Conviene muovere da un caso concreto, perché è lì che la questione si vede meglio. Maria esce di casa alle sette; alle otto è dal signor Giovanni, ottantasei anni, vedovo: colazione, igiene personale, letti, minestrone, e resta finché non arriva la figlia. Poi si sposta, altro quartiere, altra persona. A pagarla non è Giovanni, e non è sua figlia: è un’associazione, che l’ha assunta con un contratto di lavoro domestico e la manda dove serve. Sulla carta Maria è una collaboratrice domestica; nei fatti compie esattamente ciò che compie una collaboratrice domestica. Per la Corte di cassazione, però, collaboratrice domestica non è — e la ragione, una volta afferrata, non si dimentica più.
La vicenda è quella di un’associazione di promozione sociale che assumeva personale con contratti di lavoro domestico, impiegandolo presso le abitazioni degli anziani assistiti o nelle strutture in cui questi erano ricoverati. Nel novembre 2019 un’ispezione si chiude con un verbale unico di accertamento: quei rapporti non sono lavoro domestico, i contributi si versano secondo le regole ordinarie, con le sanzioni che ne conseguono. Il Tribunale di Bergamo dà ragione all’INPS, la Corte d’appello di Brescia conferma, la Cassazione chiude la partita lo scorso 31 agosto.
Il punto di diritto sta tutto in una norma vecchia di quasi settant’anni, che ha la sfortuna di essere citata sempre a metà. L’art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 339, nella metà comoda, definisce addetti ai servizi domestici coloro che prestano la loro opera «per il funzionamento della vita familiare»; l’altra metà, quella che viene prima e che non cita mai nessuno, esige che l’opera sia resa in modo continuativo e prevalente, per almeno quattro ore giornaliere, «presso lo stesso datore di lavoro». Due requisiti, dunque, non uno; e quello dimenticato porta con sé la conseguenza che la Corte enuncia senza infingimenti: la prestazione deve soddisfare un bisogno personale di chi paga, non di un terzo qualunque. I giudici scrivono quivis de populo, che tradotto dal latino suona più o meno come «il primo che passa». Datore di lavoro e persona assistita, insomma, devono coincidere, o quantomeno vivere sotto lo stesso tetto; quando i due si separano, il contratto cambia nome, e con il nome cambia il conto dei contributi.
L’obiezione dell’associazione era seria e merita di essere riferita per intero: quel lavoro serve eccome al funzionamento di una vita familiare, e la circostanza che a pagare sia un soggetto diverso dall’assistito non dovrebbe alterare la sostanza delle cose. La Corte replica che, ragionando così, si finirebbe per ricondurre al lavoro domestico anche l’attività professionale di chi recluta manodopera per mandarla a lavorare presso terzi; con un effetto collaterale non trascurabile, perché qualunque agenzia di fornitura di personale diventerebbe, dall’oggi al domani, una grande famiglia allargata — contribuzione agevolata inclusa.
Le altre difese non hanno avuto sorte migliore, e vale la pena di ripercorrerle perché sono le stesse che si sentono in ogni verifica ispettiva. Che le mansioni siano identiche a quelle di una badante è vero e irrilevante: il tipo contrattuale non si misura sui gesti quotidiani, ma su chi sia il destinatario della cura e su dove la si presti — il minestrone, per quanto riuscito, non qualifica il rapporto. Che l’associazione non persegua scopo di lucro rileva in una sola ipotesi, quella di cui si dirà tra un momento, e fuori di lì il non profit non opera come salvacondotto contributivo. Che si tratti, infine, di prassi diffusa e mai contestata prima è argomento che regge benissimo in assemblea e pochissimo davanti a un ispettore: la disciplina, osservano i giudici, è risalente e consolidata da decenni, sicché di incertezza interpretativa non vi è traccia.
Ciò detto, non tutto è precluso, e qui sta il passaggio di maggiore utilità pratica. La giurisprudenza ha da tempo esteso il lavoro domestico alle prestazioni rese in favore di comunità stabili di persone che convivono in modo continuativo e permanente sotto lo stesso tetto, senza scopo di lucro e nell’osservanza di un principio di mutua assistenza: nuclei che, pur privi di vincoli di sangue, alla famiglia somigliano davvero (Cass. n. 21446 del 2018). Case famiglia, piccole comunità residenziali, forme di convivenza stabile: lì il lavoro domestico può esistere. La condizione, però, non arretra di un centimetro — chi assume dev’essere la comunità presso la quale si vive e si lavora. L’assistenza domiciliare prestata «in giro», da un appartamento all’altro, resta fuori: la famiglia si può allargare, ma non fino a comprendere l’intera provincia.
Un rilievo ulteriore, che nella lettura rischia di scivolare via e che invece pesa. Gli ispettori avevano raccolto dichiarazioni secondo cui la voce «rimborso spese» serviva a retribuire le ore di straordinario: due parole che, in sede di accertamento, accendono la spia rossa più in fretta di qualunque altra, perché chiamare rimborso lo straordinario non lo rende esente da contribuzione, lo rende sospetto — e la violazione, mutando nome, muta anche importo. Su questo terreno l’associazione ha giocato la carta della buona fede, chiedendo la riduzione delle sanzioni civili; senza esito, per due ragioni da tenere a mente. La prima: la norma invocata (art. 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000) disciplina un beneficio che l’INPS può concedere in sede amministrativa, non un istituto che il giudice applichi su semplice richiesta. La seconda: qualunque attenuazione presuppone comunque il pagamento dei contributi nel termine fissato dall’istituto, come le Sezioni Unite hanno ribadito nell’aprile di quest’anno (sent. n. 12155). In materia contributiva la buona fede si dimostra con un bonifico: chi non versa non entra neppure in sala d’attesa.
Tirando le fila, il controllo che ciascuno può compiere senza bisogno di un parere si riduce a tre domande. Chi firma il contratto è la stessa persona — o la stessa comunità convivente — che riceve l’assistenza? Se la risposta è negativa, il lavoro domestico non c’è, e non lo si recupera con le buone intenzioni. La prestazione si svolge nell’abitazione di chi assume? Se il lavoratore si sposta tra domicili diversi o opera in strutture di ricovero, si è già fuori dal perimetro. Vi sono, infine, voci retributive travestite da rimborsi? È il punto su cui gli accertamenti si concentrano, ed è quello che trasforma un recupero contributivo in un conto assai più salato.
Resta da dire ciò che la pronuncia non dice, e che è bene non farle dire. Nessuno, qui, è il cattivo: la Cassazione non ha affermato che quelle associazioni svolgano un cattivo lavoro, né che l’assistenza domiciliare organizzata costituisca un problema — copre un bisogno reale e crescente, spesso là dove nessun altro arriva. Ha affermato che quel servizio porta un altro nome giuridico; e i nomi, nel diritto del lavoro, hanno un prezzo. Conviene sceglierlo per tempo, quel nome, perché se non lo si sceglie finisce che lo scelga un verbale ispettivo — il quale, oltre al nome, porta in dote anche le sanzioni.
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