Da una parte il ricorso al Tar contro la chiusura della discoteca Ipanema e l’inibizione dell’attività di pubblico spettacolo. Dall’altra, l’ordinanza con cui il Comune di Taormina dispone la demolizione di numerose opere e il ripristino dello stato legittimo dei luoghi. Il caso dello storico locale di Taormina mare si arricchisce così di un nuovo, pesante capitolo sul fronte edilizio.
Il provvedimento è stato firmato il 10 settembre dal dirigente dell’Area tecnica Vincenzo Barbagallo e riguarda il compendio di via Nazionale, al chilometro 45+500, nella zona di Spisone. L’ordinanza n. 5 del 2026 arriva dopo il sopralluogo e accertamento dello stato di fatto del 22 luglio, effettuato dall’Area tecnica “in esecuzione di delega di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina”.
Sul fronte amministrativo, intanto, la Random Leisure Srl, attuale detentrice e utilizzatrice degli spazi della discoteca, ha impugnato i provvedimenti comunali di chiusura e di inibizione dell’attività di pubblico spettacolo. Per l’ultimo provvedimento, quello del 31 luglio, si è tenuta l’udienza cautelare al Tar di Catania; l’udienza pubblica di merito è fissata per il 17 dicembre. L’ordinanza del Comune segue invece un percorso distinto e riguarda la regolarità urbanistico-edilizia dell’intero compendio, che il sopralluogo del 22 luglio ha diviso in due parti: Area 1, corrispondente allo stabilimento balneare, e Area 2, corrispondente all’area destinata alla discoteca.
Dallo stabilimento al servizio degli alberghi alla discoteca autonoma
La ricostruzione del Comune parte dai titoli originari. Nel 2004 era stata rilasciata la concessione edilizia per uno stabilimento balneare con parcheggio, attività ricreative e ristorazione “a supporto” degli alberghi Villa Bianca e Ipanema. La variante finale era stata poi formalizzata nel 2005. Le autorizzazioni edilizie del 2005 e del 2006 riguardavano invece una struttura balneare stagionale a carattere smontabile, con efficacia limitata alle stagioni balneari autorizzate e con l’obbligo della completa amovibilità.
È proprio questo uno dei punti contestati dal Comune. Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, le strutture non sarebbero state rimosse al termine dei periodi autorizzati. “La mancata rimozione periodica ha fatto venir meno il carattere temporaneo e precario dell’intervento”, scrive l’Area tecnica, sottolineando che negli atti comunali non risultano comunicazioni o verbali che dimostrino lo smontaggio delle opere. La permanenza nel tempo sarebbe documentata, secondo il Comune, da contratti, verbali della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, documentazione fotografica e immagini satellitari. Per l’amministrazione, quindi, quelle strutture sono rimaste stabilmente installate dopo la scadenza dei titoli che ne autorizzavano la presenza.
Ma l’ordinanza contesta soprattutto la trasformazione funzionale di una parte del compendio. Nel marzo 2025 la proprietà ha presentato due variazioni catastali che hanno portato al frazionamento della corte dello stabilimento e alla creazione di una nuova unità classificata D3 “Discoteca”, distinta dall’unità classificata D8 come stabilimento balneare. Il Comune evidenzia che il cambio di destinazione trova riscontro anche nei rapporti contrattuali: richiama il contratto di affitto del 25 marzo 2022 relativo alla discoteca e quello del 9 febbraio 2024 relativo allo stabilimento balneare.
Per l’amministrazione, tuttavia, la questione non può essere ridotta a un semplice frazionamento catastale. La legittimità edilizia, sottolinea l’ordinanza, deve essere valutata “in modo complessivo e non atomistico”.
Il nodo del vincolo alberghiero
C’è poi il vincolo originario che legava lo stabilimento alle attività alberghiere di Villa Bianca e Ipanema. Il Comune rileva che nel contratto relativo alla discoteca non compare un vincolo di supporto ai due alberghi, mentre nel contratto relativo allo stabilimento balneare viene prevista, per il primo anno, una prelazione a favore degli ospiti delle due strutture. Da qui l’affermazione contenuta nell’ordinanza secondo cui “ad oggi sull’intera unità immobiliare non risulta rispettato il vincolo di supporto” agli alberghi previsto dagli atti che avevano accompagnato l’autorizzazione originaria.
Per il Comune, inoltre, una porzione dell’area che era stata assentita come verde a servizio dello stabilimento balneare sarebbe stata trasformata in una discoteca autonoma, con gestione separata e aperta stabilmente al pubblico pagante, con un affollamento indicato in 859 persone. È proprio questa trasformazione, secondo l’Area tecnica, a configurare il passaggio “da struttura pertinenziale alberghiera ad attività di pubblico spettacolo commerciale”, con un conseguente aumento del cosiddetto carico urbanistico, legato in particolare a traffico, rumore e parcheggi.
L’ordinanza considera inoltre rilevanti la mancata rimozione delle strutture stagionali e l’assenza del preventivo parere del Consiglio comunale previsto dall’articolo 23 delle Norme di attuazione del Prg.
Nel mirino anche la Cila del 2024
Un altro passaggio riguarda la Cila presentata dalla Brain Style Srl il 3 maggio 2024. Secondo il Comune, gli interventi indicati nella comunicazione non potevano essere eseguiti attraverso una Cila, perché per la loro natura sarebbero stati necessari titoli edilizi diversi, tra cui il permesso di costruire o la Scia alternativa. L’Area tecnica rileva inoltre che il cambio di destinazione d’uso di una parte dell’immobile in discoteca risultava già effettuato e non era stato indicato nella Cila come elemento della conformità urbanistica. L’ordinanza contesta anche l’assenza di alcuni adempimenti e pareri previsti dalla normativa, citando Genio civile, Anas, Rfi, Forestale e Agenzia delle Dogane.
Il Comune conclude che le opere, considerate nel loro insieme per “consistenza, autonomia funzionale, caratteristiche costruttive, incidenza sulla superficie coperta, stabile trasformazione delle aree e mutamento della loro utilizzazione”, rientrano negli interventi previsti dall’articolo 31 del Dpr 380/2001.
Cosa dovrà essere demolito
L’ordine è rivolto alla Vallarta Srl, proprietaria del compendio, a Carmelo Cacciola, a Walter Cacciola, alla Random Leisure Srl e alla Brain Style Srl, ciascuno per quanto di rispettiva competenza. Per lo stabilimento balneare il Comune dispone, tra l’altro, la demolizione della struttura in legno all’ingresso utilizzata per l’accoglienza e di quella destinata alla vendita di abbigliamento. Dovrà essere ripristinata anche l’area oggi utilizzata per lettini e ombrelloni, indicata nell’ordinanza come l’ex campo da tennis. Dovrà inoltre essere riportata alla configurazione prevista dai titoli originari l’area ristorante, oggi costituita da una struttura in acciaio chiusa con pannelli vetrati. Prevista anche la demolizione della chiusura che collega ristorante e cucina e dei servizi realizzati sotto la rampa carrabile, tra cui sei spogliatoi, un bagno per disabili, un locale infermeria e altri due bagni.
Nell’area della discoteca dovranno essere rimossi il palco di circa 100 metri quadrati sul lato della ferrovia e il soppalco di circa 140 metri quadrati posto sotto via Nazionale-Spisone. L’ordinanza comprende inoltre la demolizione del blocco di bagni e ripostiglio, della struttura in cartongesso destinata a contenere serbatoi e autoclave, della struttura centrale utilizzata come bar e delle strutture in legno all’ingresso.
Prevista anche la rimozione dei bagni chimici vicino al palco, mentre per il muro in cemento armato a sostegno della pista da ballo viene richiesta la regolarizzazione e la verifica di stabilità. Dovrà infine essere demolita la pavimentazione con il sottostante massetto, riportando l’area allo stato naturale.
Novanta giorni per ottemperare
Il termine fissato dal Comune è di 90 giorni dalla notificazione dell’ordinanza. Per il locale della riserva idrica antincendio e la struttura amovibile/bar, ancora sottoposti a sequestro penale, il termine decorrerà invece dal dissequestro e dalla restituzione della disponibilità da parte dell’autorità giudiziaria. I destinatari potranno presentare, se ne ricorrono i presupposti, eventuali istanze di accertamento di conformità o regolarizzazione. Il Comune precisa però che queste iniziative “non comportano automaticamente la sospensione dell’ordine”.
L’ordinanza avverte anche sulle conseguenze dell’eventuale mancata ottemperanza: l’articolo 31 prevede l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime delle opere abusive, nei limiti previsti dalla legge, oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria.
Contro l’ordinanza è possibile ricorrere al Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, entro 60 giorni dalla notificazione oppure presentare ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link




