Sardegna, aggiornamento del piano paesaggistico regionale. E’ necessaria la massima chiarezza nelle intenzioni.


Il piano paesaggistico regionale (P.P.R. – 1° stralcio costiero) è esecutivo con decreto presidenziale R.A.S. n. 82 del 7 settembre 2006.

A vent’anni dall’entrata in vigore, la Regione autonoma della Sardegna ha avviato il processo di revisione, anche perché l’aggiornamento del piano paesaggistico è prevista ordinariamente per legge (artt. 143 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Come noto, l’1 luglio 2026 si è tenuta presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari la tappa finale della fase di presentazione e di ascolto, che si è conclusa l’8 settembre 2026 con una conferenza conclusiva presso la Fiera di Cagliari, riprendendo esigenze e desideri dei vari soggetti territoriali e sociali interessati.

A parte le consuete argomentazioni da campagna elettorale, non è la prima volta che viene manifestata la volontà da parte dell’Amministrazione regionale di turno di modificare il P.P.R.

processo di ascolto sul piano paesaggistico, venti anni di P.P.R.

Ci provò la Giunta Cappellacci e – grazie anche alla impugnazione effettuata dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) – il tentativo coinvolse la successiva Giunta Pigliaru e si concluse penosamente (2014).

Il GrIG ha idee molto chiare sull’aggiornamento del P.P.R..

Sono elementi positivi del vigente P.P.R. quelli che emergono dal quadro di disciplina di gestione del territorio costiero che ha consentito sostanzialmente di salvaguardare i valori naturalistici, ambientali, storico-culturali dei litorali dell’Isola.

E la necessità della permanenza e del rafforzamento di una solida normativa di tutela è oggi ricordata a gran voce da sciagurati tentativi speculativi quali quello – veramente eversivo – attualmente in atto sul litorale gallurese di Cala Finanza (Loiri Porto San Paolo).

L’estensione della pianificazione paesaggistica all’intero territorio regionale è già prevista dalla legge regionale Sardegna n. 8/2004 (“Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale ed assume i contenuti di cui all’articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004”, art. 1, comma 2).

Sassari, Porto Ferro

E i contenuti della pianificazione paesaggistica sono quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 143 e 145 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), non dai desideri di amministratori locali e investitori immobiliari, altrimenti si compie un’attività pianificatoria illegittima che può finire annullata in sede giurisdizionale, come già avvenuto proprio su azione ecologista.

La criticità principale attribuita al P.P.R. risiede nelle difficoltà per i Comuni nell’adeguamento dei propri strumenti urbanistici ai contenuti e ai principi del piano.

Si ricorda, infatti, che il piano paesaggistico è immediatamente cogente e vincolante – per tutte le aree tutelate con vincolo paesaggistico – per tutti gli atti di pianificazione settoriale e urbanistica (artt. 143 e 145 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e comunque costituisce indirizzo per le restanti parti.

Ma davvero i ritardi nell’adeguamento della pianificazione urbanistica comunale dipendono soltanto da difficoltà tecniche e carenze di organici?

La Regione autonoma della Sardegna ha sistematicamente messo a disposizione cartografie, cospicui fondistrutture di supportolinee di indirizzo e procedure per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (P.U.C.), come ben noto.

Tuttavia, a distanza di vent’anni, solo una contenuta percentuale di Comuni (27 su 110 in area di vigenza P.P.R., il 24,5%) ha adeguato il proprio strumento urbanistico al P.P.R.

piano paesaggistico regionale (P.P.R.), Baratz e Porto Ferro

Per colpa del P.P.R. o per ben altri inconfessabili motivi?

Vogliamo davvero credere, a titolo di esempio, che Alghero (1976), Villasimius (1969), Olbia (1975) non abbiano preferito lunghi anni di permanenza del loro vecchio programma di fabbricazione (P. di F.) così affettuoso verso il cemento da avere in qualche caso anche zone residenziali “B” sul mare?

A Calabona (Alghero) come avrebbero potuto in questi anni costruire veri e propri palazzi a poche decine dimetri dal mare se non fosse tuttora zona “B”?

Vogliamo davvero credere che gran parte delle amministrazioni comunali inadempienti non vogliano semplicemente evitare di scoprire di non avere più volumetrie edilizie da elargire a questo o quell’altro imprenditore, perché già utilizzate?

Vogliamo davvero credere che parecchi sindaci non desiderassero attendere quegli scandalosi aumenti volumetrici graziosamente offerti dalla legge regionale n. 9/2023 (art. 130, 132), poi in buona parte dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con  sentenza n. 151 del 26 luglio 2024?

Roma, Palazzo della Consulta, sede della Corte costituzionale

Il fatto realmente grave è che la Regione autonoma della Sardegna non abbia mai voluto adottare i poteri sostitutivi che la legge le attribuisce: infatti, con l’art. 18 della legge regionale n. 8/2015 sono state apportate modifiche all’art. 20 della legge regionale n. 45/1989 in merito all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R.: il Comune che non provvede può incorrere nelle procedure sostitutive regionali.

Solo raramente la Regione ha provveduto a specifiche diffide al completamento della procedura di adeguamento del P.U.C. al P.P.R., ma mai è giunta fino all’adozione di provvedimenti sostitutivi pur necessari.

Anche tale criticità del P.P.R., quindi, lascia un po’ il tempo che trova.

La prospettiva strategica non può che vedere l’estensione del piano paesaggistico all’intero territorio regionale, proprio perché costituisce il fondamentale atto di pianificazione che salvaguarda i valori naturalistici, storico-culturali, ambientali, identitari dell’Isola, anche nei confronti delle nuove forme di speculazione, quella energetica in primo luogo, ben diffuse nell’interno della Sardegna.

Alghero, Calabona, cantiere edilizio MP Finance (2018)

Già il P.P.R. vigente prevede nella fascia costiera l’inibizione della realizzazione di impianti di produzione energetica da fonte eolica, infatti “negli ambiti di paesaggio costieri …  è comunque vietata la realizzazione di centrali eoliche e di trasporto di energia di superficie” (art. 112 delle N.T.A.). 

Tali disposizioni necessitano di aggiornamento e di estensione all’intera gamma della produzione industriale di energia da fonti rinnovabili anche nelle aree interne dell’Isola, con eccezione per le sole aree industriali, le aree urbane, la viabilità e i siti irreversibilmente trasformati.

La fase di ascolto(oltre 500 soggetti partecipanti) è terminata l’8 settembre 2026 con una conferenza conclusiva, proseguirà con laboratori territorialisecondo una specifica procedura programmata.

Sarà fondamentale, comunque, l’attività di copianificazione con le strutture del Ministero della Cultura con il completamento della revisione dei 170 provvedimenti ministeriali di vincolo paesaggistico diretto (40 dei quali già effettuati) riguardanti “gruppi montuosi, edifici storici, beni identitari e aree di interesse naturalistico e pubblico”, l’istituzione di un Comitato di indirizzo interassessoriale e di un Comitato scientifico costituito da esperti, nonché “accordi di collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari, per garantire basi tecniche e scientifiche d’eccellenza” alle strutture regionali che svolgeranno la concreta attività di elaborazione.

Sardegna, foresta mediterranea di S’Acqua Callenti (Castiadas)

L’intenzione regionale è di procedere verso “l’aggiornamento del PPR … per fasi, partendo dalle coste per arrivare alle zone interne, con una co-pianificazione costante con il Ministero della Cultura”.

Seguiranno altri atti “che definiranno nel dettaglio le linee guida e il cronoprogramma”.

Il GrIG, naturalmente, farà la sua parte fino in fondo, come sempre dalla parte dell’ambiente.

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

qui I Piani paesistici in Italia (giugno 2025)

qui il percorso di coinvolgimento e partecipazione sulla Revisione ed estensione alle aree interne del Piano Paesaggistico Regionale

piano paesaggistico regionale – P.P.R., area Piscinas – Scivu

dal sito web istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, 8 settembre 2026

Ppr, dai territori alla progettazione: al via una nuova fase del percorso. Spanedda: “Oggi un momento di cerniera: dai contributi raccolti nei territori avviamo il lavoro per costruire il nuovo piano”.

Cagliari, 8 settembre 2026 Il percorso di revisione e completamento del Piano Paesaggistico Regionale entra nel vivo della fase progettuale. L’incontro “I Paesaggi delle Comunità”, svoltosi oggi a Cagliari, ha restituito gli esiti dei nove appuntamenti territoriali promossi dalla Regione e dato avvio al lavoro successivo.

Il percorso, nella prima fase, ha coinvolto oltre 500 partecipanti e raccolto 120 contributi.

Oggi, a Cagliari, la conferenza ha visto coinvolte circa 300 persone tra sindaci, amministrazioni, tecnici, sindacalisti e rappresentanti delle associazioni, con 17 interventi nel corso della mattinata.

Dal confronto è emerso un interesse diffuso per i temi della tutela e, insieme, la richiesta di regole più aderenti alle caratteristiche dei diversi territori.

“Quello di oggi è un momento di cerniera”, sottolinea l’assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda.

“Dopo il lavoro svolto nei territori, iniziamo a ragionare su aspetti più marcatamente progettuali. Il confronto ha evidenziato una posizione positiva sul tema della tutela, ma anche la necessità di una disciplina capace di rapportarsi in modo più puntuale alle diverse realtà della Sardegna”.

L’aggiornamento del PPR deve inoltre misurarsi con un quadro profondamente cambiato rispetto al 2006: cambiamenti climatici, eventi estremi, transizione energetica e spopolamento, soprattutto nelle aree interne, impongono di ripensare gli strumenti con cui viene governato il territorio.

“Il nuovo Piano – conclude Spanedda – deve misurarsi con questi cambiamenti. Tutelare il paesaggio significa anche creare le condizioni per mantenerlo vivo, affrontando il rischio di spopolamento e governando le trasformazioni legate al clima e alla transizione energetica. La tutela, quindi, deve essere parte di una politica complessiva di governo del territorio”.

La prossima fase prevede laboratori territoriali, il cui obiettivo è identificare condizioni specifiche che consentano di adattare l’insediamento e il paesaggio alle condizioni di vita attuali.

Il confronto con i territori proseguirà parallelamente al lavoro tecnico e istituzionale.

Cagliari, Viale Trento, sede della Regione autonoma della Sardegna
Italia, tipologie di paesaggio (cartografia I.S.P.R.A.)

(foto S.D., archivio GrIG)


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