Decreto Carburanti octies
Decreto Carburanti octies: nuova proroga dello sconto sull’accisa sul gasolio ed estensione del contributo per le imprese di autotrasporto
In considerazione del perdurare dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il decreto, in vigore dall’11 settembre 2026, dispone che l’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all’Allegato I al Dlgs 504/1995, sia rideterminata, dall’11 al 17 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.
In sostanza, si proroga, fino al 17 settembre 2026, la riduzione di 17 centesimi al litro del prezzo del gasolio usato come carburante. Per lo stesso periodo, la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti.
Inoltre, viene esteso temporalmente il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese di autotrasporto: il beneficio copre ora il periodo da marzo a settembre 2026, in luogo del precedente periodo che andava da marzo ad agosto 2026 (articolo 3, comma 1, Dl 33/2026). Si ricorda che detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026 (Ddmm Infrastrutture e Trasporti 23 maggio 2026 e 28 agosto 2026, n. 301).
Agevolazioni
Credito d’imposta carburante per il settore agricolo: disposizioni attuative
Il decreto definisce i criteri applicativi per la fruizione del contributo straordinario riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio e benzina a beneficio delle imprese agricole.
Si tratta di una misura volta a mitigare l’impatto finanziario dei maggiori costi sostenuti per il rifornimento dei macchinari e per la conduzione delle attività aziendali, coprendo fino al 20% della spesa sostenuta (comprovata da relative fatture e calcolata al netto dell’Iva) per l’acquisto, effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, di gasolio e benzina, impiegati per i mezzi destinati alle attività agricole e per il riscaldamento delle serre orticole.
Rientrano tra i mezzi ammessi: trattori agricoli o forestali, macchine operatrici semoventi, macchinari per la lavorazione del terreno e la raccolta, sollevatori telescopici ad uso agricolo, motopompe, gruppi elettrogeni, strumenti leggeri e impianti di riscaldamento per serre. Restano, invece, tassativamente escluse dall’agevolazione le uscite riguardanti il carburante per autovetture, veicoli per il trasporto commerciale non agricolo e macchinari non collegati al ciclo produttivo.
Destinatarie della misura di sostegno sono le imprese agricole di qualsiasi forma giuridica e regime contabile, purché identificate quali agricoltori in attività.
I soggetti interessati devono presentare apposita istanza telematica all’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), incaricata della gestione operativa della misura, utilizzando la Piattaforma dedicata resa disponibile sul relativo portale web. L’ente curerà la ricezione delle domande, il calcolo dei contributi spettanti, le verifiche istruttorie e trasmetterà al Masaf, entro il 31 ottobre 2026, un report riassuntivo sulle pratiche elaborate e sul riparto delle risorse. Con apposite istruzioni operative, adottate da Agea entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, verranno fissati i termini per la trasmissione delle istanze; la finestra temporale per l’invio delle domande non potrà risultare inferiore a 20 giorni e la scadenza finale è stabilita entro il 30 settembre 2026.
Agevolazioni
Green Tour: proroga del termine di presentazione delle domande
Il Dm Turismo 16 marzo 2026 ha introdotto una misura volta a sostenere progetti di investimento finalizzati allo sviluppo dell’offerta turistica nazionale, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla digitalizzazione del settore, alla valorizzazione delle filiere turistiche, alla destagionalizzazione dei flussi, al miglioramento delle performance ambientali e all’adozione di modelli di turismo sostenibile.
Il Dd 18 giugno 2026, n. 96263 contiene la disciplina attuativa della misura, mentre la circolare ministero del Turismo 27 aprile 2026, n. 5061 ha illustrato le principali disposizioni su questo tema e la circolare ministero del Turismo 23 giugno 2026, n. 5069 ha fornito ulteriori indicazioni di carattere operativo.
Con il decreto in esame viene annunciato che il termine di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 8, comma 1, Dm 96263/2026 è prorogato dalle ore 17:00 del 15 settembre 2026 fino alle ore 17:00 del 30 settembre 2026.
La proroga è stata disposta per favorire la più ampia partecipazione delle imprese interessate e per consentire una più agevole predisposizione delle candidature.
Dichiarazioni annuali
Modello 770/2026: invio dei prospetti riepilogativi relativi ai compensi della Pubblica amministrazione
L’articolo 4, comma 6-bis, Dpr 322/1998 stabilisce che i soggetti di cui all’articolo 29, comma 3, Dpr 600/1973, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, debbano comunicare all’agenzia delle Entrate, mediante appositi elenchi, i dati fiscali dei percipienti e i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell’assicurazione obbligatoria. La trasmissione telematica avviene tramite la Certificazione unica entro il 16 marzo di ciascun anno, o entro il 30 aprile per i redditi di lavoro autonomo abituale (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr 322/1998).
I 4 provvedimenti in esame consentono la trasmissione, entro il 31 ottobre 2026, dei dati – con riferimento al periodo d’imposta 2025 – contenuti nei prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY del modello 770/2026 (dati fiscali relativi a versamenti, crediti e compensazioni).
I dati attengono ai compensi erogati dalle Amministrazioni della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
L’obiettivo è garantire l’allineamento tra i flussi dichiarativi e la Certificazione unica, che già prevede l’obbligo di trasmissione telematica dei dati fiscali e previdenziali entro il 16 marzo di ciascun anno, o entro il 30 aprile per i redditi di lavoro autonomo abituale.
Contratti assicurativi
Pac e gestione dei rischi: differimento del termine di informatizzazione dei contratti assicurativi 2025
Con riferimento al Piano strategico nazionale della Pac 2023-2027, Intervento SRF.01, che modifica il Dm 22 aprile 2026 di approvazione dell’avviso pubblico per le produzioni vegetali riferito alla campagna assicurativa 2025, viene disposto il differimento del termine per l’informatizzazione delle polizze assicurative agevolate, stabilendo che le stesse debbano essere trasmesse al Sistema di gestione del rischio istituito in ambito Sian entro il 30 ottobre 2026.
Viene, quindi, concesso un maggior margine temporale agli operatori per l’adempimento degli obblighi di trasmissione dati.
Si ricorda che le polizze assicurative agevolate stipulate per le produzioni vegetali devono essere ufficialmente trasmesse al Sistema di gestione del rischio istituito in ambito Sian.
Nell’ipotesi di una comprovata impossibilità di completare il caricamento informatico nei tempi stabiliti, l’organismo pagatore Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), previa consultazione con l’Autorità di gestione, potrà adottare apposite istruzioni operative.
Previdenza complementare
Tfr e previdenza complementare: approvato il modulo Tfr3
Dm Lavoro e Politiche sociali/Mef 4 settembre 2026 (
www.lavoro.gov.it 9 settembre 2026)
Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il modulo Tfr3, che sarà disponibile anche in formato digitale sul sito istituzionale nei termini e nelle modalità fissate dalla legge, destinato ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.
Si tratta di un nuovo modulo per la destinazione del Tfr, al fine di recepire le novità applicabili dal 1° luglio 2026. In particolare, esso consente al lavoratore di esercitare le facoltà previste dalla normativa sulla destinazione del Tfr e permette al datore di lavoro di adempiere agli obblighi informativi previsti dalla legge.
Si ricorda che il legislatore ha previsto l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici.
L’adesione sarà fatta alla forma pensionistica collettiva individuata dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili; se esistono più forme pensionistiche, il Tfr verrà destinato a quella alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo un diverso accordo aziendale. In assenza di accordi o contratti collettivi applicabili, opererà la forma pensionistica complementare residuale prevista dalla normativa.
Il lavoratore mantiene comunque la possibilità, entro 60 giorni dalla prima assunzione, di rinunciare all’adesione automatica, di scegliere una diversa forma di previdenza complementare oppure di mantenere il Tfr secondo il regime ordinario previsto dall’articolo 2120 del Codice civile.
Il modulo disciplina anche la posizione dei lavoratori che non si trovano alla prima assunzione ma hanno già un’adesione a una forma pensionistica complementare con versamento del Tfr. Anche in questo caso, il lavoratore dispone di 60 giorni dalla data di assunzione per indicare la forma pensionistica alla quale destinare il Tfr maturando.
In mancanza di una scelta, scatterà il meccanismo di adesione automatica previsto dalla nuova disciplina.
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