L’iscrizione all’AIRE non basta più. Con la riforma del 2024 cambiano le regole del gioco: ecco come il professionista può proteggere il cliente dal rischio di esterovestizione
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1) Trasferirsi all’estero: cosa rischia chi non parte e cambia solo residenza
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Abstract |
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La riforma introdotta dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, in attuazione dell’art. 3 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, ha ridefinito i criteri di individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche, incidendo sugli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il contrasto ai trasferimenti fittizi. Il presente contributo esamina, alla luce della normativa vigente dal 1 gennaio 2024 e della circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, i profili sostanziali, probatori, sanzionatori e di monitoraggio fiscale connessi all’esterovestizione della persona fisica, con indicazioni operative per il professionista. |
Chi è fiscalmente residente in Italia paga le imposte su tutti i redditi ovunque prodotti nel mondo: è il principio di tassazione su base mondiale, sancito dall’art. 3, comma 1, del TUIR. Non sorprende, dunque, che la determinazione della residenza fiscale di una persona fisica rappresenti la chiave di volta dell’intera obbligazione tributaria ai fini dell’IRPEF.
In concreto, trasferire la propria residenza anagrafica all’estero – iscrivendosi all’AIRE e cancellandosi dall’anagrafe della popolazione residente – produce effetti fiscali di portata rilevantissima: se il trasferimento è effettivo, il contribuente esce dall’orbita impositiva italiana; se, invece, è solo apparente, si configura il fenomeno della cosiddetta esterovestizione della persona fisica, ossia la dissociazione tra la residenza formalmente dichiarata all’estero e quella realmente mantenuta in Italia.
L’ordinamento ha sempre previsto strumenti per contrastare i trasferimenti fittizi, ma la riforma operata dal D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 – emanato in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 – ha cambiato le regole del gioco in modo significativo, ridefinendo i criteri di collegamento con il territorio dello Stato e imponendo al professionista di aggiornare le proprie competenze per assistere i clienti in modo adeguato.
2) I nuovi criteri di residenza fiscale dal 2024
L’art. 1 del D.Lgs. 209/2023 ha integralmente sostituito il comma 2 dell’art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Il nuovo testo individua quattro criteri di collegamento con il territorio, ciascuno dei quali è sufficiente – da solo – a radicare la residenza fiscale in Italia, purché sussista per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni, o 184 in anno bisestile, computando anche le frazioni di giorno).
Il primo criterio è la residenza ai sensi dell’art. 43, secondo comma, del codice civile: il luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale, caratterizzata dalla permanenza prolungata e dall’intenzione di rimanervi. Questo criterio resta invariato rispetto al passato.
Il secondo criterio è il domicilio, ma qui la novità è profonda. Fino al 2023 il domicilio fiscale coincideva con quello civilistico dell’art. 43, primo comma, c.c., inteso come sede principale degli affari e degli interessi economici. Dal 2024 la norma adotta una definizione autonoma: il domicilio fiscale è il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. In pratica, non contano più (ai fini di questo specifico criterio) gli interessi economici: conta dove si svolge la vita affettiva e familiare. La circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 ha precisato che rientrano in questa nozione non solo i rapporti di coniugio e di unione civile, ma anche le coppie conviventi e ogni relazione stabile che esprima un radicamento con il territorio.
Il terzo criterio è una novità assoluta: la mera presenza fisica nel territorio dello Stato. Si tratta di un criterio oggettivo e fattuale, che prescinde da qualsiasi elemento soggettivo o intenzionale. Nel computo rilevano anche le frazioni di giorno: basta atterrare in Italia al mattino e ripartire la sera perché quel giorno conti.
Il quarto criterio è l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente. Ma qui la riforma introduce un cambiamento strutturale: fino al 31 dicembre 2023, l’iscrizione all’anagrafe comportava una presunzione assoluta di residenza, non superabile con prova contraria. Dal 2024 la presunzione diventa relativa. Significa che chi è rimasto iscritto all’anagrafe per un disguido o per negligenza, pur vivendo stabilmente all’estero, può dimostrare che l’iscrizione non corrisponde alla realtà.
Criteri di residenza fiscale – confronto
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Criterio |
Fino al 31.12.2023 |
Dal 1.1.2024 (D.Lgs. 209/2023) |
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Iscrizione anagrafe |
Presunzione assoluta di residenza |
Presunzione relativa (ammessa prova contraria) |
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Domicilio |
Ex art. 43 c.c.: centro affari e interessi economici |
Luogo delle relazioni personali e familiari (nozione autonoma) |
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Residenza |
Dimora abituale (art. 43 c.c.) |
Dimora abituale (art. 43 c.c.) – invariato |
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Presenza fisica |
Non previsto come criterio autonomo |
Criterio autonomo; rilevano anche le frazioni di giorno |
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Presunzione black list (co. 2-bis) |
Operante (inversione onere prova) |
Operante e invariato (Circ. 20/E/2024) |
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Da notare |
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Il passaggio da presunzione assoluta a relativa dell’iscrizione anagrafica è una delle novità più rilevanti sul piano sistematico: per la prima volta, il contribuente può sottrarsi alla giurisdizione impositiva italiana anche senza essersi cancellato dall’anagrafe, a condizione che dimostri l’insussistenza degli altri criteri di collegamento. |
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3) La presunzione per i trasferimenti verso Paesi a fiscalità privilegiata
Il D.Lgs. 209/2023 non ha toccato il comma 2-bis dell’art. 2 del TUIR, come espressamente confermato dalla circolare n. 20/E del 2024. Questa norma stabilisce una presunzione legale relativa di residenza in Italia per i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferitisi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dal D.M. 4 maggio 1999 (G.U. n. 107 del 10 maggio 1999).
La lista è stata redatta – come illustrato dalla C.M. 24 giugno 1999, n. 140/E – sulla base di tre parametri:
- il livello di tassazione personale sul reddito;
- il grado di trasparenza e collaborazione informativa dell’ordinamento estero con le autorità fiscali italiane;
- i poteri e le modalità di accertamento attribuiti all’amministrazione finanziaria locale.
La lista comprende ancora oggi numerose giurisdizioni, tra cui il Principato di Monaco, Panama, le Isole Cayman e gli Emirati Arabi Uniti.
L’unica modifica recente è intervenuta con il D.M. 20 luglio 2023, che – in attuazione dell’art. 12 della L. 83/2023 – ha espunto la Confederazione Svizzera dall’elenco con efficacia dal 2024, nell’ambito del processo di normalizzazione dei rapporti fiscali tra i due Stati. Per i periodi d’imposta fino al 2023 restano ferme tutte le disposizioni connesse alla precedente inclusione.
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Attenzione |
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L’operatività della presunzione comporta un’inversione dell’onere della prova: non è il Fisco a dover dimostrare che il contribuente è rimasto in Italia, ma è il contribuente trasferitosi in un Paese black list a dover provare di essersene davvero andato. La presunzione è iuris tantum e può essere superata, ma la giurisprudenza richiede un onere probatorio rigoroso, che vada ben oltre la mera esibizione di un contratto di locazione o di un’utenza estera. |
4) L’esterovestizione della persona fisica
Nella pratica professionale si parla di esterovestizione ogniqualvolta un soggetto localizza fittiziamente la propria residenza in uno Stato estero – spesso un Paese a bassa o nulla fiscalità – pur continuando a vivere, lavorare e gestire i propri interessi in Italia. Il meccanismo è semplice nella sua concezione: ci si iscrive all’AIRE, si prende in affitto un appartamento all’estero, si apre un conto corrente locale e si dichiara di aver trasferito la propria vita. Ma nella sostanza, la famiglia resta in Italia, i figli frequentano scuole italiane, il patrimonio immobiliare è qui, e le decisioni economiche vengono assunte dal territorio italiano.
La giurisprudenza tributaria ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente su queste situazioni. Di recente, la CGT di primo grado Lombardia-Varese, con la sentenza n. 256 del 29 agosto 2025, ha ritenuto fiscalmente residente in Italia un imprenditore formalmente iscritto all’AIRE con domicilio dichiarato in Svizzera, sulla base di una valutazione complessiva che ha tenuto conto del nucleo familiare rimasto in Italia, degli immobili di proprietà, dei rapporti bancari attivi e del centro decisionale dell’attività economica: tutti saldamente radicati nel territorio italiano.
L’onere della prova e gli elementi dimostrativi
Sul piano probatorio, il quadro si articola in due scenari ben distinti. Se il contribuente si è trasferito in un Paese presente nella black list del D.M. 4 maggio 1999, scatta la presunzione del comma 2-bis: l’onere di dimostrare l’effettività del trasferimento grava interamente su di lui. Se invece il Paese di destinazione non figura nell’elenco, è l’Amministrazione finanziaria a dover provare che il contribuente ha mantenuto in Italia almeno uno dei criteri dell’art. 2, comma 2, del TUIR.
In entrambi i casi, la circolare n. 20/E del 2024 ha ribadito un principio fondamentale: l’accertamento della residenza non può fondarsi su un singolo indizio ma richiede un riscontro fattuale caso per caso, attraverso una ponderazione complessiva di tutti gli elementi disponibili. Non basta, ad esempio, dimostrare di aver preso in locazione un appartamento all’estero se poi si continua a vivere nel proprio immobile italiano.
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Cosa fare |
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Il professionista deve costruire un fascicolo probatorio solido, che documenti: la dimora abituale nel Paese estero per sé e per il nucleo familiare; l’effettivo inserimento scolastico dei figli nel Paese di trasferimento; contratti di acquisto o locazione di immobili residenziali adeguati; un rapporto di lavoro continuativo o un’attività economica stabile all’estero; utenze domestiche intestate e attive; movimentazione bancaria prevalente nel Paese estero; assenza di significativi legami di radicamento in Italia (proprietà immobiliari, conti correnti, cariche sociali, partecipazioni). |
Strumenti di accertamento e cooperazione internazionale
A disposizione dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza vi sono oggi strumenti investigativi impensabili fino a pochi anni fa. La circolare del Comando Generale della GdF n. 1/2018 (volume III) dedica un intero capitolo alle tecniche operative per lo smascheramento delle fittizie emigrazioni, delineando un protocollo che include riscontri documentali, testimoniali e analisi patrimoniali.
Ma il vero salto di qualità è venuto dalla cooperazione internazionale. Il Common Reporting Standard (CRS), attuato in Italia con la L. 95/2015 e il D.M. 28 dicembre 2015, e le direttive europee sulla cooperazione amministrativa (DAC) consentono oggi all’Agenzia delle Entrate di ricevere automaticamente, ogni anno, i dati relativi ai conti finanziari detenuti all’estero dai contribuenti residenti. A ciò si aggiungono le indagini finanziarie ex art. 32 del D.P.R. 600/1973, le richieste nell’ambito delle Convenzioni bilaterali e i Tax Information Exchange Agreement (TIEA). Risultato: i margini per mantenere una residenza fittizia si sono drasticamente ridotti.
Le conseguenze penali-tributarie
Le conseguenze di un’esterovestizione accertata non si fermano al piano fiscale. Sul versante penale, la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di chi risulta in realtà residente in Italia integra l’omessa dichiarazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: reclusione da due a cinque anni, a condizione che l’imposta evasa superi la soglia di euro cinquantamila con riferimento a taluna delle singole imposte. Si tratta di un reato a dolo specifico.
La Cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 19196 del 24 febbraio 2017, ha chiarito il punto in modo netto: è soggetto passivo del reato il cittadino italiano che, pur risultando formalmente residente all’estero, mantiene nel territorio italiano il proprio domicilio e che, per tale ragione, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dei redditi in Italia.
Il quadro sanzionatorio si completa con la dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) e la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000), ipotesi che possono ricorrere quando il trasferimento fittizio si inserisce in un disegno più ampio di simulazione volto a ostacolare l’accertamento.
Il monitoraggio fiscale e gli obblighi del quadro W
Accertata la residenza in Italia, il contribuente si scopre inadempiente anche sul fronte del monitoraggio fiscale. Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (conv. L. 227/1990) impone a tutti i residenti di dichiarare nel quadro W (già RW) del modello Redditi PF le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero. Chi non lo ha fatto è esposto alle sanzioni dell’art. 5 del medesimo decreto-legge, che risultano raddoppiate quando le attività sono localizzate in Paesi black list (art. 12, co. 2-ter, D.L. 78/2009).
In più, le attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata si presumono costituite con redditi sottratti a tassazione (art. 12, co. 2, D.L. 78/2009): una presunzione che può far lievitare enormemente l’imponibile accertato. Si aggiungono l’IVIE e l’IVAFE, il cui presupposto è la residenza in Italia del titolare, e i cui importi non versati generano ulteriori sanzioni che si cumulano con tutto il resto.
5) Il fenomeno speculare: l’immigrazione fittizia
Merita infine un cenno il fenomeno opposto: soggetti che dichiarano artificiosamente la residenza in Italia per accedere a regimi agevolativi come quello dei neo-residenti (art. 24-bis TUIR) o le agevolazioni per i lavoratori impatriati. Il professionista che assiste il contribuente nell’accesso a tali regimi deve verificare con attenzione la genuinità del trasferimento, onde prevenire contestazioni e rischi deontologici di concorso in violazioni.
Check-list operativa
Gestione del rischio di contestazione della residenza fittizia all’estero
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Fase e attività operative |
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Fase 1 Analisi preliminare |
Verifica dello status anagrafico: accertare se il contribuente è iscritto all’AIRE e la data di cancellazione dall’anagrafe.• Identificazione del Paese di destinazione: verificare se lo Stato è incluso nella black list del D.M. 4 maggio 1999 Verifica della decorrenza: stabilire il periodo d’imposta di riferimento e la disciplina applicabile (ante o post D.Lgs. 209/2023). |
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Fase 2 Raccolta documentale |
Documentazione abitativa: contratti di acquisto o locazione, utenze intestate (gas, luce, acqua, telefono). Documentazione lavorativa: contratto di lavoro o documentazione dell’attività economica stabile. Documentazione familiare: certificati di iscrizione scolastica dei figli, residenza del coniuge all’estero. Documentazione bancaria: estratti conto con movimentazione prevalente nel Paese estero. |
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Fase 3 Diagnostica del rischio |
Mappatura dei legami italiani: censire proprietà, partecipazioni, conti correnti, cariche sociali in Italia. Analisi utenze italiane: verificare l’assenza di utenze domestiche intestate e attive. Controllo cassetto fiscale e PEC: escludere PVC, avvisi di accertamento o inviti al contraddittorio. |
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Fase 4 Valutazione degli impatti |
Stima del rischio impositivo: quantificare imposte, sanzioni e interessi in caso di accertamento. Profili penali: verificare il superamento della soglia di euro 50.000 per l’omessa dichiarazione. Monitoraggio fiscale: verificare la compilazione del quadro W e l’esposizione a sanzioni, IVIE e IVAFE. |
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Fase 5 Strategia operativa |
Informativa al cliente: predisporre un’analisi scritta dei rischi e delle possibili linee difensive. Raccolta probatoria organizzata: strutturare un fascicolo documentale completo. Monitoraggio periodico: aggiornare annualmente la documentazione e verificare la permanenza dei requisiti. |
Considerazioni conclusive
La riforma del D.Lgs. 209/2023 ha reso il sistema di individuazione della residenza fiscale più aderente alla realtà delle situazioni concrete, privilegiando i fatti rispetto alle formalità anagrafiche. L’introduzione della presenza fisica quale criterio autonomo e la ridefinizione del domicilio in chiave personale-familiare hanno ampliato il perimetro degli strumenti a disposizione dell’Amministrazione. Il mantenimento del comma 2-bis conferma, d’altro canto, che per chi si trasferisce in un Paese a fiscalità privilegiata l’onere della prova resta gravoso e invertito.
Per il professionista, la gestione di queste problematiche richiede un approccio integrato: valutare i profili fiscali, sanzionatori, penali e di monitoraggio in modo unitario, costruendo fin dall’inizio un fascicolo probatorio solido e aggiornato. Solo così è possibile offrire al contribuente una tutela efficace, in un contesto nel quale gli strumenti di cooperazione internazionale hanno reso le residenze fittizie sempre più difficili da sostenere
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