La decisione afferma che l’emigrazione precedente all’unificazione dell’Italia non impedisce, di per sé, la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis. Nel caso di un avo nato a Mantova, la Corte ha ritenuto decisivo che fosse ancora in vita nel 1866, quando avvenne l’annessione del territorio al Regno d’Italia, e ha sottolineato l’assenza di prove di rinuncia o di altre cause di perdita della cittadinanza.
La Corte d’Appello di Brescia ha pronunciato una decisione di particolare rilievo per i procedimenti di cittadinanza italiana che coinvolgono antenati nati prima dell’unificazione dell’Italia. Con sentenza decisa il 30 giugno 2026, la Terza Sezione Civile ha respinto l’appello presentato dal Ministero dell’Interno e confermato il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di un uomo nato a Mantova nel 1803, emigrato in Brasile decenni prima dell’annessione di quel territorio al Regno d’Italia.
Il caso affronta direttamente una controversia che negli ultimi anni ha guadagnato spazio nei tribunali italiani: la situazione del cosiddetto avo preunitario, l’antenato nato in uno degli antichi Stati esistenti nella penisola prima della formazione dell’Italia unita e che, in determinati casi, lasciò il territorio europeo prima ancora della sua incorporazione nel nuovo Regno. La tesi restrittiva, sostenuta dal Ministero dell’Interno a Brescia e recentemente accolta in alcune decisioni di primo grado, parte dall’idea che una persona emigrata quando la cittadinanza italiana ancora non esisteva non avrebbe potuto successivamente trasmetterla ai figli, soprattutto quando anche questi erano nati prima dell’unificazione.
La Corte d’Appello ha respinto questo ragionamento. Per i giudici, la circostanza decisiva non è stabilire dove si trovasse l’antenato al momento dell’annessione, ma verificare se fosse ancora in vita quando il suo territorio d’origine entrò a far parte del Regno d’Italia e se, successivamente, fosse intervenuta una causa giuridicamente rilevante di perdita o di interruzione del vincolo di cittadinanza. Nel caso esaminato, l’antenato era nato a Mantova nel 1803, era emigrato in Brasile, vi si era sposato nel 1838 e vi aveva avuto i figli. Uno dei componenti della linea di trasmissione era nato nel 1843, quindi molto prima del 1866, anno in cui Mantova entrò a far parte del Regno d’Italia. L’antenato, tuttavia, visse fino al 1894.
È stata proprio questa cronologia a diventare centrale nel giudizio. Nell’impugnare la decisione favorevole di primo grado, il Ministero dell’Interno aveva sostenuto che la catena di trasmissione della cittadinanza non fosse mai nemmeno iniziata. Se l’antenato aveva lasciato il proprio territorio prima della formazione dell’Italia e se suo figlio era nato in Brasile nel 1843, sosteneva l’Avvocatura dello Stato, non sarebbe stato possibile parlare della trasmissione di una cittadinanza italiana che in quel momento ancora non esisteva. La difesa erariale ha cercato di sostenere questa costruzione con riferimenti alla legislazione austriaca, al Codice Albertino, al Codice Civile italiano del 1865 e alle norme storiche sull’acquisto e sulla perdita della nazionalità.
La risposta della Corte d’Appello è stata netta. Pur avendo definito suggestive le argomentazioni ministeriali, ha affermato che il ragionamento era “viziato all’origine”. La sentenza considera giuridicamente errato subordinare il futuro acquisto della cittadinanza italiana alla permanenza fisica dell’individuo nel territorio che sarebbe stato successivamente incorporato nel Regno. Per la Corte, l’annessione produsse effetti sulla condizione giuridica degli originari di quel territorio anche quando si trovavano all’estero, salvo che vi fosse una valida manifestazione di volontà diretta a conservare la nazionalità precedente o un’altra circostanza idonea a interrompere il vincolo.
Da questo punto della decisione deriva la sintesi formulata dall’avvocato Riccardo De Simone, che ha patrocinato la causa e ha sottolineato pubblicamente che, per l’antenato nato nel Lombardo-Veneto prima dell’annessione, non è necessario dimostrare che si trovasse fisicamente in Italia nel 1866. Il punto essenziale è provare che fosse ancora in vita in quel momento. La formulazione richiede tuttavia una precisazione giuridica: essere vivi nel 1866 costituisce il requisito cronologico centrale per la situazione esaminata dalla Corte, ma non è l’unico elemento da considerare. La stessa sentenza sottolinea la necessità che non vi siano state rinuncia, opzione efficace per un’altra nazionalità o altra causa di perdita della cittadinanza.
La motivazione passa in larga parte attraverso i trattati che disciplinarono l’incorporazione dei territori dell’ex Lombardo-Veneto. La Corte segue l’interpretazione secondo la quale il mutamento di sovranità derivante dall’annessione produceva una sorta di acquisizione collettiva della nuova nazionalità, fatto salvo il diritto di opzione previsto dagli strumenti internazionali. Nel caso di Mantova assume particolare importanza il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866, che disciplinò la cessione del Veneto e di Mantova e stabilì meccanismi attraverso i quali determinate persone potevano conservare la condizione di sudditi austriaci.
Questo aspetto è particolarmente rilevante perché le disposizioni dell’epoca non ignoravano gli emigrati. Al contrario, prevedevano espressamente situazioni riguardanti persone originarie dei territori ceduti che si trovavano fuori dalla monarchia austriaca. L’esistenza di tale disciplina indebolisce la tesi secondo la quale la semplice assenza fisica dell’antenato avrebbe impedito che egli fosse raggiunto dagli effetti dell’annessione. Per la Corte di Brescia, la domanda corretta diventa un’altra: vi fu opzione per la nazionalità precedente, rinuncia alla condizione acquisita o un’altra causa comprovata di perdita? Nel procedimento esaminato, la risposta è stata negativa.
La decisione richiama inoltre precedenti storici prossimi allo stesso periodo dell’unificazione italiana. Tra questi figura una sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 5 agosto 1879, oltre a riferimenti a una decisione della Corte di Cassazione del 20 maggio 1876 e a un parere del Consiglio di Stato del 15 luglio 1868. L’utilizzo di queste fonti conferisce particolare spessore alla motivazione, perché dimostra che l’interpretazione accolta nel 2026 non deriva soltanto da una lettura contemporanea proiettata su fatti del XIX secolo. La condizione giuridica degli originari dei territori incorporati e gli effetti del mancato esercizio del diritto di opzione erano già discussi dalle stesse istituzioni italiane pochi anni dopo le annessioni.
Medico e chirurgo
Un altro aspetto rilevante del procedimento riguarda la documentazione storica relativa alla vita dell’antenato in Brasile. Gli atti registrano che era medico e chirurgo e che svolse attività professionale nel Paese in un’epoca caratterizzata da una grave carenza di assistenza medica. Vi sono inoltre corrispondenze secondo le quali, nel 1874, il Consolato italiano di Rio de Janeiro cercò informazioni sul suo matrimonio e sulla nascita dei suoi figli, in un’iniziativa che coinvolgeva autorità italiane. Questi documenti non sono considerati dalla Corte atti costitutivi della cittadinanza, ma rafforzano la ricostruzione secondo la quale, dopo l’annessione, quell’emigrato non era semplicemente considerato dalle stesse istituzioni italiane come una persona del tutto estranea al nuovo Stato.
Il Ministero ha inoltre cercato di costruire una causa di perdita della cittadinanza sulla base di documenti che indicavano l’antenato come “tenente” o “tenente colonnello” in Brasile. La legislazione italiana del 1865 prevedeva ipotesi di perdita della cittadinanza legate all’ingresso nel servizio militare straniero o all’accettazione di determinati incarichi senza autorizzazione. La Corte, tuttavia, ha ritenuto insufficiente l’argomentazione. Oltre alla mancanza di una prova concreta che si fosse verificata la situazione prevista dalla legge, la difesa ha sostenuto che l’inserimento dell’antenato nella struttura militare brasiliana fosse collegato all’attività medica che esercitava. Vi è inoltre una questione cronologica rilevante: il figlio appartenente alla linea di trasmissione era già nato nel 1843 ed era adulto quando entrò in vigore il Codice Civile italiano del 1865.
La distribuzione dell’onere della prova è stata un altro punto importante del giudizio. La Corte ha fatto riferimento all’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in particolare alla decisione n. 25317/2022, secondo la quale spetta al richiedente dimostrare il fatto costitutivo del diritto e la linea di discendenza, mentre la parte che sostiene l’esistenza di una causa interruttiva deve provarla. Ciò impedisce che ipotesi meramente astratte di perdita della cittadinanza siano sufficienti a escludere una catena genealogica documentalmente dimostrata. Nel caso di Brescia, oltre alla prova della discendenza, vi era documentazione negativa di naturalizzazione in Brasile, mentre il Ministero non è riuscito a dimostrare rinuncia, opzione per un’altra cittadinanza o altra effettiva causa di interruzione.
Rilevanza generale
È a questo punto che la sentenza cessa di essere rilevante soltanto per le persone coinvolte nel procedimento e assume una dimensione strategica per altri casi pendenti nello stesso distretto giudiziario. La stessa Corte d’Appello rileva che il Tribunale di Brescia, dopo la sentenza favorevole di primo grado in questo procedimento, ha iniziato ad adottare in altri giudizi un orientamento più restrittivo sugli antenati emigrati prima dell’unificazione italiana. Il collegio di secondo grado dichiara espressamente di non condividere questo nuovo orientamento.
L’osservazione è particolarmente significativa perché la Corte d’Appello di Brescia è proprio l’organo incaricato di riesaminare le decisioni del Tribunale di Brescia. Ciò non trasforma la sentenza in un precedente formalmente vincolante per tutti i giudici di primo grado, ma crea un elemento giurisprudenziale di forte peso persuasivo. D’ora in avanti, procedimenti analoghi potranno sottoporre ai magistrati del Tribunale una decisione della stessa Corte d’Appello locale che ha esaminato direttamente gli argomenti utilizzati dal Ministero e ha concluso in senso contrario.
È questo l’aspetto sottolineato da De Simone nel sostenere la diffusione della sentenza tra i professionisti che operano nel settore della cittadinanza italiana. Secondo l’avvocato, il precedente consente di portare nei procedimenti pendenti a Brescia una posizione chiara dell’istanza revisora e, in questo modo, tentare di evitare nuove decisioni negative fondate su una tesi già respinta in grado d’appello. La conseguenza pratica può essere rilevante: se l’orientamento della prima istanza dovesse rimanere di segno contrario, aumenterebbe anche la possibilità di nuovi ricorsi e di successive riforme di tali decisioni, allungando i procedimenti e aumentando i costi per tutte le parti coinvolte.
Brescia, inoltre, non ha deciso in modo isolato. La sentenza richiama espressamente precedenti della Corte d’Appello di Genova e della Corte d’Appello di Trieste, oltre ad altre decisioni di merito. La Corte dichiara di aderire a questa linea giurisprudenziale, rafforzando un’interpretazione che già compariva in diversi distretti giudiziari. È in questo contesto che De Simone parla di una nuova vittoria dopo i risultati ottenuti a Genova e Trieste: la discussione sull’avo preunitario può ora contare anche su una pronuncia favorevole della Corte d’Appello di Brescia.
La convergenza tra diverse Corti d’Appello assume particolare importanza perché indebolisce l’idea che la tesi favorevole ai discendenti sia episodica o limitata a un’interpretazione isolata. Il ragionamento che sta guadagnando terreno è che l’emigrazione precedente all’unificazione non possa, da sola, eliminare la possibilità di un successivo acquisto della cittadinanza derivante dall’annessione territoriale. L’esame deve considerare la specifica storia giuridica del territorio di nascita, la data in cui avvenne la sua incorporazione nel Regno d’Italia, la sopravvivenza dell’antenato fino a quel momento e l’eventuale esistenza di comprovate cause di perdita o di opzione per un’altra nazionalità.
Cosa cambia con la decisione
Nonostante la sua importanza, la sentenza non autorizza una generalizzazione secondo la quale qualsiasi antenato nato prima dell’unificazione avrebbe necessariamente trasmesso la cittadinanza italiana ai discendenti. La stessa storia della formazione territoriale italiana impedisce una simile semplificazione. Le diverse regioni furono incorporate nel Regno in momenti differenti e attraverso strumenti giuridici diversi. Per Mantova e per i territori interessati dall’annessione del 1866, la decisione di Brescia fornisce un orientamento particolarmente chiaro. Negli altri casi è necessario ricostruire quale fosse il territorio d’origine dell’antenato, quando avvenne la sua annessione e quali norme e trattati regolassero il mutamento di sovranità.
È inoltre fondamentale osservare il limite cronologico stabilito dalla stessa Corte. Se l’antenato fosse morto prima che il suo territorio passasse sotto la sovranità italiana, la situazione sarebbe diversa. La tesi accolta dipende proprio dal fatto che fosse rimasto in vita fino al momento in cui avvenne l’annessione. Nel caso esaminato, questo requisito era soddisfatto con ampio margine: nato nel 1803, l’antenato era vivo nel 1866 e morì soltanto nel 1894.
La decisione deve inoltre essere correttamente collocata rispetto alle profonde modifiche legislative intervenute nella cittadinanza italiana a partire dal 2025. Il procedimento giudicato a Brescia era stato avviato il 28 novembre 2023 e si inserisce quindi in un contesto processuale precedente alle nuove restrizioni introdotte in quell’anno. La sentenza non dichiara invalide tali limitazioni né risolve, in termini generali, i problemi creati dalla riforma. L’oggetto del giudizio è un altro: stabilire se un antenato nato prima dell’unificazione ed emigrato prima dell’annessione del proprio territorio potesse essere successivamente raggiunto dalla cittadinanza italiana e trasmetterla ai discendenti.
Questo chiarimento è particolarmente importante nell’attuale momento giuridico. La riforma del 2025 ha modificato profondamente il regime di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per le persone nate all’estero e ha generato un nuovo fronte di controversie giudiziarie. Nel 2026, la discussione è arrivata anche sul piano europeo, con una questione relativa alla nuova disciplina sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il diritto della cittadinanza italiana vive quindi un periodo di intensa trasformazione, nel quale si sovrappongono dibattiti sulla costituzionalità e sugli effetti delle nuove norme e discussioni storiche sulla formazione dello stesso status di cittadino italiano.
È proprio in questo scenario che la sentenza di Brescia assume un valore speciale. Mentre il sistema giuridico discute i limiti contemporanei dello iure sanguinis, la Corte d’Appello torna alla stessa formazione dello Stato italiano per rispondere a una controversia sull’origine della cittadinanza. Nel farlo, afferma che l’emigrazione precedente all’unificazione non costituisce, di per sé, una barriera alla trasmissione e respinge l’idea che l’antenato dovesse trovarsi fisicamente nel territorio al momento dell’annessione.
La conclusione della Corte è oggettiva: l’appello del Ministero dell’Interno è stato respinto e la sentenza che aveva riconosciuto la cittadinanza è stata confermata. Ma l’importanza della decisione va oltre questo risultato individuale. Il collegio ha affrontato direttamente la costruzione giuridica presentata dallo Stato, si è basato sui trattati che accompagnarono l’annessione del Lombardo-Veneto, ha recuperato giurisprudenza del XIX secolo, ha aderito all’orientamento già espresso dalle Corti d’Appello di Genova e Trieste e, soprattutto, ha dichiarato di non condividere il recente orientamento restrittivo emerso nello stesso Tribunale di Brescia.
Per i procedimenti che coinvolgono antenati preunitari, il precedente offre ora una formulazione particolarmente rilevante: quando l’antenato è nato in un territorio successivamente incorporato nell’Italia, la sua partenza dal Paese prima dell’unificazione non chiude l’analisi. Nel caso di Mantova, la domanda centrale diventa se fosse vivo nel 1866 e se esista la prova di un fatto giuridico capace di impedire l’acquisto o la continuità della cittadinanza.
È per questa ragione che la nuova sentenza può avere ripercussioni ben oltre il procedimento nel quale è stata pronunciata. A Brescia, soprattutto, essa pone ora l’una di fronte all’altra due orientamenti: da un lato, recenti decisioni di primo grado che avevano accolto un’interpretazione restrittiva; dall’altro, una Corte d’Appello che ha appena dichiarato espressamente di non condividere tale lettura. Nei prossimi giudizi, questa divergenza non potrà più essere ignorata.
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