Assistente infermiere, il TAR non annulla la nuova figura: cosa potrà fare e chi ne risponderà


Il ricorso di Nursing Up è stato dichiarato inammissibile. Nelle motivazioni, però, il Tribunale traccia confini precisi: l’assistente non pianifica autonomamente le cure, opera in attività standardizzate e resta sottoposto alla valutazione e alla supervisione dell’infermiere. Intanto il Coina avverte: «Non diventi un sostituto a costo ridotto per coprire i posti vacanti»

La nuova figura dell’assistente infermiere resta in piedi, ma non potrà essere utilizzata come un infermiere con una formazione più breve e un costo inferiore. È il punto centrale che emerge dalla sentenza n. 14262/2026 con cui il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da Nursing Up contro il decreto che ha introdotto questo profilo nel sistema sanitario.

La decisione non chiude tuttavia lo scontro tra sindacati, rappresentanza ordinistica e istituzioni. Il Coina – Sindacato delle Professioni Sanitarie rilancia infatti l’allarme sul rischio che, negli ospedali già gravemente sotto organico, l’assistente venga impiegato per coprire indirettamente i posti lasciati scoperti dagli infermieri. «L’assistente infermiere non può trasformarsi in un infermiere a costo ridotto», afferma Marco Ceccarelli, segretario nazionale del Coina. «Valutazione, indicazione e supervisione restano in capo all’infermiere. Ma chi lo supervisionerà nei reparti nei quali gli infermieri sono già insufficienti per garantire l’attività ordinaria?»

Il ricorso è inammissibile, non accolto nel merito

Nursing Up aveva impugnato il Dpcm del 28 febbraio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno dello stesso anno. Il provvedimento ha recepito l’Accordo Stato-Regioni istitutivo dell’assistente infermiere.

Il sindacato contestava soprattutto la possibile sovrapposizione tra alcune attività attribuite alla nuova figura e quelle proprie degli infermieri laureati, abilitati e iscritti all’Ordine. Tra le prestazioni maggiormente discusse figuravano la gestione di stomie e sondini, la rilevazione dei parametri vitali, l’esecuzione dell’elettrocardiogramma e alcune attività connesse alla terapia farmacologica.

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e compensato le spese processuali. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse dimostrata l’esistenza di un interesse comune e omogeneo dell’intera categoria professionale rappresentata.

Ha inoltre richiamato il fatto che Nursing Up avesse sottoscritto il Contratto collettivo nazionale della Sanità 2022-2024, nel quale è stato disciplinato l’inquadramento dell’assistente infermiere.

È quindi necessario evitare una semplificazione: il dispositivo non contiene un rigetto nel merito, ma una dichiarazione d’inammissibilità. Nelle motivazioni, tuttavia, i giudici hanno esaminato anche le principali contestazioni, giudicandole comunque infondate sulla base della natura esclusivamente ausiliaria attribuita al nuovo operatore. La sentenza di primo grado può inoltre essere impugnata davanti al Consiglio di Stato.

Sintesi della sentenza

Perché la posizione della FNOPI ha avuto un peso

Nel giudizio si è costituita ad opponendum la FNOPI, la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, assumendo una posizione contraria al ricorso.

La sentenza cita espressamente questo intervento nel ragionamento sulla mancanza di un interesse unitario della categoria: secondo il TAR, la stessa opposizione dell’ente che rappresenta istituzionalmente gli infermieri evidenzierebbe la non comunanza dell’interesse sostenuto dal sindacato ricorrente.

Il Coina precisa che non sarebbe corretto sostenere che, senza l’intervento della Federazione, il ricorso sarebbe stato accolto. Ritiene però che quella posizione non possa essere considerata irrilevante, proprio perché richiamata dai giudici.

Da qui la domanda rivolta da Ceccarelli alla Federazione: «Una decisione istituzionale di questa portata, fino alla scelta di intervenire davanti al giudice amministrativo, da quale confronto con la comunità professionale è stata preceduta? Quanto sono stati realmente ascoltati gli infermieri?»

La questione investe anche la differenza tra rappresentanza ordinistica e sindacale. Gli Ordini e le rispettive Federazioni sono enti pubblici non economici chiamati a tutelare l’interesse pubblico legato al corretto esercizio della professione, ma non svolgono il ruolo di un’organizzazione sindacale.

Chi è l’assistente infermiere

L’assistente infermiere è un operatore di interesse sanitario. Per accedere alla qualifica bisogna essere già in possesso del titolo di operatore sociosanitario e completare uno specifico percorso formativo aggiuntivo.

Non costituisce una nuova professione sanitaria con un proprio albo e non possiede l’autonomia dell’infermiere. Il decreto prevede che collabori con quest’ultimo, attenendosi alle sue indicazioni e intervenendo prevalentemente in situazioni caratterizzate da bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione.

Il TAR ha collocato la nuova figura nel perimetro del personale di supporto richiamato dal decreto ministeriale 739 del 1994. Questa norma attribuisce all’infermiere la responsabilità dell’assistenza generale e prevede che, quando necessario, possa avvalersi dell’opera di personale ausiliario.

L’assistente non può quindi individuare autonomamente i bisogni del paziente, definire il piano assistenziale o modificare le cure. Queste funzioni rimangono proprie dell’infermiere.

Il Dpcm e l’Accordo istitutivo sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2025. Testo del provvedimento⁠�

Può somministrare farmaci?

È uno dei punti più delicati. In condizioni di stabilità clinica e nell’ambito di trattamenti cronici, l’assistente può preparare e far assumere i farmaci attraverso le vie contemplate dall’Accordo, anche utilizzando accessi enterali già stabilizzati.

Per la somministrazione intramuscolare e sottocutanea è necessaria la preven­tiva valutazione delle condizioni clinico-assistenziali da parte dell’infermiere e, nei casi previsti, la sua supervisione.

Proprio la valutazione preventiva del professionista è uno degli elementi utilizzati dal TAR per escludere che la nuova figura eserciti autonomamente competenze proprie dell’infermiere.

Il confine tracciato dalla sentenza è quindi netto: l’assistente può eseguire alcune attività, ma non assumere le decisioni clinico-assistenziali che le precedono. Il Tribunale lo qualifica «esclusivamente quale figura di ausilio».

Il nodo della responsabilità

La distinzione appare chiara sulla carta, ma potrebbe diventare più difficile da rispettare nei reparti segnati dalla carenza di personale.

L’infermiere continuerà a prendere in carico il paziente, valutarne i bisogni, definire gli interventi, attribuire le attività e controllarne l’esecuzione. La presenza dell’assistente potrebbe ridurre alcune prestazioni materialmente effettuate dall’infermiere senza ridurne le responsabilità professionali.

«Non basta scrivere che una figura è di supporto per impedire che la carenza di personale la trasformi progressivamente in una figura sostitutiva», osserva Ceccarelli. Il rischio indicato dal Coina è quello di aumentare il numero delle persone da coordinare senza assicurare una presenza infermieristica sufficiente a esercitare concretamente valutazione e supervisione.

L’eventuale errore non potrebbe essere valutato soltanto in base a chi ha materialmente compiuto l’atto. Bisognerebbe verificare anche se l’attività poteva essere attribuita, se le condizioni del paziente erano compatibili, se le indicazioni erano adeguate e se la supervisione era realmente garantita.

Non potrà sostituire gli infermieri mancanti

La sentenza lascia in vigore il nuovo profilo, ma non autorizza Regioni e aziende sanitarie a utilizzarlo indiscriminatamente.

Se l’assistente è una figura di ausilio, la sua attività presuppone la presenza dell’infermiere. Non dovrebbe quindi essere conteggiato come sostituto del professionista nelle dotazioni organiche né occupare posti destinati a infermieri laureati.

Il Coina annuncia che vigilerà proprio su questo passaggio: modalità di assunzione, composizione delle équipe, prestazioni attribuite, condizioni cliniche dei pazienti e possibilità effettiva di garantire la supervisione.

Secondo il sindacato, la carenza infermieristica deve essere affrontata migliorando retribuzioni, condizioni di lavoro, sicurezza, carichi assistenziali, prospettive di carriera e attrattività dei corsi di laurea. L’introduzione di personale di supporto può alleggerire alcune attività, ma non risolve la mancanza strutturale di professionisti.

La vera partita comincia quindi adesso, nelle corsie, nelle strutture territoriali e nelle residenze assistenziali. Sarà l’applicazione concreta a stabilire se l’assistente infermiere diventerà un supporto aggiuntivo oppure una scorciatoia organizzativa per mascherare organici insufficienti.


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