Quote societarie in usufrutto: chi beneficia di assegnazioni e distribuzioni di riserve? Il confronto tra prassi dell’Agenzia, notai e Cassazione.
Nell’assegnazione agevolata di beni a una società con partecipazioni gravate da usufrutto, la qualifica di socio rilevante ai fini dell’agevolazione è riferita al nudo proprietario; resta però da stabilire quali diritti patrimoniali spettino all’usufruttuario quando l’operazione comporta l’utilizzo o la distribuzione di riserve.
Il problema è reso più complesso dal diverso orientamento espresso nel tempo dalla prassi notarile, dall’Agenzia delle Entrate e dalla Corte di Cassazione sulla spettanza all’usufruttuario degli utili accantonati a riserva.
Il 30 settembre 2026 rappresenta il termine per effettuare le assegnazioni e le cessioni agevolate dei beni ai soci previste dalla legge di Bilancio 2026. Distinta è invece la disciplina dell’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta, per il quale l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e l’imposta sostitutiva è versata secondo le scadenze previste dalla relativa disciplina.
La legge di Bilancio 2026 fissa al 30 settembre l’operazione di assegnazione e il pagamento del 60% della relativa imposta sostitutiva; l’affrancamento straordinario ex commi 44-45 segue invece il calendario del saldo delle imposte sui redditi.
In questo contributo esaminiamo il caso delle partecipazioni societarie gravate da usufrutto, nelle quali la titolarità della partecipazione e il diritto di godimento fanno capo a soggetti diversi.
NdR: segnaliamo sull’argomento un approfondimento molto utile: Usufrutto temporaneo di quote S.r.l.: uno strumento per condividere gli utili senza modificare gli assetti societari
Assegnazione agevolata 2026 con quote in usufrutto
La qualifica di socio la mantiene il nudo proprietario, e conseguentemente anche la Circ. dell’Agenza delle Entrate n. 26/E/2016 , punto 2, si riferisce
Ma questo cosa può significare? Che all’usufruttuario non spetta nulla? Evidentemente così non può essere.
Nelle società di capitali occorre verificare chi sia titolare del diritto di voto sulla partecipazione gravata da usufrutto. La regola dell’art. 2352 c.c. attribuisce il voto all’usufruttuario, salvo che il titolo costitutivo dell’usufrutto preveda diversamente.
Nelle società di persone, anche qualora le clausole statutarie prevedessero che le decisioni siano prese a maggioranza, il fatto che l’usufruttuario non sia socio evidentemente gli impedisce di votare, in ambedue le situazioni.
Usufrutto sulle quote: chi esercita il diritto di voto
La circostanza che la qualità di socio rimanga in capo al nudo proprietario non significa, tuttavia, che l’usufruttuario sia privo dei diritti amministrativi connessi alla partecipazione. Nelle società per azioni, infatti, l’art. 2352 c.c. attribuisce, salvo convenzione contraria, il diritto di voto all’usufruttuario; la medesima disciplina si applica alle quote di Srl in forza del rinvio contenuto nell’art. 2471-bis c.c..
Distribuzione delle riserve: usufruttuario o nudo proprietario?
Al fine di ricercare I diritti dell’usufruttuario, nelle assegnazioni, può risultare utile analizzare quanto è stato detto per le riserve, e sui diritti dell’usufruttuario.
Le massime notarili del 2017
Sul piano civilistico, una prima risposta particolarmente restrittiva è stata fornita dalle massime H.I.27 e I.I.32 del Comitato Triveneto dei Notai del 28 settembre 2017, secondo le quali gli utili che, invece di essere distribuiti, vengono accantonati a riserva cessano di costituire frutti spettanti all’usufruttuario e confluiscono nel patrimonio sociale. E questo anche nel caso di distribuzione di riserve in natura, con la assegnazione. Cosa andrebbe assegnato all’usufruttuario? L’usufrutto su quanto distribuito, si dovrebbe poter intendere, nella stessa percentuale detenuta con l’usufrutto, non il bene stesso.
Riserve specifiche: una possibile soluzione operativa
Nel 2024 il Comitato ha tuttavia introdotto, con gli orientamenti H.G.42 e I.G.54 (titolati “Istituzione di riserve specifiche), la possibilità di costituire riserve aventi una specifica destinazione: quando le somme vengono successivamente prelevate secondo tale destinazione, il relativo attribuito può assumere natura di dividendo e spettare quindi all’usufruttuario.
Le riserve con finalità specifica negli orientamenti del 2024
Secondo questi orientamenti è consentito alle società di capitali costituire “ Riserve con finalità specifiche”, ovvero con un vincolo di destinazione a certi determinati scopi. In questo modo queste riserve diventano indisponibili ad usi diversi da quelli predeterminati, pur ovviamente restando a concorrere al patrimonio netto della società.
E queste riserve possono essere istituite sia mediante una specifica clausola statutaria, ma anche con una semplice delibera di approvazione del bilancio di esercizio.
E le somme prelevate da queste riserve dovranno intendersi come assegnate a titolo di dividendo, spettanti quindi all’usufruttuario, come pure al creditore pignoratizio in presenza di pegno.
Anche in assenza di specifiche previsioni statutarie, nulla vieta che la società deliberi l’accantonamento di utili a riserva con una destinazione specifica. In questo caso una eventuale distribuzione futura spetterebbe all’usufruttuario. E questa appare soluzione pratica del tutto condivisibile.
In assenza invece di tale specifica riserva, secondo i Notai, l’utile derivante da distribuzione di riserve sarebbe di pertinenza del nudo proprietario.
Riconfermiamo tutte le nostre osservazioni critiche, in merito; la soluzione proposta nel 2017 non ci convince, come pure non paiono convincenti gli orientamenti della Cassazione e della Agenzia delle Entrate, che esamineremo subito dopo.
Rimane in ogni caso sempre valido il suggerimento di prevedere statutariamente questa fattispecie.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate sui diritti dell’usufruttuario
L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul punto, anche se non esplicitamente ; con la risposta ad interpello (n. 679 del 2021) relativa alla classificazione, allora vigente, e ora non più, di partecipazione qualificata o non qu
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link




