Ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., la retrocessione del ramo d’azienda al termine dell’affitto non può desumersi dalla mera clausola con cui il concedente dichiara la piena proprietà del ramo, ma richiede la prova dell’effettivo subentro nella gestione del complesso organizzato dei beni. In difetto di tale elemento fattuale, non sorge la responsabilità solidale del concedente per i crediti di lavoro maturati alle dipendenze del precedente affittuario.
1. Il caso
Un reparto macelleria all’interno di un punto vendita, inizialmente gestito direttamente dalla proprietaria e successivamente concesso in affitto come ramo d’azienda a una società, viene da quest’ultima subaffittato a un’impresa individuale con un primo atto pubblico (marzo 2023, della durata di un anno) e, pochi mesi dopo, con un secondo atto (luglio 2023), nuovamente concesso in subaffitto alla medesima impresa.
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Nel frattempo, l’impresa individuale aveva assunto due lavoratori con contratti a termine. Impugnati i contratti per difetto della forma scritta, il Tribunale ne dichiara la nullità, accerta la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno e ritiene che la cessazione dei rapporti integri un licenziamento orale, disponendo la reintegrazione dei lavoratori, il risarcimento del danno e il pagamento delle differenze retributive a carico del solo datore di lavoro, successivamente dichiarato in liquidazione giudiziale.
Respinge invece la domanda proposta nei confronti della società concedente, escludendo che vi fosse stata un’effettiva retrocessione del ramo idonea a far operare l’art. 2112 c.c.
2. La questione
In appello i lavoratori non contestano più né la conversione del rapporto né la qualificazione della cessazione come licenziamento orale, ormai coperte da giudicato, ma cercano di estendere la responsabilità patrimoniale ad un ulteriore soggetto.
Secondo gli appellanti, tra il primo e il secondo contratto di subaffitto si sarebbe verificata una retrocessione, ancorché istantanea, del ramo dall’impresa individuale alla società concedente. Tale conclusione verrebbe desunta da una clausola contenuta nell’atto del luglio 2023, nella quale il concedente «garantisce che il ramo di azienda è di sua piena ed assoluta proprietà, libero da vincoli di qualsiasi sorta».
Se così fosse, la società concedente sarebbe chiamata a rispondere in solido, ai sensi dell’art. 2112 c.c., dei crediti di lavoro già accertati nei confronti dell’affittuaria.
L’obiettivo processuale è evidente: il datore di lavoro diretto è ormai in liquidazione giudiziale e l’applicazione dell’art. 2112 c.c. consentirebbe ai lavoratori di rivolgersi a un soggetto economicamente più solvibile.
3. La decisione
La Corte respinge l’appello.
Secondo i giudici, la clausola richiamata dagli appellanti non è idonea, di per sé, a dimostrare l’avvenuta retrocessione del ramo. La dichiarazione con cui il concedente garantisce di essere pieno proprietario del ramo costituisce infatti una clausola di stile diretta ad attestare la disponibilità del bene oggetto del nuovo contratto e non implica affatto che il ramo sia stato nel frattempo ritrasferito dall’affittuario.
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9949/2014 e n. 20422/2012), secondo cui il trasferimento di azienda o di ramo d’azienda rilevante ai sensi dell’art. 2112 c.c. richiede l’effettivo subentro di un nuovo imprenditore nella gestione della struttura organizzativa e operativa dell’impresa. Lo stesso principio vale, specularmente, per la retrocessione del ramo al termine dell’affitto (Cass. n. 23840/2025 e n. 4036/2025): ciò che rileva è il concreto mutamento del titolare della gestione del complesso organizzato dei beni e dei rapporti, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico utilizzato e dalla formale qualificazione negoziale.
Nel caso concreto, tuttavia, gli appellanti non allegano alcun elemento fattuale idoneo a dimostrare tale mutamento. Al contrario, prospettano essi stessi una retrocessione meramente convenzionale, coincidente con la stipula del secondo contratto e, per di più, intervenuta quando il primo contratto era ancora in corso di efficacia. Difetta quindi il fatto costitutivo della responsabilità solidale invocata.
Sul piano processuale, la Corte conferma inoltre la declaratoria relativa al raddoppio del contributo unificato, precisando che essa deve essere pronunciata nella formula «se dovuto»: il giudice dell’impugnazione accerta esclusivamente la sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto integrale dell’impugnazione, mentre la verifica dell’effettiva debenza del tributo resta riservata all’amministrazione giudiziaria, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 4315/2020 e 20621/2023).
4. Osservazioni
La pronuncia appare condivisibile perché valorizza il principio di effettività che da sempre governa l’applicazione dell’art. 2112 c.c.
La norma è concepita per tutelare il lavoratore nei casi di effettivo mutamento del titolare dell’impresa, assicurando la continuità del rapporto di lavoro indipendentemente dalla veste giuridica dell’operazione. Per questo motivo la giurisprudenza attribuisce rilievo alla realtà economica del trasferimento piuttosto che alla sua qualificazione formale.
La sentenza mostra, tuttavia, come il medesimo principio operi anche in senso inverso.
I lavoratori non lamentano di essere stati esclusi da un effettivo trasferimento del ramo, ma cercano di ricostruirne l’esistenza valorizzando una singola clausola contrattuale, così da estendere la responsabilità ad un soggetto diverso dal datore di lavoro, economicamente più solvibile.
La risposta della Corte è perfettamente coerente con la logica dell’art. 2112 c.c. Se la disciplina guarda alla sostanza e non alla forma quando si tratta di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro, allo stesso modo non può fondare una responsabilità solidale sulla sola formulazione di una clausola negoziale, in assenza di un effettivo mutamento della gestione dell’azienda.
Ne discende un’importante indicazione pratica sul piano probatorio.
La retrocessione del ramo non si dimostra attraverso le formule utilizzate nell’atto negoziale, ma mediante i fatti che attestano il concreto subentro nella gestione: chi organizza l’attività, chi dirige il personale, chi sostiene i costi dell’impresa, chi assume il rischio economico e chi dispone dei beni strumentali.
La dichiarazione di «piena proprietà libera da vincoli» rappresenta, nella prassi contrattuale, una tipica garanzia del disponente; non costituisce, invece, prova dell’avvenuta retrocessione del ramo. La pronuncia ricorda, in definitiva, che l’interpretazione dell’atto non può mai prescindere dalla verifica dei fatti storici che ne costituiscono il presupposto.
Rimane sullo sfondo la reale ragione del contenzioso: l’insolvenza del datore di lavoro diretto. La responsabilità solidale prevista dall’art. 2112 c.c. rappresentava, per i lavoratori, uno strumento potenzialmente idoneo a rendere concretamente esigibili i propri crediti, ma la relativa applicazione presuppone l’effettiva esistenza del trasferimento del ramo.
Per chi assiste lavoratori in situazioni analoghe, la decisione offre un duplice insegnamento: da un lato, la responsabilità solidale deve essere costruita fin dal primo grado mediante un’adeguata allegazione e prova dell’effettivo subentro nella gestione; dall’altro, occorre attivare tempestivamente anche gli strumenti di tutela previsti per l’insolvenza del datore di lavoro, tra cui l’intervento del Fondo di garanzia INPS per il trattamento di fine rapporto e per gli ultimi crediti retributivi.
Conclusioni
La sentenza conferma un principio ormai consolidato: l’art. 2112 c.c. segue la realtà dell’organizzazione imprenditoriale, non la sua rappresentazione cartolare. Il trasferimento del ramo d’azienda, così come la sua retrocessione, richiedono un effettivo mutamento nella gestione del complesso organizzato dei beni; una clausola contrattuale, per quanto formulata in termini ampi, non è sufficiente a dimostrarlo.
La decisione ricorda così che il principio di effettività opera in entrambe le direzioni: tutela il lavoratore quando il trasferimento esiste realmente, ma impedisce anche di desumere una responsabilità solidale dalla sola formulazione dell’atto negoziale, in assenza del corrispondente dato fattuale. Per chi redige i contratti e per chi affronta il contenzioso, il messaggio è univoco: ai fini dell’art. 2112 c.c. contano i fatti, non le formule.
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