La Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene su alcuni tra i profili fiscali più delicati della riforma dello sport introdotta dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, fornendo indicazioni operative in materia di enti sportivi dilettantistici, lavoro sportivo, rimborsi ai volontari, IRAP, IVA e agevolazioni fiscali per ASD e SSD. Il documento non introduce nuove norme, ma chiarisce l’applicazione della disciplina vigente e mira a garantire uniformità di comportamento da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Il quadro di riferimento: la riforma del lavoro sportivo
La riforma dello sport, attuata con il D.Lgs. n. 36/2021 in esecuzione della delega contenuta nella legge n. 86/2019, ha ridisegnato la disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo. La Circolare n. 7/E si colloca in questo contesto e affronta sette quesiti principali, riguardanti in particolare le SSD, i rimborsi forfetari ai volontari, la soglia fiscale dei compensi sportivi, l’esclusione IRAP, il regime IVA e le agevolazioni per raccolte fondi e attività commerciali connesse.
L’intervento dell’Agenzia assume particolare rilievo pratico perché, dal 1° luglio 2023, la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico ha superato il precedente inquadramento dei compensi sportivi tra i “redditi diversi”, riconducendo tali rapporti alla disciplina del lavoro sportivo prevista dal D.Lgs. n. 36/2021.
Compensi di lavoro sportivo: confermata la soglia di 15.000 euro
Uno dei chiarimenti centrali riguarda la soglia di non imponibilità fiscale dei compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. L’Agenzia conferma che i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. La soglia opera “a monte” nella determinazione della base imponibile e si applica indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata; quindi, anche ai rapporti di lavoro subordinato sportivo, oltre che alle collaborazioni coordinate e continuative.
Per la parte eccedente il limite annuo di 15.000 euro, trovano invece applicazione le ordinarie regole fiscali proprie della categoria reddituale di riferimento. Ne consegue che ASD e SSD devono acquisire dal lavoratore sportivo l’autocertificazione relativa ai compensi percepiti nell’anno solare, così da verificare correttamente il superamento o meno della soglia.
Rimborsi forfetari ai volontari sportivi
La Circolare dedica particolare attenzione ai volontari sportivi, figura che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2021, presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti. Le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite, ma possono essere riconosciuti rimborsi forfetari per spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi, nel limite complessivo di 400 euro mensili, purché ricorrano le condizioni previste dalla norma.
Il punto più rilevante chiarito dall’Agenzia è che tali rimborsi forfetari concorrono al raggiungimento della soglia annua di 15.000 euro prevista per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico. Se il volontario ha già superato tale soglia nell’anno solare per effetto di altri compensi sportivi, il rimborso forfetario percepito diventa interamente imponibile ed è soggetto alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973.
Gli enti eroganti devono inoltre comunicare, tramite apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, i nominativi dei volontari che ricevono rimborsi forfetari e gli importi corrisposti, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.
SSD, statuti e agevolazioni fiscali
La Circolare chiarisce anche il rapporto tra disciplina civilistica delle SSD e regime fiscale agevolato. Le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperative possono prevedere nello statuto forme di “lucratività attenuata” ai sensi dell’articolo 8, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2021, ma ciò non basta, da solo, per accedere alle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 148, comma 3, del TUIR e dall’articolo 4 del decreto IVA.
Per continuare a fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IRES e IVA, le SSD devono rispettare anche le clausole statutarie richieste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR, incluse quelle relative al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione. In sostanza, la disciplina civilistica della lucratività attenuata non elimina la necessità di rispettare i requisiti fiscali previsti per accedere al regime agevolato.
IRAP: esclusione fino a 85.000 euro per le co.co.co. sportive
In materia di IRAP, la Circolare conferma che i singoli compensi per collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP. Il chiarimento è rilevante perché l’Agenzia precisa che l’esclusione riguarda tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’area dilettantistica, compresi quelli relativi a mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Tale indicazione consente ad ASD e SSD di trattare in modo uniforme, ai fini IRAP, sia le collaborazioni sportive in senso stretto sia le collaborazioni amministrativo-gestionali rientranti nella disciplina speciale del settore dilettantistico.
IVA: prestazioni sportive esenti e cessione del contratto dell’atleta
Sul versante IVA, l’Agenzia precisa che le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, rese in regime di esenzione da enti sportivi dilettantistici, possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’articolo 36-bis del D.P.R. n. 633/1972, previa comunicazione all’Ufficio.
Diverso è il trattamento della cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD o SSD a favore di una società professionistica. In tale caso, secondo la Circolare, l’operazione non rientra nel regime di esenzione IVA, poiché assume natura finanziaria e commerciale, restando quindi soggetta a imposta con aliquota ordinaria.
Raccolte fondi e attività commerciali connesse
La Circolare conferma inoltre l’applicabilità dell’agevolazione prevista dall’articolo 25, comma 2, della legge n. 133/1999, relativa alla non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e mediante raccolte pubbliche di fondi. L’agevolazione opera nel limite di due eventi annui e per un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro, a favore degli enti sportivi dilettantistici che applicano il regime di cui alla legge n. 398/1991, comprese le realtà costituite in forma societaria.
Implicazioni operative per ASD e SSD
La Circolare n. 7/E impone agli enti sportivi dilettantistici una verifica puntuale dei propri assetti statutari, contrattuali e amministrativi. In particolare, ASD e SSD dovrebbero controllare la conformità degli statuti alle clausole fiscali richieste per l’accesso alle agevolazioni, monitorare i compensi sportivi erogati nell’anno, acquisire le autocertificazioni dei lavoratori, gestire correttamente i rimborsi ai volontari e valutare il trattamento IVA delle singole operazioni.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle SSD che abbiano inserito clausole di lucratività attenuata: tali previsioni, pur consentite dalla disciplina civilistica sportiva, non sono automaticamente compatibili con l’accesso alle agevolazioni fiscali se non accompagnate dal rispetto delle clausole previste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR.
Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link




