il panificio con vendita annessa e il centro estetico che rivende cosmetici: la FAQ 20 lo dice senza margini.
Le deroghe previste dall’articolo 5, comma 5 sono due e vanno conosciute perché riaprono la porta a categorie intere:
- Tabaccherie, edicole e cartolerie che affiancano all’attività prevalente (ATECO 47.26, 47.62.1 o 47.62.2) il servizio di fotocopiatura e supporto d’ufficio (ATECO 82.10.00). La deroga non vale se il codice 82.10.00 è l’attività prevalente.
- Negozi con somministrazione o servizi nei 37 Comuni elencati nei criteri: Allein, Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Bard, Bionaz, Brissogne, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Chambave, Champdepraz, Champorcher, Doues, Emarèse, Etroubles, Fontainemore, Gaby, Introd, Issime, Jovençan, La Magdeleine, Lillianes, Ollomont, Oyace, Perloz, Pontboset, Pontey, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Denis, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valgrisenche, Valpelline e Valsavarenche. Qui il bar con generi alimentari può accedere, purché non ci siano anche attività di altri settori come quelle artigianali.
Gli impegni che restano dopo l’incasso
Il contributo valdostano si paga con impegni sul futuro, ed è la parte che va valutata prima di presentare la domanda.
| Impegno | Nuova apertura | Mantenimento |
|---|---|---|
| Avvio dell’attività | Entro il 31 dicembre 2026, certificato dal Registro delle imprese | Attività già in essere |
| Divieto di cessazione | Fino al 31 dicembre 2028 | Fino al 31 dicembre 2026 |
| Divieto di introdurre attività di altri settori | Dalla data di avvio al 31 dicembre 2028 | Dalla domanda al 31 dicembre 2026 |
| Polizza assicurativa | Da allegare alla domanda e da rinnovare per il secondo anno, pena la revoca | Da allegare alla domanda |
Chi apre un negozio nel 2026 e incassa 15.000 euro lordi si vincola quindi per tre esercizi. Se chiude prima o se aggiunge un’attività artigiana, il contributo viene revocato per intero, va restituito entro 60 giorni maggiorato degli interessi legali (con possibilità di rateizzazione fino a dodici mesi previa autorizzazione) e si aggiunge una sanzione amministrativa da metà all’intero importo dell’aiuto, ai sensi dell’art. 8, comma 5 della l.r. 10/2026 e della legge 689/1981. La revoca è parziale e proporzionale al periodo solo per il venir meno di alcuni obblighi minori e nei casi di forza maggiore comprovata.
Fisco, de minimis e adempimenti collegati
- Regime di aiuto: de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, con il massimale di 300.000 euro per impresa unica calcolato sui tre anni precedenti ogni nuova concessione. Prima di presentare domanda conviene fare il conto degli aiuti già ricevuti: la nostra guida al calcolo del plafond de minimis spiega come si legge il periodo mobile.
- Cumulo: i criteri ammettono il cumulo con altri aiuti pubblici che non sono aiuti di Stato (entro il valore del bene) e con il de minimis SIEG del Reg. (UE) 2023/2832, agricolo (Reg. 1408/2013) e della pesca (Reg. 717/2014) nei rispettivi massimali. Resta escluso il cumulo con aiuti di Stato sugli stessi costi ammissibili quando si supera l’intensità massima consentita.
- Registro Nazionale Aiuti: la concessione viene registrata e conta per le verifiche successive, incluse quelle sul divieto Deggendorf. Su come si legge la posizione abbiamo una guida dedicata alla visura aiuti e ai controlli preventivi.
- Ritenuta e bilancio: il 4% trattenuto è un acconto d’imposta e va rilevato come credito. Il contributo, non essendo legato a un investimento, segue la logica del contributo in conto esercizio: la differenza rispetto al conto impianti la trovi nel nostro pezzo su come si contabilizza un contributo pubblico.
- Trasparenza: per i centri polifunzionali i 24.000 euro superano la soglia dei 10.000 euro annui che fa scattare gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge 124/2017, un adempimento che molte imprese scoprono con la nota integrativa già chiusa.
- DURC: non è richiesta alcuna verifica di regolarità contributiva, come chiarisce la FAQ 5. È un’eccezione rispetto alla quasi totalità dei bandi regionali.
Come si presenta la domanda
- Paga l’imposta di bollo su pagoPA. Va assolta esclusivamente in modo virtuale, salvo esenzione di legge, e nella domanda vanno riportati il codice IUV e la causale “Domanda contributo art. 8, commi 1 e 2, l.r. 10/2026 – anno 2026”.
- Scarica i moduli giusti. Servono la richiesta di contributo 2026, l’Allegato A per l’eventuale delega, l’Allegato B con i dati dell’esercizio o del centro polifunzionale e la dichiarazione antimafia nella versione corrispondente alla forma giuridica (Mod. C1 impresa individuale, C2 società in nome collettivo, C3 accomandita semplice, C4 società di capitali fino a quattro soci, C5 società di capitali con più di quattro soci, consortili e consorzi).
- Allega la polizza assicurativa in copia, già al momento della presentazione.
- Invia tutto via PEC a [email protected] entro le 23:59 del 9 ottobre 2026. Fa fede la data di ricezione telematica e le domande fuori termine non vengono nemmeno istruite. Se l’impresa gestisce più esercizi di vicinato presenta una sola domanda per tutti, ma il contributo viene poi concesso per ciascun esercizio ammesso.
- Conserva la ricevuta di consegna e i documenti a supporto delle dichiarazioni: i controlli possono arrivare in qualsiasi momento, anche con sopralluogo in negozio e richiesta di documentazione fotografica.
Consiglio operativo. Il calcolo del volume d’affari medio è la voce che genera più errori, perché va costruita sommando il rigo VE50 e gli aggi delle operazioni in art. 74 e togliendo le sole cessioni di beni strumentali. Fatti preparare il prospetto dei tre anni dal commercialista prima di compilare il modulo, non dopo: la dichiarazione è sostitutiva e la revoca in caso di dato errato è totale, con sanzione.
Tempi dell’istruttoria
Il conteggio dei termini del procedimento non parte dalla domanda ma dal 12 ottobre 2026, cioè dal primo giorno lavorativo successivo alla chiusura della finestra. Da lì la struttura competente registra le domande in ordine cronologico di arrivo, le istruisce nello stesso ordine e deve chiudere il procedimento con provvedimento entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre 2026. L’erogazione segue il provvedimento di concessione.
L’ordine cronologico serve a organizzare l’istruttoria, non a spartire le risorse: tutte le domande ammissibili presentate nei termini vengono accolte, con l’eventuale riduzione proporzionale degli importi vista sopra. Chi si accorge di non volere più il contributo può rinunciare via PEC: prima del provvedimento di concessione la domanda viene annullata d’ufficio, dopo il provvedimento scatta invece una revoca formale con restituzione se l’importo è già stato erogato.
Gli errori che costano la domanda
- Calcolare il volume d’affari sul solo VE50 quando l’esercizio ha anche operazioni in art. 74: la soglia dei 120.000 euro si valuta sul totale comprensivo di aggi e ricavi fissi.
- Contare le ULA sull’impresa invece che sul singolo esercizio di vicinato, o dimenticare che il titolare e i soci che lavorano regolarmente ci rientrano.
- Presentare domanda con attività mista nella stessa unità locale, fuori dalle due deroghe previste: il laboratorio artigiano con vendita annessa non è ammesso.
- Dimenticare il codice IUV del bollo o la causale esatta nel modulo di domanda.
- Usare il modulo antimafia sbagliato per la forma giuridica: le versioni sono cinque e non sono intercambiabili.
- Sottovalutare il vincolo triennale sulla nuova apertura: chi prevede di cedere o chiudere l’attività prima del 31 dicembre 2028 deve mettere in conto la restituzione con interessi e la sanzione.
- Aggiungere un codice ATECO di altro settore dopo la concessione: è causa di revoca e la Regione fa controlli periodici sul Registro delle imprese.
A chi conviene davvero
Conviene senza dubbio ai centri polifunzionali di servizio già riconosciuti: 24.000 euro fissi, non soggetti a riduzione proporzionale, per una struttura che di solito ha margini sottili. Conviene alle nuove aperture in Valle d’Aosta, a condizione di avere un orizzonte di almeno tre anni, perché il vincolo al 31 dicembre 2028 è la vera contropartita.
Conviene meno, e va valutato con la calcolatrice, all’esercizio esistente che sta al limite dei parametri: se il volume d’affari medio è vicino ai 120.000 euro o le ULA sfiorano 2,5, il rischio è presentare una dichiarazione sostitutiva che al controllo non regge, con revoca totale e sanzione fino all’intero importo per un contributo che, al netto della ritenuta e di un’eventuale riduzione proporzionale, può valere poche migliaia di euro. In quel caso il conto costi-benefici va fatto prima, non dopo.
Domande frequenti sui contributi valdostani per gli esercizi di vicinato
Chi può chiedere il contributo per gli esercizi di vicinato in Valle d’Aosta?
Le imprese titolari della gestione di esercizi di vicinato ubicati in Valle d’Aosta e operanti esclusivamente nel commercio al dettaglio, con almeno un codice ATECO 2025 tra quelli ammessi dai criteri della DGR 939/2026. Per il contributo di mantenimento servono anche volume d’affari medio non superiore a 120.000 euro e ULA 2025 non superiori a 2,5.
Qual è la superficie massima di un esercizio di vicinato?
250 metri quadrati di superficie di vendita nel Comune di Aosta e 150 metri quadrati negli altri Comuni della regione. Magazzini, depositi, laboratori, uffici e servizi non rientrano nel calcolo.
Il contributo è tassato?
Il contributo concorre al reddito d’impresa e subisce la ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28, comma 2 del DPR 600/1973. Su 15.000 euro lordi l’accredito è di 14.400 euro, e i 600 euro trattenuti sono un acconto recuperabile in dichiarazione.
Serve il DURC regolare?
No. Le FAQ regionali del 19 agosto 2026 escludono espressamente la verifica della regolarità contributiva per questa misura.
Riceverò sicuramente 15.000 euro se apro un nuovo negozio?
No, sono un massimo. Se lo stanziamento di 1.200.000 euro non basta a coprire tutte le domande ammissibili, gli importi vengono ridotti in proporzione mantenendo il rapporto di 2,5 a 1 tra nuova apertura e mantenimento, mentre i 24.000 euro dei centri polifunzionali restano fissi.
Un’impresa con più negozi deve presentare più domande?
No, presenta una sola domanda per tutti gli esercizi. Il contributo viene però concesso per ogni esercizio di vicinato che risulta ammissibile, e i requisiti di volume d’affari e ULA si verificano su ciascun esercizio separatamente.
Un panificio o un centro estetico che vende prodotti può accedere?
No. L’esercizio deve operare esclusivamente nel commercio al dettaglio: se nella stessa unità locale convivono attività artigiana e vendita, il contributo non spetta, anche quando il codice ATECO commerciale è tra quelli ammessi.
Le attività stagionali sono ammesse?
No. È esclusa l’attività svolta solo in determinati periodi con apertura complessiva inferiore a otto mesi nell’anno solare, anche non continuativi.
Come si calcola il volume d’affari per un’edicola o una tabaccheria?
Al volume d’affari del rigo VE50 vanno sommati aggi e ricavi fissi delle operazioni disciplinate dall’art. 74 del DPR 633/1972. Per i rivenditori che operano con contratto estimatorio, come giornali, tabacchi e carburanti, si considera solo l’aggio o margine spettante, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del DPR 600/1973.
Sono in regime forfettario e non presento la dichiarazione IVA: posso partecipare?
Sì. Il volume d’affari si ricava dal Modello Redditi, quadro LM, rigo LM2 “totale componenti positivi”. In caso di controllo va esibito il modello per ciascuno degli anni di riferimento.
Cosa succede se chiudo il negozio dopo aver ricevuto il contributo?
Per la nuova apertura l’impegno a non cessare arriva al 31 dicembre 2028, per il mantenimento al 31 dicembre 2026. La cessazione anticipata comporta la revoca, la restituzione entro 60 giorni con interessi legali (rateizzabile fino a dodici mesi su autorizzazione) e una sanzione amministrativa da metà all’intero importo dell’aiuto.
Quando arriva la risposta?
I termini del procedimento decorrono dal 12 ottobre 2026: la struttura competente istruisce le domande in ordine cronologico e adotta il provvedimento entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre 2026.
Cosa fare adesso
- Fatti estrarre la visura camerale e verifica che l’esercizio abbia un codice ATECO ammesso e nessuna attività di altro settore nella stessa unità locale.
- Ricostruisci il volume d’affari medio 2023-2025 nel modo corretto e conta le ULA 2025 del singolo negozio.
- Controlla il plafond de minimis residuo dell’impresa unica prima di presentare domanda.
- Paga il bollo su pagoPA e annota il codice IUV con la causale prevista.
- Invia la PEC con qualche giorno di anticipo sul 9 ottobre e archivia la ricevuta di consegna.
- Se il negozio è fuori dalla Valle d’Aosta, guarda quali misure sono aperte altrove nella panoramica dei bandi a fondo perduto attivi e nella nostra guida ai bandi 2026 per negozi e commercio al dettaglio.
Il testo integrale è nei documenti pubblicati dalla Regione: la pagina ufficiale della misura raccoglie i criteri e le modalità 2026 per gli esercizi di vicinato e le FAQ aggiornate al 19 agosto 2026, che restano il riferimento in caso di dubbio interpretativo.
Vuoi sapere se il tuo negozio rientra nei parametri di volume d’affari e ULA? Compila il form in alto alla pagina: noi di Incentivimpresa ti ricontattiamo per una valutazione dedicata.
Fonte ufficiale: Regione Autonoma Valle d’Aosta – Contributi esercizi di vicinato e centri polinfunzionali di servizi 2026 – Regione Autonoma Valle D’Aosta – Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
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