Con la sentenza n. 24479 del 5 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale che negli ultimi anni aveva diviso la giurisprudenza di legittimità in materia di conseguenze risarcitorie derivanti dall’accertamento della natura subordinata di un rapporto formalmente instaurato come collaborazione a progetto.
Nello specifico: quando un giudice riqualifica come subordinato un rapporto nato come autonomo ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003,
- si applica l’indennità risarcitoria forfettaria prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 (la cosiddetta “legge Fornero”), oppure
- il lavoratore ha diritto al risarcimento pieno delle differenze retributive maturate?
La Corte, chiamata a comporre il contrasto insorto all’interno della propria Sezione con diverse pronunce , ha optato per la seconda soluzione, con effetti rilevanti sulla quantificazione degli oneri economici che le aziende possono trovarsi a sostenere in caso di contenzioso.
1) Il caso del co.co.co diventato dipendente, non basta l’indennità forfettaria
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da un collaboratore che aveva prestato attività lavorativa dapprima in base a un contratto a progetto e successivamente mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto e il pagamento delle retribuzioni maturate. Il Tribunale di Roma, in primo grado, aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, disponendo il ripristino del rapporto e condannando la società al pagamento di rilevanti differenze retributive.
La Corte d’Appello di Roma, riformando parzialmente la decisione, pur confermando la natura subordinata del rapporto, aveva ritenuto applicabile l’indennità forfettaria di cui all’art. 32, comma 5, L. 183/2010, quantificandola in sei mensilità e respingendo integralmente la domanda di pagamento delle differenze retributive, in applicazione del principio dell’assorbimento anziché di quello dell’irriducibilità della retribuzione.
Avverso tale decisione le parti proponevano ricorso:
- il lavoratore contestava, tra l’altro, l’applicazione dell’indennità forfettaria in luogo del risarcimento integrale;
- la società contestava invece sia la mancata dichiarazione di decadenza dall’azione giudiziale ai sensi dell’art. 32, commi 1-4, L. 183/2010, sia l’accertamento stesso della subordinazione.
2) La Cassazione: per la riqualificazione, non conversione, spettano le differenze retributive
La Cassazione ha innanzitutto respinto il ricorso incidentale della società:
- sul primo profilo, ha ribadito che il regime decadenziale di cui all’art. 32, commi 1-4, L. 183/2010 si applica esclusivamente ai casi di recesso del committente, e non opera quando il rapporto si sia risolto per la sua naturale scadenza, come avvenuto .
- Sul secondo profilo, ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla natura subordinata del rapporto, in quanto diretta a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità anche per effetto della “doppia conforme” tra le decisioni di merito, confermando che l’accertamento era stato condotto secondo i consolidati criteri elaborati dalla giurisprudenza (inserimento nell’organizzazione aziendale, continuità della prestazione, coordinamento con l’assetto datoriale).
Il punto centrale della decisione riguarda però l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale del lavoratore.
La Corte ha affermato che l’ipotesi disciplinata dall’art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 — riqualificazione in subordinato di un rapporto nato come collaborazione a progetto priva di un progetto genuino — non integra un’ipotesi di “conversione del contratto a tempo determinato” rilevante ai fini dell’indennità forfettaria dell’art. 32, comma 5.
La distinzione, secondo i giudici, risiede nella diversa natura dei due fenomeni: la conversione presuppone la nullità di una clausola di durata apposta a un contratto già subordinato, con sostituzione della clausola nulla secondo il meccanismo dell’art. 1419, secondo comma, c.c., mentre la riqualificazione ex art. 69 discende da un accertamento in fatto sulle concrete modalità di esecuzione del rapporto, riconducibile ai criteri dell’art. 2094 c.c., che porta a una nuova qualificazione giuridica del rapporto sin dalla sua origine, in funzione sostanzialmente sanzionatoria della violazione del modello legale del lavoro a progetto.
Ne consegue che al lavoratore riqualificato come subordinato non si applica la limitazione risarcitoria forfettaria, ma spetta il pieno riconoscimento delle differenze retributive maturate in base all’inquadramento corretto.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione,
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3) I precedenti
Le pronunce richiamate dalla Corte d’Appello citate nella sentenza a sostegno del primo orientamento indirizzo erano:
- Cass. n. 24100/2019
- Cass. n. 28294/2019
- Cass. n. 5040/2020
- Cass. n. 10157/2021
- Cass. n. 4211/2023
Il secondo orientamento (confermato dalla sentenza n. 24479/2026) è stato sostenuto da :
- Cass. n. 18210/2024
- Cass. n. 22875/2024
- Cass. n. 20333/2025
4) FAQ : la sentenza in parole semplici
1. Cosa succede quando un giudice accerta che una collaborazione a progetto era in realtà un rapporto di lavoro subordinato?
Il rapporto viene “riqualificato”: si considera come se fosse stato, sin dall’inizio, un normale rapporto di lavoro dipendente, con tutte le conseguenze economiche e contributive che ne derivano.
2. In questo caso l’azienda deve pagare un’indennità limitata (forfettaria) o le differenze retributive per intero?
Secondo la sentenza n. 24479/2026, l’azienda deve corrispondere al dipendente le differenze retributive per intero, cioè quanto effettivamente maturato dal lavoratore in base al corretto inquadramento. Non si applica il tetto massimo previsto per la “conversione” dei contratti a termine.
3. Perché non si applica l’indennità forfettaria dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010?
Perché quella norma è pensata per un caso diverso: un contratto di lavoro subordinato a termine che diventa a tempo indeterminato perché la clausola sulla durata era nulla. Qui invece il contratto, all’origine, non era nemmeno un contratto di lavoro subordinato: era un contratto autonomo (o parasubordinato) che il giudice ha “riclassificato” come subordinato guardando alle modalità concrete con cui il lavoro veniva svolto. Sono due operazioni giuridiche diverse, anche se il risultato pratico (il lavoratore diventa dipendente a tempo indeterminato) sembra simile.
4. Qual è la differenza pratica tra “conversione” e “riqualificazione”?
Conversione: il contratto era già subordinato, ma aveva una clausola di durata non valida; tolta quella clausola, il contratto resta valido e diventa a tempo indeterminato.
Riqualificazione: il contratto non era subordinato sulla carta, ma lo era di fatto nel modo in cui veniva eseguito; il giudice non elimina una clausola, ma cambia la qualificazione giuridica dell’intero rapporto.
5. Questa decisione riguarda solo i contratti a progetto (art. 61 D.Lgs. 276/2003)?
La sentenza si riferisce in particolare all’ipotesi dell’art. 69, comma 2, D.Lgs. 276/2003 (contratto a progetto privo di un progetto genuino), ma il principio affermato — distinzione tra conversione e riqualificazione — ha una portata più generale e può riguardare anche altre forme di riqualificazione di rapporti autonomi in subordinati.
6. Cosa cambia per le aziende in termini di rischio economico?
Il rischio economico aumenta: in caso di accertamento giudiziale della subordinazione di un rapporto formalmente autonomo, l’azienda non può più contare su un tetto massimo di risarcimento (fino a 12 mensilità), ma deve essere pronta a corrispondere le differenze retributive maturate durante l’intero periodo, calcolate in base al corretto inquadramento contrattuale.
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