Una coppia faceva svolgere dei lavori di risanamento all’interno del proprio alloggio e, a distanza di anni, agiva in giudizio contro l’impresa che eccepiva l’intervenuta prescrizione. In primo grado, la domanda degli attori – qualificata da questi come rientrante nel contratto d’opera (art. 2226 c.c.) – era inquadrata dal giudice nella disciplina del contratto d’appalto (art. 1667 c.c.). In sede di gravame, l’impresa opponeva l’intervenuta prescrizione ma, stavolta, con riferimento agli artt. 1667–1668 c.c., tuttavia, secondo gli attori, l’eccezione risultava tardiva, in quanto non sollevata in primo grado.
La prescrizione eccepita con riferimento al contratto d’opera dispiega comunque i propri effetti anche se la fattispecie viene qualificata come appalto?
La Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza del 17 giugno 2026 n. 20484 (testo in calce), ritiene che, nel caso di specie, l’eccezione di prescrizione sia stata sollevata tempestivamente. Il fatto che sia stata modificata la qualificazione del rapporto (passato da contratto d’opera ad appalto) non modifica la sostanza dell’eccezione ma incide solo sull’individuazione del tempo necessario alla maturazione della prescrizione. In ambedue i contratti, il termine prescrizionale decorre dalla consegna dell’opera ma nella prestazione d’opera l’azione si prescrive in un anno (art. 2226 c.c.), mentre, nell’appalto, si prescrive in due anni (art. 1667 c.c.). In conclusione, secondo gli ermellini, la parte può allegare gli elementi costitutivi dell’eccezione di prescrizione (ossia il decorso del tempo e la volontà di approfittare dell’effetto estintivo), mentre spetta al giudice individuare il tipo di garanzia applicabile, eventualmente riqualificando la fattispecie dedotta in giudizio (proprio come accaduto nel caso in esame).
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La vicenda
Una coppia evocava in giudizio l’imprenditore a cui aveva affidato il rifacimento delle pareti interne del proprio alloggio chiedendo il risarcimento del danno corrispondente all’importo necessario per eliminare i vizi dell’opera. In particolare, dopo i lavori di risanamento svoltisi tra il 1999 e il 2000, gli attori lamentavano il sorgere di problemi su tutte le pareti che, nel tempo, si erano aggravati e, nel 2007, essi avevano chiesto l’intervento dell’imprenditore che aveva svolto delle riparazioni. Nondimeno, visto che i problemi persistevano, nel 2009, avevano incaricato un tecnico di redigere una perizia e avevano incardinato il giudizio contro l’imprenditore. Quest’ultimo aveva eccepito sia il decorso della decadenza che della prescrizione.
In primo grado, era accolta la domanda degli attori ma per un importo inferiore al richiesto; invece, in sede di gravame, veniva accolto l’appello incidentale del convenuto e l’azione risarcitoria proposta dalla coppia era dichiarata prescritta. In particolare, il giudice considerava l’azione proposta dagli attori come rientrante nel contratto d’appalto (art. 1667 c.c.), inoltre, non attribuiva rilievo al fatto che il convenuto avesse sollevato l’eccezione di prescrizione con riferimento al contratto d’opera (art. 2226 c.c.) e non al contratto d’appalto (art. 1667 c.c.) in quanto veniva considerata sufficiente l’allegazione del tempo e dell’inerzia del titolare. Secondo il giudice di merito, l’eccezione di prescrizione era fondata perché i lavori erano principiati nel 2000 e la prima richiesta risarcitoria risaliva al 2007, ben oltre il termine biennale previsto in materia di appalto (art. 1667 c.c.) che riguardava anche l’azione risarcitoria.
Si giungeva così in cassazione.
Prima di analizzare il decisum, in via preliminare, giova ricordare brevemente la differenza intercorrente tra i contratti di prestazione d’opera e d’appalto.
Premessa: il contratto di prestazione d’opera e il contratto d’appalto
Con il contratto d’opera (art. 2222 c.c.) una persona si obbliga a compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Si tratta del contratto che disciplina l’attività del lavoratore autonomo (in tal senso, A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2013, 732). La sua caratteristica peculiare consiste nella prevalenza della prestazione lavorativa personale rispetto ai mezzi materiali impiegati.
Secondo la giurisprudenza, la distinzione tra contratto d’opera e contratto d’appalto si fonda sul criterio della struttura e dimensione dell’impresa a cui sono commissionate le opere:
L’identificazione della natura dell’impresa interessata, ai fini della qualificazione di un contratto (come di appalto o di opera), è rimessa al giudice di merito, atteso che riguarda una valutazione delle risultanze probatorie e degli elementi di fatto (Cass. 27258/2017; Cass. 9459/2011 citate da Cass. 3682/2024).
Nel contratto d’opera, la responsabilità per le difformità o i vizi è disciplinata con un rinvio al contratto d’appalto ma con una differenza nei termini (art. 2226 c.c.):
- il committente deve denunciare a pena di decadenza le difformità e i vizi occulti entro 8 giorni dalla scoperta (nell’appalto sono 60 giorni),
- l’azione verso il prestatore si prescrive in un anno dalla consegna (nell’appalto si prescrive in due anni).
L’accettazione dell’opera da parte del committente libera il prestatore dalla responsabilità per difformità o vizi che fossero noti o agevolmente conoscibili fatto salvo il caso in cui siano stati dolosamente celati. I diritti del committente in caso di difformità o vizi dell’opera sono gli stessi previsti in materia d’appalto (art. 1668 c.c.), ossia il committente può chiedere che:
- i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore,
- oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito,
- salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore;
- se i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Ciò premesso, torniamo alla decisione in commento.
La diversa qualificazione del contratto non modifica la sostanza dell’eccezione di prescrizione
I ricorrenti censurano la decisione gravata perché l’eccezione di prescrizione sollevata dall’impresa in appello, in relazione al contratto d’appalto (artt. 1667 e 1668 c.c.), avrebbe dovuto essere considerata nuova, atteso che, in primo grado, era stata presentata con riferimento al contratto d’opera (art. 2226 c.c.). Sempre in primo grado il giudice aveva qualificato la domanda come rientrante nell’alveo degli artt. 1667-68 c.c. e l’impresa non aveva proposto – con riferimento a tali disposizioni normative – l’eccezione di prescrizione, cercando di recuperarla in appello.
La Suprema Corte considera la censura infondata.
L’eccezione di prescrizione è stata sollevata tempestivamente dall’impresa in sede di primo grado, ove gli attori avevano agito inquadrando il rapporto nella prestazione d’opera. Il fatto che sia stata modificata la qualificazione del rapporto (passato da contratto d’opera ad appalto) non modifica la sostanza dell’eccezione ma reca un’incidenza sull’individuazione del tempo necessario alla maturazione della prescrizione decorrente dalla consegna dell’opera:
- un anno per la prestazione d’opera (art. 2226 c.c.),
- due anni per il contratto d’appalto (art. 1667 c.c.).
Appalto e prestazione d’opera: due azioni di garanzia “non ontologicamente diverse”
I giudici di legittimità evidenziano che le azioni di garanzia previste per il contratto di prestazione d’opera non sono ontologicamente diverse dalle azioni di garanzia previste per l’appalto. Infatti, l’art. 2226 c.c. – come abbiamo visto – rinvia proprio alla disciplina contenuta nell’art. 1668 c.c. Ut supra ricordato, ambedue le fattispecie contrattuali hanno in comune il fatto di avere ad oggetto:
- il compimento, dietro corrispettivo di un’opera o di un servizio,
- l’assenza di subordinazione nei rapporti del committente,
- la gestione dell’attività a rischio dell’appaltatore o del prestatore d’opera.
Invece, si distinguono per l’organizzazione di impresa che è prevalente nell’appalto rispetto all’apporto di carattere personale del lavoro tipico del prestatore d’opera.
Ciò premesso, in questi due contratti le azioni di garanzia con cui il committente può far valere i vizi e i difetti dell’opera realizzata sono previste dall’art. 1668 c.c. per l’appalto e anche per la prestazione d’opera stante il richiamo operato dall’art. 2226 c.c. Pertanto, l’eccezione sollevata dall’impresa è tempestiva benché formulata con riguardo alla prestazione d’opera. Tale eccezione è valutabile dal giudice purché siano allegati gli elementi costitutivi della prescrizione, ossia:
- il decorso del tempo,
- la volontà di approfittare dell’effetto estintivo
La giurisprudenza (Cass. 21463/2012), in materia di contratto di compravendita qualificato come contratto misto di appalto e vendita, ha affermato che:
-
«il potere della parte di disporre delle eccezioni di prescrizione e decadenza dell’azione di garanzia si limita agli elementi costitutivi delle eccezioni stesse, ossia al decorso del tempo e alla volontà di profittare del conseguente effetto estintivo, mentre non concerne l’individuazione del tipo di garanzia applicabile, che è compito del giudice determinare, eventualmente riqualificando la fattispecie dedotta in giudizio».
Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) va bilanciato con il principio iura novit curia (art. 113 c. 1 c.p.c.), pertanto, resta impregiudicata la possibilità per il giudice di assegnare ai fatti, ai rapporti o all’azione esercitata una diversa qualificazione giuridica «ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti».
Gli ermellini precisano che la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta. Infatti, allegare il decorso del tempo e la volontà di fruire degli effetti estintivi «non giustifica l’interpretazione dell’eccezione di prescrizione a prescindere dal contesto di operatività della stessa», ma rende possibile la valutazione da parte del giudice «a prescindere dalla correttezza delle norme richiamate dalla parte, ove essa sia effettivamente inquadrabile, attraverso la sua corretta qualificazione giuridica, nel contesto della materia controversa come ritualmente delineato, combinando appunto il disposto dell’art.112 c.p.c. con quello dell’art.113 co 1 c.p.c.».
La prescrizione decorre dalla consegna dell’opera
I ricorrenti lamentano che la decisione gravata abbia considerato decorso il termine prescrizionale biennale senza tenere conto della natura occulta dei vizi che erano emersi nel tempo e senza considerare l’intervenuta interruzione del decorso della prescrizione, attraverso la perizia effettuata dal geometra incaricato dalla coppia.
Anche tale doglianza è infondata.
La sentenza gravata non ha fatto riferimento alla decadenza dall’azione di garanzia per la tardiva denuncia dei vizi occulti rispetto al momento della loro “emersione” ma ha dichiarato maturata la prescrizione biennale. Il decorso del termine prescrizionale avviene dalla consegna dell’opera come prevede l’art. 1667 c.c. (in materia d’appalto) e dispone nello stesso modo l’art. 2226 c.c. (in materia di prestazione d’opera). I giudici di legittimità evidenziano come i ricorrenti non abbiano affermato di aver allegato l’intervento di atti interruttivi della prescrizione nel biennio dalla consegna dei lavori. In ragione di ciò non risulta essere stato violato – come invece dedotto dal ricorrente – né l’art. 2935 c.c., rispetto al quale l’art. 1667 c.c. e anche l’art. 2226 c.c. rappresentano norme speciali, né l’art. 1667 c.c.
Conclusioni: rigettato il ricorso
Per tutte la ragioni di cui in narrativa il ricorso viene rigettato e viene dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto (art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002).
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