La disciplina concernente la cancellazione di un ente del Terzo settore (Ets) dal registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non introduce una mera formalità burocratica, bensì il momento conclusivo di un “patto di fiducia” tra l’ente, lo Stato e la collettività.
Il regime devolutivo è preordinato a garantire che le ampie agevolazioni e i benefici di cui l’ente ha goduto nel corso della sua esistenza quale Ets restino vincolate alle finalità di interesse generale perseguite, ed è un momento fondamentale dell’architettura normativa del Terzo settore. In tale ottica, l’obbligo di devoluzione del patrimonio, conseguente alla perdita della qualifica di ente del Terzo settore, assolve alla funzione imperativa di prevenire qualsivoglia ipotesi di indebito arricchimento privato a scapito di risorse accumulate per scopi solidaristici.
Al fine di presidiare tale vincolo di destinazione, il legislatore ha codificato un sistema di controllo preventivo e vincolante, seppur con una parziale autonomia lasciata all’ente, che poggia sui seguenti pilastri:
- un principio di circolarità interna (“sistema chiuso”), per il quale la devoluzione deve necessariamente essere rivolta ad altri Ets, introducendo un meccanismo che assicura che la ricchezza sociale circoli orizzontalmente entro tale tipologia di soggetti non profit, precludendo la “distrazione” di beni verso finalità lucrative o extra-settoriali;
- una specifica vigilanza amministrativa, in quanto l’ente è obbligato ad attivare un formale procedimento volto ad ottenere un parere preventivo e vincolante da parte dell’ufficio del Runts territorialmente competente: si tratta di una verifica finalizzata a verificare la conformità normativa della destinazione dei beni e, in taluni casi, anche la corretta entità di quanto devoluto.
-
Cancellazione dal Runts e procedura devolutiva. Trasparenza, responsabilità e controllo
Il quadro normativo appena delineato è stato di recente perfezionato dal dm 2/2026, che ha aggiornato le procedure previste dal dm n. 106/2020 (Titolo IV – Cancellazione dal Runts, articoli 23, 24, 25 e 25-bis). Tali modifiche hanno incrementato la trasparenza e l’efficacia del processo di cancellazione, definendo con maggiore puntualità gli obblighi documentali e le modalità di interazione con la piattaforma informatica e con gli uffici Runts.
L’intervento normativo da ultimo richiamato ha inteso chiarire come i rigidi passaggi procedurali introdotti dal dm rappresentino un rigoroso meccanismo di accountability: un presidio normativo volto a garantire che il complesso dei beni accumulati in virtù della qualifica di Ets, non sia sottratto alla sua destinazione di utilità sociale nel momento della fuoriuscita dell’ente dal sistema del Terzo settore.
Le modifiche hanno riguardato nello specifico:
- le casistiche di abbandono del Runts (art. 23);
- le modalità che regolano il dialogo tecnico tra ente e registro unico (art. 24);
- la destinazione del patrimonio da devolvere in ragione dell’uscita dal Runts e le sanzioni derivanti da eventuali violazioni dei previsti obblighi (articoli 25 e 25-bis).
L’art. 23 del dm n. 106/2020 disciplina una procedura digitale, tracciabile e standardizzata che tipizza le fattispecie di perdita della qualifica di Ets, precludendo all’ente ogni iniziativa che si compia in modo del tutto unilaterale.
La disposizione elenca le differenti cause di cancellazione dal Runts, riconducibili alle seguenti modalità:
- istanza di parte, nel momento in cui l’ente decida volontariamente, per vari motivi, di recedere dal citato registro;
- provvedimento dell’ufficio Runts competente, nel momento in cui questo accerti il sopravvenuto difetto dei requisiti di legge ovvero l’inottemperanza alle diffide ad adempiere nei termini di legge assegnati;
- cause giudiziarie, quando interviene una sentenza o un provvedimento tributario definitivo che rende incompatibile la permanenza dell’ente nel registro.
Il successivo art. 24 disciplina il procedimento di cancellazione e i suoi termini cronologici, regolando il dialogo telematico con il registro unico, fissando le tempistiche dell’istruttoria e circoscrivendo la libertà di scelta del beneficiario entro la cerchia degli iscritti al Runts (in attuazione del principio della “circolarità interna delle risorse”).
Il nuovo impianto temporale del procedimento, pur contemplando la possibilità di sospensione dei termini per accertamenti istruttori, garantisce un iter celere per l’ottenimento del previsto parere obbligatorio.
La procedura si perfeziona con l’espletamento della fase devolutiva e del successivo controllo da parte dell’ufficio; in particolare, termina con l’emissione di un parere sulla devoluzione vincolata del patrimonio (parziale o totale) al/ai soggetto/i individuati nell’apposita delibera e con la successiva tracciabilità documentale dell’avvenuta ricezione dei beni da parte del/dei beneficiario/i.
Il corredo documentale previsto non assolve solamente ad esigenze di trasparenza, ma persegue una funzione di pubblicità notizia, poiché l’intero iter viene annotato nel Runts, rendendo la destinazione del patrimonio opponibile e conoscibile a tutti i terzi interessati (stakeholder).
Infine, giova evidenziare il rigore del regime sanzionatorio, improntato alla massima severità per gli atti di devoluzione realizzati in difformità dalle norme vigenti o in assenza del prescritto parere dell’ufficio, i quali sono affetti da nullità assoluta e privi di effetti giuridici. In tali fattispecie, gli amministratori incorrono in una responsabilità personale e patrimoniale per i danni cagionati all’integrità del patrimonio sociale e al perseguimento delle finalità dell’ente.
-
Analisi di dettaglio della procedura: i presupposti della cancellazione
L’art. 23, comma 1, del dm n. 106/2020 delinea un sistema di fuoriuscita dal Runts finalizzato a contemperare il principio di autonomia statutaria e negoziale dell’ente con le indefettibili esigenze di vigilanza e controllo rimesse alla pubblica amministrazione.
La cancellazione dal Runts è disposta con provvedimento dell’ufficio competente del Runts al ricorrere di fattispecie tassativamente ricondotte a sei ipotesi tipizzate:
- istanza di parte per rinuncia volontaria della qualifica: l’ente delibera la sola fuoriuscita dal Runts, con conseguente perdita della qualifica di Ets, conservando però la propria soggettività giuridica e continuità operativa nell’alveo della disciplina “ordinaria” (codice civile ed altra legislazione, ma non legata alla qualifica di ente del Terzo settore);
- scioglimento “semplificato”: l’ente presenta istanza di cancellazione, con deposito della delibera di scioglimento, dalla quale risulti espressamente l’assenza di rapporti giuridici pendenti e, dunque, di attività e passività da liquidare;
- chiusura della liquidazione: l’istanza di cancellazione è presentata dall’ente conseguentemente al deposito del bilancio finale di liquidazione oppure in esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria;
- provvedimenti autoritativi, atti giudiziari o tributari definitivi: si tratta di provvedimenti amministrativo-tributari inoppugnabili o atti giurisdizionali non più impugnabili, che accertino l’incompatibilità della permanenza dell’ente nel Runts;
- cancellazione d’ufficio per difetto dei requisiti di iscrizione al Runts: il provvedimento è adottato in carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel registro, a seguito di attività ispettiva dello stesso ufficio oppure su segnalazione di altre pubbliche amministrazioni (purché con esiti definitivi);
- cancellazione d’ufficio per inottemperanza alla diffida ad adempiere: il provvedimento è adottato in ragione dell’inutile decorso infruttuoso del termine perentorio fissato con apposita diffida ad adempiere, per sanare omessi depositi di atti o aggiornamenti informativi obbligatori.
È opportuno, infine, evidenziare che, qualora l’ente sia iscritto simultaneamente alla sezione “reti associative” e ad altra sezione del registro unico, la perdita dei requisiti specifici prescritti per una sola sezione non determina la cancellazione automatica dal Runts, salvaguardando così la permanenza della soggettività di ente del Terzo settore (principio della continuità della qualifica di Ets).
-
Analisi di dettaglio della procedura: procedimento e devoluzione obbligatoria del patrimonio
Il procedimento di cancellazione dal Runts si articola secondo modalità differenziate in base alla causa che lo origina. L’elemento centrale dell’intera disciplina è costituito dal rispetto dell’obbligo di devoluzione del patrimonio ad altri enti del Terzo settore, la cui entità viene quantificata diversamente a seconda che l’ente si estingua definitivamente oppure prosegua la propria attività fuori dal Runts.
Di seguito si analizzano le singole casistiche ed i relativi adempimenti per ciascuna ipotesi.
- Rinuncia alla qualifica di Ets (art. 23, comma 1, lett. a) del dm 106/2020)
Ipotesi di cancellazione volontaria da parte dell’ente dal Runts, con prosecuzione dell’attività “in regime civilistico ordinario”.
- Istanza di cancellazione dal Runts trasmessa da parte dell’Ets (a cura del rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce o dei rispettivi delegati), inviata all’ufficio Runts di competenza, allegando la delibera in tal senso assunta dal competente organo dell’ente e con richiesta di parere preventivo sulla devoluzione (art. 9 del codice del Terzo settore), riferito però al solo incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Runts, nonché nei precedenti registri delle Odv, delle Aps e delle Onlus. Per approfondire il tema, si rinvia alla lettura dell’articolo “Cancellazione dal Runts: come calcolare il patrimonio incrementale da devolvere”;
- Documentazione (per Ets in regime contabile ordinario, ex art. 13, comma 1 del codice del Terzo settore):
-
- situazione patrimoniale: documento contabile composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, riferito alla data in cui l’organo competente ha deliberato di richiedere la cancellazione dal Runts. Qualora la delibera sia assunta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e il bilancio d’esercizio sia già depositato al Runts, quest’ultimo sostituisce la situazione patrimoniale;
- attestazione rilasciata da un revisore legale iscritto in apposito registro, relativa all’esatta entità e composizione del patrimonio dell’ente, con espressa indicazione della quota di patrimonio eventualmente non assoggettato alla devoluzione (in quanto formatasi antecedentemente all’acquisizione della qualifica di Ets, Odv, Aps o Onlus);
- dichiarazione di accettazione del patrimonio devoluto da parte dell’Ets beneficiario o dagli Ets beneficiari (rilasciata dal rappresentante legale), con puntuale indicazione dell’ammontare e dei beni costituenti il patrimonio accettato.
2/a. Documentazione (per Ets in regime contabile semplificato ex art. 13, comma 2 o 2-bis del codice del Terzo settore: si tratta di enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate non superiori a 300.000 euro oppure, anche con personalità giuridica, con ricavi, rendite, proventi o entrate non superiori a 60.000 euro):
-
- rendiconto per cassa aggiornato alla data della delibera, corredato dall’elenco dettagliato degli eventuali beni immobili/mobili inventariati, con indicazione del relativo valore di stima o, in assenza di beni, predisposizione di una dichiarazione sostitutiva in tal senso (resa ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000);
- per gli enti di cui all’art. 13, comma 2, documentazione comprovante l’ammontare del patrimonio eventualmente non assoggettato alla devoluzione mentre, per gli enti di cui all’art. 13, comma 2-bis, una dichiarazione sostitutiva (sempre resa ai sensi dell’art. 47 del dpr n. 445/2000) circa il suddetto ammontare;
- dichiarazione di accettazione del patrimonio devoluto da parte dell’Ets beneficiario o dagli Ets beneficiari (rilasciata dal rappresentante legale), con puntuale indicazione dell’ammontare e dei beni costituenti il patrimonio accettato.
Qualora l’ente abbia assunto la qualifica di Ets (ovvero la qualifica di Odv, Aps o Onlus ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cts) sin dal momento della sua costituzione e l’abbia mantenuta senza soluzione di continuità fino alla cancellazione, l’obbligo devolutivo grava sull’intero patrimonio netto residuo. In tale ipotesi, l’ente presenta la documentazione prescritta dai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 25 del dm 106/2020 (menzionati ai precedenti punti 2 e 2/a) riferita all’intero patrimonio.
B. Scioglimento ed estinzione (art. 23, comma 1, lettere a-bis) e b) del dm 106/2020)
-
- Nel caso di scioglimento “semplificato” (art. 23, comma 1, lettera a-bis) l’istanza di cancellazione è inviata dall’Ets corredata, ai fini del deposito, da una delibera di scioglimento da cui risulti che non sono in essere rapporti giuridici non definiti.
- Nel caso di scioglimento “non semplificato” (art. 23, comma 1, lettera b), l’ente presenta una prima istanza di variazione dati, depositando il verbale di scioglimento con nomina del liquidatore e il bilancio iniziale di liquidazione; una volta redatto il bilancio finale di liquidazione, il liquidatore (ovvero l’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 20 disp. att. c.c.), presenta istanza di cancellazione depositando tale bilancio.
- Alla richiesta di parere sulla devoluzione, l’ente allega la documentazione di cui alla precedente casistica (distinta in base al regime contabile utilizzato) inerente all’intero patrimonio.
Nelle casistiche di cui alle lettere A) e B) sopra riportate, l’ufficio del Runts dispone la cancellazione dal registro unico una volta ricevuta la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità con il parere di cui all’art. 9 del codice del Terzo settore.
È opportuno precisare che in tali casi le comunicazioni tra l’ente e l’ufficio Runts competente avvengono esclusivamente tramite la piattaforma Runts, tramite l’apposito servizio di messaggistica presente sull’istanza di cancellazione di parte attivata dall’ente.
C. Cancellazione d’ufficio e per incompatibilità (art. 23, comma 1, lettere c) e d)
La cancellazione d’ufficio è disposta dal provvedimento dell’ufficio Runts al verificarsi di due presupposti tassativi:
- l’acquisizione, da parte dell’ufficio Runts competente, di provvedimenti definitivi adottati dall’autorità giudiziaria o tributaria dai quali conseguano situazioni incompatibili con la permanenza dell’iscrizione al Runts;
- l’accertamento d’ufficio, da parte dell’Ufficio Runts competente, circa il venire meno dei necessari requisiti di permanenza nel registro unico, anche a seguito di verifiche ispettive o segnalazioni di altre amministrazioni, se gli esiti abbiano carattere definitivo.
In tali casi, l’ufficio invia comunicazione motivata all’Ets che, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, può:
- presentare memoria difensiva scritta e idonea documentazione integrativa, che l’Ufficio deve valutare prima di adottare il provvedimento di cancellazione,
oppure (in alternativa)
- in presenza delle condizioni di legge e laddove abbia i requisiti, presentare una richiesta di migrazione in altra sezione del Runts, senza soluzione di continuità. In tale caso il procedimento di cancellazione viene sospeso e, laddove vi sia approvazione della richiesta di migrazione, il procedimento di cancellazione viene meno.
Il procedimento di cancellazione si conclude con provvedimento motivato, entro 60 giorni dalla ricezione da parte dell’ufficio delle osservazioni formulate dall’ente oppure, in assenza di presentazione delle stesse o diniego/assenza di migrazione, entro 30 trenta giorni dalla scadenza dei termini assegnati.
A seguito della notifica del provvedimento di cancellazione, l’Ets deve trasmettere all’ufficio Runts, in questo caso a mezzo pec (essendo l’ente già cancellato e non potendo quindi più fare accesso in piattaforma) ed entro 90 giorni, la richiesta di parere preventivo sul patrimonio da devolvere allegando, la documentazione contabile (in funzione del regime contabile applicabile) e la designazione del beneficiario.
D. Cancellazione per inadempimento (art. 23, comma 1, lett. e)
Qualora l’ente ometta l’aggiornamento delle informazioni, il deposito dei bilanci d’esercizio ovvero l’adempimento di altri obblighi pubblicitari prescritti dal codice del Terzo settore e dal dm 106/2020:
- l’ufficio competente del Runts notifica all’ente un formale atto di diffida, assegnando un termine perentorio (non superiore a centottanta giorni e non inferiore a trenta) per sanare l’inadempimento;
- In caso di inutile decorso dei termini fissati nella diffida, l’Ufficio adotta il provvedimento di cancellazione dal registro unico ed il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla scadenza del termine di diffida non ottemperato;
- ricevuto il provvedimento di cancellazione, l’ente è tenuto a trasmettere all’ufficio Runts, a mezzo pec (poiché, come nel caso precedente, anche qui l’ente non può più fare accesso in piattaforma) ed entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di cancellazione, la richiesta di parere preventivo sulla devoluzione del patrimonio, corredata dalla prescritta documentazione contabile in base al regime contabile utilizzato.
-
La prova dell’avvenuta devoluzione
Disposizione di carattere generale e trasversale, applicabile a tutte le ipotesi di cancellazione sopra individuate, è l’obbligo di rendicontazione dell’effettivo trasferimento del patrimonio oggetto di devoluzione.
A seguito del rilascio del parere favorevole sulla devoluzione da parte dell’ufficio del Runts, l’ente (o il liquidatore) è tenuto a dare concreta esecuzione al trasferimento patrimoniale.
Entro il termine perentorio di 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto dispositivo, coincidente con la data di esecuzione dell’operazione di trasferimento traslativo del patrimonio (ad esempio, il perfezionamento del bonifico bancario, la stipula dell’atto pubblico di adempimento o consegna formale dei beni), l’ente deve trasmettere all’ufficio del Runts la prova documentale dell’avvenuta devoluzione. Tale documentazione comprende le ricevute contabili di avvenuto accredito o i verbali di consegna sottoscritti per ricevuta dal legale rappresentante dell’Ets beneficiario.
-
I regimi speciali per le società di mutuo soccorso, le imprese sociali e le cooperative sociali
Per talune categorie di enti iscritti nel Runts trovano applicazione le seguenti normative speciali prevalenti:
Società di mutuo soccorso (sezione f) del Runts): La liquidazione dell’ente o la perdita della natura di società di mutuo soccorso comportano la cancellazione automatica dal registro unico. Resta ferma l’espressa e prioritaria applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, in materia di devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Imprese sociali e cooperative sociali: Per le imprese sociali (iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese e nella sezione d) del Runts) e per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, la procedura di cancellazione, la disciplina delle insolvenze e la devoluzione del patrimonio restano regolate dalle norme speciali di settore contenute nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e nella vigente legislazione cooperativa.
-
Lo scioglimento/estinzione degli Ets: i passaggi presso il tribunale di competenza solo per gli Ets con personalità giuridica?
Il codice del Terzo settore stabilisce che l’Ufficio del Runts territorialmente competente, nel momento in cui accerta, anche d’ufficio, una causa di estinzione o scioglimento dell’ente, ne dia comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale in cui ha sede l’ufficio del Runts presso il quale l’ente è iscritto, per gli adempimenti di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile (art. 49).
Nonostante il tenore letterale della norma possa indurre a ritenere l’intervento del Tribunale obbligatorio per la generalità degli Ets, un’interpretazione sistematica e teleologica della disposizione induce a circoscrivere tale procedura ai soli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica.
Tale interpretazione si fonda sui seguenti presupposti di diritto:
- coerenza del rinvio normativo: il richiamo, contenuto nell’art. 49 del codice del Terzo settore, agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile presuppone tecnicamente la natura di persona giuridica del soggetto in liquidazione, essendo tali norme dettate per disciplinare l’estinzione di associazioni riconosciute e fondazioni;
- autonomia associativa: per gli enti privi di personalità giuridica (quali associazioni non riconosciute o comitati), il codice civile garantisce un’ampia autonomia statutaria (vedi articoli 36 e seguenti). Lo scioglimento di tali soggetti è configurabile come un atto di natura privatistica, privo di quel rilievo pubblicistico che giustificherebbe l’intervento d’ufficio dell’autorità giudiziaria, se non in via residuale o contenziosa (ad esempio se gli associati non trovano un accordo sulla nomina del liquidatore o se sorgono controversie legali), ma non quale passaggio procedurale obbligatorio per la cancellazione dal Runts;
- vigilanza e ruolo del Runts: per gli enti privi di personalità giuridica la funzione di garanzia verso i terzi e la collettività è, comunque, assolta dal controllo amministrativo dell’ufficio del Runts, segnatamente nella fase di devoluzione del patrimonio residuo, rendendo superfluo un intervento del tribunale in assenza di un contenzioso.
In conclusione, tale interpretazione, comunque derivante da un’analisi complessiva delle disposizioni applicabili e non dalla lettura del solo art. 49 del codice del Terzo settore, andrebbe utilmente confermata almeno dalla prassi ministeriale, al fine di non lasciare un vuoto normativo critico.
-
Altre conseguenze della cancellazione dal Runts
7.1 La riattivazione della personalità giuridica ordinaria
Per gli enti che avevano conseguito la personalità giuridica ai sensi del dpr n. 361/2000, e la cui iscrizione nel relativo registro delle persone giuridiche (prefettizio o regionale) era stata sospesa all’atto dell’ingresso nel Runts (art. 22, comma 1-bis del codice del Terzo settore), la cancellazione dal Runts (ove non disposta per scioglimento ed estinzione dell’ente) attiva un automatismo legato alla riattivazione del citato registro delle persone giuridiche per cui:
- l’ufficio del Runts competente, entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento di cancellazione, invia comunicazione alla prefettura o alla regione/provincia autonoma competente;
- l’autorità ricevente provvede alla riattivazione dell’iscrizione dell’ente nel registro delle persone giuridiche private ex dpr 361/2000;
- la procedura di cui sopra, ripristina l’efficacia del riconoscimento civilistico originario, assicurando la permanenza dell’autonomia patrimoniale perfetta senza soluzione di continuità temporale.
7.2 Il Divieto di utilizzo della denominazione e degli acronimi
A decorrere dalla data di efficacia della cancellazione dal Runts, è inibito all’ente l’utilizzo, nella denominazione sociale e in ogni forma di comunicazione esterna, delle locuzioni di ente del Terzo settore, organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale nonché dei relativi acronimi di Ets, Odv e Aps (art. 12 del codice).
- L’indebito mantenimento di tali qualificazioni post-cancellazione: costituisce violazione diretta delle norme imperative a tutela della fede pubblica e della trasparenza del mercato non profit;
- configura un’ipotesi di condotta ingannevole verso i terzi e gli stakeholder, idonea ad alterare la percezione circa la natura giuridica, il regime fiscale e le garanzie dell’ente;
- espone l’ente e i suoi amministratori all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Cts, oltre alla responsabilità civile diretta e solidale ex art. 2043 c.c. per i danni cagionati a terzi, finanziatori o donatori indotti in errore.
7.3 Il carattere non interdittivo della cancellazione
Infine, si precisa che la cancellazione dal registro non assume natura di sanzione interdittiva permanente. Salvo i casi di scioglimento definitivo, l’ente conserva infatti la facoltà di presentare una nuova istanza di iscrizione al Runts in un momento successivo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti statutari e operativi richiesti dalla normativa vigente.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link









