Tra il 30 e il 31 luglio si è verificato a Ceuta un ingresso di massa senza precedenti. Si stima che circa 72.000 persone abbiano tentato di raggiungere il territorio spagnolo dal Marocco, nuotando intorno alla barriera marittima. Il governo spagnolo ha dichiarato che circa 69.500 persone sono state fatte rientrare in Marocco, mentre migliaia di persone sono rimaste a Ceuta. Secondo Caminando Fronteras, almeno 141 persone sono morte nell’attraversamento, 63 delle quali in territorio marocchino, mentre molte altre risultano disperse. «From this incident, it is clear that we must do more to further strengthen our borders at critical points», ha scritto Ursula von der Leyen a Pedro Sánchez, chiedendo un ulteriore rafforzamento delle frontiere esterne europee[1].
Nella politica europea restano così aperte le ferite di una crisi di solidarietà consumatasi attorno a questo evento. Il caso di Ceuta è significativo per guardare ad una crisi che non è migratoria, ma umanitaria e politica. Nelle settimane seguenti al flusso, la paralisi istituzionale che vede negare diritti fondamentali (scritti su carta, non applicati) di migliaia di persone rimpatriate[2] e di centinaia di persone rimaste sul territorio spagnolo dell’enclave, evidenziando l’aspetto politico della crisi. Il linguaggio spettacolarizzante della crisi migratoria e dell’invasione è infatti la punta dell’iceberg di un sistema strutturalmente disfunzionale europeo, pieno di altre Ceuta: respingimenti e procedure accelerate di ritorno; violenza fisica, verbale e amministrativa contro chi rimane bloccato; procedure precarie e kafkiane; investimenti destinati a esternalizzare il confine, con conseguenze destabilizzanti in contesti già fragili. Sono i limiti di decenni di fortificazione delle frontiere europee, esternalizzazione dei controlli ed espulsioni, dentro e fuori l’Unione. Limiti che il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo e il nascente regolamento comune sui rimpatri rischiano di consolidare anziché affrontare[3].
Quante persone sono morte? Qual è il costo del trauma e dell’invisibilizzazione? Come si costruisce davvero la sicurezza? È la fortificazione medioevale quello a cui l’Unione ambisce? Può questo tipo di Fortress Europe funzionare?
Che cosa è successo?
Il 29 giugno 2026, il Tribunal Supremo spagnolo ha stabilito che il regime speciale del rechazo en frontera (il respingimento immediato) non si applica a chi raggiunge via mare Ceuta e Melilla, le uniche enclavi spagnole rimaste in Africa dopo la decolonizzazione. Questa procedura speciale era nata nel 2015 in via esclusiva per le due enclavi per proteggere l’unica frontiera terrestre dell’Unione Europea e dello spazio Schengen in Africa. A giugno, la Corte ha chiarito che lo spazio marittimo non equivale alle barriere terrestri, imponendo che chi viene intercettato in acqua deve essere condotto a terra per l’identificazione e le regolari procedure di asilo, nel rispetto delle garanzie previste dalla Ley de Extranjería, con assistenza legale, interprete e valutazione individuale[4].
Nei giorni successivi iniziarono a circolare sui social network decine di contenuti che presentavano quella decisione come la prova che il confine fosse ormai aperto. Alcuni messaggi indicavano persino i punti migliori da cui entrare in mare o suggerivano gli orari nei quali i controlli sarebbero stati meno intensi. Diversi influencer con decine di migliaia di follower pubblicarono video delle proprie traversate. Osservazioni di Reuters e Il Post hanno documentato l’amplificazione virale e la disinformazione, difficile da rintracciare, dato che molte pubblicazioni furono cancellate dopo l’inizio degli attraversamenti[5].
Il 20 luglio Pedro Sánchez si era recato ad Algeri per rilanciare le relazioni tra Spagna e Algeria, discutendo di cooperazione politica, economica, energetica e migratoria. Marocco e Algeria sono però in tensione, soprattutto sulla questione del Sahara Occidentale, territorio in gran parte occupato dal Marocco di cui i suoi abitanti sahrawi vivono in condizioni di apartheid o in diaspora in Algeria.[6]. In Spagna era inoltre tornata di recente al centro del dibattito una proposta per facilitare l’accesso alla cittadinanza ai sahrawi nati durante l’amministrazione spagnola del territorio[7]. Così, durante la festività nazionale per l’anniversario dell’ascesa al trono di Mohammed VI, i controlli marocchini lungo la frontiera sarebbero stati insolitamente ridotti, rendendolo il giorno giusto per attraversare.
Un ulteriore elemento è che nel dicembre 2020 l’amministrazione Trump ha riconosciuto la sovranità marocchina sul Sahara Occidentale, in cambio del ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Marocco e Israele[8]. Negli anni successivi il rapporto tra Washington e Rabat è rimasto molto forte, spaziando dal settore militare a quello culturale. Secondo il SIPRI, tra il 2021 e il 2025 gli Stati Uniti hanno rappresentato circa il 60% delle importazioni marocchine di grandi sistemi d’arma[9], mentre le autorità Marocchine incentivano produzioni cinematografiche statunitensi nella regione di Dakhla, nel Sahara Occidentale, oltretutto utilizzando anche questo settore per integrare il territorio nella propria dimensione economica e culturale[10].
Ceuta e Melilla: il laboratorio europeo dei respingimenti alle frontiere
Ma, al di là dell’etica e restando sulle regole scritte, è possibile respingere un gruppo di persone dall’altra parte di un confine (interno o esterno)?
Esistono dei precedenti rilevanti. Nel 2014, quando centinaia di persone tentarono di entrare a Melilla scavalcando le recinzioni di confine, due cittadini originari del Mali e della Costa d’Avorio riuscirono a superare le barriere, ma furono immediatamente riconsegnati alle autorità marocchine senza essere identificati e senza poter esporre individualmente le proprie circostanze. Il 13 febbraio 2020, la causa finì alla Corte europea dei diritti dell’uomo come il caso N.D. e N.T. c. Spagna, stabilendo all’unanimità che la Spagna non aveva violato il divieto di espulsioni collettive previsto dall’articolo 4 del Protocollo n. 4 della Convenzione[11]. Secondo la Corte, i ricorrenti si erano posti in una situazione illegale scegliendo deliberatamente di attraversare la frontiera in modo non autorizzato, in gruppo e facendo uso della forza, senza ricorrere alle procedure legali d’ingresso che, secondo i giudici, erano effettivamente disponibili[12]. Questa decisione fu di fatto una svolta restrittiva nel diritto europeo, facendo prevalere la tutela statale del controllo delle frontiere sulle garanzie individuali, ridefinendo le regole sui controlli terrestri d’emergenza e l’uso della forza per respingimenti immediati, legittimando pratiche sommarie prive di identificazione o di garanzie di asilo, e spostando l’attenzione sul comportamento del migrante, ignorando che i canali legali risultano inaccessibili o inefficaci per alcuni gruppi[13]. Nell’aprile del 2021 la Spagna accolse, per ragioni umanitarie e per sottoporlo a cure mediche, Brahim Ghali, segretario generale del Fronte Polisario, movimento che rivendica l’indipendenza del Sahara Occidentale. La decisione provocò una grave crisi diplomatica con il Marocco, che rivendica la sovranità sul territorio conteso e contestò anche le modalità riservate con cui Ghali era entrato in Spagna. Quando circa ottomila persone entrarono a Ceuta dal Marocco, soprattutto a nuoto o aggirando la barriera di confine, le autorità spagnole accusarono quelle marocchine di avere allentato i controlli, insinuando che fosse in risposta al ricovero di Ghali[14]. Tra le persone entrate a Ceuta vi erano numerosi minori non accompagnati che le autorità spagnole rimpatriarono senza esaminarne adeguatamente le circostanze e senza assicurare tutte le garanzie previste dalla legge. Secondo le ricostruzioni di Border Forensics[15] e Lighthouse Report[16], gli agenti marocchini bloccarono l’uscita dal cortile, mentre le forze dei due Paesi impiegarono gas lacrimogeni e altri mezzi antisommossa, trasformando la zona di Barrio Chino in una trappola mortale tra la calca e la repressione. Alcuni agenti marocchini furono autorizzati a entrare nella zona sottoposta al controllo operativo spagnolo, cominciando respingimenti immediati (rechazo en frontera) congiuntamente dalle forze dei due Paesi. Le persone riportate indietro, molte delle quali erano già ferite, furono sottoposte a nuove violenze da parte degli agenti marocchini. Delle quasi duemila persone partite dal monte Gurugú, soltanto 134 riuscirono a entrare a Melilla e a chiedere asilo. Altre 470 furono ricondotte in Marocco da agenti spagnoli e marocchini dopo avere già raggiunto il lato della barriera sottoposto al controllo spagnolo. Amnesty International ha indicato almeno 37 morti e 77 persone inizialmente disperse, sostenendo che l’uso prolungato e illegittimo della forza e il mancato soccorso tempestivo contribuirono alle morti e ai ferimenti[17]. Il 23 dicembre 2022 la procura spagnola archiviò l’indagine sui fatti di Melilla, ravvisando che l’intervento della Guardia Civil era stato proporzionato alla situazione e gli agenti non avevano percepito la gravità della situazione. La procura ritenne legittimi anche i 470 respingimenti (posizione contestata dal Defensor del Pueblo) e segnalò soltanto la possibile responsabilità disciplinare di alcuni agenti filmati mentre lanciavano pietre, [18]mentre Amnesty International e le organizzazioni coinvolte nelle indagini indipendenti continuano a chiedere l’identificazione delle vittime, chiarimenti sulla sorte dei dispersi e l’accertamento delle responsabilità.
Solo nel 2024 il Tribunal Supremo spagnolo intervenne infine sui fatti di Ceuta 2021. La Corte confermò l’illegalità dei rimpatri dei minori, rilevando l’assoluta inosservanza della legge spagnola sull’immigrazione e violando i diritti all’integrità fisica e morale dei minori[19].
Al confine. Cosa sono i pushbacks ed il respingimento come metodo
I casi di Melilla e di Ceuta si inseriscono in una più ampia trasformazione delle politiche europee di controllo delle frontiere in cui il controllo dei flussi è progressivamente intrecciato con pratiche di deterrenza, respingimento e contenimento che, in diversi contesti, hanno finito per comprimere l’accesso alle procedure di asilo e alla valutazione individuale delle persone in cerca di protezione[20]. Il diritto europeo e internazionale imporrebbero garanzie procedurali, il divieto di espulsioni collettive e il rispetto del principio di non‑refoulement, che vieta di trasferire una persona verso un luogo in cui rischi persecuzioni, torture o trattamenti inumani o degradanti[21]. Quando una persona viene invece immediatamente ricondotta oltre la frontiera senza essere identificata, senza poter presentare una domanda di protezione e senza che la sua situazione individuale venga esaminata, si parla comunemente di pushback, o respingimento sommario, o devolución en caliente. Questa pratica illegale è applicata sistematicamente ed informalmente sui confini europei, dove soprattutto agisce la polizia di frontiera europea Frontex, nata nel 2004, formata principalmente da agenti messi a disposizione dai singoli stati membri.
È quindi utile distinguere i diversi termini:
- Respingimento alla frontiera: indica l’atto di bloccare o rispedire una persona appena intercettata al confine. Per essere legittimo deve rispettare le garanzie previste dal diritto nazionale, europeo e internazionale, compreso il diritto di chiedere protezione.
- Espulsione collettiva: è il termine giuridico usato nei trattati europei per definire l’allontanamento di un gruppo di persone senza un esame individuale dei casi. È vietato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
- Pushback o respingimento sommario: descrive in linguaggio comune il rinvio immediato oltre una frontiera senza le procedure e le garanzie necessari.
- Devoluciónes en caliente (restituzioni a caldo): è l’espressione più comune e giornalistica per descrivere i respingimenti immediati alle barriere di Ceuta e Melilla.
- Rechazos en frontera (rifiuti alla frontiera): è il termine tecnico e legale introdotto dalla legge spagnola per regolare queste azioni al confine, applicabile solo nelle enclavi.
Le testimonianze raccolte negli anni da Amnesty, SOS Mediterranée, Border Volence Monitoring Network, No Name Kitchen e altre organizzazioni umanitarie e per i diritti umani restituiscono un quadro in cui tutte queste pratiche sono accompagnate da violenza fisica, minacce, detenzione arbitraria, sottrazione di soldi, sottrazione o distruzione di telefoni, violenza sessuale e altri maltrattamenti verbali, fisici o amministrativi. Anche questa volta la Spagna sta cercando di qualificare i ritorni da Ceuta non come pushbacks o espulsioni collettive, ma come rimpatri volontari verso il Marocco. È precisamente questa progressiva sostituzione della procedura con la deterrenza, e della protezione con il contenimento, a rendere i pushbacks uno degli aspetti più controversi dell’attuale politica europea delle frontiere interne ed esterne dell’Unione. Ricostruire quanto accade è inoltre particolarmente difficile. I respingimenti si svolgono spesso lontano dall’attenzione pubblica, mentre le persone direttamente coinvolte dispongono di pochi strumenti per testimoniare. La sottrazione o la distruzione dei telefoni, utilizzati per documentare eventuali violenze, può cancellare prove decisive e rendere ancora più complesso accertare i fatti e individuare le responsabilità in un sistema strutturalmente invisibilizzato[22].
Da dentro il confine: i rimpatri
La direttiva 2008/115/CE, la cosiddetta Return Directive[23], stabilisce norme e procedure comuni per il ritorno dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione europea è irregolare. Il ritorno costituisce però una categoria generale, all’interno della quale occorre distinguere:
- Rimpatrio (return): è il processo complessivo attraverso il quale una persona ritorna nel Paese di origine, in un Paese di transito o in un altro Paese terzo disposto ad accoglierla. Può avvenire mediante partenza volontaria oppure attraverso un allontanamento coercitivo.
- Decisione di rimpatrio (return decision): è il provvedimento amministrativo o giudiziario che dichiara irregolare il soggiorno di una persona e impone o attesta l’obbligo di lasciare il territorio.
- Partenza volontaria (voluntary departure): è l’adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il termine stabilito dalla relativa decisione, senza che le autorità debbano procedere all’esecuzione coercitiva.
- Rimpatrio volontario assistito (assisted voluntary return): è un programma attraverso il quale la persona riceve assistenza organizzativa o economica per il viaggio e, in alcuni casi, consulenza e sostegno alla reintegrazione nel Paese di destinazione. Non coincide con la semplice partenza volontaria: quest’ultima è una modalità giuridica di esecuzione dell’obbligo, mentre il rimpatrio assistito è uno specifico programma di accompagnamento.
- Allontanamento (removal): è l’esecuzione coercitiva dell’obbligo di rimpatrio, mediante il trasferimento fisico della persona fuori dallo Stato. Nel linguaggio comune viene spesso definito rimpatrio forzato.
I programmi di rimpatrio volontario assistito, eventualmente accompagnati da sostegno economico, logistico o alla reintegrazione, costituiscono un’ulteriore categoria operativa e non coincidono necessariamente con la partenza volontaria in senso giuridico. L’impiego del termine volontario richiede cautela. La scelta di partire è spesso compiuta sotto la pressione di una decisione di rimpatrio, della possibilità di essere detenuti, di un futuro allontanamento forzato o dell’imposizione di un divieto d’ingresso. Si tratta quindi di volontarietà procedurale, nel senso di ottemperanza non coercitiva a un obbligo giuridico, e non necessariamente di una scelta libera in senso sostanziale. In ogni caso, l’irregolarità dell’ingresso o del soggiorno non determina automaticamente la perdita del diritto di chiedere protezione, né consente di rinviare una persona verso un Paese nel quale rischi persecuzioni, torture o altri trattamenti contrari ai diritti fondamentali. Restano inoltre necessari una valutazione individuale della situazione, l’esame delle vulnerabilità, il rispetto della vita familiare e, nei casi previsti, la possibilità di contestare la decisione attraverso un ricorso effettivo[24].
Considerata una priorità politica almeno dal 2018, nel marzo 2025 la Commissione europea ha proposto di sostituire la direttiva con un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri[25]. La nova procedura obbliga gli Stati membri a prevedere procedure comuni sui ricorsi contro le decisioni di rimpatrio, a rafforza programmi di rimpatrio volontario e di cooperazione nelle relative procedure[26]. L’European Council on Refugees and Exiles (ECRE)[27] ha osservato che il nuovo sistema rischia però di aumentare il numero di persone lasciate in un limbo giuridico, prive di un titolo di soggiorno ma non effettivamente rimpatriabili, e di indebolire alcune garanzie procedurali. La riforma riflette la crescente enfasi dell’Unione europea sull’accelerazione dei rimpatri, sul rafforzamento degli obblighi di cooperazione imposti alle persone destinatarie delle procedure e sull’esternalizzazione del controllo migratorio. Difatti, il testo approvato dal Parlamento nel giugno 2026 risulta, in diversi punti, più restrittivo della proposta originaria: mantiene l’obbligo generale di adottare decisioni di rimpatrio nei confronti delle persone il cui soggiorno sia ritenuto irregolare, amplia gli obblighi di cooperazione, rafforza il sistema di riconoscimento delle decisioni adottate da altri Stati membri e consente l’adozione di decisioni anche quando il Paese di destinazione non sia ancora stato individuato o quando l’allontanamento non sia immediatamente eseguibile, rendendo concreta la possibilità che aumentino le decisioni formalmente adottate senza che aumentino in misura corrispondente i rimpatri effettivamente realizzabili[28].
Secondo fonti del Governo spagnolo, risultano ancora 1.527 minori non accompagnati a Ceuta. Secondo la testimonianza di No Name Kitchen in supporto sul territorio, al 29 agosto, sono invece più di 5000 persone nascoste tra le foreste o in giro per le strade di Ceuta, evidenziando la presunzione di contare e controllare effettivamente i flussi di persone in movimento, e la decisione di queste di rischiare la vita piuttosto che tornare nel paese da cui sono fuggite. Organizzazioni attive sul territorio parlano di un collasso del sistema di richiesta di protezione internazionale; episodi di violenza da parte delle forze di sicurezza, soprattutto nelle ore notturne, nelle foreste e nelle zone vicine al porto, dove si trovano le persone invisibilizzate; ostacoli nell’accesso alle procedure, e dell’accesso agli ospedali e alle strutture di accoglienza che crea un forte disagio fisico e psicologico, soprattutto in casi di forte disidratazione e sfinimento. In una chiamata pubblica di aggiornamento, un’attivista commenta: «Tutto questo non è un fenomeno isolato, ma il risultato di una politica portata avanti da anni fondata sulla sicurezza e sulla percezione della presenza migrante come una minaccia. Mentre il confine viene descritto come chiuso e sempre più controllato, fuori dalla vista». La tensione è infine sfociata in aggressioni contro alcune strutture nelle quali soggiornano temporaneamente le persone in attesa di essere ascoltate dalle autorità. Gruppi di residenti avrebbero raggiunto gli edifici esibendo bandiere spagnole e bastoni, e dando fuoco alle strutture e bloccando le ambulanze della Croce Rossa[29].
Al contempo, vi sono le persone invece visibili sul territorio, cioè quelle che sono state identificate e nei cui confronti è possibile avviare una procedura di rimpatrio in quanto prive del diritto di soggiorno e destinatarie di una decisione di rimpatrio[30]. Un limite pericoloso dell’ampliamento del ricorso alle procedure di rimpatrio è che esso tende a trattare l’identificazione come se producesse automaticamente un ritorno eseguibile, rischiando così che all’aumento delle decisioni di rimpatrio non corrisponda una reale capacità di darvi esecuzione nel rispetto dei diritti fondamentali. Senza destinazioni legali, cooperazione consolare e garanzie effettive, la conseguenza può essere l’estensione del limbo delle persone considerate irregolari, escluse da servizi e diritti essenziali, ma non effettivamente rimpatriabili. L’analisi dell’European Council of Refugees and Exiles[31] chiarisce che il regolamento proposto sulla base di tendenze istituzionali europee di promozione dei rimpatri non raggiunge infatti gli obiettivi fissati dalla Commissione europea indebolisce le garanzie procedurali, la complessità del testo, e supporta l’esternalizzazione delle responsabilità. Come riassume praticamente la stessa analisi, l’emissione di un provvedimento di rimpatrio non dovrebbe essere obbligatoria e occorrerebbe una distinzione netta tra partenza volontaria e rimpatrio volontario; la partenza volontaria dovrebbe essere privilegiata rispetto al rimpatrio forzato; qualora uno Stato membro dell’UE non sia in grado di determinare il paese di destinazione del rimpatrio o dell’espulsione al momento dell’adozione del provvedimento, tale provvedimento non dovrebbe essere emesso; il rimpatrio dovrebbe avvenire esclusivamente verso il paese di origine o quello di residenza abituale formale; l’obbligo di cooperazione e le relative misure punitive dovrebbero essere soppressi, mentre il monitoraggio da parte di un organismo indipendente dovrebbe riguardare tutte le fasi della procedura di rimpatrio.
La tendenza ad esternalizzare: accordi con paesi terzi e return hubs
Tra le altre cose, la crisi di Ceuta ha mostrato quanto l’assetto europeo renda l’Unione dipendente dalla collaborazione dei Paesi di transito e quanto la mobilità possa essere utilizzata come leva nelle relazioni diplomatiche. È uno schema che, pur assumendo forme giuridiche e operative diverse, ricorre nei rapporti tra paesi come Turchia, Libia, Tunisia, Egitto, Marocco, Mauritania e Niger.[32] In alcuni casi prevalgono gli accordi di riammissione; in altri il finanziamento delle guardie di frontiera, l’intercettazione in mare, il contrasto alle reti di trasporto, i rimpatri volontari assistiti o il contenimento delle persone nei Paesi di transito. Gli accordi con Paesi terzi e le politiche di esternalizzazione delle procedure sono, però, alla base del nuovo Patto su Migrazione e Asilo e al complementare regolamento sui rimpatri. Tra gli interventi più incisivi c’è la creazione di return hubs, pensati come strutture di trattenimento o di transito situate in Paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea che estendono la logica degli accordi bilaterali tra paesi ad un sistema comune di Fortress Europe[33].
In senso giuridico, si tratterebbe di strutture destinate a ricevere persone già presenti nell’Unione europea, prive del diritto di soggiorno e sottoposte a una decisione di rimpatrio. Gli hub potrebbero funzionare come centri di transito verso il Paese d’origine oppure come destinazioni in Stati terzi con i quali uno o più Stati membri abbiano concluso un accordo o un’intesa. Il rischio più rilevante è che questi dispositivi non rendano il rimpatrio più concretamente eseguibile (come visto fino ad ora), ma trasferiscano al di fuori dell’UE la detenzione, la precarietà e la responsabilità per persone che continuano a non poter essere legalmente rimpatriate. Come spiegato da un’analisi di Eurojust[34], Sebbene l’espressione return hub compaia raramente nella relazione illustrativa, il meccanismo trova una base più esplicita nelle disposizioni del nuovo regolamento europeo sui rimpatri. Il testo amplia infatti la definizione di paese di rimpatrio, che non comprende più soltanto il Paese d’origine, quello di precedente residenza o un Paese di transito. Vi possono rientrare anche un Paese terzo nel quale la persona abbia diritto di entrare e soggiornare; un Paese considerato sicuro o di primo asilo, nei casi previsti dalla normativa; oppure un Paese terzo disposto ad accettarla sulla base di un accordo o di un’intesa con l’Unione o con uno Stato membro. È soprattutto quest’ultima possibilità a fornire la base giuridica per la creazione dei return hubs: una persona potrebbe essere trasferita in un Paese con il quale non possiede necessariamente legami di cittadinanza, residenza o transito, purché tale Paese ne accetti l’ingresso secondo le condizioni stabilite dall’accordo. Quasi inutile dunque che il testo preveda il rispetto dei diritti fondamentali, del principio di non‑refoulement ed i meccanismi di controllo sull’attuazione degli accordi, se si guarda alle esperienze reali di cooperazione con Paesi come la Libia e la Tunisia, o a Frontex come meccanismo di supporto, con un visibile ed ampio scarto tra le garanzie formulate sulla carta e la loro effettiva applicazione.
Accordi con paesi terzi: il caso del Niger
Come spiegato magistralmente da Rémi Carayol in un approfondimento su The Nation[35], per molti anni Agadez, nel nord del Niger, è stata la principale città di transito verso la Libia e, successivamente, verso il Mediterraneo. Ogni settimana migliaia di persone provenienti da Nigeria, Ghana, Senegal, Gambia, Burkina Faso e da altri Paesi dell’Africa occidentale raggiungevano la città per proseguire verso nord. Il trasporto dei migranti non costituiva un’attività clandestina: era un settore economico regolato, conosciuto dalle autorità e profondamente integrato nella vita della regione. Agenzie di viaggio, autisti, intermediari, proprietari di alloggi, commercianti, tassisti e migliaia di lavoratori vivevano direttamente o indirettamente di quell’economia. Nello stesso anno in cui l’Unione Europea approvava l’Agenda europea sulla migrazione e il Vertice della Valletta, il Niger introdusse dunque la legge 2015‑36 contro il traffico illegale di migranti. Formalmente destinata a contrastare le reti criminali che sfruttavano la migrazione irregolare, la legge in realtà trasformò in reato un’intera economia che fino a quel momento aveva operato alla luce del sole: trasportare persone verso il nord del Paese, ospitarli o assisterli lungo il viaggio divenne improvvisamente un’attività punibile con pene detentive e pesanti sanzioni economiche richieste dall’UE. La cooperazione si basava su consistenti finanziamenti europei destinati al rafforzamento delle forze di sicurezza e al controllo delle rotte migratorie, con l’obiettivo di impedire che i migranti raggiungessero la Libia ed il Mediterraneo. Se il criterio di valutazione è esclusivamente il numero di arrivi sulle coste europee, la strategia può essere considerata efficace: secondo i dati diffusi dalla missione EUCAP Sahel Niger, gli arrivi in Italia diminuirono drasticamente nei tre anni successivi e il numero di persone in transito ad Agadez si ridusse in misura consistente. Praticamente, gli accordi avevano invisibilizzato tutto il resto dei dati: la progressiva criminalizzazione del trasporto dei migranti non eliminò la domanda di mobilità, ma rese invisibile un’attività che fino a quel momento era stata relativamente regolata, lasciando senza lavoro piccoli operatori e lasciando in mando alle reti criminali meglio organizzate operare su un nuovo territorio, sfruttando percorsi più isolati, aumentando il costo dei viaggi e riducendo ulteriormente le possibilità di controllo da parte delle autorità. Le rotte si spostarono nel deserto, lontano dai posti di blocco, rendendo il viaggio più lungo e pericoloso. I casi di abbandono dei migranti durante gli inseguimenti aumentarono, così come le segnalazioni di violenze, estorsioni e sfruttamento lungo il percorso. Nel novembre 2023, il deterioramento dei rapporti con Bruxelles e il crescere della tensione quotidiana culminarono in un colpo di Stato militare. Le autorità nigerine hanno abrogato la legge 2015‑36. I movimenti in uscita dal Niger sono tornati a crescere, ma non si è verificato un aumento proporzionale degli arrivi in Europa. Un racconto fondamentale su questo è il documentario On the Border di Gerald Igor Hauzenberger e Gabriela Schild.
Simili contraddizioni sono visibili nella cooperazione fra UE e Tunisia. Mentre Bruxelles finanzia e attrezza le autorità tunisine per contenere le partenze, organizzazioni internazionali e inchieste giornalistiche documentano arresti su base razziale e trasferimenti e abbandoni di persone subsahariane nelle zone desertiche ai confini con Algeria e Libia[36]. Per non parlare delle pratiche di omissione di soccorso e speronamento delle barche migranti, da parte delle guardie costiere nazionali di Tunisia e Libia[37]. Nel 2026 quattro persone migranti, rappresentate da legali di ASGI e dall’avvocato Brahim Belguith, hanno presentato quattro ricorsi contro la Tunisia davanti alla Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, denunciando detenzione arbitraria, tortura, espulsioni collettive, abbandoni nel deserto, tratta e intercettazioni marittime violente. Sul piano politico, il caso in corso è fondamentale anche perché i procedimenti pongono la questione della responsabilità europea nel continuare a finanziare apparati accusati di violazioni gravi e ripetute[38], come metodi riconosciuti ed accettabili di contenimento dei flussi migratori.
Return hubs del futuro: il modello Albania ed altre distorsioni
Con i fatti di Ceuta, l’Italia ha introdotto controlli temporanei per chi arrivava dalla Spagna, a cui Madrid ha risposto con controlli a campione sui viaggiatori provenienti dall’Italia. La scelta è stata giustificata con argomenti di sicurezza imprecisi almeno quanto i suoi possibili effetti[39].
Su questo sfondo il governo italiano ha spinto per la creazione di hub (ma finanziati dall’UE) per il trattenimento e il respingimento fuori dai confini dell’Unione Europea, simili a quelli previsti già dall’accordo italo‑albanese come quello conosciuto come “modello Albania”. Il protocollo del 2023 prevedeva il trasferimento a Shëngjin e Gjadër di alcune persone intercettate in mare dalle autorità italiane, per sottoporle a procedure accelerate di frontiera e, in caso di rigetto della domanda d’asilo, trattenerle in attesa del rimpatrio. Il progetto aveva una capacità teorica di 3.000 persone contemporaneamente e fino a 36.000 trasferimenti annuali. I primi tentativi, fra ottobre 2024 e gennaio 2025, sono stati bloccati dai giudici italiani. Per utilizzare strutture rimaste quasi vuote, nel marzo 2025 il governo ha trasformato Gjadër anche in un Centro di Permanenza Per il Rimpatrio (CPR) offshore, trasferendovi persone già trattenute in Italia e destinatarie di un provvedimento di espulsione. Secondo ActionAid e Università di Bari, nel 2024 i centri furono operativi per soli cinque giorni, ospitando venti persone. I pagamenti al gestore ammontarono a circa 570.000 euro, pari a 114.000 euro per giorno di attività. I contratti di costruzione raggiunsero 74,2 milioni: oltre 153.000 euro per posto operativo, contro circa 21.000 a Porto Empedocle[40]. Dall’aprile 2025 vi sono state trasferite più di 600 persone, ma meno di cento risultano effettivamente rimpatriate, mentre molte sono state riportate in Italia[41].
Nonostante questi risultati, Italia e Danimarca, a seguito di Ceuta e sostenute da altri governi europei, hanno chiesto di accelerare la creazione di hubs finanziati dall’UE. L’idea è che i futuri hub esterni europei siano istituiti attraverso accordi con Paesi terzi e funzionino come centri di transito o come destinazioni per persone già colpite da decisioni di rimpatrio o richiedenti asilo sottoposti a una procedura accelerata in ragione della provenienza da un paese sicuro[42].La strategia comprende anche pressioni commerciali: dal 2027 il nuovo Sistema di preferenze generalizzate permetterà di sospendere agevolazioni tariffarie ai Paesi che non cooperino nella riammissione dei propri cittadini, al termine di una procedura di valutazione e dialogo.
Nel frattempo l’Italia, che dal 2022 aveva sospeso gran parte dei trasferimenti di persone in entrata previsti dal regolamento di Dublino, si trova ora davanti alle richieste di Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia di riprendere i trasferimenti delle persone la cui domanda, secondo le regole europee, compete a Roma. Il Ministro dell’Interno Piantedosi ha risposto collegando politicamente tali trasferimenti agli sbarchi effettuati da organizzazioni di soccorso con navi tedesche e chiedendo una compensazione[43]. Ad oggi, l’Italia chiede di prorogare di altre due settimane la sospensione di Schengen alle frontiere marittime e aeree con la Spagna. Ma non sono casi isolati: undici Stati europei hanno attualmente ripristinato i controlli alle frontiere interne, ricorrendo alle deroghe previste in presenza di pressione migratoria irregolare, minacce terroristiche o rischi di spionaggio e sabotaggio. I richiami della Commissione europea, che a giugno ha contestato queste misure ai singoli governi, finora non hanno invertito la tendenza. La Germania, per esempio, rinnova i controlli temporanei e le relative estensioni semestrali dal 2024; la Francia vi ricorre dagli attentati del novembre 2015[44]. Anche l’Italia è stata richiamata per non aver motivato adeguatamente i controlli alla frontiera con la Slovenia. Tutti i Paesi coinvolti hanno ignorato questi richiami.
Questa dinamica apre un ulteriore paradosso. A Trieste, sul confine tra Italia e Slovenia, l’Italia ha recentemente applicato la nuova procedura accelerata di frontiera prevista dal Patto europeo su migrazione e asilo, invece di ricorrere al meccanismo di trasferimento verso lo Stato che potrebbe essere responsabile della domanda. La procedura è pensata per determinate categorie di richiedenti che arrivano alla frontiera esterna dell’UE e le cui domande possono essere esaminate rapidamente. Ma Trieste si trova su una frontiera interna dell’Unione: la reintroduzione o il rafforzamento dei controlli Schengen non la trasforma, di per sé, in una frontiera esterna né consente automaticamente di applicare la relativa procedura[45]. Il Tribunale di Trieste ha già accolto circa 40 ricorsi presentati da richiedenti ospitati a Casa Malala, contestando anche l’utilizzo del decreto ministeriale del 2019, ritenuto non adeguato al nuovo quadro europeo. Nel caso di Sajan, raccontato dal Fatto Quotidiano, la procedura accelerata è stata contestata e il procedimento proseguirà secondo il rito ordinario. Il 10 agosto 2026, intanto, il Ministro dell’Interno ha emanato un nuovo decreto che conferma le zone individuate nel 2019 e ne aggiunge altre per l’applicazione della procedura prevista dal Patto. Il risultato è un nuovo livello di complessità che dall’accelerazione dei procedimenti fa invece nascere ricorsi, annullamenti e limbi infernali che non garantiscono una gestione della migrazione rispettosa di frontiera, zona di transito, Stato responsabile, preferendo una modifica ad un trattamento dignitoso delle persone in movimento.
La relatività dell’irregolarità e delle frontiere interne: il decreto flussi
Un’ultima dinamica da osservare è quella del decreto flussi introdotto dalla legge Turco‑Napolitano nel 1998: ogni anno il governo stabilisce quante persone provenienti da Paesi extra‑UE possono entrare per lavorare e in quali settori. Pensato per governare l’immigrazione regolare, il decreto flussi è però un esempio emblematico della contraddizione di un sistema che, nel tentativo di prevenire l’irregolarità, finisce per alimentarla. Il problema sta nella distanza tra l’autorizzazione all’ingresso e il suo effettivo esito, ma il sistema dipende dalla domanda dei singoli datori di lavoro, dai click day e da una complessa catena di procedure amministrative e intermediari, senza garantire che al contratto dichiarato corrisponda poi un lavoro reale. Un’inchiesta di IrpiMedia approfondisce queste disfunzioni e definisce il decreto flussi una “fabbrica degli irregolari”: nel 2024, solo il 17% delle pratiche analizzate è arrivato alla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro. Il caso del Bangladesh è ancora più significativo: su oltre 329mila domande presentate nel 2024, soltanto 1.262 si sono tradotte in permessi di soggiorno per lavoro.
Il governo Meloni, al di là delle polemiche politiche, da quando è in carica ha reagito aumentando le quote e rafforzando i controlli (forse, prendendo atto che l’economia italiana ha bisogno di lavoratori stranieri e che un sistema di ingressi programmati è più praticabile di un fittizio blocco navale?), però non intervenendo alla radice sui meccanismi che producono queste distorsioni. Quando il contratto promesso non esiste, il datore di lavoro non si presenta o un intermediario ha richiesto migliaia di euro per un posto inesistente, il lavoratore che avrebbe dovuto entrare regolarmente può ritrovarsi senza lavoro, indebitato e privo di un titolo di soggiorno. A quel punto può finire nel lavoro nero, spostarsi verso un altro Paese europeo o ricorrere a una procedura d’asilo. L’irregolarità, dunque, non è necessariamente il punto di partenza del percorso migratorio e la distinzione tra regolare e irregolare non coincide automaticamente con quella tra responsabile e vittima. Una persona può trovarsi in una condizione irregolare perché il percorso che avrebbe dovuto condurla legalmente in Europa si è spezzato dalla distanza tra le procedure costruite sulla carta e la realtà dei percorsi migratori: un contratto fittizio, un’intermediazione fraudolenta, un rapporto di lavoro mai iniziato o una procedura amministrativa rimasta incompleta trasformano un ingresso formalmente autorizzato in una situazione di irregolarità.
Più il sistema fallisce nel governare la mobilità, non correggendo i meccanismi che producono vulnerabilità e irregolarità, ma rimpallando le questioni ad altri paesi (parte o non dell’Unione), più aumenta la necessità di governarne gli effetti, contenere, trasferire o sanzionare, anziché approcciare la migrazione come fenomeno da comprendere ed affrontare con canali legali realmente funzionanti. Sollevando il tappeto di Schengen emerge così un sistema di deroghe applicate in modo disomogeneo, spesso piegate alle priorità politiche nazionali più che a rischi concreti. È il paradosso di un’Unione nata sulla libera circolazione: invece di investire nel funzionamento comune dell’asilo e in canali regolari, gli Stati reintroducono controlli interni e si rimpallano le responsabilità. Da Ceuta, nessuno dei migranti arrivati nell’enclave risulta essersi trasferito nel resto dell’Unione, dato il regime speciale previsto per Ceuta e Melilla, insieme ai vincoli geografici e amministrativi, che rende altamente improbabile (se non materialmente impossibile) che queste persone raggiungano l’Italia attraverso voli o collegamenti marittimi di linea.
Da queste risposte confuse (o meglio deliranti, imprecise, fortemente ideologiche e di profondo sciacallaggio mediatico[46], che non distinguono poi tanto tra partiti o paesi), sorge allora una domanda: politiche prevalentemente simboliche possono produrre qualcosa di diverso da risultati simbolici?
Le questioni di multilateralismo, il presupposto civile e commerciale dell’Unione e della solidarietà internazionale sono sacrificati per il riarmo ed una la lotta infinita e disumana alle migrazioni. La pretesa di governare fenomeni come quello migratorio attraverso la chiusura delle frontiere finisce per rendere invisibili le persone, moltiplicare i rischi e alimentare una narrazione politica e mediatica dell’emergenza e della sicurezza, pericolosamente al centro di molte delle prossime elezioni in Europa, e pericolosamente facile da manipolare. Ma non arresta i movimenti migratori, né rende il sistema più sicuro o efficace, lasciandone intatte le cause e aggravandone, spesso, le conseguenze. Il sonno della fortezza europea genera morte, di persone e di sé stessa.
Le politiche migratorie dell’Unione europea sono un tema complesso e in continua evoluzione. Per segnalare eventuali imprecisioni, suggerimenti o collaborazioni, è possibile contattare l’autrice all’indirizzo alicccebazzichelli@gmail.com.
[1] S. Naishadham, A. Sempere, Ceuta begins burials for migrants who died attempting to cross into the Spanish territory, in Associated Press News, 21 agosto 2026; J. Rankin, Stronger EU borders needed after Ceuta crisis, von der Leyen says, in The Guardian, 3 agosto 2026; 100 people died during Ceuta border rush, says Ceuta leader, in Reuters, 6 agosto 2026; First migrants buried in Spain’s Ceuta after deadly border rush in Reuters, 21 agosto 2026.
[2] Termine approfondito nel prosieguo di questo articolo.
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