Retribuzione
Irriducibilità della retribuzione in caso di mutamento di qualifica
Cass. Sez. Lav., ord. 17 luglio 2026, n. 23409 – Pres. Leone; Rel. Pagetta; Ric. RFI S.p.A.; Controric. C. A.
Mutamento di qualifica – Art. 2103, comma 5, c.c. – Principio di irriducibilità della retribuzione – Conservazione del trattamento retributivo – Rideterminazione delle differenze retributive – Diritto agli incrementi retributivi della nuova qualifica – Sussiste
Il lavoratore trasferito a diversa qualifica ha diritto, ai sensi dell’art. 2103, comma 5, c.c., alla conservazione del trattamento retributivo in godimento nei limiti del principio di irriducibilità della retribuzione, sicché, ove il mutamento di qualifica comporti una riduzione del salario professionale compensata solo in parte dall’incremento di altre voci retributive connesse alla nuova posizione, spettano le differenze necessarie a evitare la diminuzione della retribuzione complessiva, ferma restando la loro rideterminazione in relazione ai successivi incrementi retributivi della nuova qualifica, che incidono proporzionalmente sulla misura delle differenze medesime.
La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto del lavoratore, con qualifica di macchinista e successivamente trasferito ad altra unità con attribuzione della qualifica di Specialista Tecnico Amministrativo, a conservare il trattamento retributivo precedentemente goduto, senza alcuna diminuzione.La società è stata pertanto condannata al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, quantificate, allo stato, in euro 70,66 mensili, oltre alla relativa incidenza sugli istituti indiretti, comprese la tredicesima e la quattordicesima mensilità, da determinarsi in separato giudizio. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione.Con il primo motivo, la ricorrente ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il rigetto della domanda in primo grado fosse dipeso da un errore di calcolo relativo alla differenza tra la minore quota di salario professionale percepita nella nuova qualifica e la maggiore quota di salario di produttività riconosciuta allo Specialista Tecnico Amministrativo.Il giudice di primo grado aveva infatti respinto la domanda ritenendo che il maggiore salario di produttività previsto per la nuova qualifica avesse compensato la contestuale riduzione del salario professionale connesso alla precedente qualifica di macchinista.Secondo la società, il riferimento al riequilibrio complessivo della retribuzione non implicava il diritto del lavoratore a conservare, nella nuova qualifica, il medesimo importo del salario professionale percepito come macchinista. La domanda originaria avrebbe avuto a oggetto esclusivamente il mantenimento di quella specifica voce retributiva e non anche l’eventuale illegittima riduzione della retribuzione complessiva conseguente al mutamento di qualifica, tenuto conto delle ulteriori voci retributive aumentate o diminuite.La ricorrente ha inoltre sostenuto che soltanto in appello il lavoratore avrebbe modificato, in modo inammissibile, l’originaria domanda, deducendo la diminuzione della retribuzione complessiva in violazione del principio di irriducibilità sancito dall’art. 2103 c.c.La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, in quanto formulato come censura “mista”, mediante la contestuale e indistinta denuncia di una violazione di legge e di un vizio dell’attività processuale del giudice di merito, senza una chiara e separata esposizione delle ragioni poste a fondamento di ciascuna doglianza.La Suprema Corte ha ricordato che il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, interpretato alla luce del criterio generale della strumentalità delle forme processuali, impone l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, idonee a illustrare le violazioni di norme o principi di diritto e a precisare in che modo esse si siano concretamente verificate nella pronuncia impugnata (Cass. n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007).Soltanto l’esposizione delle ragioni giuridiche dell’impugnazione consente, infatti, di individuare e qualificare correttamente il contenuto della censura.Inoltre, quando viene dedotto un vizio processuale non rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, pur essendo giudice del fatto processuale, può procedere all’esame diretto degli atti soltanto qualora la parte ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza, li abbia compiutamente indicati e ne abbia riprodotto o specificato il contenuto rilevante. La Corte non è legittimata a svolgere un’autonoma ricerca negli atti processuali, ma può soltanto verificare quelli puntualmente individuati dalla parte.Con il secondo motivo, la società ha dedotto la violazione dell’art. 2103 c.c., sostenendo che il diritto alla conservazione del trattamento retributivo precedentemente goduto non si estenderebbe agli elementi economici collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe quindi errato nel riconoscere al lavoratore il diritto a mantenere, anche dopo il 30 novembre 2015, il salario professionale riferito alla qualifica di macchinista per la parte non compensata dal nuovo trattamento economico. La Corte territoriale avrebbe invece dovuto prevedere, per il futuro, una proporzionale riduzione del salario di produttività spettante nella nuova qualifica, fino alla concorrenza tra il trattamento retributivo attuale e quello precedente.Quanto al secondo motivo, la Corte di cassazione ha osservato che il dispositivo della sentenza impugnata, con il quale era stato riconosciuto il diritto del lavoratore a mantenere il precedente salario professionale “senza alcuna diminuzione” ed era stata disposta la condanna della società al pagamento di euro 70,66 mensili, doveva essere interpretato alla luce della complessiva motivazione della decisione.Da tale motivazione emergeva che l’accoglimento della domanda era stato fondato sul principio di irriducibilità della retribuzione previsto dall’art. 2103 c.c., in relazione all’oggetto della domanda originaria come ricostruito dalla Corte territoriale.Il principio era stato applicato calcolando le differenze spettanti al lavoratore mediante la compensazione tra il maggiore importo del salario professionale percepito nella precedente qualifica di macchinista e il maggiore salario di produttività riconosciuto nella nuova qualifica di Specialista Tecnico Amministrativo.Il comando giudiziale non comportava, pertanto, una cristallizzazione a tempo indeterminato del diritto a percepire la differenza mensile di euro 70,66. Tale importo era destinato a essere riconosciuto per il periodo successivo al 30 novembre 2015 soltanto finché fossero rimasti invariati i relativi presupposti e nei limiti necessari ad assicurare il rispetto del principio di irriducibilità della retribuzione.Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Retribuzione
Superminimo, l’uso aziendale può escluderne l’assorbimento e deve essere disdettato in modo univoco
Cass. Sez. Lav., 21 luglio 2026, n. 23704 – Pres. Doronzo; Rel. Caso; Ric. T.I. S.p.A.; Controric. I.A.
Uso aziendale – Superminimo – Mancato assorbimento reiterato negli anni – Modificabilità – Atto unilaterale del datore – Ammissibilità – Presupposti – Atto formale, motivato e comunicato alla generalità dei lavoratori – Necessità – Onere della prova a carico del datore
Il superminimo individuale, pur essendo normalmente assorbibile nei successivi miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, può divenire non assorbibile per effetto di un uso aziendale, integrato dalla reiterazione costante, generalizzata e spontanea di un comportamento datoriale di miglior favore. Tale uso opera come fonte sociale e introduce una regola collettiva che impedisce al datore, per il periodo della sua efficacia, di esercitare la facoltà di assorbimento. Il datore può recedere dall’uso aziendale senza vincoli di forma, ma la volontà di disdetta deve essere espressa in termini chiari e univoci e resa adeguatamente conoscibile alla collettività dei lavoratori; non è sufficiente il mero inadempimento della regola formatasi. La prova del fatto estintivo grava sul datore di lavoro.
Nel caso di specie un lavoratore agiva nei confronti della società datrice contestando l’assorbimento, operato dalla medesima a decorrere da un determinato momento del rapporto di lavoro, delle somme corrisposte a titolo di superminimo individuale e di elemento retributivo separato. Il Tribunale rigettava il ricorso, mentre la Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non assorbibile il superminimo individuale, riconoscendo al lavoratore il diritto al relativo pagamento per il periodo in cui non gli era stato corrisposto. La Corte territoriale valorizzava, in particolare, il fatto che, per circa tredici anni, gli emolumenti ad personam percepiti dal lavoratore non fossero mai stati assorbiti, nonostante, fra l’altro, i diversi rinnovi del contratto collettivo. Tale comportamento, generalizzato e spontaneo, veniva, dunque, qualificato come uso aziendale idoneo a consolidare la non assorbibilità del superminimo.La società proponeva, quindi, ricorso per cassazione, sostenendo che l’esclusione dell’assorbibilità avrebbe richiesto una comune volontà delle parti, nonché di avere validamente receduto dall’uso aziendale mediante la successiva applicazione dell’assorbimento.A fronte di tali censure, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Anzitutto, dopo avere ricordato che il superminimo costituisce, di regola, un’eccedenza retributiva assorbibile nei successivi aumenti collettivi, la Cassazione ha precisato che tale naturale assorbibilità può venir meno sia in forza di una pattuizione individuale o collettiva, sia per effetto di un uso aziendale. Quest’ultimo, in particolare, si forma attraverso la reiterazione costante e generalizzata di condotte datoriali spontanee, non dovute in adempimento di un obbligo, dalle quali derivi per la collettività interessata un trattamento più favorevole. Secondo la Corte, ai fini della configurazione dell’uso aziendale non assume rilievo una comune volontà negoziale delle parti, ciò che caratterizza, invece, un vero e proprio contratto. Chiarito quanto sopra, in merito alla natura dell’uso aziendale, la Cassazione ha, poi, confermato che il datore di lavoro può disdettare l’uso aziendale. Pur non essendo richiesta una forma determinata, la volontà di recesso deve tuttavia manifestarsi in modo chiaro e univoco ed essere portata a conoscenza della generalità dei lavoratori interessati. La disdetta, peraltro, può risultare anche da comportamenti concludenti, purché questi esprimano inequivocabilmente l’intenzione di porre fine, per il futuro, alla regola aziendale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 2697 c.c., spetta al datore che ne deduca la cessazione dimostrare l’esistenza di un atto o comportamento idoneo a valere come disdetta dell’uso aziendale e la sua adeguata conoscibilità da parte della collettività interessata.
Appalto
La clausola sociale di cui all’art. 37 del CCNL Servizi sociali vincola al passaggio di tutto il personale solo se restano invariati i servizi oggetto del nuovo capitolato
Cass. Sez. Lav., ord. 7 luglio 2026 n. 22831 – Pres. Di Paolantonio; Rel. Armone; Ricorr. P.F.; Controricorr. M.S.C. più I.
Servizi sociali comunali – Internalizzazione dei servizi – Azienda speciale dell’ente pubblico – Clausola sociale – Art. 37 CCNL Servizi sociali – Continuità occupazionale – Personale stabilmente adibito ai servizi oggetto di prosecuzione – Obbligo di assunzione – Personale addetto a esigenze sostitutive – Insussistenza dell’obbligo di assunzione
La clausola sociale di cui all’art. 37 del CCNL Servizi sociali opera quale vincolo al passaggio del personale impiegato nel servizio solo quando vi è continuità oggettiva, ovvero quando restano invariate le prestazioni richieste e risultanti dal nuovo capitolato d’appalto. Nel caso di internalizzazione di taluni servizi, precedentemente appaltati, mediante costituzione di un’azienda speciale da parte dell’ente pubblico, l’art. 37 del CCNL Servizi sociali non impone l’assunzione automatica di tutti i lavoratori già dipendenti dell’appaltatore uscente, ma tutela la continuità occupazionale esclusivamente del personale stabilmente adibito ai servizi oggetto di prosecuzione secondo il nuovo assetto organizzativo. Ne consegue che il lavoratore, pur titolare di contratto a tempo indeterminato e in possesso dell’anzianità minima richiesta, non ha diritto all’assunzione alle dipendenze della azienda speciale qualora non fosse adibito stabilmente ai servizi internalizzati ma a mere sostituzioni, essendo il limite quantitativo alle assunzioni legittimamente correlato alle prestazioni previste dai nuovi capitolati e non a mere esigenze di bilancio.
Una lavoratrice adiva il tribunale di Messina esponendo di aver lavorato alle dipendenze di una cooperativa che aveva gestito, in regime di appalto, i servizi sociali per il comune. Il comune aveva poi creato, per l’internalizzazione dei suddetti servizi, una azienda speciale, che aveva assunto i dipendenti a tempo indeterminato della cooperativa appaltatrice con anzianità di almeno sei mesi, ma non la ricorrente, la quale deduceva l’illegittimità di tale esclusione e chiedeva la condanna della azienda speciale comunale alla sua assunzione. La domanda, accolta in primo grado, veniva rigettata dalla Corte d’appello di Messina, la quale evidenziava che, nel caso di specie, il comune, istituita l’azienda speciale, aveva individuato tre requisiti per l’assunzione alle dipendenze della stessa: avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di una delle cooperative appaltatrici dei servizi internalizzati; avere una anzianità aziendale di almeno sei mesi; essere stati stabilmente impegnati nell’esecuzione dei servizi oggetto del nuovo assetto organizzativo. Orbene, poiché la lavoratrice, pur essendo assunta a tempo indeterminato da oltre 6 mesi, non era stabilmente addetta all’esecuzione dei servizi internalizzati, ma copriva le diverse esigenze sostitutive, la sua pretesa non era fondata.Avverso la sentenza della Corte d’appello, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la violazione dell’art. 37 del CCNL Cooperative sociali – che disciplina il passaggio del personale in caso di cambio di gestione dell’appalto, onde assicurarne la continuità occupazionale – per avere i giudici di secondo grado ritenuto corretta la individuazione del personale avente diritto al passaggio, sulla scorta anche del requisito della stabile adibizione ai servizi internalizzati, senza tenere conto delle garanzie occupazionali sancite nella citata norma contrattual-collettiva.Preliminarmente la Suprema Corte sottolinea che l’obbligo, sancito dall’art. 37 del CCNL citato, di assunzione del personale già dipendente dell’impresa cessata dall’appalto, opera quando restano invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d’appalto. Dunque, solo quando vi è continuità oggettiva, ovvero quando il nuovo contratto di appalto abbia ad oggetto le stesse prestazioni e lo stesso fabbisogno organizzativo, la clausola sociale vincola al passaggio alle dipendenze della nuova appaltatrice del personale impiegato nel servizio.Nel caso di specie, tuttavia, al momento della internalizzazione dei servizi sociali, vi era stato un tavolo tecnico cui avevano partecipato l’Assessorato ai servizi sociali, l’azienda comunale neocostituita e le organizzazioni sindacali. In quella sede, sulla base del nuovo assetto organizzativo e dei servizi concretamente da assicurare, era stato individuato il personale necessario al subentro, limitando il passaggio immediato ai soli lavoratori stabilmente adibiti ai servizi oggetto di prosecuzione, con esclusione di quelli che erano adibiti alle cd. sostituzioni. La Corte d’appello ha ritenuto che tale limitazione non fosse avvenuta in modo arbitrario o sulla scorta di mere esigenze di bilancio, bensì in base alla analisi degli specifici servizi internalizzati e dei fabbisogni organizzativi per l’esecuzione degli stessi. Pertanto, non si è verificata alcuna violazione della clausola sociale, poiché “l’art. 37 del CCNL Servizi sociali tutela la continuità occupazionale nei limiti del personale necessario alla prosecuzione dei servizi oggetto del nuovo affidamento, senza imporre il transito automatico di lavoratori non stabilmente assegnati alle prestazioni conservate.”Poiché la ricorrente, pur assunta con contratto a tempo indeterminato e con una anzianità superiore a sei mesi, era adibita non già agli specifici servizi internalizzati ma a coprire eventuali esigenze sostitutive, correttamente i giudici di appello hanno concluso che la stessa non aveva diritto alla assunzione alle dipendenze della azienda speciale comunale.La Cassazione rigetta pertanto il ricorso, con compensazione delle spese in virtù della novità della materia, relativa all’ambito applicativo della clausola sociale di cui all’art. 37 del CCNL Servizi sociali nel peculiare contesto dell’internalizzazione del servizio da parte dell’ente pubblico mediante costituzione di azienda speciale, nonché dell’esistenza di precedenti giurisprudenziali che hanno valorizzato, in termini generali, la funzione di salvaguardia occupazionale della medesima clausola.
Licenziamento individuale
Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata nel periodo emergenziale da Covid-19, l’accordo tra le parti per lo svolgimento del lavoro agile non richiede la forma scritta
Cass., Sez. Lav., 2 luglio 2026, n. 22622 – Pres. Doronzo; Rel. Piccone; Ric. F.P. T. S.r.l.; Controric. A.A.
Lavoro subordinato – Licenziamento disciplinare – Assenza ingiustificata – Lavoro agile – Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Accordo individuale – Forma scritta non necessaria – Prova possibile anche per fatti concludenti
In tema di licenziamento disciplinare intimato per assenza ingiustificata, l’accordo tra le parti per lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, ove intervenuto nel periodo di vigenza della disciplina emergenziale dettata per il contrasto della pandemia da Covid-19 (art. 90, comma 4, D.L. n. 34 del 2020, conv. con L. n. 77 del 2020), non richiede la forma scritta prevista, in via ordinaria, dagli artt. 19 e 21 della L. n. 81 del 2017, potendo essere validamente provato anche per fatti concludenti; il datore di lavoro che abbia consentito e tollerato, senza contestazioni, il ricorso a tale modalità per un apprezzabile lasso di tempo non può, in applicazione del principio di buona fede e del divieto di venire contra factum proprium, dolersi ex post della mancata formalizzazione dell’accordo per fondarvi il recesso. Nel giudizio relativo alla legittimità del licenziamento per assenza ingiustificata, il datore di lavoro è tenuto a provare l’assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di dimostrare gli elementi giustificativi della stessa, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Ai fini della determinazione della retribuzione globale di fatto, rilevante quale base di calcolo dell’indennità risarcitoria conseguente all’illegittimità del licenziamento, deve tenersi conto di ogni compenso avente carattere continuativo e non meramente occasionale, ivi compreso il premio di produzione corrisposto con regolarità per più annualità consecutive.
Il giudizio trae origine dal licenziamento disciplinare intimato il 22 dicembre 2020, da una società operante nel settore delle trasmissioni meccaniche nei confronti di un proprio dipendente, con qualifica di Sales Manager, per assenza ingiustificata dal lavoro in nove giornate del novembre 2020, con contestazione di recidiva rispetto a un precedente addebito del 28 ottobre 2020. Il lavoratore si difendeva evidenziando di aver reso, in tutte le giornate contestate, la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, concordata con il datore di lavoro sin dal marzo 2020, nel contesto dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Tribunale di Forlì, in fase sommaria, dichiarava l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, ritenendo provato lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile e applicando la tutela indennitaria di cui all’art. 8 della L. n. 604 del 1966, stante il numero di dipendenti inferiore a quindici. In sede di opposizione, il medesimo Tribunale confermava la decisione, respingendo sia la domanda di nullità del recesso per motivo illecito proposta dal lavoratore, sia le censure della società. La Corte d’appello di Bologna, investita dei reclami di entrambe le parti, confermava l’insussistenza del difetto di giustificazione delle assenze, respingendo il reclamo incidentale della società, e accoglieva parzialmente il reclamo del lavoratore quanto all’inclusione, nella retribuzione globale di fatto, del premio di produzione corrisposto annualmente dal 2017, rideterminando l’indennità dovuta. Avverso tale pronuncia, la società datrice di lavoro proponeva ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, con cui denunciava, in sintesi: la violazione delle norme in tema di prova (artt. 115 e 116 c.p.c.), di riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.) e di forma dell’accordo di lavoro agile (artt. 18 e 19 D. Lgs. n. 81/2017, art. 2725 c.c.), per aver la Corte territoriale ritenuto provato lo smart working in assenza di accordo scritto; la violazione degli artt. 1218 e 1181 c.c. per l’asserita incompletezza della prestazione lavorativa; l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla contestazione disciplinare del 28 ottobre 2020, quale manifestazione della volontà datoriale di revocare la modalità di lavoro agile; l’omessa pronuncia e il vizio di motivazione in ordine alla dedotta violazione degli artt. 235 e 238 CCNL Terziario Confcommercio; nonché, con riguardo alla retribuzione globale di fatto, la violazione dell’art. 8 della L. n. 604 del 1966, l’omesso esame della documentazione relativa al premio di produzione e la violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.).La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto alla questione centrale relativa alla forma dell’accordo di lavoro agile, la Corte ha osservato che l’art. 90, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020 – vigente ratione temporis – consentiva ai datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile «anche in assenza degli accordi individuali» previsti dagli artt. 18-23 della L. n. 81 del 2017, derogando temporaneamente all’obbligo di forma scritta, senza che tale semplificazione fosse limitata ai soli rapporti con la pubblica amministrazione. La Corte ha altresì valorizzato, quale autonoma e concorrente ratio decidendi, il principio secondo cui il datore di lavoro che abbia di fatto autorizzato per mesi lo svolgimento della prestazione in modalità agile – anche indicando nelle buste paga le relative ore come permessi o ferie – non può successivamente dolersi della mancata formalizzazione dell’accordo per trarne motivo di recesso, in applicazione del principio nemo potest venire contra factum proprium. Sotto il profilo probatorio, la Cassazione ha ribadito il principio consolidato per cui, in tema di licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, il datore di lavoro può limitarsi a provare l’assenza nella sua oggettività, gravando sul lavoratore l’onere di provarne gli elementi giustificativi; onere che, nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto assolto anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti tratte dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dal complessivo comportamento tenuto dal datore di lavoro.Quanto, infine, alla retribuzione globale di fatto rilevante ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria, la Corte ha confermato che devono essere ricompresi tutti i compensi di carattere continuativo collegati alle modalità della prestazione in atto al momento del recesso, con esclusione dei soli emolumenti eventuali o occasionali; nella specie, il premio di produzione, corrisposto con regolarità semestrale per quattro anni consecutivi e qualificato dalla stessa società come retribuzione imponibile ai fini contributivi, fiscali e del T.F.R., è stato correttamente incluso nel computo, restando irrilevante la comunicazione di cessazione dell’erogazione intervenuta dopo la cessazione del rapporto.
Appalto
La domanda di accertamento dell’interposizione illecita non si prescrive ed è soggetta a decadenza solo se l’effettivo utilizzatore nega, con atto scritto, la titolarità del rapporto
Cass. Sez. Lav., ord. 3 luglio 2026, n. 22650 – Pres. Leone; Rel. Panariello; Ric. B.N.L. S.p.a.; Controric. R.M.
Interposizione illecita di manodopera – Azione di accertamento o costituzione del rapporto alle dipendenze dell’effettivo datore di lavoro – Decadenza ex art. 32 L. 183/2010 – Applicabilità – Decorrenza – Cessazione della dissociazione datoriale – Forma – Atto scritto dell’interponente – Necessità
La domanda di accertamento o di costituzione di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro formale, è soggetta ad un termine di decadenza, applicabile a tutte le fattispecie interpositorie, che, per esigenze di certezza giuridica, decorre soltanto dal momento in cui sia intervenuto un atto o un provvedimento scritto da parte del soggetto interponente che, negando la titolarità del rapporto, determini la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa ed il formale datore di lavoro
Interposizione illecita di manodopera – Azione di accertamento della titolarità del rapporto in capo a soggetto diverso dal formale datore di lavoro – Prescrizione – Applicabilità al fatto giuridico – Esclusione – Applicabilità ai diritti derivanti dall’accertamento – Configurabilità – Decorrenza in corso di rapporto – Condizioni – C.d. stabilità reale del rapporto intercorso con l’interposto
In materia di interposizione illecita di manodopera, l’accertamento della titolarità del rapporto in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro formale attiene ad un fatto, e, come tale, non è soggetto a prescrizione, che è un modo di estinzione dei diritti per mancato esercizio protratto per un determinato tempo e che, pertanto, può riguardare, al più, soltanto i diritti derivanti da quell’accertamento; in ogni caso, il requisito della c.d. stabilità reale, ai fini della decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, va accertato in relazione al rapporto intercorso con il soggetto interposto.
Un lavoratore, dipendente di una cooperativa di facchinaggio, ha agito in giudizio per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze della Banca committente, sul presupposto della illiceità dell’appalto intercorso fra l’istituto bancario e la cooperativa sua formale datrice di lavoro, ovvero di una fattispecie di interposizione vietata di manodopera.La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto le eccezioni di decadenza ed intervenuta prescrizione sollevate dalla Banca e ha escluso, nel merito, la sussistenza di una valida causa genetica del rapporto, non avendo l’Istituto bancario provato di aver sottoscritto, nel periodo controverso, contratti di appalto con la cooperativa, formale datrice di lavoro del ricorrente. La Banca ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erroneità della pronuncia della Corte d’appello in rapporto ai regimi di decadenza e di prescrizione applicabili alla fattispecie di appalto illecito. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, rilevando che la proposizione della domanda di accertamento o di costituzione del rapporto in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro formale è soggetta ad un termine di decadenza, applicabile a tutte le fattispecie interpositorie, che, per esigenze di certezza giuridica, decorre soltanto dal momento in cui sia intervenuto un atto o un provvedimento scritto, da parte del soggetto interponente, che determini la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa ed il formale datore di lavoro: nella specie, la decadenza non era decorsa, perché la Banca non aveva negato la titolarità del rapporto vantata dal lavoratore a mezzo di una comunicazione scritta o di un atto equipollente.Inoltre, secondo la Corte, doveva escludersi l’operatività della prescrizione estintiva, atteso che l’accertamento dell’effettivo datore di lavoro attiene ad un fatto – rectius, ad un fatto giuridico – e non configura un diritto suscettibile di estinguersi se il suo mancato esercizio si protrae per un determinato tempo: al più, quindi, possono estinguersi per prescrizione soltanto i diritti derivanti dall’accertamento di quel fatto giuridico.In ogni caso, ha sottolineato la Corte, il requisito della c.d. stabilità reale, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, dev’essere accertato con riferimento al rapporto intercorso con il soggetto interposto: nella vicenda oggetto di giudizio, quindi, la prescrizione dei diritti del lavoratore sarebbe potuta decorrere soltanto a partire dalla cessazione del rapporto, in mancanza di un regime di stabilità del fittizio rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della cooperativa.
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