A inizio agosto l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare che ha destato e desta molto interesse nel nostro settore – sempre attento a eventuali novità e modifiche che riguardano il lavoro sportivo e la fiscalità.
Oggetto della circolare:
“Chiarimenti in merito al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”
Ecco il documento completo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/10276075/AGEDC001_7_2026_36335+-+Circolare+n.+7+del+7+agosto+2026.pdf/24a5b950-53db-075b-f1a9-bf37f64c225b?t=1786091928527
Precisiamo subito che non è stata introdotta alcuna modifica né novità da suscitare preoccupazioni MA SONO STATE FATTE DELLE UTILI PRECISAZIONI, infatti si tratta di un documento di prassi che affronta alcune questioni interpretative emerse dopo l’entrata in vigore della riforma dello sport; la circolare conferma e rafforza quanto fino ad oggi è stato applicato, così come spiegato anche nelle azioni informative e nei documenti ACSI.
Gli aspetti affrontati dalla circolare sono:
SOGLIA IMPONIBILITA’ FISCALE DEI 15.000 EURO
· per il lavoro sportivo dilettantistico la soglia si applica a tutti i contratti di lavoro: co.co.co. sportivo; collaborazione con partita IVA; lavoro subordinato; nella esenzione sono inclusi anche i rapporti di lavoro gestionale-amministrativo sportivo. Le ritenute IRPEF si applicano solo sulla parte eccedente i 15.000 euro. A seconda del contratto, i compensi conservano la propria qualificazione reddituale: reddito di lavoro dipendente, assimilato o autonomo e nel caso di lavoro dipendente per la parte eccedente tale importo si applicano le regole fiscali ordinarie.
· In merito ai volontari, i rimborsi spese forfetari riconosciuti per eventi o manifestazioni (fino a massimo 400 euro mensili) concorrono al raggiungimento e al superamento della soglia di esenzione di 15.000 euro. Qualora il volontario superi tale limite nell’anno solare per effetto di altri compensi di lavoro autonomo sportivo, l’importo del rimborso forfettario percepito eccedente i 15.000 euro diventa imponibile ed è soggetto alla ritenuta d’acconto (art. 25 del D.P.R. n. 600/1973).
DECOMMERCIALIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI SPECIFICI PER LE SSD
Viene precisato che le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) costituite in forma di società di capitali o cooperative che inseriscono nello statuto le clausole sul divieto di lucro “attenuato” (art. 8, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36/2021) per usufruire di tale regime fiscale devono comunque mantenere nello statuto il divieto assoluto di distribuzione indiretta di utili prescritto dall’art. 148, comma 8, del Tuir (divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, salvo i casi in cui la distribuzione sia imposta dalla legge).
ESCLUSIONE IRAP ANCHE PER I COLLABORATORI AMMINISTRATIVI GESTIONALI
La circolare chiarisce che l’esclusione prevista per i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi dell’area sportiva dilettantistica, entro il limite di 85mila euro annui (art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021), si applica anche alle collaborazioni aventi carattere amministrativo-gestionale. Il limite di 85.000 euro non è una franchigia: qualora il singolo compenso sia pari o superiore a 85.000 euro, l’intero importo concorre alla formazione della base imponibile IRAP e non soltanto la parte eccedente tale soglia
PRESTAZIONI SPORTIVE ESENTI IVA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
E’ possibile beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per gli enti senza scopo di lucro che effettuano prestazioni sportive esenti da Iva. Secondo l’Agenzia le prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport rese da organismi senza fini di lucro rientrano nell’ambito delle operazioni esenti e possono beneficiare della relativa semplificazione amministrativa (serve comunicazione preventiva all’ufficio competente). In pratica è possibile applicare la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del DPR 633/1972 qualora:
· il prestatore un ente sportivo dilettantistico di cui all’art. 6 del D.Lgs. 36/2021;
· la prestazione deve essere resa a favore di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.
Permangono gli obblighi ordinari di fatturazione e registrazione relativi alle eventuali operazioni imponibili svolte.
RESTA SOGGETTO AD IVA IL TRASFERIMENTO DELL’ATLETA AD UNA SOCIETÀ PROFESSIONISTICA
In merito alle somme incassate da una ASD o SSD in occasione della cessione a una società professionistica del contratto o del diritto alle prestazioni sportive di un atleta, l’operazione è qualificata come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. In questo caso l’Agenzia esclude l’applicazione dell’esenzione Iva prevista per le attività strettamente connesse alla pratica sportiva; l’operazione, infatti, costituisce un trasferimento di natura finanziaria e commerciale tra società e non una prestazione resa direttamente a favore di soggetti che praticano attività sportiva.
DISCIPLINA IVA E AGEVOLAZIONI PER LE RACCOLTE FONDI
Viene confermata la piena applicabilità della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (fino a 2 eventi all’anno e nel limite di 51.645,69 euro) a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. n. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria (SSD).
Questa agevolazione è prevista dall’articolo 25 della legge n. 133/1999. La circolare conferma che non concorrono alla formazione del reddito imponibile i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli provenienti da raccolte pubbliche di fondi effettuate in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
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