Il Fondo Dote per la famiglia tornerà nel 2027. L’articolo 7 del D.L. 26 giugno 2026, n. 108, convertito dalla legge 4 agosto 2026, n. 142, ha infatti stanziato 2 milioni di euro per sostenere l’accesso dei minori alle attività sportive e ricreative extrascolastiche.
La misura è già prevista da una disposizione vigente e non dovrà quindi attendere la legge di bilancio 2027. Restano, tuttavia, da definire le modalità operative: il finanziamento è certo, mentre importi individuali, termini e procedure dovranno essere stabiliti dal provvedimento attuativo e dal successivo avviso pubblico.
Fondo Dote per la famiglia: stanziati 2 milioni per il 2027 – L’articolo 7 del D.L. 108/2026 ha modificato l’articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo per il Fondo:
- una dotazione di 30 milioni di euro per il 2025;
- una nuova dotazione di 2 milioni di euro per il 2027.
Le risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport. Il contributo è destinato ai soggetti che erogano le prestazioni sportive e ricreative e, in particolare, a:
- associazioni sportive dilettantistiche;
- società sportive dilettantistiche;
- ASD e SSD regolarmente iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS.
Il beneficio non dovrebbe, pertanto, essere accreditato direttamente sul conto corrente dei genitori, ma riconosciuto all’associazione, alla società sportiva o all’ente presso il quale il minore svolge l’attività.
Chi potrà beneficiare del Fondo – Il rinvio ai requisiti contenuti nell’articolo 1, comma 271, della legge n. 207/2024 consente di individuare la platea di riferimento.
Il Fondo è destinato alle prestazioni sportive e ricreative erogate in favore di minori:
- di età compresa tra 6 e 14 anni;
- fiscalmente a carico;
- appartenenti a nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 15.000 euro.
Si tratta, quindi, di una misura selettiva destinata alle famiglie con minore capacità economica e non di un contributo generalizzato per tutti i figli che praticano sport.
Importo di 300 euro ancora da confermare – Nell’edizione precedente il contributo poteva raggiungere 300 euro per ciascun minore ed essere richiesto per un massimo di due figli per nucleo familiare. Tali condizioni, tuttavia, derivavano dalla disciplina attuativa del Fondo 2025. Il D.L. 108/2026 stabilisce il rifinanziamento per il 2027, ma non conferma espressamente:
- l’importo individuale massimo di 300 euro;
- il limite di due figli per nucleo familiare;
- la frequenza minima dei corsi;
- la durata delle attività;
- l’ordine cronologico di assegnazione;
- le modalità di presentazione delle domande.
È possibile che il nuovo avviso riproponga, in tutto o in parte, le regole precedenti. Fino alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi, però, l’importo di 300 euro deve essere indicato come dato atteso sulla base della precedente edizione e non come valore definitivamente riconosciuto per il 2027.
Risorse inferiori rispetto alla precedente edizione – Il Fondo passa dai 30 milioni di euro stanziati per il 2025 ai 2 milioni disponibili per il 2027, con una riduzione pari al 93,33%. Se fosse confermato il contributo massimo di 300 euro, lo stanziamento potrebbe finanziare teoricamente circa 6.666 minori:
2.000.000 euro ÷ 300 euro = 6.666 beneficiari teorici
Il numero effettivo dipenderà dall’importo unitario stabilito, dalle domande ammesse e dai criteri contenuti nell’avviso.
La forte riduzione delle risorse rende prevedibile un rapido esaurimento del Fondo. Le famiglie potenzialmente interessate dovrebbero quindi predisporre per tempo:
- ISEE minorenni in corso di validità;
- SPID o Carta d’identità elettronica;
- dati anagrafici e codice fiscale del minore;
- documentazione relativa alla responsabilità genitoriale;
- informazioni sui corsi e sugli enti sportivi aderenti.
Non è ancora possibile presentare domanda. Occorrerà attendere l’apertura della piattaforma e la pubblicazione dell’elenco delle attività ammesse.
Divieto di cumulo sulla medesima prestazione – Nella precedente edizione il contributo non era cumulabile con altri benefici, sovvenzioni, voucher, sgravi o agevolazioni fiscali riconosciuti per la stessa prestazione sportiva. Il divieto dovrà essere coordinato con le disposizioni attuative del Fondo 2027, ma resta un controllo essenziale per il professionista. In particolare, la quota del corso coperta dal Fondo non potrà essere contemporaneamente:
- finanziata da un voucher regionale o comunale;
- rimborsata da altri enti;
- indicata tra le spese sportive detraibili nella dichiarazione dei redditi.
Potrà invece assumere rilevanza fiscale l’eventuale quota eccedente rimasta effettivamente a carico del genitore, se documentata e pagata con modalità tracciabile.
Resta la detrazione IRPEF per lo sport dei figli – Il Fondo Dote per la famiglia è distinto dalla detrazione IRPEF ordinaria prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del TUIR.
La detrazione spetta nella misura del 19% per le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento a:
- associazioni sportive;
- palestre;
- piscine;
- altri impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
L’agevolazione fiscale riguarda ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni e si applica su un importo massimo di 210 euro per ciascun ragazzo. Il risparmio IRPEF massimo è quindi pari a:
210 euro × 19% = 39,90 euro per figlio
Diversamente dal Fondo Dote, la detrazione:
- non richiede un ISEE non superiore a 15.000 euro;
- interessa la fascia di età tra 5 e 18 anni;
- viene fruita nella dichiarazione dei redditi;
- presuppone che la spesa sia rimasta effettivamente a carico del contribuente;
- richiede un pagamento effettuato con strumenti tracciabili.
Per le spese pagate nel 2026 la detrazione sarà richiesta nel modello 730/2027. Le somme pagate nel 2027 confluiranno, invece, nel modello 730/2028.
Documentazione per la detrazione – Il contribuente deve conservare la fattura, la ricevuta o la quietanza rilasciata dalla struttura sportiva, dalla quale devono risultare:
- denominazione e codice fiscale del soggetto che eroga la prestazione;
- causale del pagamento;
- attività sportiva praticata;
- importo corrisposto;
- dati anagrafici del ragazzo;
- codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa.
Deve inoltre essere conservata la prova del pagamento tracciabile. Le somme corrisposte in contanti non sono detraibili.
Esempio di coordinamento tra Fondo e detrazione – Si consideri un corso sportivo con un costo complessivo di 450 euro. Se il Fondo Dote riconosce all’associazione un contributo di 300 euro e il genitore paga i restanti 150 euro, soltanto questi ultimi potranno concorrere alla detrazione IRPEF, purché:
- siano effettivamente rimasti a carico del genitore;
- siano stati pagati con strumenti tracciabili;
- risultino da idonea documentazione;
- non siano coperti da altri contributi.
La detrazione spettante sarà quindi:
150 euro × 19% = 28,50 euro
Non potrà essere detratta anche la quota di 300 euro coperta dal Fondo.
Il Bonus sport 2027 è stato confermato sul piano normativo, ma con una dotazione di soli 2 milioni di euro, nettamente inferiore rispetto ai 30 milioni della precedente edizione. Sono già individuabili i requisiti essenziali: minori fiscalmente a carico tra 6 e 14 anni e ISEE non superiore a 15.000 euro. Restano invece da attendere l’avviso pubblico, l’importo individuale, le modalità di presentazione delle domande e le regole operative. Accanto al Fondo continuerà a operare la detrazione IRPEF del 19% per lo sport dei ragazzi tra 5 e 18 anni. Le due misure dovranno essere coordinate evitando qualsiasi duplicazione del beneficio sulla medesima spesa.
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