devono essere applicati in modo sostanziale e non solo richiamati formalmente nella documentazione di gara.
È uno dei punti centrali della bozza di comunicato congiunto di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), ora in consultazione, nata dalle criticità riscontrate nell’applicazione dei CAM.
A confermarle è anche il IX Rapporto dell’Osservatorio appalti verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, secondo cui, tra le stazioni appaltanti monitorate, l’indice di performance del Green Public Procurement è pari al 65%. Il monitoraggio, condotto su 847 bandi 2025 di 122 stazioni appaltanti, ha rilevato la mancata applicazione dei CAM nel 22,6% delle gare, con punte del 38% negli appalti di lavori stradali e del 16,2% in quelli edili.
La bozza propone chiarimenti sull’applicazione dei CAM anche negli affidamenti sotto soglia e diretti, sul loro inserimento nella progettazione, nelle gare e nell’esecuzione, sulle verifiche di conformità e sul ruolo di progettisti, direzione lavori e collaudatori. Affronta inoltre la possibilità di prevedere penali in caso di mancato rispetto degli obblighi ambientali.
CAM obbligatori negli appalti pubblici
La bozza ANAC-MASE ribadisce, richiamando la giurisprudenza, che si tratta di obblighi immediatamente vincolanti. Oltre a citare il decreto CAM vigente applicabile all’oggetto del bando, occorre tradurne concretamente i contenuti nelle specifiche tecniche, nelle clausole contrattuali e, per l’offerta economicamente più vantaggiosa, nei criteri premianti.
La mancata indicazione dei CAM applicabili può rendere illegittimo il bando. Lo stesso vale per il mero richiamo formale al decreto senza il recepimento dei criteri nella documentazione progettuale e di gara.
Se la carenza è grave (CAM assenti o riferiti a un decreto non più vigente) il bando va impugnato immediatamente, senza attendere l’aggiudicazione. Se invece i CAM indicati non sono del tutto conformi, l’impugnazione immediata è dovuta solo se l’operatore dimostra che le clausole non conformi gli impediscono di fatto di partecipare utilmente alla gara.
CAM anche sotto soglia e negli affidamenti diretti
Per gli affidamenti in house, invece, la bozza propone di lasciare all’amministrazione la scelta di applicare i CAM alle prestazioni autoprodotte, pur ritenendola auspicabile. Se però la società in house acquista sul mercato lavori, servizi o forniture assumendo il ruolo di stazione appaltante, deve applicare integralmente l’articolo 57 e i relativi decreti CAM.
Su questo punto ANAC e MASE ammettono di essersi interrogati sull’opportunità di imporre i CAM anche ai servizi autoprodotti, richiamando la disparità di trattamento tra utenti di servizi in house e di servizi affidati a terzi, e il rischio di indebolire l’obiettivo di sostenibilità. La scelta attuale resta prudenziale, ma il tema è esplicitamente sottoposto a revisione in consultazione.
Opere di urbanizzazione a scomputo, CAM anche per le primarie sotto soglia
ANAC e MASE propongono che anche queste opere rispettino almeno le specifiche tecniche CAM, perché considerate, insieme alle altre opere di urbanizzazione, parte di un’unica opera pubblica destinata al patrimonio indisponibile dell’ente locale.
Per evitare contestazioni, si suggerisce di inserire nella convenzione urbanistica una clausola che prescriva il rispetto dei CAM come requisiti progettuali ed esecutivi.
Il DM 24 novembre 2025 sui CAM Edilizia conferma che l’obbligo riguarda anche i soggetti privati che eseguono direttamente, o in convenzione, opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.
Come individuare i CAM applicabili
La stazione appaltante deve quindi esaminare concretamente l’oggetto del contratto, comprese eventuali prestazioni secondarie o accessorie, verificando se siano pertinenti uno o più decreti CAM.
Va inoltre individuato il decreto vigente. Salvo specifiche disposizioni transitorie, si applica quello in vigore al momento dell’indizione della procedura. L’utilizzo di criteri non più vigenti può essere equiparato alla loro mancata previsione.
In assenza di indicazioni diverse, si applica il decreto CAM vigente al momento dell’indizione della gara (principio del tempus regit actum).
Per i CAM Edilizia, aggiornati con il DM 24 novembre 2025, la Circolare del 10 aprile 2026 ha previsto un regime transitorio: se il progetto è stato validato secondo il decreto precedente, la gara può ancora basarsi sui vecchi CAM a condizione che venga bandita entro tre mesi dalla validazione.
Progettazione dei lavori, CAM nel DIP, nel computo metrico e nel BIM
Le specifiche tecniche pertinenti devono essere riportate, per quanto applicabili, nel Documento di indirizzo alla progettazione (DIP). In caso di progettazione esterna, il capitolato per l’affidamento dell’incarico deve imporre al progettista di recepirle negli elaborati.
Una volta inseriti nel progetto esecutivo, i CAM diventano prescrizioni progettuali vincolanti per l’appaltatore in fase di offerta e di esecuzione. Il progetto deve indicare anche modalità e documenti necessari a verificarne il rispetto.
I criteri ambientali incidono inoltre sul computo metrico e sulla determinazione dei prezzi: devono essere utilizzati prezzi coerenti con le prestazioni richieste e, se il prezzario non dispone di voci adeguate, il progettista deve elaborare prezzi ad hoc, anche mediante analisi comparative con altri prezzari. La conformità ai CAM deve essere considerata anche nella determinazione del valore dell’affidamento e della base d’asta.
Quando la progettazione utilizza il BIM, la base dati deve contenere le informazioni ambientali relative alle specifiche CAM. Il progettista ne rendiconta l’applicazione nella Relazione CAM di progetto, la cui conformità rientra nelle verifiche necessarie alla validazione.
I CAM vanno inseriti anche nella documentazione di affidamento di accordi quadro e convenzioni, sia quando i contratti attuativi seguono automaticamente le condizioni pattuite, sia quando prevedono una riapertura del confronto competitivo tra gli operatori.
Offerta non conforme ai CAM, esclusione dalla gara
Poiché costituiscono elementi essenziali dell’offerta, la mancata conformità non può essere sanata con il soccorso istruttorio e comporta l’esclusione.
Per i criteri premianti, invece, la documentazione a comprova deve essere fornita con l’offerta per ottenere il relativo punteggio: una verifica negativa comporta la mancata attribuzione dei punti previsti, non l’esclusione.
Per calibrare correttamente il peso dei criteri premianti, la bozza suggerisce alle stazioni appaltanti di condurre un’analisi di mercato preliminare sulla diffusione, tra gli operatori del settore, di prodotti e servizi con le caratteristiche richieste.
Se il decreto CAM non stabilisce quando acquisire le prove relative alle specifiche tecniche, la bozza ritiene preferibile richiederle durante la gara, prima dell’aggiudicazione.
Direzione lavori, penali e verifica dei CAM al collaudo
Nei lavori, le verifiche rientrano nelle ordinarie attività della direzione lavori, dall’accettazione dei materiali al controllo della conformità dell’esecuzione al progetto e al capitolato.
La bozza propone inoltre la possibilità di prevedere penali per gli inadempimenti ai CAM, riferite a obblighi puntuali e verificabili e proporzionate alla gravità della violazione. Nei casi più gravi, il mancato rispetto dei criteri può costituire grave inadempimento e portare alla risoluzione del contratto.
A fine lavori, l’esecutore deve consegnare la Relazione CAM dei lavori, che rendiconta l’attuazione delle prescrizioni progettuali, delle clausole contrattuali e degli eventuali criteri premianti. Il RUP la trasmette al collaudatore, che verifica la corrispondenza tra quanto dichiarato e lo stato effettivo dell’opera.
Eventuali difformità possono, in base alla loro gravità, incidere sull’esito del collaudo.
Consultazione CAM fino al 30 settembre 2026
La consultazione riguarda, tra gli altri temi, affidamenti in house, opere di urbanizzazione a scomputo, progettazione dei lavori, verifiche di conformità, penali e controllo della Relazione CAM in sede di collaudo.
Le indicazioni sono in fase di consultazione e potranno essere modificate prima dell’adozione definitiva del comunicato congiunto ANAC-MASE.
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