SUMMARY
REGIONE SICILIANA – Circolare 6 agosto 2026, prot. n. 62023 (“Disciplina istruttoria dei procedimenti di autorizzazione impianti FER in fase transitoria, in attuazione dell’art. 8, comma 1, lettere d) ed m), della L.R. 29/12/1962, come modificato dall’art. 4 della L.R. 29/5/2026, n. 13”) (AU)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – LP 7 agosto 2026, n. 6 (“Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2026 – 2028”) (Aree idonee)
REGIONE SICILIANA – LR 4 agosto 2026, n. 21(“Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Norma di interpretazione autentica. Interventi finanziari urgenti”) (Aree idonee)
REGIONE EMILIA ROMAGNA – DGR 3 agosto 2026, n. 1413 (“Approvazione delle tariffe da applicarsi per i provvedimenti e le attività in materia ambientale”)
REGIONE TOSCANA –LR 31 luglio 2026, n. 18 (“Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026”) (VIA – AU)
REGIONE VENETO – DGR 28 luglio 2026, n. 798 (“Adozione del Documento di Piano, delle Norme Tecniche di attuazione, degli Elaborati cartografici, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, della documentazione di Valutazione d’Incidenza Ambientale e dello Schema di avviso pubblico ai fini dell’avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri. D. Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12/2024. D. Lgs. n. 190/2024, art. 12”) (Zone di accelerazione)
Regione PIEMONTE – LR 28 luglio 2026, n. 15 (“Disciplina per l’individuazione di ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili”) (Aree idonee)
REGIONE BASILICATA – DGR 28 luglio 2026, n. 473 (“Art. 12 del D. Lgs. 190/2024 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” e ss.mm.ii. – Proposta di Piano Regionale di individuazione delle Zone di Accelerazione terrestri – Integrazione DGR n. 617 del 20/10/2025)”) (Zone di accelerazione)
REGIONE SICILIANA – LR 22 luglio 2026, n. 14 (“Disposizioni varie in materia di produzione energetica, attività produttive e agricoltura. Contributi per la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità”) (AU)
MASE_DM 15 luglio 2026, n. 223 (“Adozione del modello unico per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in attività libera, di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190”) (Attività libera)
REGIONE Lombardia – LR 10 luglio 2026, n. 18 (“Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale”) (VIA)
REGIONE BASILICATA – DGR 8 luglio 2026, n. 407 (“Approvazione dello schema di Convenzione per l’abilitazione all’uso e interoperabilità della piattaforma SUER”)
REGIONE MOLISE – DGR 3 luglio 2026, n. 219 (“Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva n. 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4. Modifica alla DGR 304/2021”) (VIncA)
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REGIONE SICILIANA – TESTO UNICO FER – AU
Come noto, l’art. 9, comma 1, quarto periodo, del D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii. (“Testo Unico FER”) prevede che: “Nel caso di interventi di cui all’allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (recante la disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale(“PAUR”),ndr), salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo”.
A valle della novella normativa introdotta con LR n. 13/2026 (art. 4) – in vigore dal 20 giugno 2026 – con cui sono state riviste le “attribuzioni dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente”, la Regione Siciliana ha ritenuto “necessario affrontare le questioni di diritto intertemporale relative all’applicazione della norma di cui trattasi in relazione ai procedimenti per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m. (TUA), tenendo in debita considerazione la fase procedimentale in cui si trova ciascuna istanza di PAUR presente, alla data di entrata in vigore dell’art. 4, LR n. 13/2026 cit. (20/6/2026), nel Portale valutazioni ambientali e urbanistiche (SI-VVI)”.
Con la rubricata circolare è stato chiarito che in applicazione del principio tempus regit actum, fatto salvo il caso in cui a tale data siano già “(…) state assunte le determinazioni conclusive delle relative conferenze di servizi ex art. 27-bis, comma 7, TUA (…)”, in tutte le altre evenienze il procedimento verrà ricondotto e il progetto autorizzato ai sensi dell’articolo 9 del Testo Unico FER (Autorizzazione unica).
Nello specifico, operativamente.
- Istanze di PAUR presentate dopo il 20 giugno 2026
Verrà dichiarata da parte del DRA l’inammissibilità delle istanze per difetto di competenza e i proponenti verranno invitati “a depositare idonea istanza di autorizzazione unica (A.U.) ai sensi dell’art. 9, D.lgs. 25/11/2024, n. 190 cit. (nella nuova formulazione introdotta dall’art. 8 del D.lgs. 26/11/2025, n. 178), a mezzo deposito nel Portale Conferenza di Servizi telematica – CdS (https://cdsenergia.regione.sicilia.it/) del Dipartimento regionale dell’energia, dando contezza della suddetta comunicazione a quest’ultimo”.
- Istanze di PAUR presentate prima del 20 giugno 2026 rispetto alle quali non sono state assunte le determinazioni conclusive delle relative conferenze di servizi
Gli iter verranno conclusi “con il rilascio o il diniego dell’autorizzazione unica da parte del Dipartimento regionale dell’energia, previa acquisizione degli eventuali ulteriori pareri non già rilasciati nell’ambito della conferenza di servizi PAUR. A tal fine, sarà cura del Dipartimento regionale dell’ambiente comunicare al Dipartimento regionale dell’energia i procedimenti rientranti nella fattispecie di cui al presente paragrafo, in uno con l’elencazione dei parerei resi nell’ambito del procedimento di PAUR, affinché il DRE possa concludere il relativo procedimento unico di autorizzazione. Il DRA darà altresì contezza del passaggio di competenze ai soggetti proponenti”.
- Istanze di PAUR presentate prima del 20 giugno 2026 rispetto alle quali non sono state assunte le determinazioni conclusive delle relative conferenze di servizi e sono già stati adottati i provvedimenti di AU ex D. Lgs. n. 387/2003 o Testo Unico FER
“Il procedimento autorizzatorio unico ex art. 9, D.lgs. n. 190/2024, deve intendersi concluso e, di conseguenza, il relativo decreto di A.U. è immediatamente efficace”.
Con l’occasione la Regione ha anche dato indicazioni operative su come incardinare le istanze di AU ex articolo 9, Testo Unico FER.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – AREE IDONEE | AGRIVOLTAICO
In data 7 agosto 2026 è stata pubblicata sul BUR la LP 7 agosto 2026, n. 6, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2026 – 2028”. Con detta LP la Provincia Autonoma di Trento ha legiferato, inter alia, in materia di aree idonee all’installazione di impianti FER, intervenendo con il suo art. 56 sulla LP 4 ottobre 2012, n. 20;in particolare, sono stati modificati gli articoli 1 e 4, aggiunti l’art. 4-bis e l’allegato B-bis; nonché sostituito l’allegato B.
Per quanto di interesse, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dalla normativa statale adottata in recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e della direttiva (UE) 2023/2413 e in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999, sono idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili le aree elencate nell’allegato B.
Rispetto all’elencazione previgente, sono altresì idonee all’installazione di impianti FER le seguenti aree:
“l) i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio per le nuove aree occupate. La variazione dell’area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
m) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali, delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
n) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa, i beni del demanio in uso al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, nonché i beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio sentiti gli utilizzatori, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione;
o) in aggiunta alle lettere da a) a n), per gli impianti fotovoltaici:
1) aree industriali edificate;
2) le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 350 metri dalle aree industriali edificate di cui al punto 1) e le aree agricole adiacenti alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri;
3) le aree non agricole adiacenti alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri;
4) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
5) gli invasi idrici e i canali artificiali;
6) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
p) in aggiunta alle aree da a) a n), per gli impianti di produzione di biometano:
1) le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri”.
Nell’ambito delle aree idonee, la Provincia approva, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, “un piano provinciale che individua le zone di accelerazione terrestri per l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili e degli impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi”.
La Provincia ha inoltre individuato i Criteri per l’installazione di impianti in aree agricole sottoposte a particolare tutela (Criteri tecnici – Criteri paesaggistici e agronomici – Criteri di ecologia del paesaggio e biodiversità – Criteri di tutela del patrimonio storico e culturale), affidando la verifica del rispetto dei criteri de quibus all’autorità competente ai fini paesaggistici. “In caso di mancato rispetto dei criteri previsti, o nel caso di cessazione dell’attività aziendale, l’impianto e tutte le opere e infrastrutture ad esso connesse sono immediatamente rimosse”.
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REGIONE SICILIANA– AREE IDONEE
In data 7 agosto 2026 è stata pubblicata sulla GURS la LR 4 agosto 2026, n. 21, recante “Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Norma di interpretazione autentica. Interventi finanziari urgenti”. Con detta LR la Regione Siciliana ha legiferato in materia di aree idonee all’installazione di impianti FER, aggiungendo 5 nuovi articoli alla LR n. 29/2015.
Ex art. 11-bis, comma 1, D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii. (“Testo Unico FER”), la Regione ha individuato le seguenti ulteriori aree idonee all’installazione di impianti FER (“di qualsiasi tecnologia”) rispetto a quelle ivi elencate:
“a) siti di interesse nazionale (SIN);
b) aree industriali, commerciali, artigianali, ivi comprese le aree di crisi industriale complessa, cave dismesse e siti contaminati in bonifica, fatta esclusione per l’installazione di impianti con tecnologia eolica;
c) le superfici e le strutture edificate, facenti parte del demanio e del patrimonio regionale, individuate con un piano di intervento della Presidenza della Regione nel rispetto delle previsioni del PTR e del PEARS, su proposta dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, d’intesa con gli Assessorati a cui è ascritta la relativa competenza previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana;
d) le aree adiacenti alle cabine primarie entro una distanza non superiore a 500 metri e l’area ricompresa entro una distanza non superiore a 500 metri da stazioni elettriche della rete di trasmissione nazionale – RTN esistenti o autorizzate, con l’esclusione della prima fascia di 50 metri dal perimetro delle stesse”.
Sono escluse dalle predette aree quelle ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, nonché le aree che, in relazione alle caratteristiche degli impianti da realizzare, siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici, ovvero siano sottoposte a vincolo idrogeologico, fluviale, sismico e forestale e relative fasce di rispetto.
Al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli del territorio regionale, le aree agricole qualificabili come idonee non devono superare lo 0,8 % della superficie agricola utilizzata (“SAU”) del territorio medesimo. La Regione può individuare, anche su richiesta dei Comuni, le aree agricole di pregio da escludere dall’applicazione della norma.
La Regione ha altresì previsto che “sono esaminate cronologicamente con carattere di priorità le istanze di autorizzazione afferenti agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile geotermica, idroelettrica e agrivoltaica avanzata e ai sistemi di accumulo di energia elettrochimica nonché agli impianti per la produzione di idrogeno verde e di biogas o biometano, purché, nel caso di impianti agrivoltaici avanzati sia garantito il mantenimento di una produzione lorda vendibile (PLV) pari ad almeno l’80 per cento della PLV antecedente alla realizzazione dell’impianto”.
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REGIONE EMILIA ROMAGNA – PROCEDURE AMBIENTALI
Con la rubricata DGR, la Regione Emilia Romagna ha approvato, inter alia, le nuove tariffe “le tariffe dovute all’Autorità competente a copertura dei costi relativi alle attività istruttorie delle procedure di valutazione ambientale di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce e aggiorna l’Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 1226”.
Sono ricomprese tra le procedure di valutazione ambientale ex DGR i seguenti iter: “- Verifica di assoggettabilità a VIA (screening); – Procedimento unico di Valutazione Impatto Ambientale (PAUR); – Verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di progetti di modifica di impianti con certificazione EMAS o ISO 1400; – Verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di progetti relativi a siti produttivi attivi nelle aree delle ZLS; – Procedimento unico di Valutazione Impatto Ambientale (PAUR) di progetti relativi a siti produttivi attivi nelle aree delle ZLS; – Verifica ambientale preliminare, ai sensi dell’art. 6, comma 9 e 9bis, del D. Lgs. 152/06; – Proroga dell’efficacia dei provvedimenti ambientali ai sensi dell’art. 19, comma 10 e art. 25, comma 5 del D. Lgs. 152/06; – Modifica delle prescrizioni di provvedimenti di VIA (screening e PAUR); – Richiesta di voltura di uno degli atti di cui ai precedenti punti”.
I nuovi criteri e tariffe si applicano ai procedimenti istruttori avviati dopo il 1° novembre 2026.
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REGIONE TOSCANA – VIA | AU
LR 31 luglio 2026, n. 18 (“Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026”)
Con LR n. 18/2026,recante “Legge generale di manutenzione dell’ordinamento regionale 2026”, la Regione Toscana ha modificato alcune previsioni, rispettivamente, della LR n. 10/2010 (“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)) e della LR n. 39/2005 (“Disposizioni in materia di energia”).
Per quanto di interesse, sono state allineate alle novità introdotte ex Correttivo al Testo Unico FER le norme regionali di “Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA” (art. 73-quinquies, LR n. 10/2010) e sull’“Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali (e, ndr) statali”(artt. 13-ter e 13-quater, LR n. 39/2005).
Più in particolare,tra quelle principali:
- il proponente presenta un’unica istanza alla struttura regionale competente per il rilascio dell’AU. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 (“TUA”), secondo quanto stabilito dal Testo Unico FER e dettagliato in apposito modello unico, approvato mediante decreto dirigenziale e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione, all’interno di apposito applicativo informatico per la presentazione delle istanze di AU;
- qualora, all’esito della consultazione, si renda necessaria l’integrazione della documentazione presentata, la struttura operativa VIA avanza una richiesta di integrazioni al proponente, assegnando un termine per la loro presentazione (ora) non superiore a centoventi giorni;
- ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del Testo Unico FER , nel caso di interventi di cui all’Allegato C, Sezione I, lettera z) (“modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una competenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione”) sottoposti a VIA, che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 %, le valutazioni ambientali sono circoscritte all’impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza;
- nel caso di verifica di assoggettabilità a VIA si applica l’articolo 9, comma 1, secondo periodo, del Testo Unico FER (“La verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, precede l’avvio del procedimento autorizzativo unico e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica della completezza della documentazione”);
- la struttura competente per il procedimento unico indice la conferenza di servizi ai fini della relativa determinazione e la sospende, nel rispetto dei tempi massimi previsti dall’articolo 9, comma 9, del Testo Unico FER, per lo svolgimento della procedura di VIA.
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REGIONE VENETO – ZONE DI ACCELERAZIONE
L’articolo 12, comma 8, del D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii. (“Testo Unico FER”) prevede che il Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri sia sottoposto a valutazione ambientale strategica (“VAS) e che tale procedura si svolga secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (“TUA”).
Con DGR n. 358/2026, “ai fini dell’avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano” ex TUA e Testo Unico FER, la Regione ha approvato: (i) il Documento preliminare del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri della Regione del Veneto, completo dell’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (“SCA”) (Allegato A); (ii) il Rapporto Ambientale Preliminare del Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri della Regione del Veneto (Allegato B).
Sui riferiti documenti preliminari, la Commissione regionale VAS -visti i 36 contributi pervenuti dagli SCA – si è espressa positivamente con parere motivato n. 146 del 18 giugno 2026.
Con la rubricata DGR la Regione ha quindi approvato – previo consenso unanime da parte del Gruppo di lavoro interdisciplinare a tal fine costituito – i seguenti documenti: “– Documento di Piano, Allegato A; – Norme Tecniche di attuazione, Allegato B; – Elaborati cartografici, Allegato C; – Rapporto Ambientale, Allegato D; – Sintesi non Tecnica, Allegato E; – Documentazione di Valutazione d’incidenza ambientale, Allegato F; – Schema di Avviso pubblico, Allegato G”, dando così impulso alla successiva fase procedurale di consultazione e attività della Commissione regionale VAS.
Per quanto di interesse, per lo sviluppo del Piano sono stati valutati con favore alcuni “elementi territoriali”; nello specifico:
- “gli impianti fotovoltaici esistenti (repowering / revamping);
- le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, logistica esistenti con soglia pari o superiore a 15 ettari;
- le aree commerciali esistenti ricadenti nei perimetri GSE;
- le aree commerciali esistenti con soglia pari o superiore a 15 ettari;
- le aree a parcheggio su cui è possibile installare pannelli (limitatamente alle strutture di copertura);
- i siti ed impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale, all’interno dei sedimi aeroportuali;
- le aree portuali a vocazione industriale; – gli interporti (limitatamente alle strutture di copertura);
- le strutture edificate e relative pertinenze nella disponibilità delle Aziende ULSS e Ospedaliere;
- le discariche o lotti di discariche chiusi ovvero ripristinati;
- i siti ed impianti afferenti alla Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, di proprietà della Regione del Veneto, compatibili con la funzionalità dell’infrastruttura”.
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REGIONE PIEMONTE – AREE IDONEE
In data 28 luglio 2026 è stata pubblicata sul BURla Legge regionale 28 luglio 2026, recante “Disciplina per l’individuazione di ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili”.
Con la legge de qua la Regione ha individuato le ulteriori aree idonee nel territorio di competenza ex D. Lgs. n. 190/2024 (“Testo Unico FER”). L’obiettivo dichiarato è quello minimo assegnato “alla Regione all’anno 2030”, pari “a 4.991 megawatt di potenza nominale ai sensi dell’allegato C-bis”.
In aggiunta ai criteri di cui all’articolo 11-bis, comma 4, del Testo Unico FER “il perseguimento degli obiettivi di cui (sopra, ndr) avviene nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile (…), avuto riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle scelte effettuate, quali presupposti necessari per la transizione ecologica e la crescita della competitività e dell’occupazione”.
Le aree agricole qualificabili come idonee non possono superare lo 0,8 % della superficie agricola utilizzata (“SAU”) a livello regionale, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici in esercizio o autorizzati (“il limite massimo di SAU qualificabile come area idonea per ciascun comune è pari al 2 per cento” che “i comuni possono aumentare fino a un massimo del 3 per cento per impianti destinati all’autoconsumo agricolo industriale o a comunità energetiche rinnovabili”). Le aree idonee individuate dal Legislatore nazionale “ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo” di dette percentuali.
Sono “Ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili”, tra le altre, “(…) b. le aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distano più di 100 metri dai siti oggetto di bonifica individuati ai sensi della parte IV, titolo V, del decreto legislativo 152/2006”; c. le aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distano più di 350 metri dalle aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all’insediamento di centri di elaborazione dati; (…) g. legrandi rotatorie stradali, purché gli impianti siano realizzati nel rispetto del (Nuovo codice della strada) e non creino problemi di sicurezza; (…)”.
La Regione ha altresì dettato previsioni in tema di “(…) cumulo di impianti (…)” e “Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale”. A tale ultimo proposito, “il titolo autorizzativo o abilitativo per la realizzazione degli impianti stabilisce le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione, la cui mancata realizzazione, nel rispetto del termine previsto, comporta, previa diffida e assegnazione di un termine per adempiere, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del (Testo Unico FER, ndr)”.
Le procedure in corso “in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge”(i.e. al 28 luglio 2026) sono concluse sulla base della disciplina statale e regionale previgente”.
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REGIONE BASILICATA – ZONE DI ACCELERAZIONE
Con DGR n. 617/2025, laRegione Basilicata ha approvato la Proposta di Piano Regionale di individuazione delle Zone di Accelerazione terrestri ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii. (“Testo Unico FER”).
Sulla scorta della mappa delle zone di accelerazione predisposta dal GSE, che ha individuato (n.) 51 aree per una superficie complessiva pari a circa 3.597 ettari, l’Amministrazione ne ha modificato e integrato i perimetri in funzione delle informazioni contenute negli strumenti di pianificazione regionali (“PPR”), di pianificazione delle aree industriali delle province di Potenza e Matera (“API-Bas S.p.A.”) e i piani urbanistici comunali (“PRG e Regolamenti Urbanistici”).
Nello specifico, partendo dal censimento delle aree industriali previste nei citati strumenti, sono state escluse le zone non ancora attuate in termini di realizzazione delle opere di urbanizzazione; sono state nondimeno escluse le aree ricadenti nei siti Rete Natura 2000 e nelle aree soggetta a tutela paesaggistica ex art. 136, D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché quelle completamente ricadenti nella fascia di 1 km dal perimetro degli Ambiti Urbani principali, identificati negli strumenti urbanistici e/o nel PPR.
Il risultato delle elaborazioni eseguite ha portato alla definizione di 30 zone di accelerazione terrestri.
Con nota prot. n. 271855/2025, il competente Ufficio ha avviato il procedimento di VAS, fase preliminare, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006 (“TUA”) relativo alla riferita proposta di Piano, ovvero avviato l’interlocuzione con gli Enti di riferimento prendendo atto delle relative osservazioni.
Con DD n. 604/ 2026, una volta completate le consultazioni e confermata la struttura, la Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia ha dato atto:
- “della conclusione della fase preliminare di VAS relativa alla “Proposta di Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri di cui all’art. 12 del (Testo Unico FER, ndr)”, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, del (TUA, ndr), condotta di concerto tra questa Autorità Competente e l’Autorità Procedente /Proponente, mediante l’individuazione e la consultazione con gli altri Soggetti Competenti in materia Ambientale (elencati nelle premesse)”;
- “che tale consultazione, finalizzata per norma a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, ha avuto esito positivo e, nello specifico, si è concordato sul sistema metodologico previsto per la redazione del Rapporto Ambientale, nel rispetto dei contenuti previsti dall’Allegato VI della Parte Seconda del (TUA, ndr)” e degli ulteriori elementi riportati ex determinazione de qua (e.g. “valutazione degli impatti cumulativi con analisi per ambiti territoriali e non solo” e “misure standardizzate di mitigazione, distinte per tipologia di intervento e buone pratiche di cantiere”).
In attesa che si completi la procedura di VAS attualmente in corso di svolgimento, con la rubricata DGR la Regione ha integrato la Proposta del Piano Regionale di individuazione delle Zone di Accelerazione terrestri, limitatamente alla tipologia FER – fotovoltaico e relativi sistemi di stoccaggio, approvata con la menzionata DGR n. 617/2025, includendo nel Piano anche le aree di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 11-bis del Testo Unico FER (“le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, nonché le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati”).
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REGIONE SICILIANA – TESTO UNICO FER – AU
Con LR n. 14/2026, la Regione ha aggiunto alla L.R. n. 29/2015 il seguente art. 2-bis, rubricato “Garanzie da prestarsi per l’ottenimento dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR)”.
Al riguardo, è stato previsto che:
“1. Il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia è subordinato alla preventiva prestazione, da parte dell’istante, di polizza fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da istituto bancario o da intermediario vigilato iscritto all’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’atto autorizzatorio.
2. “La fideiussione rimane valida ed efficace per tutto il periodo di vigenza previsto dal provvedimento di autorizzazione unica”.
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MASE – TESTO UNICO FER | MODULISTICA
In data 15 luglio 2026, il MASE ha adottato, ai sensi dell’art. 7, comma 10, del D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii. (“Testo Unico FER”), il modello unico per la trasmissione delle informazioni relative agli impianti soggetti a regime di attività libera, denominato “Modello Unico Parte III”.
Il Modello Unico Parte III integra il Modello Unico di cui al DM 2 agosto 2022, n. 297, già costituito dalla Parte I e Parte II, ed è disponibile sulla piattaforma SUER. Esso costituisce la modalità di trasmissione delle informazioni relative agli interventi realizzati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del Testo Unico FER.
Il soggetto proponente, o l’installatore delegato, è tenuto alla compilazione del “Modello Unico Parte III” e alla sua trasmissione alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto di cui risulta responsabile.
“Per gli impianti soggetti a regime di attività libera” ex Testo Unico FER, “entrati in esercizio antecedentemente alla data” di messa a disposizione del Modello Unico Parte III sulla piattaforma (17 luglio 2026), la compilazione è trasmessa al SUER entro sei mesi da detta data.
Il Modello Unico Parte I e II, continua ad applicarsi agli impianti fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW.
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REGIONE Lombardia – VIA
LR 10 luglio 2026, n. 18 (“Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale”)
In data 14 luglio 2026 è stata pubblicata sul BURL la nuova disciplina regionale in materia di VIA.
In vigore dal successivo 29 luglio, con la rubricata LR la Regione ha abrogato la LR n. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione ambientale), facendo salvi “gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni abrogate ai sensi della presente legge; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime”.
La LR n. 18/2026 si applica alle istanze depositate dopo il 29 luglio c.a. Nelle more dell’approvazione – entro 6 mesi da tale data – del regolamento regionale di attuazione della nuova disciplina, continuano ad applicarsi le disposizioni del Regolamento regionale 25 marzo 2020, n. 2 (“Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011”), in quanto compatibili.
“La riforma aggiorna in modo organico il quadro regionale della VIA, con l’obiettivo di rendere il sistema normativo-regolamentare più chiaro, uniforme e coordinato, rafforzando al contempo la qualità delle valutazioni ambientali, la trasparenza e il supporto alle diverse autorità competenti. Il nuovo testo si inserisce nel più ampio percorso di allineamento al quadro statale ed europeo e di semplificazione delle procedure, anche alla luce delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni.
I principali elementi di novità riguardano i seguenti aspetti: – razionalizzazione delle competenze; – semplificazione delle procedure, linearità e riduzione dei tempi; – supporto all’esercizio delle funzioni conferite ai Comuni e alle Province; – trasparenza e digitalizzazione; – monitoraggi e controlli; – aggiornamento degli allegati.
Il Sistema Informativo Lombardo Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) rimane il principale applicativo di riferimento atto a ricevere le istanze, e tutta la documentazione afferente ai procedimenti di competenza non statale (regionale, provinciale e comunale), nonché piattaforma di partecipazione per i procedimenti in essere”.
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REGIONE BASILICATA – TESTO UNICO FER – SUER
La piattaforma SUER (“Sportello unico delle energie rinnovabili”) nasce con l’obiettivo di semplificare e uniformare su tutto il territorio nazionale l’applicazione delle procedure abilitative e autorizzative dettate dal D. Lgs. n. 190/2024 (“Testo Unico FER”), anche mediante l’utilizzo di modulistica standard.
Per tale ragione, la piattaforma SUER è stata, inter alia, progettata per essere interoperabile con gli strumenti informatici relativi alla realizzazione di progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.
In proposito, si ricorda che il MASE:
- con Decreto n. 368 del 23 ottobre 2024 ha istituito la piattaforma SUER (piattaforma “realizzata e gestita dal GSE, che svolge anche attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle Pubbliche amministrazioni interessate”);
- con Decreto n. 441 dell’11 dicembre 2025ha adottato i modelli unici per la presentazione degli interventi sottoposti a PAS e AU ai sensi, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 del citato Testo Unico;
- con Decreto n. 223 del 15 luglio 2026 ha adottato il modello unico per la trasmissione delle informazioni relative agli impianti soggetti al regime dell’attività libera (articolo 7), denominato “Modello Unico Parte III”.
Per dar corso alla piena operatività della piattaforma SUER, con la rubricata DGR l’Amministrazione regionale ha deliberato di approvare lo schema di “Convenzione per l’abilitazione all’uso e l’interoperabilità della piattaforma SUER”.
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REGIONE MOLISE – VINCA
Con DGR n. 304/2021, la Regione ha recepito le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (“VIncA”).
Il paragrafo 1.14 delle Linee Guida regionali nel disciplinare le forme di partecipazione del pubblico ed accesso alla giustizia nei procedimenti di VIncA prevede, al punto 2, che “Nel caso la V.Inc.A non sia ricompresa nelle procedure di cui al precedente comma 1 [procedimenti di VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, VAS e verifica di assoggettabilità di VAS], le modalità di partecipazione al pubblico, così come previsto ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., sono assicurate dall’Autorità Competente per la V.Inc.A., che provvede alla pubblicazione, per almeno 30 giorni, sulla pagina dedicata alla V.Inc.A. del sito web ufficiale della Regione Molise, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare”.
Rispetto alla disciplina che precede, con la rubricata DGR la Regione ha modificato la Direttiva regionale per la VIncA ex DGR n. 304/2021, prevedendo che: “sono fatti salvi i casi in cui, per ragioni di urgenza collegate ad indagini di autorità giudiziarie e/o attività similari, risulti necessario eseguire un progetto, un intervento, una attività o azione nella fase di screening di primo livello. In tali ipotesi l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza provvederà tempestivamente a pubblicare il parere endo-procedimentale”.
Giovanni Giustiniani| Avvocato, esperto in diritto amministrativo e, in particolare, in diritto dell’energia e dell’ambiente. Autore di diverse pubblicazioni e relatore a convegni in materia.
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